Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2025, proposto da
Domenica IA Di DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Munafò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 266/2025 del 22 gennaio 2025, pubblicata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AO NN IZ e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 266/2025 il Tribunale di Catania - Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), al pari dei docenti di ruolo, per aver prestato servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione in favore della stessa della somma di € 2.500,00, oltre accessori nella misura ivi indicata, nonché dell’ulteriore somma di €. 1.300,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
All’esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2025, con ordinanza n. 3454/2025, il Collegio ha onerato parte ricorrente del deposito della prova della notifica a mezzo PEC all’Amministrazione del titolo esecutivo, nel formato .eml , all’uopo assegnandole il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
In data 4 dicembre 2025, parte ricorrente ha provveduto al deposito di quanto richiesto; quindi, all’udienza camerale del 27 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma essa, seppure costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto, né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO NN IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN IZ | AG NN AR |
IL SEGRETARIO