Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2007, n. 16429
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Sentenza 26 luglio 2007

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La disposizione dell'art. 2, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi, (come nella specie), l'accertamento, in radice, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della p.a..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2007, n. 16429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16429
    Data del deposito : 26 luglio 2007

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