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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2024, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 19/02/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9998 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Federico Bruno Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Bernocchi
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/02/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 03/08/2023, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 08.10.2019, a seguito di istanza per la concessione del reddito di cittadinanza otteneva il richiamato beneficio, ed allo scadere dei termini di legge, in data 19.05.2021 riproponeva la suddetta istanza;
che in data 19.05.2022, a seguito di apertura di partita Iva e avvenuta iscrizione della ditta individuale “ ”, Organizzazione_1
provvedeva alle incombenze richieste per il mantenimento del beneficio inviando l'integrazione della domanda tramite c.d. “modello esteso” con comunicazione di inizio attività lavorativa a cui seguivano gli ulteriori invii trimestrali del medesimo modello come richiesto dalla normativa;
che in data 09.12.2022, allo scadere delle diciotto mensilità erogate, presentava nuova istanza per la concessione del reddito di cittadinanza con la stessa modalità utilizzata nelle precedenti occasioni, e non con il c.d. modello
RdC “ridotto” da utilizzarsi in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda;
che l'istanza veniva accolta e la prestazione erogata;
che accortasi però dell'erroneità del modello presentato contattava l' CP_2
che, appurata tale anomalia, revocava la prestazione e, successivamente, respingeva il ricorso amministrativo presentato avverso la revoca,
conveniva in giudizio l' rassegando le seguenti conclusioni: “accogliere CP_2
il presente ricorso e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da il Reddito di Controparte_3
cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'09.12.2022 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca di relativo all'istanza e per l'effetto CP_2 Controparte_4
ripristinare il sussidio;
3. condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
2 pagamento, a favore della ricorrente, del Reddito di cittadinanza di cui al d.l.
4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'09.12.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall'Istituto alla ricorrente per il medesimo titolo;
4. con interessi e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente che, l'errore formale compiuto nella presentazione della domanda di RDC, posta la comunicazione dei redditi percepiti in occasione della erogazione della prestazione durante il ciclo precedente, non inficia il diritto della istante a godere della prestazione, non avendo infatti omesso alcuna comunicazione reddituale, dovendo quindi prevalere il dato sostanziale (sussistenza di tutti i requisiti) sul dato formale
(presentazione della domanda usando il modulo corretto)
Eccepisce il resistente che il rigetto della domanda della istante è motivato dal fatto che la presentazione di una nuova domanda amministrativa doveva, secondo la norma istitutiva essere corredata dalla dichiarazione di svolgimento di attività lavorativa iniziata in periodo antecedente alla domanda stessa;
nel caso di specie, la partita IVA relativa all'attività lavorativa in questione è stata aperta a maggio 2022, dunque la richiedente avrebbe dovuto rendere la predetta dichiarazione ed inoltrare il modello rdc-com ridotto con indicazione del reddito.
Sottolineando che a una nuova domanda amministrativa consegue un nuovo atto amministrativo di riconoscimento o meno di una nuova e autonoma prestazione indipendente da quella precedentemente riconosciuta e fruita.
3 Non potendo per questo, all'atto dell'esame e della approvazione della domanda tener conto di quanto già comunicato in precedenza, giacché parte di un diverso procedimento e, conseguentemente, non trattandosi di un dato formale, ma sostanziale, procedendo ogni domanda per un diverso periodo e in ragione di diversi presupposti, non autonomamente o predittivamente valutabili dall' . CP_1
Sulla base delle allegazioni delle parti in causa, il thema decidendum va quindi individuato sulla prevalenza o meno del dato formale su quello sostanziale, e sul valore più o meno sostanziale della forma della comunicazione effettuata dalla richiedente.
***
Il Reddito di Cittadinanza, istituito con D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019, è una prestazione di sostegno al reddito erogata in presenza dei requisiti di “cittadinanza, residenza e soggiorno” esistenti in capo al richiedente, nonché dei requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto, sottoposta a stringenti vincoli decadenziali dettati in tema di comunicazioni veritiere e aggiornate di ogni possibile variazione reddituale e di composizione del nucleo familiare.
L'art. 7 comma 4° del prefato D.L. n. 4/2019 come conv. in L. n. 26/2019 n.
26 dispone che: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il precedente art. 3 comma 8° prevede che: “(…) Il reddito da lavoro
4 dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalita' definite CP_2
dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. 9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata all' entro ((il giorno antecedente CP_2
all'inizio)) della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6 comma 1°”.
Da tale norma è dato dedurre, senza alcun residuo dubbio, il carattere decadenziale della mancata comunicazione del reddito e, formalmente, all'atto della presentazione dell'ultima domanda il reddito non è stato comunicato.
E' opportuno a questo punto rilevare come, il diritto a questa, come ad altre prestazioni di sostegno al reddito, sorga in capo al richiedente dalla specifica legge istitutiva e, quindi, in ragione della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per goderne. Ricorrendone i requisiti il diritto è già esistente, non essendo viceversa da ritenersi oggetto di “concessione” e, quindi, soggetto alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
Ai fini dell'erogazione della prestazione che è “a domanda”, è quindi necessaria la presentazione di domanda amministrativa, in mancanza della quale nessuna prestazione potrà essere erogata dall'ente deputato e, inoltre sempre ai fini dell'erogazione, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.
5 Corollario di tale circostanza di diritto è che, laddove non siano previste decadenze (che solo dalla legge possono essere previste) o prescrizioni, la errata comunicazione o l'incompleta documentazione, pur impedendo in sede amministrativa l'erogazione non rivestono carattere ablativo del diritto latente in capo al soggetto richiedente che, in sede giudiziale potrà ben essere accertato.
Nel caso di specie, presente l'indefettibile domanda amministrativa, manca a corredo della stessa la prevista, a espressa pena di decadenza, comunicazione dei redditi;
dovendosi individuare in tale circostanza di fatto e non nel modello erroneo utilizzato per la domanda la inaccoglibilità in sede amministrativa della domanda. A nulla rilevando la manifesta buona fede della richiedente né, come correttamente evidenziato dal resistente , le CP_1
precedenti comunicazioni trimestrali dei redditi, potendo le stesse riferirsi esclusivamente al periodo precedente e nessuna refluenza potendo avere sul periodo successivo.
Occorre comunque osservare che, in tale complessiva situazione processuale, anche teoricamente pretermettendo il carattere decadenziale della norma, non risulterebbe comunque possibile accertare in giudizio l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge, non sufficientemente allegati dalla ricorrente, quanto all'esistenza ratione temporis del diritto;
non potendo infatti, in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali, dare per assodata l'esistenza degli stessi in ragione della non contestazione del diritto per motivi diversi da parte dell'ente erogante;
ciò specularmente per i motivi sopra esposti in ordine all'insorgenza ex lege del diritto e della funzione non concessoria ma di controllo dell'ente erogante.
Il ricorso pertanto non può essere accolto.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
6
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/02/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
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Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 19/02/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9998 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Federico Bruno Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Bernocchi
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/02/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 03/08/2023, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 08.10.2019, a seguito di istanza per la concessione del reddito di cittadinanza otteneva il richiamato beneficio, ed allo scadere dei termini di legge, in data 19.05.2021 riproponeva la suddetta istanza;
che in data 19.05.2022, a seguito di apertura di partita Iva e avvenuta iscrizione della ditta individuale “ ”, Organizzazione_1
provvedeva alle incombenze richieste per il mantenimento del beneficio inviando l'integrazione della domanda tramite c.d. “modello esteso” con comunicazione di inizio attività lavorativa a cui seguivano gli ulteriori invii trimestrali del medesimo modello come richiesto dalla normativa;
che in data 09.12.2022, allo scadere delle diciotto mensilità erogate, presentava nuova istanza per la concessione del reddito di cittadinanza con la stessa modalità utilizzata nelle precedenti occasioni, e non con il c.d. modello
RdC “ridotto” da utilizzarsi in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda;
che l'istanza veniva accolta e la prestazione erogata;
che accortasi però dell'erroneità del modello presentato contattava l' CP_2
che, appurata tale anomalia, revocava la prestazione e, successivamente, respingeva il ricorso amministrativo presentato avverso la revoca,
conveniva in giudizio l' rassegando le seguenti conclusioni: “accogliere CP_2
il presente ricorso e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da il Reddito di Controparte_3
cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'09.12.2022 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca di relativo all'istanza e per l'effetto CP_2 Controparte_4
ripristinare il sussidio;
3. condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
2 pagamento, a favore della ricorrente, del Reddito di cittadinanza di cui al d.l.
4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'09.12.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall'Istituto alla ricorrente per il medesimo titolo;
4. con interessi e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente che, l'errore formale compiuto nella presentazione della domanda di RDC, posta la comunicazione dei redditi percepiti in occasione della erogazione della prestazione durante il ciclo precedente, non inficia il diritto della istante a godere della prestazione, non avendo infatti omesso alcuna comunicazione reddituale, dovendo quindi prevalere il dato sostanziale (sussistenza di tutti i requisiti) sul dato formale
(presentazione della domanda usando il modulo corretto)
Eccepisce il resistente che il rigetto della domanda della istante è motivato dal fatto che la presentazione di una nuova domanda amministrativa doveva, secondo la norma istitutiva essere corredata dalla dichiarazione di svolgimento di attività lavorativa iniziata in periodo antecedente alla domanda stessa;
nel caso di specie, la partita IVA relativa all'attività lavorativa in questione è stata aperta a maggio 2022, dunque la richiedente avrebbe dovuto rendere la predetta dichiarazione ed inoltrare il modello rdc-com ridotto con indicazione del reddito.
Sottolineando che a una nuova domanda amministrativa consegue un nuovo atto amministrativo di riconoscimento o meno di una nuova e autonoma prestazione indipendente da quella precedentemente riconosciuta e fruita.
3 Non potendo per questo, all'atto dell'esame e della approvazione della domanda tener conto di quanto già comunicato in precedenza, giacché parte di un diverso procedimento e, conseguentemente, non trattandosi di un dato formale, ma sostanziale, procedendo ogni domanda per un diverso periodo e in ragione di diversi presupposti, non autonomamente o predittivamente valutabili dall' . CP_1
Sulla base delle allegazioni delle parti in causa, il thema decidendum va quindi individuato sulla prevalenza o meno del dato formale su quello sostanziale, e sul valore più o meno sostanziale della forma della comunicazione effettuata dalla richiedente.
***
Il Reddito di Cittadinanza, istituito con D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019, è una prestazione di sostegno al reddito erogata in presenza dei requisiti di “cittadinanza, residenza e soggiorno” esistenti in capo al richiedente, nonché dei requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto, sottoposta a stringenti vincoli decadenziali dettati in tema di comunicazioni veritiere e aggiornate di ogni possibile variazione reddituale e di composizione del nucleo familiare.
L'art. 7 comma 4° del prefato D.L. n. 4/2019 come conv. in L. n. 26/2019 n.
26 dispone che: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il precedente art. 3 comma 8° prevede che: “(…) Il reddito da lavoro
4 dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalita' definite CP_2
dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. 9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata all' entro ((il giorno antecedente CP_2
all'inizio)) della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6 comma 1°”.
Da tale norma è dato dedurre, senza alcun residuo dubbio, il carattere decadenziale della mancata comunicazione del reddito e, formalmente, all'atto della presentazione dell'ultima domanda il reddito non è stato comunicato.
E' opportuno a questo punto rilevare come, il diritto a questa, come ad altre prestazioni di sostegno al reddito, sorga in capo al richiedente dalla specifica legge istitutiva e, quindi, in ragione della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per goderne. Ricorrendone i requisiti il diritto è già esistente, non essendo viceversa da ritenersi oggetto di “concessione” e, quindi, soggetto alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione.
Ai fini dell'erogazione della prestazione che è “a domanda”, è quindi necessaria la presentazione di domanda amministrativa, in mancanza della quale nessuna prestazione potrà essere erogata dall'ente deputato e, inoltre sempre ai fini dell'erogazione, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.
5 Corollario di tale circostanza di diritto è che, laddove non siano previste decadenze (che solo dalla legge possono essere previste) o prescrizioni, la errata comunicazione o l'incompleta documentazione, pur impedendo in sede amministrativa l'erogazione non rivestono carattere ablativo del diritto latente in capo al soggetto richiedente che, in sede giudiziale potrà ben essere accertato.
Nel caso di specie, presente l'indefettibile domanda amministrativa, manca a corredo della stessa la prevista, a espressa pena di decadenza, comunicazione dei redditi;
dovendosi individuare in tale circostanza di fatto e non nel modello erroneo utilizzato per la domanda la inaccoglibilità in sede amministrativa della domanda. A nulla rilevando la manifesta buona fede della richiedente né, come correttamente evidenziato dal resistente , le CP_1
precedenti comunicazioni trimestrali dei redditi, potendo le stesse riferirsi esclusivamente al periodo precedente e nessuna refluenza potendo avere sul periodo successivo.
Occorre comunque osservare che, in tale complessiva situazione processuale, anche teoricamente pretermettendo il carattere decadenziale della norma, non risulterebbe comunque possibile accertare in giudizio l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge, non sufficientemente allegati dalla ricorrente, quanto all'esistenza ratione temporis del diritto;
non potendo infatti, in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali, dare per assodata l'esistenza degli stessi in ragione della non contestazione del diritto per motivi diversi da parte dell'ente erogante;
ciò specularmente per i motivi sopra esposti in ordine all'insorgenza ex lege del diritto e della funzione non concessoria ma di controllo dell'ente erogante.
Il ricorso pertanto non può essere accolto.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
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Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/02/2024
Il Giudice Onorario
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