Articolo 3 della Legge 18 marzo 1954, n. 61
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 aprile 1954
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 17 aprile 1954