Sentenza 26 luglio 2007
Massime • 1
La disposizione dell'art. 2, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi, (come nella specie), l'accertamento, in radice, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della p.a..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2007, n. 16429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16429 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI RA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CO IA, EL CO SC, EL CO LO, EL CO IA GR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANIENE 14, presso lo studio SCIUMÈ, rappresentati e difesi dall'avvocato CIARAMELLA ANITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO ELL'ECONOMIA E ELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA EL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- resistenti -
contro avverso la sentenza n. 100/03 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 15/01/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/07 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
uditi gli avvocati Giuseppe CIARAMELLA, per delega dell'avvocato Anito CIARAMELLA, CAPUTI JAMBRENGHI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, giurisdizione dell'a.g.o., assorbimento del primo motivo. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
IA, RA, LO e MA IA DE FR impugnarono davanti alla Commissione tributaria provinciale di Casetta la variazione dell'intestazione catastale di numerose unità immobiliari edificate, site in Castelvolturno, effettuata dall'Ufficio del territorio di Caserta in favore del "Demanio dello Stato Marina", e resa pubblica con avviso del 22 dicembre 1999. Addussero i ricorrenti di essere proprietari delle unità quali eredi di EL GL, avente causa dalla s.n.c. Coppola Pinetamare.
La Commissione provinciale di Casetta accolse il ricorso, dichiarando illegittima la variazione e ripristinando l'originaria intestazione. Con decisione depositata il 19 gennaio 2004 la Commissione tributaria regionale di Napoli, accogliendo l'appello dell'Agenzia del territorio di Casetta, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla domanda, in quanto la controversia non aveva ad oggetto un rapporto di natura tributaria, posto che l'amministrazione finanziaria si era limitata a dare attuazione, con la variazione dell'intestazione catastale, alla pretesa di demanialità dei suoli su cui sorgeva il compendio immobiliare. Osservò la Commissione che alla stregua del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2 - secondo cui "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione; il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra compressori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale", dovevano ritenersi escluse dalla competenza delle commissioni tributarie le controversie nascenti dalla intestazione di fabbricati, e ciò anche a voler prescindere dalla considerazione che la questione della pretesa demanialità dei beni, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ha carattere prevalente su quella della intestazione catastale.
Per la cassazione della richiamata decisione hanno proposto ricorso IA, RA, LO e MA IA DE FR sulla base di due motivi. Per l'Agenzia del territorio l'Avvocatura dello stato ha chiesto soltanto di "essere sentita" nella pubblica udienza. MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2; violazione degli artt. 330 e
331 c.p.c.; omessi esame e pronuncia in ordine a un punto decisivo della controversia, rilevabile anche d'ufficio. Si lamentano, anzitutto, che. pur essendo stati parti del giudizio DE FR IA, RA DE FR, LO DE FR e DE FR MA IA, l'Amministrazione aveva notificato l'appello a " DE FR IA e altri", consegnando un solo atto presso l'unico difensore costituito, con conseguente nullità dell'impugnazione, in nessun modo sanata, non essendosi costituiti in appello RA, LO e MA IA, ma il solo IA DE FR, il quale aveva eccepito l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello. In ordine a tale eccezione il Giudice d'appello aveva omesso ogni pronuncia,, benché fosse tenuto a verificare d'ufficio la ritualità dell'impugnazione. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2; violazione del R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, art. 1, nonché del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, art. 1; violazione dello stesso R.D. n. 2153 del 1938, art.29; omessi esame e pronuncia in ordine a un punto decisivo della controversia;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti deducono che. in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, il Giudice di merito non avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda che denunciava la nullità o l'illegittimità dell'effettuata variazione catastale delle unità inunobiliari urbane edificate di proprietà di essi ricorrenti.
I ricorrenti, esposte le ragioni, per le quali sussisterebbe la nullità della variazione per difetto di motivazione e l'illegittimità della stessa, in quanto la variazione presupporrebbe una "mutazione" nelle persone dei proprietari, possessori etc. in forza di "atti civili, giudiziali o amministrativi che diano origine al trasferimento dei diritti cerniti nel catasto", mentre nella specie nessuno di tali atti sarebbe intervenuto, ne' sarebbe stata lasciata traccia nella variazione dei precedenti possessori, in contrasto con il R.D. n. 2154 del 1938, art. 9, comma 9, che lo richiede per i beni contesi, si duole che la commissione tributaria regionale abbia dichiarato il difetto di giurisdizione ignorando, con sconcertante superficialità, quale fosse l'oggetto della controversia, limitato - e pertanto di spettanza delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, - alla verifica della validità e legittimità della variazione catastale, e cioè se fosse stata fatta con atto adeguatamente motivato e secondo la prescritta procedura normativa.
Contestano i ricorrenti che la controversia riguarderebbe la "pretesa demanialità" dei beni, in ordine alla quale non vi sarebbe alcuna decisione definitiva neppure nei confronti della loro dante causa. Non sarebbe poi condivisibile, ad avviso dei ricorrenti, l'assunto del Giudice di merito secondo cui sono escluse dalla competenza delle commissioni tributarie le controversie nascenti dalla intestazione "delle unità immobiliari (fabbricati)", mentre sarebbero in essa comprese le controversie relative all'intestazione di terreni. Nella specie, peraltro, la controversia aveva origine proprio dalla variazione dell'intestazione catastale dei terreni, solo in seguito ad essa era stata effettuata la variazione catastale delle unità costruite dalla società Coppola Pinetamare poi alienate a terzi. In ogni caso, l'in-terpretazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, u.c., seguita dal Giudice di merito comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento fra il contribuente che volesse contestare la variazione dell'intestazione catastale di un terreno, cui sarebbe consentito di adire il giudice tributario, e quello che volesse invece contestare la variazione catastale di un fabbricato, cui sarebbe precluso di rivolgersi allo stesso Giudice. Inoltre, alla disparità di trattamento si aggiungerebbe una violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., atteso che la diversa competenza giurisdizionale sarebbe legata solo al momento in cui è avvenuta la variazione, che nella specie sarebbe stata effettuata allorquando sulle aree in questione erano stati costruiti degli immobili alienati poi a terzi.
Tanto premesso, osserva la corte che la questione della nullità della notifica dell'atto di appello innanzi alla commissione tributaria regionale di Napoli nei confronti di molti degli appellati, sollevata con il primo motivo di ricorso, rimane assorbita e priva di ogni rilievo perché - essendo integro in questa sede il contraddittorio nei confronti di tutte le parti - legittimamente può essere esaminato con priorità il motivo sulla giurisdizione, la cui infondatezza - che questa corte, per i motivi che verranno esposti, ritiene di dover pronunciare - pone nel nulla le fasi processuali antecedenti rendendo irrilevante qualsiasi vizio processuale. Esaminando, quindi, il secondo motivo del ricorso, rileva la corte che i ricorrenti affermano la giurisdizione delle commissioni tributarie, in contrasto con quanto statuito dalla commissione provinciale di Napoli, sulla base della interpretazione letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, il quale testualmente recita: "Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastalè". Assumono i ricorrente che l'espressa previsione della citata norma non può porre in discussione la giurisdizione delle commissioni tributarie, e censurano l'assunto della commissione regionale secondo cui la norma riguarderebbe solo i terreni e non le particelle edificate.
Osserva i collegio che queste sezioni unite si sono più volte occupate delle questioni di giurisdizione collegate all'applicazione della norma in discorso, sia con riferimento alle controversie attinenti la "delimitazione", e cioè l'accertamento dei confini tra un'area demaniale e un terreno privato (cfr: Cass. sez. un., 13691/2006; 6347/2003) sia con riferimento ai rapporti tra proprietà finitime e all'obbligo di manutenzione (cfr; Cass. 18848/2001), sia con riferimento alla controversia tra il privato che adduca il proprio diritto di proprietà su un bene immobile, e insorga contro un provvedimento che il Comune abbia emanato con riferimento allo stesso immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio (cfr. Cass. sez., un. 4362/1996), Le ragioni solitamente poste a fondamento dell'affermazione della giurisdizione dell'AGO si incentrano sul fatto che nelle controversie tra il privato e una autorità circa le vicende di un fondo, sul quale l'amministrazione pubblica pretenda esercitare i suoi poteri autoritativi, fosse anche in tema di mera intestazione catastale della ditta proprietaria o della sua variazione, l'oggetto effettivo di tali domande non può che essere l'accertamento - quanto alla esistenza, o alla estensione, o alla decorrenza - del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell'autorità. Non di meno, nella controversia in oggetto le deduzioni difensive delle parti sono tutte incentrate sul carattere abusivo della variazione catastale apportata dall'amministrazione perché non sussisterebbe alla base una variazione dell'assetto proprietario dei beni, i quali sarebbero stati sempre di loro proprietà. Orbene, non potendosi mettere in dubbio la spettanza all'A.G.O. della giurisdizione in controversie quali quelle enunciate, e in particolare in quella oggetto del presente giudizio, sembra opportuno delineare esattamente la portata della norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, che nella sua dizione letterale appare idoneo a legittimare dubbi sulla ricorrenza nelle ipotesi in esame della giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Per comprendere la portata della disposizione in esame occorre considerare che essa non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie indicate nella norma, perché in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di revindica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia chela normativa in discorso intendeva disciplinare. Va, quindi, tenuta presente che anche le disposizioni del D.Lgs. cit., art. 2, attengono strettamente alla materia tributaria, e non possono - per l'evidente ratio legis che le sorregge - trovare applicazione all'infuori dell'ambito della controversia tipicamente tributarie. Ne consegue che - per tornare allo stretto argomento del presente giudizio - sono di spettanze delle commissioni tributarie quelle controversie instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di "intestazione" o di variazione, operate dall'amministrazione al solo fine della imposizione di tributi, per la quale le intestazioni o variazioni in parole si pongano come presupposti indispensabili. Qualora, invece, la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non potrebbe per nessuna ragione affermarsi la giurisdizione di Giudice diverso da quello ordinario. Restano quindi assorbite tutte le deduzioni difensive concernenti i sospetti di incostituzionalità della norma per la disparità di trattamento tra variazioni catastali attinenti a terreni ovvero a fabbricati, attesa la inesistenza di qualsiasi diversa disciplina in ragione della diversità dell'immobile.
Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso, e affermarsi la giurisdizione dell'A.G.O., come statuito nella decisione impugnata. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell'Amministrazione - per la quale l'Avvocatura dello Stato ha partecipato alla sola discussione - come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte a sezioni unite rigetta il ricorso, afferma la giurisdizione dell'A.G.O., e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre 100,00 per esborsi, e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2007