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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 568/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2132/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data 16.12.2021 nel procedimento n. 5045/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marco Dragone, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montella (AV), Via M. Cianciulli, n. 14; appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
Generoso Pagliarulo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 36;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 , con atto di citazione del 20.11.2019, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino, , esponendo che: a) si era costituito, Controparte_1 quale parte civile, nel procedimento penale avente R.G. 2949/2014 innanzi al Tribunale di
Avellino a carico di , imputato del reato di cui all'art. 544 ter c.p. “perché Controparte_1 senza necessità, esplodendo un colpo di fucile all'indirizzo di un cane di razza meticcia di pagina 1 di 8 circa otto mesi di proprietà di causava al predetto animale Parte_1 numerose lesioni da arma da fuoco (tanto da richiedere un intervento di asportazione di un pallino di piombo)”; b) ascoltato quale testimone in sede penale, aveva riferito che, in data 2.3.2014, verso le ore 10, stava dando da mangiare ai suoi conigli, nel terreno di sua proprietà, sito in Teora, in via Serra, accompagnato dal proprio cane di nome “BL”, che si trovava a breve distanza da lui;
c) improvvisamente sentì uno sparo, vide il proprio cane scappare e si accorse che nelle vicinanze vi era con un fucile in Controparte_1 mano;
d) il proprio terreno e quello del sig. erano separati da una strada CP_1 comunale larga quattro metri, su cui si trovava il cane al momento dello sparo, mentre il sig. si trovava a circa venti metri dal punto in cui si trovava il cane;
e) il proprio CP_1 terreno era parzialmente recintato, mentre su quello del sig. vi era una siepe che CP_1 era stata tagliata;
f) in seguito allo sparo, l'istante portò il cane dal veterinario per la rimozione di colpo superficiale e posizionato al di sopra della gamba e di numerosi pallini, ripetendo la stessa operazione qualche giorno dopo, per procedere all'estrazione di un altro pallino, che venne poi consegnato ai carabinieri;
g) il giudizio penale si era concluso con sentenza n. 2098/2016, con la quale il sig. era stato condannato alla CP_1 pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza affrontate dal sig.
; h) tale statuizione veniva confermata sia dalla Corte d'Appello di Napoli Parte_1 che dalla Corte di cassazione;
i) la condotta realizzata dal convenuto era da considerarsi lesiva della sfera psichica del soggetto, come suggerito da diversi documenti fondamentali (Dichiarazione universale dei diritti degli animali, Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, legge n. 189/2004, legge 201/2010, etc.); l) dal punto di vista civilistico, ex art. 2043 cc, la condotta del sig. non CP_1 poteva essere considerata involontaria o non colposa, posto che risultava dimostrata la consapevolezza di questi di aver sparato, all'interno di una proprietà recintata, ad un cucciolo di cane;
m) l'evento aveva cagionato un malessere psicologico, in quanto l'istante era titolare di una ditta individuale e svolgeva, come hobby, l'attività di caccia ai cinghiali;
n) il cane, traumatizzato in seguito all'accaduto, non poteva più essere utilizzato né per la caccia né per la compagnia del padrone;
o) dai certificati medici emergeva il malessere del cane a distanza di cinque anni dal fatto.
Parte attrice chiedeva: “1) sia accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per il fatto illecito in premessa, ingiustamente commesso ai danni di Parte_1 in violazione dell'art. 2043 c.c.; 2) sia condannato , al risarcimento del Controparte_1 danno arrecato all'istante ai sensi dell'art. 2059 c.c. da liquidarsi nella somma di €
10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che il Tribunale giudicherà più equa, somme che in ogni caso dovranno essere rivalutate alla data della sentenza esecutiva e pagina 2 di 8 maggiorate degli interessi compensativi al saldo;
3) siano poste a carico del convenuto le spese e le competenze del giudizio oltre s.g. con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio che, nel contestare la fondatezza dell'istanza, Controparte_1 riferiva di avere “più volte tentato di definire bonariamente la controversia, proponendo un giusto risarcimento che tenga conto dell'irrilevante danno arrecato”.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., parte attrice depositava anche copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificatogli dal suo precedente difensore, con cui questi, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, aveva chiesto in via esecutiva il compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito del processo penale, ritenendo che anche tale somma doveva essere ricompresa nel danno subito.
1.2 All'esito, il Tribunale così ha statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per Parte_1 esborsi ed € 2100,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Generoso Pagliarulo dichiaratosi anticipatario”.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “la sentenza penale allegata…ha accertato il fatto storico così come accaduto e verificatosi ma sarebbe stato onere dell'attore fornire la prova del danno - conseguenza dallo stesso subito, afferente al forte legame affettivo che aveva con l'animale domestico, alla mancata guardia e/o vigilanza connessa al ferimento dell'animale e così via” (pag. 3 della sentenza).
Sempre secondo il Tribunale, l'attore “si è limitato a richiedere la dimostrazione di fatti coperti dal giudicato, proprio perché relativi al fatto così come verificatosi”, omettendo di provare il danno-conseguenza concretamente sofferto (cfr. pag. 3 cit.).
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, , con atto il cui perfezionamento Parte_1 si è avuto il 18.2.2022, ha promosso appello.
L'istante, che si è costituito l'11.2.2022, ha dedotto, tra l'altro, che il Giudice di primo grado avrebbe errato “nel considerare non provata l'esistenza e la entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso accertato con sentenza
n°2098/2016 del Tribunale Penale di Avellino e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dall'appellante” (pag. 4 dell'impugnazione).
Ancora, per il l'istante, il Tribunale, “pur inquadrando correttamente la fattispecie, anche sotto il profilo della normativa applicabile”, “non ha verificato che nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un reato di danno, la cui esistenza, seguendo il discorso del
Tribunale, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile” (pag. 5 dell'impugnazione), con la conseguenza che suo compito era solo quello di determinare il quantum dei danni sofferti dal richiedente per il ferimento del suo cane (cfr. pag. 6 dell'impugnazione).
L'appellante, ancora, ha scritto: “nel caso di specie, ne consegue che risulta riscontrato sulla base delle sue credibili dichiarazioni, che il cane dell'istante era stato pagina 3 di 8 effettivamente attinto da colpi di arma da fuoco in data 2.3.2014 e che a tale azione fosse riconducibile anche la presenza del pallino estratto in data 19.32014, che non a caso era stato prelevato, su richiesta del compiuta proprio al fine di consentire le Parte_1 necessarie verifiche ai carabinieri, mediante una incisione stante l'incapsulamento dello stesso, derivante dal passaggio di alcuni giorni dall'azione lesiva.
Tutto ciò ha comportato (e comporta tuttora!) un malessere psicologico, in quanto
l'istante non solo è titolare di una ditta individuale, ma come hobby svolge l'attività di caccia al cinghiale,
per questi motivi
, nel 2014 gli era stato regalato il cane BL utilizzato ai soli fine della caccia è addestrato a tale fine.
Purtroppo, ad oggi il cane non solo non può essere più utilizzato a tal fine, ma non può essere neanche di compagnia, in quanto qualsiasi sparo nelle vicinanze o movimenti bruschi, terrorizzano il cane stesso, cosi come risulta, come già detto, dai certificati medici del 2014 dal certificato a firma del dott. , il quale ha accertato il Per_1 malessere del cane a distanza di 5 anni dal fatto” (pagine 12 e 13 dell'impugnazione).
Il Sig. , modificando le conclusioni contenute nella citazione, ha chiesto: “1) Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per il fatto illecito accertato con la sentenza n°2098/2016 del Tribunale Penale di Avellino, ingiustamente commesso ai danni di in violazione dell'art. 2043 c.c.; 2) conseguentemente, Parte_1 condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di Controparte_1 [...]
nella somma di € 15.922,95, per spese e competenze sostenute Parte_1 nell'ambito del procedimento penale (I grado, II grado e cassazione), o in quella, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di nella somma di € 10.000,00, o in quella, Parte_1 maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , contestando l'avverso dedotto. Controparte_1
2. Il merito
Con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione ed errata interpretazione del materiale istruttorio, deducendo che, poiché si era di fronte ad un danno da reato già accertato in sede penale, il Tribunale non avrebbe dovuto svolgere un ulteriore accertamento circa la sussistenza del danno in sede civile, ma ne avrebbe dovuto soltanto stabilire il quantum.
In proposito, va richiamata la disposizione contenuta nell'art. 651 c.p.p., in base alla quale la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della pagina 4 di 8 sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/08/2018, n. 20786).
Come affermato più volte dalla Suprema Corte, “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire” (Cass. civ., Sez. III, 14/02/2019, n. 4318).
Ciò vale anche quando vengono in rilievo i cc.dd. reati di danno, per i quali “la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente
l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto- reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno
e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. civ., III, 05/05/2020, n. 8477; Cass. civ., III,
Sez. 3, 02/08/2022, n. 23960).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, occorre adesso esaminare le doglianze dell'appellante.
Va richiamato quanto scritto dal Tribunale penale di Avellino: “il reato realizzato dall'imputato ha indubbiamente cagionato un danno di natura morale a Parte_1
, proprietario del cane oggetto dell'azione lesiva. Tuttavia, le prove acquisite
[...] nel presente giudizio non consentono di quantificare l'ammontare di tale danno né di ritenere raggiunta la dimostrazione in ordine ad una misura parziale dello stesso, per cui va emessa una condanna generica al risarcimento, con rimessione al giudice civile della successiva liquidazione” (pag. 10 della sentenza n. 2098/2016).
Appare, dunque, evidente che l'accertamento discendente dalla sentenza penale, ormai coperta da giudicato, riguardi il fatto di reato commesso dal sig. e l'evento di CP_1 danno (sparo con un'arma da fuoco che ha cagionato lesioni all'animale), avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche le conseguenze da esso derivanti, per le quali va accertato se l'appellante ne abbia fornito univoca dimostrazione.
Ciò posto, per ciò che riguarda le varie voci richieste, va detto, in primo luogo, che parte attrice, nelle conclusioni contenute nella citazione, ha richiesto il risarcimento “ai sensi dell'art. 2059 cc”, con ciò limitando la sua pretesa ai soli danni non patrimoniali. pagina 5 di 8 Pertanto, la produzione di due fatture, inerenti alle spese veterinarie, di euro 62,22 (fattura n. 18 del 2.3.2014) ed € 124,44 (fattura n. 22 del 12.3.2014), non possono in alcun modo essere prese in considerazione.
Medesime considerazioni vanno fatte per le spese per l'attività di assistenza legale asseritamente svolte nell'ambito del processo penale (nella memoria ex art. 183 cpc si legge “che per quanto concerne il danno patrimoniale subito dall'istante, l'avv D'Angola in relazione alla sua attività professionale svolta, nell'ambito del processo penale a carico del convenuto”).
Le stesse, in primo luogo, sono state allegate solo con memoria ex art. 183 cpc, con domanda che neppure si pone in rapporto di alternatività a quella principale (secondo i dettami stabiliti da Cass. civ., Sez. Unite, 13/09/2018, n. 22404), per cui, già per tale considerazione, si pone serio problema di valutazione.
In ogni caso, però, va detto dell'estrema genericità delle allegazioni nonché della mancanza di prova certa e tranquillizzante della specifica riferibilità di tale credito all'attività svolta “nell'ambito del processo penale” (vi è stata produzione di atto di pignoramento, ma non vi sono ulteriori elementi univoci).
Infine, anche a volere superare le dette considerazioni, le stesse neppure sono idonee a fornire prova del lamentato danno, apparendo, peraltro, già riconosciute e liquidate
(neppure si comprende se vi è corrispondenza nel quantum) sia nella sentenza penale del
Tribunale di Avellino [“condanna al pagamento delle spese di Controparte_2 costituzione e rappresentanza affrontate dallo stesso (ossia da ), Parte_1 che liquida in euro 1500,00 oltre iva e cpa”], sia in quella emessa dalla Corte d'Appello
(“condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, spese che liquida in complessivi €
900,00, oltre accessori…”).
Dunque, per autonome ragioni, sia di rito che di merito, alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto.
Con riferimento al danno non patrimoniale, parte appellante ha dedotto che, in conseguenza del fatto penalmente accertato, avrebbe diritto ad essere risarcita sia per il danno morale che per quello esistenziale patito, in quanto pregiudizi riconducibili alla violazione di un diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente tutelato
(lesioni subite dall'animale d'affezione) (cfr. pag. 7 dell'impugnazione).
La tesi non può essere condivisa.
Come noto, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Cass. civ., Sez. III, 10/05/2018, n. 11269). pagina 6 di 8 Nel caso di specie, parte appellante ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sul presupposto che il fatto penalmente accertato “ha comportato (e comporta tuttora!) un malessere psicologico, in quanto l'istante non solo è titolare di una ditta individuale, ma come hobby svolge l'attività di caccia al cinghiale,
per questi motivi
, nel 2014 gli era stato regalato il cane BL utilizzato ai soli fine della caccia … ad oggi il cane non solo non può essere più utilizzato a tal fine, ma non può essere neanche di compagnia, in quanto qualsiasi sparo nelle vicinanze o movimenti bruschi, terrorizzano il cane stesso, così come risulta, come già detto, dai certificati medici del
2014 dal certificato a firma del dott. , il quale ha accertato il malessere del Per_1 cane a distanza di 5 anni dal fatto” (pag. 13 dell'impugnazione).
Orbene, le descritte doglianze non appaiono confortate da adeguato materiale probatorio, né dal certificato medico del 2019 emergono specifiche indicazioni in ordine ad eventuali elementi indiziari utilizzati ai fini della prova presuntiva della sofferenza derivata al Sig.
in conseguenza delle lesioni subite dal proprio cane. Parte_1
Ed infatti, nel detto certificato, il medico veterinario ha solamente riportato che il cane
“alla visita comportamentale appare timoroso agli spari di arma da fuoco”, ma in disparte da ogni considerazione su come il sanitario avesse raggiunto questa conclusione,
l'affermazione si ritiene del tutto generica e, comunque, insufficiente a supportare la richiesta di danno.
Si è ad esempio sostenuto che non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un cavallo indicato dalla parte come animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine. la deduzione di un danno "in re ipsa", con il generico riferimento alla perdita della "qualità della vita" (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
27/06/2007, n. 14846).
In altre parole, e tenuto conto delle rigide previsioni contenute nell'art. 342 cpc, non si contesta la possibilità di ottenere il risarcimento del danno per la perdita di animale di affezione, ma va chiarito che tale danno non è in re ipsa, ma va provato.
Nella specie, peraltro, ulteriore e autonoma circostanza ostativa di non poco momento si rinviene nel fatto che la perdita dell'animale non si è avuta.
Di conseguenza, spettava vieppiù all'istante fornire prova univoca del danno, anche minimo, mentre, come anche rilevato dal Giudice primo grado, sono state articolate prove volte ad ottenere “la dimostrazione di fatti coperti dal giudicato, proprio perché relativi al fatto così come verificatosi”, mentre è mancata la “prova in ordine al danno - conseguenza concretamente sofferto dalla parte richiedente”.
E' mancata – cioè – la prova univoca che il cane, a seguito dell'evento, non fosse più in pagina 7 di 8 grado né di svolgere compagnia né di seguire l'istante in battute di caccia, nonché – comunque – l'effettiva rilevanza di tali circostanze sulla persona dell'istante.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, l'appello va disatteso.
3. Considerazioni conclusive e spese
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2132/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data 16.12.2021 nel procedimento n.
5045/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2132/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data 16.12.2021 nel procedimento n. 5045/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marco Dragone, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montella (AV), Via M. Cianciulli, n. 14; appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
Generoso Pagliarulo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 36;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 , con atto di citazione del 20.11.2019, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Avellino, , esponendo che: a) si era costituito, Controparte_1 quale parte civile, nel procedimento penale avente R.G. 2949/2014 innanzi al Tribunale di
Avellino a carico di , imputato del reato di cui all'art. 544 ter c.p. “perché Controparte_1 senza necessità, esplodendo un colpo di fucile all'indirizzo di un cane di razza meticcia di pagina 1 di 8 circa otto mesi di proprietà di causava al predetto animale Parte_1 numerose lesioni da arma da fuoco (tanto da richiedere un intervento di asportazione di un pallino di piombo)”; b) ascoltato quale testimone in sede penale, aveva riferito che, in data 2.3.2014, verso le ore 10, stava dando da mangiare ai suoi conigli, nel terreno di sua proprietà, sito in Teora, in via Serra, accompagnato dal proprio cane di nome “BL”, che si trovava a breve distanza da lui;
c) improvvisamente sentì uno sparo, vide il proprio cane scappare e si accorse che nelle vicinanze vi era con un fucile in Controparte_1 mano;
d) il proprio terreno e quello del sig. erano separati da una strada CP_1 comunale larga quattro metri, su cui si trovava il cane al momento dello sparo, mentre il sig. si trovava a circa venti metri dal punto in cui si trovava il cane;
e) il proprio CP_1 terreno era parzialmente recintato, mentre su quello del sig. vi era una siepe che CP_1 era stata tagliata;
f) in seguito allo sparo, l'istante portò il cane dal veterinario per la rimozione di colpo superficiale e posizionato al di sopra della gamba e di numerosi pallini, ripetendo la stessa operazione qualche giorno dopo, per procedere all'estrazione di un altro pallino, che venne poi consegnato ai carabinieri;
g) il giudizio penale si era concluso con sentenza n. 2098/2016, con la quale il sig. era stato condannato alla CP_1 pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza affrontate dal sig.
; h) tale statuizione veniva confermata sia dalla Corte d'Appello di Napoli Parte_1 che dalla Corte di cassazione;
i) la condotta realizzata dal convenuto era da considerarsi lesiva della sfera psichica del soggetto, come suggerito da diversi documenti fondamentali (Dichiarazione universale dei diritti degli animali, Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, legge n. 189/2004, legge 201/2010, etc.); l) dal punto di vista civilistico, ex art. 2043 cc, la condotta del sig. non CP_1 poteva essere considerata involontaria o non colposa, posto che risultava dimostrata la consapevolezza di questi di aver sparato, all'interno di una proprietà recintata, ad un cucciolo di cane;
m) l'evento aveva cagionato un malessere psicologico, in quanto l'istante era titolare di una ditta individuale e svolgeva, come hobby, l'attività di caccia ai cinghiali;
n) il cane, traumatizzato in seguito all'accaduto, non poteva più essere utilizzato né per la caccia né per la compagnia del padrone;
o) dai certificati medici emergeva il malessere del cane a distanza di cinque anni dal fatto.
Parte attrice chiedeva: “1) sia accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per il fatto illecito in premessa, ingiustamente commesso ai danni di Parte_1 in violazione dell'art. 2043 c.c.; 2) sia condannato , al risarcimento del Controparte_1 danno arrecato all'istante ai sensi dell'art. 2059 c.c. da liquidarsi nella somma di €
10.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che il Tribunale giudicherà più equa, somme che in ogni caso dovranno essere rivalutate alla data della sentenza esecutiva e pagina 2 di 8 maggiorate degli interessi compensativi al saldo;
3) siano poste a carico del convenuto le spese e le competenze del giudizio oltre s.g. con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio che, nel contestare la fondatezza dell'istanza, Controparte_1 riferiva di avere “più volte tentato di definire bonariamente la controversia, proponendo un giusto risarcimento che tenga conto dell'irrilevante danno arrecato”.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., parte attrice depositava anche copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificatogli dal suo precedente difensore, con cui questi, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, aveva chiesto in via esecutiva il compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito del processo penale, ritenendo che anche tale somma doveva essere ricompresa nel danno subito.
1.2 All'esito, il Tribunale così ha statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per Parte_1 esborsi ed € 2100,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Generoso Pagliarulo dichiaratosi anticipatario”.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “la sentenza penale allegata…ha accertato il fatto storico così come accaduto e verificatosi ma sarebbe stato onere dell'attore fornire la prova del danno - conseguenza dallo stesso subito, afferente al forte legame affettivo che aveva con l'animale domestico, alla mancata guardia e/o vigilanza connessa al ferimento dell'animale e così via” (pag. 3 della sentenza).
Sempre secondo il Tribunale, l'attore “si è limitato a richiedere la dimostrazione di fatti coperti dal giudicato, proprio perché relativi al fatto così come verificatosi”, omettendo di provare il danno-conseguenza concretamente sofferto (cfr. pag. 3 cit.).
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, , con atto il cui perfezionamento Parte_1 si è avuto il 18.2.2022, ha promosso appello.
L'istante, che si è costituito l'11.2.2022, ha dedotto, tra l'altro, che il Giudice di primo grado avrebbe errato “nel considerare non provata l'esistenza e la entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso accertato con sentenza
n°2098/2016 del Tribunale Penale di Avellino e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dall'appellante” (pag. 4 dell'impugnazione).
Ancora, per il l'istante, il Tribunale, “pur inquadrando correttamente la fattispecie, anche sotto il profilo della normativa applicabile”, “non ha verificato che nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un reato di danno, la cui esistenza, seguendo il discorso del
Tribunale, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile” (pag. 5 dell'impugnazione), con la conseguenza che suo compito era solo quello di determinare il quantum dei danni sofferti dal richiedente per il ferimento del suo cane (cfr. pag. 6 dell'impugnazione).
L'appellante, ancora, ha scritto: “nel caso di specie, ne consegue che risulta riscontrato sulla base delle sue credibili dichiarazioni, che il cane dell'istante era stato pagina 3 di 8 effettivamente attinto da colpi di arma da fuoco in data 2.3.2014 e che a tale azione fosse riconducibile anche la presenza del pallino estratto in data 19.32014, che non a caso era stato prelevato, su richiesta del compiuta proprio al fine di consentire le Parte_1 necessarie verifiche ai carabinieri, mediante una incisione stante l'incapsulamento dello stesso, derivante dal passaggio di alcuni giorni dall'azione lesiva.
Tutto ciò ha comportato (e comporta tuttora!) un malessere psicologico, in quanto
l'istante non solo è titolare di una ditta individuale, ma come hobby svolge l'attività di caccia al cinghiale,
per questi motivi
, nel 2014 gli era stato regalato il cane BL utilizzato ai soli fine della caccia è addestrato a tale fine.
Purtroppo, ad oggi il cane non solo non può essere più utilizzato a tal fine, ma non può essere neanche di compagnia, in quanto qualsiasi sparo nelle vicinanze o movimenti bruschi, terrorizzano il cane stesso, cosi come risulta, come già detto, dai certificati medici del 2014 dal certificato a firma del dott. , il quale ha accertato il Per_1 malessere del cane a distanza di 5 anni dal fatto” (pagine 12 e 13 dell'impugnazione).
Il Sig. , modificando le conclusioni contenute nella citazione, ha chiesto: “1) Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per il fatto illecito accertato con la sentenza n°2098/2016 del Tribunale Penale di Avellino, ingiustamente commesso ai danni di in violazione dell'art. 2043 c.c.; 2) conseguentemente, Parte_1 condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di Controparte_1 [...]
nella somma di € 15.922,95, per spese e competenze sostenute Parte_1 nell'ambito del procedimento penale (I grado, II grado e cassazione), o in quella, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di nella somma di € 10.000,00, o in quella, Parte_1 maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio , contestando l'avverso dedotto. Controparte_1
2. Il merito
Con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione ed errata interpretazione del materiale istruttorio, deducendo che, poiché si era di fronte ad un danno da reato già accertato in sede penale, il Tribunale non avrebbe dovuto svolgere un ulteriore accertamento circa la sussistenza del danno in sede civile, ma ne avrebbe dovuto soltanto stabilire il quantum.
In proposito, va richiamata la disposizione contenuta nell'art. 651 c.p.p., in base alla quale la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della pagina 4 di 8 sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/08/2018, n. 20786).
Come affermato più volte dalla Suprema Corte, “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire” (Cass. civ., Sez. III, 14/02/2019, n. 4318).
Ciò vale anche quando vengono in rilievo i cc.dd. reati di danno, per i quali “la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente
l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto- reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno
e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. civ., III, 05/05/2020, n. 8477; Cass. civ., III,
Sez. 3, 02/08/2022, n. 23960).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, occorre adesso esaminare le doglianze dell'appellante.
Va richiamato quanto scritto dal Tribunale penale di Avellino: “il reato realizzato dall'imputato ha indubbiamente cagionato un danno di natura morale a Parte_1
, proprietario del cane oggetto dell'azione lesiva. Tuttavia, le prove acquisite
[...] nel presente giudizio non consentono di quantificare l'ammontare di tale danno né di ritenere raggiunta la dimostrazione in ordine ad una misura parziale dello stesso, per cui va emessa una condanna generica al risarcimento, con rimessione al giudice civile della successiva liquidazione” (pag. 10 della sentenza n. 2098/2016).
Appare, dunque, evidente che l'accertamento discendente dalla sentenza penale, ormai coperta da giudicato, riguardi il fatto di reato commesso dal sig. e l'evento di CP_1 danno (sparo con un'arma da fuoco che ha cagionato lesioni all'animale), avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche le conseguenze da esso derivanti, per le quali va accertato se l'appellante ne abbia fornito univoca dimostrazione.
Ciò posto, per ciò che riguarda le varie voci richieste, va detto, in primo luogo, che parte attrice, nelle conclusioni contenute nella citazione, ha richiesto il risarcimento “ai sensi dell'art. 2059 cc”, con ciò limitando la sua pretesa ai soli danni non patrimoniali. pagina 5 di 8 Pertanto, la produzione di due fatture, inerenti alle spese veterinarie, di euro 62,22 (fattura n. 18 del 2.3.2014) ed € 124,44 (fattura n. 22 del 12.3.2014), non possono in alcun modo essere prese in considerazione.
Medesime considerazioni vanno fatte per le spese per l'attività di assistenza legale asseritamente svolte nell'ambito del processo penale (nella memoria ex art. 183 cpc si legge “che per quanto concerne il danno patrimoniale subito dall'istante, l'avv D'Angola in relazione alla sua attività professionale svolta, nell'ambito del processo penale a carico del convenuto”).
Le stesse, in primo luogo, sono state allegate solo con memoria ex art. 183 cpc, con domanda che neppure si pone in rapporto di alternatività a quella principale (secondo i dettami stabiliti da Cass. civ., Sez. Unite, 13/09/2018, n. 22404), per cui, già per tale considerazione, si pone serio problema di valutazione.
In ogni caso, però, va detto dell'estrema genericità delle allegazioni nonché della mancanza di prova certa e tranquillizzante della specifica riferibilità di tale credito all'attività svolta “nell'ambito del processo penale” (vi è stata produzione di atto di pignoramento, ma non vi sono ulteriori elementi univoci).
Infine, anche a volere superare le dette considerazioni, le stesse neppure sono idonee a fornire prova del lamentato danno, apparendo, peraltro, già riconosciute e liquidate
(neppure si comprende se vi è corrispondenza nel quantum) sia nella sentenza penale del
Tribunale di Avellino [“condanna al pagamento delle spese di Controparte_2 costituzione e rappresentanza affrontate dallo stesso (ossia da ), Parte_1 che liquida in euro 1500,00 oltre iva e cpa”], sia in quella emessa dalla Corte d'Appello
(“condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, spese che liquida in complessivi €
900,00, oltre accessori…”).
Dunque, per autonome ragioni, sia di rito che di merito, alcun danno patrimoniale può essere riconosciuto.
Con riferimento al danno non patrimoniale, parte appellante ha dedotto che, in conseguenza del fatto penalmente accertato, avrebbe diritto ad essere risarcita sia per il danno morale che per quello esistenziale patito, in quanto pregiudizi riconducibili alla violazione di un diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente tutelato
(lesioni subite dall'animale d'affezione) (cfr. pag. 7 dell'impugnazione).
La tesi non può essere condivisa.
Come noto, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Cass. civ., Sez. III, 10/05/2018, n. 11269). pagina 6 di 8 Nel caso di specie, parte appellante ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sul presupposto che il fatto penalmente accertato “ha comportato (e comporta tuttora!) un malessere psicologico, in quanto l'istante non solo è titolare di una ditta individuale, ma come hobby svolge l'attività di caccia al cinghiale,
per questi motivi
, nel 2014 gli era stato regalato il cane BL utilizzato ai soli fine della caccia … ad oggi il cane non solo non può essere più utilizzato a tal fine, ma non può essere neanche di compagnia, in quanto qualsiasi sparo nelle vicinanze o movimenti bruschi, terrorizzano il cane stesso, così come risulta, come già detto, dai certificati medici del
2014 dal certificato a firma del dott. , il quale ha accertato il malessere del Per_1 cane a distanza di 5 anni dal fatto” (pag. 13 dell'impugnazione).
Orbene, le descritte doglianze non appaiono confortate da adeguato materiale probatorio, né dal certificato medico del 2019 emergono specifiche indicazioni in ordine ad eventuali elementi indiziari utilizzati ai fini della prova presuntiva della sofferenza derivata al Sig.
in conseguenza delle lesioni subite dal proprio cane. Parte_1
Ed infatti, nel detto certificato, il medico veterinario ha solamente riportato che il cane
“alla visita comportamentale appare timoroso agli spari di arma da fuoco”, ma in disparte da ogni considerazione su come il sanitario avesse raggiunto questa conclusione,
l'affermazione si ritiene del tutto generica e, comunque, insufficiente a supportare la richiesta di danno.
Si è ad esempio sostenuto che non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un cavallo indicato dalla parte come animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine. la deduzione di un danno "in re ipsa", con il generico riferimento alla perdita della "qualità della vita" (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
27/06/2007, n. 14846).
In altre parole, e tenuto conto delle rigide previsioni contenute nell'art. 342 cpc, non si contesta la possibilità di ottenere il risarcimento del danno per la perdita di animale di affezione, ma va chiarito che tale danno non è in re ipsa, ma va provato.
Nella specie, peraltro, ulteriore e autonoma circostanza ostativa di non poco momento si rinviene nel fatto che la perdita dell'animale non si è avuta.
Di conseguenza, spettava vieppiù all'istante fornire prova univoca del danno, anche minimo, mentre, come anche rilevato dal Giudice primo grado, sono state articolate prove volte ad ottenere “la dimostrazione di fatti coperti dal giudicato, proprio perché relativi al fatto così come verificatosi”, mentre è mancata la “prova in ordine al danno - conseguenza concretamente sofferto dalla parte richiedente”.
E' mancata – cioè – la prova univoca che il cane, a seguito dell'evento, non fosse più in pagina 7 di 8 grado né di svolgere compagnia né di seguire l'istante in battute di caccia, nonché – comunque – l'effettiva rilevanza di tali circostanze sulla persona dell'istante.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, l'appello va disatteso.
3. Considerazioni conclusive e spese
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2132/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data 16.12.2021 nel procedimento n.
5045/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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