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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA LI IN
Composta dai magistrati:
dott. IA TU Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. LO AL Consigliere rel.
dott. Annamaria Nazzaro Consigliere on.
dott. Sandro Montanari Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 18.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1464 del ruolo generale dell'anno 2025 sul reclamo promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Di Mattia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro, 19, per procura allegata al reclamo;
1 nei confronti di:
avv. quale curatore speciale di (nata il CP_1 Persona_1
26.11.2009), (nato il [...]) e (nata il Persona_2 Persona_3
14.10.2025),
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 101;
Sindaco p.t. del Comune di Roma, quale tutore dei minori;
Persona_4
con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma emessa il 3.2.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale per i minorenni di Roma ha revocato la stralcio della posizione di già disposta con ordinanza del Persona_1
7.1.2025); ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla responsabilità genitoriale di e in relazione ai figli e Parte_1 Persona_4 Per_2
proseguendo altro procedimento, ex artt. 8 e ss. L.184/83, nel loro Per_3
interesse; ha pronunciato la decadenza di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia;
ha nominato il tutore nell'interesse della minore;
Per_1
2 ne ha disposto il collocamento presso la nonna materna;
ha incaricato i Servizi
Sociali di organizzare incontri protetti tra madre e figlia, nonché di un assiduo monitoraggio e sostegno della minore e della nonna collocataria;
ha posto a carico di in favore della nonna collocataria, un contributo per Parte_1
il mantenimento di dell'importo mensile di € 250,00; ha condannato Per_1
e al pagamento delle spese per la curatela, in Parte_1 Persona_4
favore dell'IO e ha confermato l'ultima, precedente, ordinanza provvisoria.
Con ricorso depositato il 14.3.2025, ha impugnato la sentenza Parte_1
di primo grado deducendo la contraddittorietà e l'insufficienza della relativa motivazione, nonché l'omessa considerazione del pregiudizio che l'allontanamento dalla sorella e dai genitori potrebbe provocare sulle Per_1
personalità di e l'omesso vaglio critico delle conclusioni Per_2 Per_3
contenute nella perizia svolta nel primo grado del giudizio, l'omessa valutazione delle richieste istruttorie formulate e il mancato ascolto di . Per_1
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della sentenza e la revoca di “ogni altra disposizione connessa”.
Si è costituito il curatore speciale di e di e Persona_1 Per_2 Per_3
che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di
[...]
specificità dei motivi di appello e, nel merito, ne ha contestato il fondamento, concludendo per il relativo rigetto.
Il PG, in data 10.11.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
In data 9.9.2025 e 29.9.2025 sono pervenute le relazioni di aggiornamento dei
Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 18.11.2025, la Corte ha riservato la decisione.
3 * * *
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla curatrice speciale, essendo sufficientemente chiari le censure sollevate dal difensore di Parte_1
Analogamente, in via preliminare, giova precisare che la materia del contendere, nel presente procedimento, è limitata alla posizione della minore nei cui soli confronti è stato definito il procedimento di Persona_1
primo grado, proseguendo, invece, l'esame della situazione dei fratelli e davanti al Tribunale minorile, nel procedimento Per_3 Persona_2
aperto ai sensi degli artt. 8 e ss. L. 184/83.
Occorre, quindi, ripercorrere brevemente la serie di eventi che ha condotto il
Tribunale per i minorenni ad adottare la sentenza impugnata.
In particolare, con ricorso presentato il 19.1.2023, nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 138/23, il PMM aveva rappresentato gli abusi sessuali posti in essere da compagno di Controparte_2 [...]
sulla figlia di quest'ultima, e, con decreto del Pt_2 Persona_1
30.1.2023, dato atto del fatto che il padre della bambina era già stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per avere abusato (anch'egli) della figlia, era stata sospesa la responsabilità genitoriale di era Parte_1
stato nominato un curatore speciale nell'interesse della bambina;
ne era stato disposto il collocamento presso la nonna materna, con la previsione di incontri protetti con la madre.
Nell'ulteriore procedimento iscritto al n. 82/23, a seguito di ricorso del PMM del 16.3.2023, con ordinanza del 29.5.2025, il Tribunale ha confermato la
4 sospensione della responsabilità genitoriale di sulla figlia Parte_1
; ha confermato la nomina del tutore e il collocamento della minore Per_1
presso la nonna materna, autorizzando gli incontri tra la bambina, la madre e i fratelli in forma protetta;
ha sospeso la responsabilità genitoriale di
[...]
e sui figli e nominando un tutore Pt_1 Persona_4 Per_2 Per_3
in loro favore e ha disposto una CTU per la valutazione delle capacità dei genitori.
Acquisite le relazioni di aggiornamento inoltrate dai Servizi Sociali e sentita all'udienza del 5.9.2023, ritenuto inopportuno l'ascolto di Parte_1
(già sentita in sede di incidente probatorio nel procedimento penale Per_1
pendente nei confronti di con provvedimento del 14.9.2023, Controparte_2
con ordinanza del 7.1.2025, il Tribunale, richiamate diffusamente le risultanze peritali, ha disposto lo stralcio della posizione relativa a , con formazione Per_1
di un autonomo fascicolo e, in via provvisoria e urgente ha disposto il collocamento di e in casa famiglia, autorizzando incontri Per_2 Per_3
protetti tra costoro, la madre e la sorella.
Infine, con il provvedimento oggetto della presente impugnazione è stato revocato lo stralcio della posizione di , precedentemente disposto;
è stato Per_1
dichiarato il non doversi procedere in relazione ai minori e Per_2 Per_3
(la cui situazione sarà oggetto di altro procedimento ex artt. 8 e ss. L. 184/83);
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale su Parte_1
, collocata presso la nonna e nel cui interesse è stato nominato un tutore;
Per_1
i Servizi Sociali sono stati incaricati di organizzare incontri protetti con la madre, a carico della quale è stato posto un contributo mensile dell'importo di
€ 250,00 per il mantenimento della figlia e da versarsi alla nonna collocataria.
5 L'attività istruttoria svolta dal Tribunale per i minorenni e le relazioni di aggiornamento recentemente acquisite dai Servizi Sociali depongono, senza alcun dubbio, per la conferma del provvedimento impugnato.
In particolare, la Corte evidenzia come abbia palesemente Parte_2
dimostrato la propria assoluta incapacità di prendersi cura di sol che si Per_1
consideri che la minore è stata vittima per ben due volte di abusi sessuali: la prima, quando la bambina era molto piccola, da parte del padre (già decaduto dalla responsabilità genitoriale); la seconda, ad opera del padre del suo attuale compagno, allo stato in regime di custodia carceraria proprio per il grave reato commesso ai danni di . Per_1
che proprio per la violenza già subita dalla figlia, avrebbe Parte_2
dovuto essere particolarmente attenta e protettiva nei suoi confronti, allertata da sua madre, con cui si era aperta, lungi dal denunciare Per_1 CP_2
e dal prenderne le immediate drastiche distanze, ha, invece,
[...]
nell'immediatezza, sminuito l'accaduto, con ciò dimostrando inequivocabilmente i propri gravi deficit genitoriali che giustificano senza meno il provvedimento ablativo della propria responsabilità genitoriale, oggetto della presente impugnazione.
Dagli stralci della CTU svolta nel procedimento di primo grado, riportati nell'ordinanza del Tribunale del 29.5.2023, risulta che abbia Parte_2
ammesso di “non aver mai avuto sentore” delle molestie arrecate a dal Per_1
suocero; “l'emotività non è apparsa sempre congrua ai contenuti narrati, con particolare riferimento a quelli più dolorosi, che sono apparsi quasi esposti con scarsa partecipazione. La perversa relazione del padre del marito viene toccata con allarmante semplicità, riferendo di essersi sempre sentita accolta come una figlia e, conseguentemente, di non aver mai potuto immaginare una cosa simile”.
6 La relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali il 9.9.2025 evidenzia che non è ancora riuscita a comprendere pienamente Parte_2
la gravità dell'accaduto e le motivazioni che hanno determinato l'allontanamento dei suoi figli (essendo stati inseriti anche e Per_3 Per_2
in casa famiglia) da lei: l'appellante “Resta ancorata ad una posizione di scarsa messa in discussione e di attribuzione a terzi di proprie responsabilità”.
L'ultima relazione di aggiornamento, pervenuta il 29.9.2015, infine, rappresenta che è ancora collocata presso la nonna materna, che se ne Per_1
prende cura morale e materiale e costituisce il suo punto di riferimento;
a seguito dell'osservazione degli incontri madre-figlia, si è riscontrato che ancora non è “sintonizzata a livello emotivo sui bisogni della Parte_2
minore; … tende a screditare e sminuire il ruolo della signora (nonna presso la Per_5
quale è collocata) mettendo in difficoltà e in imbarazzo che vede nella Per_1 Per_1
nonna l'unico punto di riferimento e la principale figura di attaccamento;
la madre mostra ancora una volta una totale inadeguatezza rivolgendo domande esplicite rispetto alla sessualità”; la ragazza, che sta seguendo un percorso di psicoterapia e che incontra la madre in ambiente protetto ed alla presenza degli operatori, pur consapevole delle sue inadeguatezze genitoriali, ha, tuttavia, manifestato il desiderio di poterla vedere liberamente, per svolgere con lei “attività ludiche
e spensierate come andare al cinema, mangiare una pizza, fare shopping”; i Servizi
Sociali hanno manifestato una certa apertura verso una graduale liberalizzazione degli incontri.
Rileva, quindi, la Corte che, essendo stata reiteratamente sentita dai Per_1
Servizi, nonché dall'Autorità Giudiziaria (seppur nella qualità di persona offesa, nel procedimento penale a carico di , disporne un Controparte_2
ulteriore ascolto in questa sede, sia manifestamente superfluo, oltre che fonte di un ingiustificato stress emotivo. 7 La relativa istanza formulata dall'appellante, quindi, dev'essere disattesa.
Tuttavia, onde consentire gli incontri liberi con la madre che la minore ha dichiarato di desiderare, occorre incaricare i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psicoterapico anche in favore di delegando ai Servizi stessi il compito di autorizzarne Parte_2
lo svolgimento (con le modalità che vorranno specificare), allorquando ritengano che l'appellante sia in grado di vedere al di fuori Per_1
dell'ambiante protetto, senza che ciò possa arrecare a quest'ultima alcun possibile pregiudizio.
Salva tale unica precisazione, il provvedimento impugnato, per il resto, merita di essere integralmente confermato.
La materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di questa fase del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psicoterapico in favore di nonché di organizzare incontri liberi tra madre Parte_2
e figlia, allorquando ritengano che l'appellante sia in grado di vedere al di fuori dell'ambiante protetto, senza che ciò possa arrecare a Per_1
quest'ultima alcun possibile pregiudizio;
- respinge, per il resto, l'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma il 3.2.2025;
8 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma il 18.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
LO AL IA TU
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