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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 3.11.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cavallino-Treporti (VE) al n. 22 parte I serie / anno 2018;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) i suindicati ricorrenti sono in regime di separazione dei beni e, ciascuno, è titolare in esclusiva di un conto corrente bancario intestato a proprio nome e sono economicamente indipendenti ed autonomi;
2) i coniugi e vivranno separati di mensa Parte_2 Parte_1
e la Sig.ra manterrà residenza nell'abitazione sita in Venezia-Mestre (VE) Via Don Luigi Sturzo Pt_2
(Carpenedo) n. 36 e il signor si impegna a trasferire senza ritardo la propria residenza Parte_1 anagrafica dopo la sottoscrizione del presente ricorso;
3) le figlie minori e rimarranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i coniugi anche se manterranno la formale residenza nell'abitazione sita in Venezia-Mestre (VE) Via Don
pagina 1 di 2 Luigi Sturzo (Carpenedo) n. 36 anche se è, fin d'ora, stabilito che convivranno entrambe a settimane alterne presso la residenza della madre e del padre;
4) i coniugi stabiliscono, salvi successivi accordi tra gli stessi, che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, la metà delle festività natalizie, periodo che ad anni alterni andrà ora dal 24 al 31 dicembre ed ora dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno corrente il periodo dal 24 al 31 dicembre sarà di spettanza materna), le festività pasquali ad anni alterni;
inoltre trascorreranno almeno 15 giorni continuativi durante il periodo di ferie estivo, da concordare tra i coniugi entro il mese di aprile di ogni anno. Anche in tale periodo il genitore potrà essere in compagnia dei parenti o affini e potrà essere visitato dall'altro genitore, previa informazione;
5) qualora i genitori si allontanassero con i figli minori dalla propria abituale residenza per uno o più giorni anche all'estero, dovranno informarne l'altro genitore al quale andrà comunicato la diversa località in cui alloggeranno. In ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere previamente concordati dai genitori e, per quanto possibile, tenendo in considerazione la volontà delle figlie;
6) i Sigg.ri e allo stato, risultano titolari di reddito da lavoro autonomo Parte_2 Parte_1
e sono economicamente indipendenti (cfr.: copia dichiarazione redditi - doc. n° 6-7); 7) avendo convenuto che le figlie minori, a settimane alterne, convivranno con la madre e con il padre e che ciascuno di questi provvederà per intero, nella settimana di sua spettanza, all'integrale mantenimento di e , nulla Per_1 Per_2
è riconosciuto dall'uno a favore dell'altro a titolo di concorso al mantenimento della prole;
8) In relazione alle spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento, cura ed educazione delle figlie minori e , le stesse saranno sostenute per il 50% a carico di ciascun genitore e, per quanto non diversamente Per_1 Per_2
te ricorso, si prevede espressamente di seguire quanto previsto dal Protocollo di Intesa per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e Delle Persone in uso presso codesto Ufficio Giudiziario;
9) i coniugi chiedono concordemente l'omologazione della separazione.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 3.11.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cavallino-Treporti (VE) al n. 22 parte I serie / anno 2018;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) i suindicati ricorrenti sono in regime di separazione dei beni e, ciascuno, è titolare in esclusiva di un conto corrente bancario intestato a proprio nome e sono economicamente indipendenti ed autonomi;
2) i coniugi e vivranno separati di mensa Parte_2 Parte_1
e la Sig.ra manterrà residenza nell'abitazione sita in Venezia-Mestre (VE) Via Don Luigi Sturzo Pt_2
(Carpenedo) n. 36 e il signor si impegna a trasferire senza ritardo la propria residenza Parte_1 anagrafica dopo la sottoscrizione del presente ricorso;
3) le figlie minori e rimarranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i coniugi anche se manterranno la formale residenza nell'abitazione sita in Venezia-Mestre (VE) Via Don
pagina 1 di 2 Luigi Sturzo (Carpenedo) n. 36 anche se è, fin d'ora, stabilito che convivranno entrambe a settimane alterne presso la residenza della madre e del padre;
4) i coniugi stabiliscono, salvi successivi accordi tra gli stessi, che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, la metà delle festività natalizie, periodo che ad anni alterni andrà ora dal 24 al 31 dicembre ed ora dal 31 dicembre al 6 gennaio (per l'anno corrente il periodo dal 24 al 31 dicembre sarà di spettanza materna), le festività pasquali ad anni alterni;
inoltre trascorreranno almeno 15 giorni continuativi durante il periodo di ferie estivo, da concordare tra i coniugi entro il mese di aprile di ogni anno. Anche in tale periodo il genitore potrà essere in compagnia dei parenti o affini e potrà essere visitato dall'altro genitore, previa informazione;
5) qualora i genitori si allontanassero con i figli minori dalla propria abituale residenza per uno o più giorni anche all'estero, dovranno informarne l'altro genitore al quale andrà comunicato la diversa località in cui alloggeranno. In ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere previamente concordati dai genitori e, per quanto possibile, tenendo in considerazione la volontà delle figlie;
6) i Sigg.ri e allo stato, risultano titolari di reddito da lavoro autonomo Parte_2 Parte_1
e sono economicamente indipendenti (cfr.: copia dichiarazione redditi - doc. n° 6-7); 7) avendo convenuto che le figlie minori, a settimane alterne, convivranno con la madre e con il padre e che ciascuno di questi provvederà per intero, nella settimana di sua spettanza, all'integrale mantenimento di e , nulla Per_1 Per_2
è riconosciuto dall'uno a favore dell'altro a titolo di concorso al mantenimento della prole;
8) In relazione alle spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento, cura ed educazione delle figlie minori e , le stesse saranno sostenute per il 50% a carico di ciascun genitore e, per quanto non diversamente Per_1 Per_2
te ricorso, si prevede espressamente di seguire quanto previsto dal Protocollo di Intesa per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e Delle Persone in uso presso codesto Ufficio Giudiziario;
9) i coniugi chiedono concordemente l'omologazione della separazione.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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