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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3058/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3642/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 RI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401116800063000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1038/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 nato il [...] a [...] impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata all'istante in data 11.02.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate IS, avente ad oggetto la tassa auto del 2017. La parte ricorrente deduce che l'atto è illegittimo e, pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti motivi: 1) Prescrizione per il decorso del termine triennale- violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986. Il credito vantato è riferito alla tassa auto ed è risalente all'anno 2017, mentre la cartella esattoriale è stata notificata il 11.02.2025. 2) Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. 3) Inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato, violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera AUTORITA'
ANTICORRUZIONE n. 576/21 (ANAC). La Agenzia delle Entrate IS si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. La Regione Campania rimaneva contumace. Alla udienza del 23.1.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2017 e notifica della cartella solo in data 11.2.2025).
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto che il ricorso riceve accoglimento e, tuttavia, alcune delle eccezioni proposte sono manifestamente infondate.
Con riferimento alla sottoscrizione della cartella deve richiamarsi il consolidato indirizzo della Corte: "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.
P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice" (Cass. 31605/2019, Cass. 19327/2024 e Cass. 15906/2025). La sottoscrizione del ruolo è stabilita dall'art. 12, quarto comma, D.P.R. n. 602 del 1973 ma non è prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di omessa sottoscrizione. Trova applicazione la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto (Cass. 27561/2018 e Cass.
19761/2016). Le medesime considerazioni possono applicarsi alla esecutività del ruolo. Del pari apodittica è la censura relativa all'assenza di potere in capo al concessionario. Per tali ragioni le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE DI LITE.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3642/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 RI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202401116800063000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1038/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 nato il [...] a [...] impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata all'istante in data 11.02.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate IS, avente ad oggetto la tassa auto del 2017. La parte ricorrente deduce che l'atto è illegittimo e, pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti motivi: 1) Prescrizione per il decorso del termine triennale- violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986. Il credito vantato è riferito alla tassa auto ed è risalente all'anno 2017, mentre la cartella esattoriale è stata notificata il 11.02.2025. 2) Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. 3) Inesistenza dell'attività del Concessionario, mandato del Concessionario cessato, violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62 e della delibera AUTORITA'
ANTICORRUZIONE n. 576/21 (ANAC). La Agenzia delle Entrate IS si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. La Regione Campania rimaneva contumace. Alla udienza del 23.1.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2017 e notifica della cartella solo in data 11.2.2025).
Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto che il ricorso riceve accoglimento e, tuttavia, alcune delle eccezioni proposte sono manifestamente infondate.
Con riferimento alla sottoscrizione della cartella deve richiamarsi il consolidato indirizzo della Corte: "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.
P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice" (Cass. 31605/2019, Cass. 19327/2024 e Cass. 15906/2025). La sottoscrizione del ruolo è stabilita dall'art. 12, quarto comma, D.P.R. n. 602 del 1973 ma non è prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di omessa sottoscrizione. Trova applicazione la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto (Cass. 27561/2018 e Cass.
19761/2016). Le medesime considerazioni possono applicarsi alla esecutività del ruolo. Del pari apodittica è la censura relativa all'assenza di potere in capo al concessionario. Per tali ragioni le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE DI LITE.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico