Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, all'udienza del 11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11379/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Sicurella, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Controparte_2
-resistente
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di svolgere, al momento della proposizione del ricorso, le mansioni di docente supplente di scuola primaria
-sostegno psicofisico- presso l'Istituto Comprensivo Statale “M. Purrello” di San Gregorio di Catania
(CT), in virtù di contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 30.06.2025, e di aver precedentemente svolto identiche mansioni in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, segnatamente indicati in ricorso, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito - previa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, Legge n.107/2015 (e previa disapplicazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui limita il riconoscimento del beneficio economico della “carta elettronica” al solo personale docente di ruolo a tempo indeterminato) sulla scorta della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva n.1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.06.1999 - accertare e dichiarare il diritto della
n.107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. all.ti 1-5), dunque complessivamente di euro duemila/00 (€ 2.000,00); e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'erogazione, in favore della ricorrente, del beneficio stesso, così come Controparte_1
previsto e disciplinato in favore dei docenti di ruolo a tempo indeterminato, per i predetti anni scolastici;
oltre rivalutazione ed interessi legali da ciascuna scadenza (rispettivamente, dal 24.09.2020, 27.09.2022,
27.09.2023 e dal 14.10.2024; cfr. all.ti 12-16) o dalla costituzione in mora (07.11.2023; cfr. all.ti 17-19),
e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, oltre accessori di legge nella misura di cui all'art. 16, co. 6, L.
412/1991 (richiamato dall'art. 22, co. 36, L. 724/1994);
- in via meramente subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro cinquecento/00 annuali, tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1, comma 121, L. n.107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. all.ti 1-5), condannare il
[...]
al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro Controparte_1 duemila/00 (€ 2.000,00) o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; oltre interessi legali da ciascuna scadenza (rispettivamente, dal 24.09.2020,
27.09.2022, 27.09.2023 e dal 14.10.2024; cfr. all.ti 12-16) o dalla costituzione in mora (07.11.2023; cfr.
all.ti 17-19), e sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, oltre accessori di legge nella misura di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/1991 (richiamato dall'art. 22, co. 36, L. 724/1994); Con vittoria di spese (€ 49,00 per contributo unificato) e di compensi (ex D.M. 55/2014), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
A fondamento delle spiegate domande precisava che per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 non aveva usufruito dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022 ed, altresì, l'ordinanza del 18.5.2022 resa nella causa C-450/2021, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, che ha dichiarato l'incompatibilità dell'art. 1, comma 121, della Legge n.107/2015, con l'ordinamento comunitario, per violazione del principio di non discriminazione.
Riferiva di aver costituito in mora il convenuto in data 27.09.2023, senza, però, ricevere alcun CP_1
riscontro.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 7 gennaio 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove Controparte_1 infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
-
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 11 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente ha insistito in atti.
La causa trattenuta in decisione, viene definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, tenuto CP_1
conto degli anni scolastici in relazione ai quali è stato richiesto il beneficio oggetto del giudizio e dell'atto di diffida inviato da parte ricorrente a mezzo pec in data 27.09.2024 (cfr. doc 17-18-19 fascicolo parte ricorrente).
2.1 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3
punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.2 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
2.3 Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti limitatamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Ed invero, dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria di costituzione (cfr. doc. 3-4-5 fascicolo di parte ricorrente e stato matricolare fascicolo parte resistente) emerge che negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 la ricorrente ha espletato servizio di docenza del tutto assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, avendo lavorato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999: più precisamente nell'a.s. 2022/2023 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo G. Parini di
Catania dal 05.09.2022 al 30.06.2023, nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo G. Parini di Catania dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'anno scolastico
2024/2025 presta servizio presso l'Istituto Comprensivo M. Purrello di San Gregorio di Catania dal
09.09.2024 al 30.06.2025.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.4 Risulta esclusa, invece, la comparabilità, per l'anno scolastico 2020/2021 poiché dai contratti versati in atti (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) emerge che la ricorrente ha prestato servizio in forza di plurimi contratti con scadenza anteriore al 30 giugno circostanza questa che non soddisfa il requisito dell'annualità come statuito dalla recente sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione, più precisamente nell'a.s. 2020/2021 ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti per supplenze temporanee dal 09.11.2020 al 08.06.2021, non soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità così come statuito dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.
La ricorrente, dunque, ha espletato la propria attività lavorativa nell'anno scolastico de quo sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze temporanee, nessuno dei quali dunque per incarico annuale (sino al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno).
Pertanto, va rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico
2020/2021 poiché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L.
n. 124/1999,
2.5 Va, invece, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Stante l'evidenziata soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2020/2021, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/4; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, va posta a carico di parte convenuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla Controparte_1
parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; dichiara compensate per un quarto le spese di lite che per il resto pone a carico del
[...]
e liquida in favore di in euro 772,25, oltre spese Controparte_1 Parte_1
forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda