Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3451 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. ), nato a Geraci Siculo, in [...] Parte_1 C.F._1
05/04/1939; (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
Siculo, in data 28/04/1956; (C.F. , Controparte_2 C.F._3 nata a [...], in data [...]; (C.F. Parte_2
); (C.F. , C.F._4 Parte_3 C.F._5 nata a [...], in data [...]; (C.F. Parte_4
nata a [...], in data [...]; C.F._6
(C.F. ), nata a [...], in CP_3 C.F._7 data 04/12/1970; (C.F. ), nata a CP_1 C.F._8
Geraci Siculo, in data 10/07/1968; (C.F. CP_4
), nato a [...], in data [...]; C.F._9
(C.F. ), nata a [...] Controparte_5 C.F._10
Sottana, in data 21/12/1977; (C.F. ), CP_2 C.F._11 nata a [...], in data [...]; (C.F. Parte_5
, nata a [...], in data [...]; C.F._12
(C.F. , nato a [...], in Parte_6 C.F._13 data 21/04/1989; (C.F. ), nato a Parte_7 C.F._14
Petralia Sottana, in data 21/04/1989; (C.F. Parte_8
), nato a [...], in data [...]; tutti C.F._15
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
7, presso lo studio degli avv.ti Flavio Di vita e Cinzia Di Vita che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), nata a Livorno, in [...] Controparte_6 C.F._16
29/01/1965;
– parte convenuta contumace –
Oggetto: divisione di comunione ereditaria.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , Parte_1
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 CP_3 CP_1 CP_4 [...]
, CP_5 CP_2 Parte_5 Parte_6
e , premettendo di essere eredi di Parte_7 Parte_8 Parte_9
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 13/06/2013,
[...] hanno chiamato in giudizio anch'ella quale erede della Controparte_6 citata de cuius, chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente sul patrimonio ereditario di
. Parte_9
Narrano gli attori che l'asse ereditario sarebbe costituito da:
• immobile sito in Geraci Siculo, via Canario n. 3, censito al foglio 68, particella 454, subalterni 6 e 2;
• buono postale fruttifero n. 00899.525.04 del 30/01/1995, per la quota di ½;
• buono postale fruttifero n. 01.504.386.04 del 27/07/1996, per la quota di 1/2;
• buono postale fruttifero n. 02.501.058.04 del 29/09/1997, per la quota di ½;
• buono postale fruttifero n. 02.995.016.06 del 29/09/1197, per la quota di ½;
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• buono postale fruttifero n. 22.648.600.233 del
17/11/2000, per la quota di ½.
La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Il giudizio, istruito mediante acquisizione di prova documentale e CTU, all'udienza indicata in epigrafe è stato posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.
*********
Tanto premesso, le domanda di divisione della massa ereditaria della defunta , proposta da parte attrice, non può essere Parte_9 scrutinata dal giudicante per le ragioni che seguono.
Va chiarito, infatti, che nei giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento di comunione, la titolarità della comproprietà costituisce un prius inscindibile, il cui onere probatorio è posto a carico delle parti.
L'assolvimento di tale onere impone, quantomeno, la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni oggetto della domanda di divisione.
Questo Decidente, pur essendo a conoscenza dell'orientamento ermeneutico di legittimità citato in comparsa conclusionale dagli attori
(Cass. civ. n. 6228/23), non lo ritiene condivisibile.
Infatti, la pronuncia di divisione postula necessariamente che i beni oggetto della pronuncia appartenevano alla comunione (Cass. n.
4828/1994; Cass. n. 4730/2015), conseguentemente il giudice della divisione non può prescindere dall'accertamento dell'appartenenza del bene immobile alla comunione.
Tale principio di diritto ha trovato conferma, oltre che nella giurisprudenza di questo Tribunale, anche in quella consolidata della
Corte di Appello di Roma, secondo cui Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. Nella specie, pertanto, esattamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la controversia presupponesse, come necessario antecedente logico e giuridico,
l'accertamento del diritto di comproprietà dei beni caduti in successione.
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Tale diritto, invero, non poteva accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, con la conseguenza che in difetto di prova della titolarità dei beni, e così dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario (non essendo stata prodotta certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari, né copia degli atti di provenienza degli immobili), correttamente lo stesso Giudice dichiarava inammissibile la domanda di divisione ereditaria (cfr. C. App. Roma, Sez.
III, sent. del 7.10.2008).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta nei termini assegnati è incompleta, poiché mancante dei predetti titoli provenienza (o atti equipollenti) del bene immobile asseritamente in comunione.
Va poi rilevato che gli attori non hanno offerto adeguata prova della loro qualità di eredi. Sul punto va brevemente evidenziato che, sebbene l'accettazione possa desumersi implicitamente dalla proposizione della domanda di divisione, tuttavia tale inferenza presuppone che le parti abbiano offerto prova della loro qualità di chiamati all'eredità.
Sul punto poi va chiarito che nessuna rilevanza può attribuirsi alla dichiarazione di successione depositata in atti. Tale documentazione infatti assolve ad una funzione esclusivamente fiscale, di per sé inidonea a offrire prova della qualità di eredi dei soggetti ivi indicati o della consistenza dell'asse.
In conclusione, tenuto conto dell'applicabilità ai giudizi di divisione delle preclusioni e delle decadenze processuali (cfr. Cass. civ. n. 22274/13 e n.
14109/06), la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia della parte convenuta.
Le spese di CTU vanno poste in capo a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando
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• dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta da parte attrice;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 24/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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