Art. 12. (Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti
cittadini dell'Unione europea relativamente
a convalide di titoli aeronautici). 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 , dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"ART. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 ".
Nota all'art. 12:
- Si riporta di seguito, con l'aggiunta introdotta dalla legge qui pubblicata, l' art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560 , concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile: "2.1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall' art. 4 della direttiva 91/670/CEE , indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione dal confronto di cui al primo comma dello stesso art. 4 ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice morse, di articoli di studi e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di pronto soccorso".
cittadini dell'Unione europea relativamente
a convalide di titoli aeronautici). 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 , dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"ART. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 ".
Nota all'art. 12:
- Si riporta di seguito, con l'aggiunta introdotta dalla legge qui pubblicata, l' art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560 , concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile: "2.1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall' art. 4 della direttiva 91/670/CEE , indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione dal confronto di cui al primo comma dello stesso art. 4 ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice morse, di articoli di studi e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di pronto soccorso".