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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2024, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI SIMONE e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv.
RESISTENTE CONTUMACE
con OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio con la signora in CP_1 data 07/04/2015 a AM (Cambogia) scegliendo il regime patrimoniale comunione legale dei beni, come da estratto per riassunto atto di matrimonio n. 6, Parte 2, Serie C, Anno 2015, rilevando non esser nati figli dall'unione dei coniugi, dando atto di aver convissuto dal 2015 al 2018 in Bibbona (LI) e di essersi infine la resistente allontanata dalla casa coniugale per rientrare nel proprio paese, senza far più ritorno in Italia e riscontrando del venir meno dell'affectio coniugalis, che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale, con ricorso depositato in data 8.5.2024, il signor
[...]
[..
[...] [
chiedeva emettersi sentenza di separazione personale dal coniuge Pt_2
e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il signor concludeva chiedendo di “1) autorizzare il ricorrente a vivere Pt_1 separato;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) assegnare al ricorrente la casa familiare, sita in Bibbona (LI), Via Bolgherese n. 16, unitamente ai mobili, agli arredi e pertinenze;
4)disporre che la coniuge, Sig.ra non CP_1 vanti alcun diritto al mantenimento a carico del Sig. 5)con ogni Parte_1 ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con provvedimento in data 10.54.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.10.2024, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte ed a quest'ultima termine per la costituzione in giudizio.
All'udienza predetta il Giudice, rilevata la ritualità della notifica effettuata nei riguardi del resistente , ne constatava la contumacia, da CP_1 dichiararsi in questa sede.
Il procuratore di parte ricorrente, rinunciando alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini, concludeva come in ricorso quanto alla pronuncia di separazione insistendo altresì, all'esito, quanto alla pronuncia di divorzio.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
In particolare, la notifica si è potuta perfezionare solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza della Sig.ra ossia presso la casa comunale CP_1 del Comune di Bibbona essendo del tutto sconosciuti residenza o domicilio della resistente all'estero in mancanza di notizie ormai da cinque anni e, peraltro, in mancanza di Convenzioni Internazionali con Stato Extraeuropeo di origine della coniuge con conseguente applicazione (per giurisdizione, per competenza e quindi anche per le regole di notificazione degli atti giudiziari in materia civile) della legge n. 218 del 31.5.1995. Il volontario allontanamento
2 della signora dalla casa coniugale senza possibilità di alcun rapporto (come allegato dal ricorrente) va inteso come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale.
Non devono darsi provvedimenti accessori, nulla dovendosi disporre sul piano economico a carico del signor in mancanza della domanda Pt_1 della resistente e non potendosi provvedere alla richiesta assegnazione della casa familiare (che seguirà dunque il regime proprietario) non essendo nati figli dal matrimonio.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio
- Dichiara la contumacia di;
CP_1
- Dispone la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a AM
(Cambogia) il giorno 07/04/2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di NA (Atto n. 6, Parte 2, Serie C, Anno 2015).
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
3 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI SIMONE e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv.
RESISTENTE CONTUMACE
con OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio con la signora in CP_1 data 07/04/2015 a AM (Cambogia) scegliendo il regime patrimoniale comunione legale dei beni, come da estratto per riassunto atto di matrimonio n. 6, Parte 2, Serie C, Anno 2015, rilevando non esser nati figli dall'unione dei coniugi, dando atto di aver convissuto dal 2015 al 2018 in Bibbona (LI) e di essersi infine la resistente allontanata dalla casa coniugale per rientrare nel proprio paese, senza far più ritorno in Italia e riscontrando del venir meno dell'affectio coniugalis, che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale, con ricorso depositato in data 8.5.2024, il signor
[...]
[..
[...] [
chiedeva emettersi sentenza di separazione personale dal coniuge Pt_2
e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il signor concludeva chiedendo di “1) autorizzare il ricorrente a vivere Pt_1 separato;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) assegnare al ricorrente la casa familiare, sita in Bibbona (LI), Via Bolgherese n. 16, unitamente ai mobili, agli arredi e pertinenze;
4)disporre che la coniuge, Sig.ra non CP_1 vanti alcun diritto al mantenimento a carico del Sig. 5)con ogni Parte_1 ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con provvedimento in data 10.54.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.10.2024, assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte ed a quest'ultima termine per la costituzione in giudizio.
All'udienza predetta il Giudice, rilevata la ritualità della notifica effettuata nei riguardi del resistente , ne constatava la contumacia, da CP_1 dichiararsi in questa sede.
Il procuratore di parte ricorrente, rinunciando alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini, concludeva come in ricorso quanto alla pronuncia di separazione insistendo altresì, all'esito, quanto alla pronuncia di divorzio.
Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
In particolare, la notifica si è potuta perfezionare solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ultima residenza della Sig.ra ossia presso la casa comunale CP_1 del Comune di Bibbona essendo del tutto sconosciuti residenza o domicilio della resistente all'estero in mancanza di notizie ormai da cinque anni e, peraltro, in mancanza di Convenzioni Internazionali con Stato Extraeuropeo di origine della coniuge con conseguente applicazione (per giurisdizione, per competenza e quindi anche per le regole di notificazione degli atti giudiziari in materia civile) della legge n. 218 del 31.5.1995. Il volontario allontanamento
2 della signora dalla casa coniugale senza possibilità di alcun rapporto (come allegato dal ricorrente) va inteso come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale.
Non devono darsi provvedimenti accessori, nulla dovendosi disporre sul piano economico a carico del signor in mancanza della domanda Pt_1 della resistente e non potendosi provvedere alla richiesta assegnazione della casa familiare (che seguirà dunque il regime proprietario) non essendo nati figli dal matrimonio.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio
- Dichiara la contumacia di;
CP_1
- Dispone la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a AM
(Cambogia) il giorno 07/04/2015 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di NA (Atto n. 6, Parte 2, Serie C, Anno 2015).
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
3 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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