Ordinanza collegiale 30 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 17/01/2022, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 01476/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2021, proposto da
MA IA IN, DA SO, rappresentate e difese dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, U.S.R. Puglia - Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, U.S.R. Puglia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. prot. 19509 del 05.07.2021, avente ad oggetto “Operazioni di assunzione in ruolo per l’a.s. 2021/2022 - Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie di merito al fine della scelta della provincia – A.S. 2021/2022 – Convocazioni fase 1”, nella parte in cui nella lista dei docenti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo in quanto vincitori di concorso, inclusa nell’allegato A, che pure si impugna, non è presente la ricorrente anche in quanto docente inserita con riserva nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 85/20218;
- dell’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. prot. 18771 del 27.07.2021 recante “Assunzioni a tempo indeterminato di personale docente da graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento - Apertura fase 2 ai fini della scelta della sede” , nella parte in cui non ha permesso a parte ricorrente di partecipare alla fase 2 della procedura di assunzione;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere l’immissione in ruolo in luogo dell’accantonamento del posto;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla stipula del contratto a tempo indeterminato con parte ricorrente, anche con clausola risolutiva, in qualità di docente inserita in graduatoria con riserva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, U.S.R. Puglia - Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, U.S.R. Puglia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. I. Di Mauro, in sostituzione degli avv.ti S. Fell, F.sco Leone e T. De Pasquale, per la parte ricorrente;
Ritenuto che la proposta istanza cautelare non sia positivamente apprezzabile, sussistendo dubbi in ordine alla giurisdizione della G.A., alla stregua della qualificazione del petitum sostanziale in termini di diritto soggettivo, vantato dalle ricorrenti, all’assunzione a tempo indeterminato;
Ritenuto, inoltre, che siano prima facie ravvisabili profili di inammissibilità del ricorso, in ragione dell’acquiescenza prestata al provvedimento di cui alla nota U.S.R. Puglia prot. n. 21812 del 9.8.2019, nonché della mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di dover rigettare l’istanza suddetta e di compensare le spese della fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO