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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
2072/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. LIVIA SARDA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.2.2025)
“Sulla casa coniugale.
2) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Orzinuovi (BS), Via Manzoni 2, di proprietà del signor sarà assegnato a quest'ultimo con quanto in essa contenuto, che vi abiterà con Parte_1 le figlie minorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle minori;
Sull'affidamento delle minori e sul diritto di visita.
3) Affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione prevalente e Per_1 Per_2
residenza presso il padre in Orzinuovi (BS) - Via Manzoni 2. La responsabilità genitoriale sarà
1 esercitata da entrambi i coniugi e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla crescita, alla salute, all'educazione e all'istruzione, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
4) Le frequentazioni tra la madre e le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori, avverranno secondo il seguente calendario:
- la sig.ra starà con le figlie a fine settimana alternati con il padre dal venerdì dopo il lavoro CP_1
alla domenica sera.
- al fine di mantenere le minori nel loro ambiente familiare, il sig. si rende disponibile Parte_1
a consentire alla madre di rimanere nella casa coniugale durante il fine settimana di sua competenza, impegnandosi a trasferirsi dai genitori in tali occasioni.
- nel corso del periodo estivo, ciascun genitore starà con le figlie per metà delle vacanze (1 mese e mezzo ciascuno) concordando i rispettivi tempi di accudimento esclusivo delle minori entro il 30.04 di ogni anno.
- nel corso delle festività natalizie, ciascun genitore starà con le minori nel periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno ad anni alterni tra loro.
- durante le vacanze pasquali, ciascun genitore starà con le minori per l'intero periodo ad anni alterni tra loro;
- le figlie minori staranno con la madre durate le vacanze scolastiche di Carnevale.
- i genitori si suddivideranno tra loro le altre festività e i ponti scolastici, cercando di garantire un maggior accesso materno alle minori in detti frangenti.
Sulla situazione patrimoniale.
5) Il sig. lavora come dipendente presso , con la qualifica di Parte_1 Controparte_2 impiegato e percepisce la retribuzione netta mensile di €. 1.500,00 circa;
la sig.ra Controparte_1
lavora come dipendente di con qualifica di commessa presso il Consiglio Controparte_3 regionale della Lombardia e percepisce la retribuzione netta mensile di €. 950,00 circa;
- i coniugi producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Il sig. produce altresì documentazione attestante la propria capacità finanziaria, atto di Parte_1
mutuo del 17/07/2020 per la ristrutturazione della casa coniugale da lui integralmente sostenuto originariamente di anni 30 e visura catastale da cui risultano la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare.
La signora produce documentazione attestante la propria capacità finanziaria. Controparte_1
Sull'assegno di mantenimento a carico della sig.ra Controparte_1
6) Quale contributo al mantenimento delle figlie, la madre corrisponderà al padre l'importo di €.
175,00 per ciascuna delle figlie minori, quindi complessivi €. 350,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediamente bonifico bancario sul c.c. intestato al sig. detto importo sarà Pt_1
2 annualmente rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- il sig. percepirà integralmente l'assegno unico per figli a carico. Parte_1
- Le spese straordinarie per le figlie minori saranno sostenute da entrambi i coniugi nella quota del
50% ciascuno con riguardo a quelle che non richiedono il preventivo accordo e con riguardo a quelle che richiedono il preventivo accordo secondo il protocollo del Tribunale di Brescia, con l'eccezione delle spese per le attività sportive delle minori che saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre:
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, assicurazione e bollo auto in uso ai figli.
d) spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: lezioni di guida (teoria e pratica);
e) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motociclo o autovettura, altro).
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
3 II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Entrambi i genitori dovranno rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo i documenti giustificativi. Le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate all'altro nella misura pattuita entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
Per le spese extra che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
7) Con riferimento al proprio ramo parentale, ciascuno dei genitori assicurerà la conservazione dei rapporti significativi degli ascendenti e dei parenti con le figlie minorenni.
8) Le parti si impegnano a procedere alla chiusura del c.c. cointestato e acceso presso
[...]
dal deposito del presente ricorso, dividendo la liquidità residua al 50% ciascuno. CP_4
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di aver definito ogni altra questione patrimoniale, incluse quelle riguardanti beni mobili o immobili, con l'unica eccezione del conto corrente di cui al punto 8).
4 10) Le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio e rilascio dei passaporti per entrambe le figlie, in modo che le stesse possano espatriare anche accompagnate da un solo genitore.
11) Spese processuali integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RN (BG) in data 28.8.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RN (BG)al n. 14 parte II, serie A, anno 2015.
Dall'unione sono nate le figlie (in data 8.11.2013) e (in data 11.4.2016). Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 171/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
2072/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. LIVIA SARDA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.2.2025)
“Sulla casa coniugale.
2) L'immobile adibito a casa coniugale, sito in Orzinuovi (BS), Via Manzoni 2, di proprietà del signor sarà assegnato a quest'ultimo con quanto in essa contenuto, che vi abiterà con Parte_1 le figlie minorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle minori;
Sull'affidamento delle minori e sul diritto di visita.
3) Affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione prevalente e Per_1 Per_2
residenza presso il padre in Orzinuovi (BS) - Via Manzoni 2. La responsabilità genitoriale sarà
1 esercitata da entrambi i coniugi e le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla crescita, alla salute, all'educazione e all'istruzione, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
4) Le frequentazioni tra la madre e le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori, avverranno secondo il seguente calendario:
- la sig.ra starà con le figlie a fine settimana alternati con il padre dal venerdì dopo il lavoro CP_1
alla domenica sera.
- al fine di mantenere le minori nel loro ambiente familiare, il sig. si rende disponibile Parte_1
a consentire alla madre di rimanere nella casa coniugale durante il fine settimana di sua competenza, impegnandosi a trasferirsi dai genitori in tali occasioni.
- nel corso del periodo estivo, ciascun genitore starà con le figlie per metà delle vacanze (1 mese e mezzo ciascuno) concordando i rispettivi tempi di accudimento esclusivo delle minori entro il 30.04 di ogni anno.
- nel corso delle festività natalizie, ciascun genitore starà con le minori nel periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno ad anni alterni tra loro.
- durante le vacanze pasquali, ciascun genitore starà con le minori per l'intero periodo ad anni alterni tra loro;
- le figlie minori staranno con la madre durate le vacanze scolastiche di Carnevale.
- i genitori si suddivideranno tra loro le altre festività e i ponti scolastici, cercando di garantire un maggior accesso materno alle minori in detti frangenti.
Sulla situazione patrimoniale.
5) Il sig. lavora come dipendente presso , con la qualifica di Parte_1 Controparte_2 impiegato e percepisce la retribuzione netta mensile di €. 1.500,00 circa;
la sig.ra Controparte_1
lavora come dipendente di con qualifica di commessa presso il Consiglio Controparte_3 regionale della Lombardia e percepisce la retribuzione netta mensile di €. 950,00 circa;
- i coniugi producono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Il sig. produce altresì documentazione attestante la propria capacità finanziaria, atto di Parte_1
mutuo del 17/07/2020 per la ristrutturazione della casa coniugale da lui integralmente sostenuto originariamente di anni 30 e visura catastale da cui risultano la proprietà dell'immobile adibito a casa familiare.
La signora produce documentazione attestante la propria capacità finanziaria. Controparte_1
Sull'assegno di mantenimento a carico della sig.ra Controparte_1
6) Quale contributo al mantenimento delle figlie, la madre corrisponderà al padre l'importo di €.
175,00 per ciascuna delle figlie minori, quindi complessivi €. 350,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediamente bonifico bancario sul c.c. intestato al sig. detto importo sarà Pt_1
2 annualmente rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- il sig. percepirà integralmente l'assegno unico per figli a carico. Parte_1
- Le spese straordinarie per le figlie minori saranno sostenute da entrambi i coniugi nella quota del
50% ciascuno con riguardo a quelle che non richiedono il preventivo accordo e con riguardo a quelle che richiedono il preventivo accordo secondo il protocollo del Tribunale di Brescia, con l'eccezione delle spese per le attività sportive delle minori che saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre:
Spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, assicurazione e bollo auto in uso ai figli.
d) spese extra scolastiche che richiedono il preventivo accordo: lezioni di guida (teoria e pratica);
e) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motociclo o autovettura, altro).
Spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
3 II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Entrambi i genitori dovranno rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo i documenti giustificativi. Le spese anticipate da ciascun genitore dovranno essere rimborsate all'altro nella misura pattuita entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
Per le spese extra che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
7) Con riferimento al proprio ramo parentale, ciascuno dei genitori assicurerà la conservazione dei rapporti significativi degli ascendenti e dei parenti con le figlie minorenni.
8) Le parti si impegnano a procedere alla chiusura del c.c. cointestato e acceso presso
[...]
dal deposito del presente ricorso, dividendo la liquidità residua al 50% ciascuno. CP_4
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di aver definito ogni altra questione patrimoniale, incluse quelle riguardanti beni mobili o immobili, con l'unica eccezione del conto corrente di cui al punto 8).
4 10) Le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio e rilascio dei passaporti per entrambe le figlie, in modo che le stesse possano espatriare anche accompagnate da un solo genitore.
11) Spese processuali integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RN (BG) in data 28.8.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RN (BG)al n. 14 parte II, serie A, anno 2015.
Dall'unione sono nate le figlie (in data 8.11.2013) e (in data 11.4.2016). Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 171/2024, pubblicata in data 12.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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