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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL EC, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Carlo Coppola e dell'avv. PAte_1 C.F._1
OL Fureddu, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Alessandro Volta
n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Raffaela Vercesi,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Zucchi n. 40
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16 giugno 2021, ha PAte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto presso la convenuta dal Persona_1
febbraio 2010 al 15 aprile 2020 e per veder quindi riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrata nel livello B del c.c.n.l. di riferimento per il periodo di lavoro svolto dal febbraio
2010 all'ottobre 2011 e nel livello C-super per il successivo periodo dall'ottobre 2011 al
15.4.2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore del complessivo importo di € 32.514,14 a titolo di differenze retributive (delle quali € 11.965,14 quale t.f.r.), dell'ulteriore importo di € 13.500,00 netti quali risarcimenti dei danni conseguenti all'omissione contributiva e dell'ulteriore importo di € 24.408,61 a titolo di risarcimento del
Pagina 1 di 9 danno correlato alla percezione solo parziale della Naspi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:
- di aver iniziato ad eseguire la propria prestazione lavorativa presso l'abitazione di nel febbraio 2010, senza però sottoscrivere alcun contratto Persona_1
di lavoro;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa ogni martedì dalle 9,00 alle 13,00, percependo un compenso orario di € 10,00 netti, svolgendo mansioni di addetta alla stiratura e piegatura di capi di biancheria dal febbraio 2010 all'ottobre 2011;
- di essere poi stata incaricata, dall'ottobre 2011, di eseguire anche mansioni di assistenza personale alla convenuta, occupandosi di preparare i pasti, pulire e tenere in ordine l'abitazione, lavare e stirare vestiti, curare l'igiene personale della convenuta e accompagnare quest'ultima alle visite mediche;
- di aver perciò, dall'ottobre 2011, sempre senza sottoscrizione di alcun contratto, eseguito le predette mansioni lavorative tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8,30 alle 14,30 a fronte di un compenso mensile di € 250,00 netti;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa anche per due sabati al mese a fronte di una retribuzione aggiuntiva giornaliera di € 50,00;
- di essersi occupata, su richiesta della convenuta, di assistere anche la sua figlia disabile dal gennaio 2013 al 5.3.2013, allorché ne era sopraggiunta la morte;
- di aver iniziato nel 2018 ad eseguire anche attività di assistenza notturna alla convenuta, per tre notti a settimana e pagamento dell'importo supplementare di €
60,00 per ogni notte di lavoro prestato;
- di aver continuato ad eseguire le mansioni predette a vantaggio della convenuta e di aver iniziato a prestare le medesime mansioni anche nei confronti di Persona_2
coniuge della convenuta divenuto non autosufficiente dall'inizio del 2019;
- di aver vanamente richiesto la regolarizzazione del suo rapporto contrattuale e di averla ottenuto solo in parte dal 15.4.2020 allorché – onde consentirle di recarsi a lavoro durante il periodo di emergenza epidemiologica - veniva assunta da
[...]
figlia della convenuta;
Controparte_1
- di essere stata licenziata il 23.11.2020 pochi giorni dopo il decesso di e di Persona_2
aver ricevuto da anche lettera di referenze. Controparte_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Persona_1
domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo la nullità del ricorso in ragione dell'omessa notifica dei conteggi relativi alle pretese economiche, della produzione di un
Pagina 2 di 9 c.c.n.l. diverso e successivo rispetto a quello eventualmente applicabile al caso di specie e della formulazione di una domanda affatto contraddittoria per aver parte attorea allegato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta fino al 15.4.2020 ed aver invece richiesto in pagamento somme retributive e risarcitorie quantificate fino al 30.11.2020, contestando la domanda risarcitoria formulata per omissione contributiva per difetto di evocazione in giudizio CP_ di e altresì per difetto di legittimazione attiva da parte della ricorrente, eccependo la prescrizione annuale ex art. 2955 c.c., censurando la condotta della ricorrente per aver ella agito direttamente in giudizio.
Con riferimento agli aspetti di merito ha dedotto:
- che la ricorrente aveva invero lavorato con contratto di lavoro subordinato di 40 ore settimanali presso altra datrice di lavoro dal 22.4.2011 al 14.10.2011 e presso l'abitazione di essa convenuta aveva collaborato solo saltuariamente per eseguire attività di stiratura della biancheria;
- che parte attorea aveva preso accordi direttamente con Persona_2
- che ella era rimasta continuativamente ricoverata presso diverse strutture ospedaliere dal 28.8.2012 al 18.2.2013 e aveva quindi in tale periodo atteso personalmente alla cura della propria persona, facendosi successivamente aiutare esclusivamente dalla figlia Controparte_1
- che a far data dal settembre 2012, durante il suo periodo di ricovero, la ricorrente aveva svolto attività di collaborazione in favore del coniuge con lui Persona_2
prendendo accordi su orari, retribuzione e mansioni e comunque eseguendo la sua attività esclusivamente nei giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì e percependo il relativo compenso, tanto che alcuna pretesa era stata mai rivendicata;
- che l'assistenza ad essa convenuta e alla figlia era stata prestata Persona_3
esclusivamente dal coniuge e dalla figlia e con l'ausilio di Persona_2 CP_1
un'infermiera domiciliare richiesto al Comune di Monza;
- che solo dal marzo 2013 la ricorrente aveva concordato con lo svolgimento Persona_2
di un'attività di collaborazione, compresa però nella fascia oraria dalle 9,00 alle 14,00 e da non eseguirsi nei giorni di sabato;
- che in una sola occasione la ricorrente aveva prestato un turno di assistenza nella giornata di sabato;
- che essa convenuta era sempre rimasta estranea al rapporto con la ricorrente, la quale aveva sempre preso accordi con senza mai ricevere alcuna lamentela da Persona_2
parte attorea, la quale invece rifiutava qualsiasi regolarizzazione;
Pagina 3 di 9 - che fino alla fine del 2018 o la figlia avevano direttamente Persona_2 CP_1
provveduto ad accompagnare lei o la figlia alle visite mediche;
Per_3
- che solo da ottobre 2018 a marzo 2019 la ricorrente si è occupata di accompagnarla alle visite presso la clinica Zucchi, ricevendo un compenso ulteriore di € 60,00 per ogni volta che l'aveva accompagnata e utilizzando a tal fine l'auto di Persona_2
detenendola fino all'agosto 2019.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, disposta l'interruzione del processo in ragione del decesso della convenuta e fissata l'udienza di trattazione della controversia Persona_1 riassunta dalla ricorrente nei confronti di in qualità di erede di Controparte_1 [...]
all'udienza ex art. 420 c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla Persona_1
discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Non risultano fondate le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta:
- con riferimento alla dedotta nullità del ricorso per omessa notifica dei conteggi e per utilizzazione in essi di un c.c.n.l. non ancora vigente al momento di asserito svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, è sufficiente rilevare che parte attorea formula nel giudizio due diversi ordini di domande, il primo teso all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro che assume essersi svolto dal febbraio 2010 al 15.4.2020 e il secondo preordinato alla quantificazione delle differenze retributive eventualmente maturate e alla conseguente condanna della asserita datrice di lavoro al pagamento di esse. È evidente dunque che, anche ove i vizi denunciati dalla convenuta fossero ritenuti rilevanti, ciò non precluderebbe la disamina e la decisione sulla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della convenuta dal febbraio 2010 al 15.4.2020, rimanendo al più al giudice preclusa la decisione sul quantum.
In ogni caso la tesi difensiva della nullità del ricorso per omessa notifica dei conteggi risulta destituita di fondamento non solo perché i conteggi formulati dalla ricorrente risultano prodotti nel fascicolo telematico contestualmente al deposito del ricorso, ma anche in ragione del consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la quale ha evidenziato che la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
Pagina 4 di 9 notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore non costituisce causa di nullità del ricorso (Cass., n. 3126/2011; in senso conforme Cass., n.
1916/2018);
CP_
- sul tema della omessa evocazione in giudizio di è sufficiente rilevare che l'istante non ha richiesto nel presente processo il pagamento né in suo favore, né in favore di CP_ dei contributi eventualmente dovuti in relazione all'asserito rapporto di lavoro, ma ha esclusivamente domandato il pagamento in suo favore di una somma a titolo risarcitorio in ragione dell'omessa regolarizzazione del dedotto contratto di lavoro e del conseguente omesso versamento dei contributi. Rispetto a tale domanda, che - si ribadisce - non ha ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi, non si configura alcun litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale, ma si impone esclusivamente una verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria;
- la formulazione di conteggi per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello di durata del rapporto di lavoro che parte attorea assume di aver svolto alle dipendenze della convenuta non vizia la domanda, evincendosi invece dalla lettura della esposizione in fatto e delle conclusioni qual è l'effettivo periodo (dal febbraio 2010 al
15.4.2020) in relazione al quale è richiesto il pagamento di differenze retributive;
- la ricorrenza nella fattispecie di una ipotesi di prescrizione annuale ex art. 2955 c.c. costituisce eccezione di merito, da valutarsi se e nella misura in cui troverà accoglimento la domanda sull'an e sul quantum;
- l'omesso invio di una rivendicazione preventiva rispetto al deposito del ricorso costituisce condotta non rilevante ai fini dell'incardinamento del giudizio e si estrinseca in un mero elemento di fatto, al più valutabile ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Così disattese le questioni preliminari formulate dalla convenuta, con segnato riferimento al merito della pretesa attorea deve rilevarsi che, all'esito della istruttoria testimoniale svolta, il ricorso non può essere accolto, giacché – secondo la linea difensiva esposta dalla stessa convenuta e dalla sua erede costituitasi nel giudizio in riassunzione – il rapporto di collaborazione autonoma o lavoro subordinato dedotto dalla ricorrente non risulta riconducibile alla convenuta ma al più coniuge (oramai deceduto) Persona_1
Persona_2
Infatti, nessuno dei testi escussi ha evidenziato l'esercizio di un seppur minimo potere datoriale da parte di la quale - sopportando il peso e il dolore di Persona_1
dedicarsi alla cura della figlia , disabile prematuramente scomparsa – ha accettato di Per_3
buon grado le decisioni del coniuge e della figlia sulla gestione Persona_2 Controparte_1
Pagina 5 di 9 della vita domestica e non risulta essersi mai intromessa in tale attività organizzativa o aver quantomeno richiesto alla ricorrente qualsivoglia prestazione o modificazione degli accordi presi con gli altri componenti familiari.
A tal proposito, la teste di parte convenuta ha dichiarato: “So che la Testimone_1
Per_ convenuta non dava indicazioni alla ricorrente, perché conosco il padre della e lui veniva in farmacia e si fermava a chiacchierare. La madre di non si è mai occupata della CP_1
gestione della casa, non era nelle sue corde, si è sempre occupato di tutto fino a Persona_2
quando è riuscito. Da quello che so, la ricorrente si occupava di lavare, stirare, quando il signor Per_ non ce la faceva. Che io ricordi, è stato male tra la fine del 2018 e l'inizio del Persona_2
2019, poi in precedenza era lui a prendersi cura di tutto, anche perché anche la sorella di
non stava benissimo. Da quello che mi risulta, la ricorrente non andava CP_1
Per_ sistematicamente a occuparsi della casa di mi raccontava che in qualche Persona_2
occasione aveva preso accordi con la ricorrente per alcuni servizi, ma poi lei si presentava quando decideva lei, quindi la ricorrente dava una disponibilità e poi cambiava il momento della sua disponibilità. Queste cose però le so perché me le ha raccontate Da Persona_2
quello che so, fino a quando è stato in grado di fare tutto, lo faceva lui e faceva il Persona_2
Per_
“mammo”, preparava la colazione e si occupava della casa, dopo che si alzavano con calma verso le 9,00. La convenuta ha speso così tante energie con la sorella di (che CP_1
aveva importanti problemi di salute) che, appena ha potuto, ha proprio volentieri delegato la gestione della casa a (cfr. verbale di udienza del 10.7.2024). Persona_2
Anche i testi attorei non hanno fornito alcuna informazione idonea a confermare l'avvenuto esercizio del potere datoriale da parte di riferendo Persona_1
entrambi di un contesto lavorativo nel quale la ricorrente partecipava alla organizzazione delle attività di pulizia e cura della casa e forniva loro indicazioni sia organizzative, sia sulla esecuzione dei servizi richiesti. La teste ha a tal proposito riferito che “Andavo Testimone_2
Per_ anche a casa della madre della lì per fare lavori grossi, come lavare le tapparelle e le Per_ zanzariere. Quando andavo a casa dei genitori della vedevo la ricorrente perché era lei che mi accoglieva lì. Io arrivavo tra le 9,00 e le 10,00 circa del mattino e poi rimanevo fino alle
12,00-13,00 e poi andavo via, perché a volte non finivo nemmeno tutto in un giorno. Questa cosa è accaduta molti anni fa, nel 2012/2013 circa. Io venivo chiamata per questi lavori circa una volta al mese o ogni 2-3 mesi, dipendeva da quando me lo chiedevano. Era la ricorrente a chiamarmi per chiedere di andare a fare questi lavori e mi chiedeva se potevo andare a darle Per_ Per_ una mano dove lavorava. A pagarmi era il padre della Era il padre della a dire alla ricorrente cosa doveva fare. Da quello che ho visto, la ricorrente preparava i pasti, una volta
Pagina 6 di 9 Per_ l'ho vista fare il bagno alla madre della poi faceva i mestieri come passare l'aspirapolvere
o lavava il pavimento […]” (cfr. verbale di udienza del 10.7.2024).
Analogamente la teste attorea ha dichiarato: “Conosco la mamma della RA Tes_3
. Io ho lavorato qualche volta per la RA , curavo sua madre e suo padre, CP_1 CP_1
arrivavo verso le 9,00 nella casa dei genitori di , pulivo la casa, preparavo da mangiare CP_1
per il pranzo e alle 13, dopo che loro avevano mangiato, me ne andavo. La mamma e il papà della RA mangiavano alle 12. Per prendere gli accordi per sapere a che ora CP_1
dovevo andare dalla RA cosa dovevo fare, io avevo parlato con la RA Per_1 CP_1
PA PA e con la RA Io conosco la RA d è stata lei a portarmi là, nel senso che lei mi ha presentato la RA . Io facevo le pulizie in casa, assistevo madre e padre di CP_1
. Io aiutavo la RA a lavarla, a prendere le medicine e preparavo da CP_1 Per_1
mangiare. La ricorrente lavorava presso la casa della convenuta, è stata lei a portarmi chiedendomi di sostituirla quando lei non poteva esserci. Confermo che io andavo a lavorare presso la convenuta quando la ricorrente non poteva. […] Era la ricorrente, quando andavo per sostituirla, a dirmi cosa dovevo fare. La convenuta non mi diceva mai nulla di quello che dovevo fare. […] Io andavo al posto della ricorrente quando lei andava in vacanza, ma non ricordo i periodi e il numero di giorni. A pagarmi era , non so se si metteva per questo d'accordo CP_1 con la ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 10.7.2024).
Infine il testimone comune ha descritto come si è esplicato il suo Testimone_4
rapporto di lavoro presso l'abitazione della convenuta e ha anch'egli evidenziato come
[...]
non abbia invero mai esercitato alcun potere datoriale di sorta: “La Persona_1
ricorrente si occupava di guardare la convenuta, perché io facevo le pulizie. Io mi occupavo delle pulizie della casa, spolveravo, lavavo i pavimenti, passavo l'aspirapolvere, pulivo i bagni e la cucina, pulivo i vetri, non ricordo se lavavo le tapparelle. Io andavo una volta a settimana.
Era stata a dirmi di andare una volta a settimana. Quando io ero in casa della Controparte_1
convenuta, un giorno a settimana, c'era sempre la ricorrente. Mentre io pulivo, la ricorrente e la convenuta stavano in un'altra stanza e quindi non vedevo cosa facevano. Ho conosciuto
ma non ricordo se lui diceva alla ricorrente di fare qualcosa. Ricordo di aver Persona_2
lavorato presso l'abitazione della convenuta prima del Covid, ma non ricordo quando. Era
a pagarmi e poi qualche volta trovavo i soldi sul tavolo” (cfr. verbale di udienza del Per_2
10.7.2024).
In definitiva, dalle complessive risultanze testimoniali emerge con chiarezza come non abbia mai esercitato alcun potere datoriale né nei confronti della Persona_1
ricorrente, né nei confronti degli altri collaboratori che si sono avvicendati o hanno affiancato parte attorea nelle attività di cura e gestione della casa, non abbia partecipato né alla
Pagina 7 di 9 selezione dei collaboratori familiari, né alla decisione circa le attività loro demandate, non abbia mai direttamente richiesto alcuna prestazione o almeno fissato in via generale il contenuto delle attività richieste, non sia intervenuta nelle risoluzioni sulle assenze dei collaboratori e sulla loro sostituzione, non abbia mai neppure esercitato alcun potere disciplinare.
Gli enucleati elementi di fatto sono in sé già sufficienti a delineare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande formulate da in senso Persona_1 PAte_1
contrario non deponendo la tesi della estendibilità delle domande attoree nei confronti dell'odierna convenuta in riassunzione in qualità di erede della madre Controparte_1
a sua volta erede del coniuge La soggettività giuridica Persona_1 Persona_2 del datore di lavoro domestico è infatti diversa rispetto a quella dell'erede di quest'ultimo e i rapporti non possono perciò essere semplicemente sovrapposti, con la precisazione peraltro che anche l'offerta attorea di produzione della dichiarazione di successione presentata dopo la dipartita di non sarebbe sufficiente a dimostrare la qualità di erede di Persona_2 [...]
poiché la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce Persona_1
atto di accettazione dell'eredità e poiché in ogni caso tale produzione risulterebbe tardiva, ben potendo essere effettuata almeno unitamente al deposito del ricorso in riassunzione.
Infine, sebbene l'art. 1 della L. 339/1958 definisca gli “addetti ai servizi personali domestici” come “i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare”, non si rinviene in tale norma e nei successivi della normativa invocata dalla ricorrente alcuna disposizione che istituisca o quantomeno preveda una figura “collettiva” del datore di lavoro, individuandolo con ogni componente della famiglia che usufruisca della prestazione del collaboratore domestico.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, all'esito dell'istruttoria è emerso che non è stata datrice di lavoro della ricorrente non avendo Persona_1 PAte_1
nei confronti di quest'ultima alcuno dei poteri tipici del datore di lavoro. Ne consegue che la convenuta in riassunzione nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
non può essere chiamata a rispondere di obbligazioni non riconducibili alla soggettività
[...]
giuridica di la cui qualità di datrice di lavoro della ricorrente non è Persona_1
stata affatto dimostrata in giudizio.
In ragione dell'accertata carenza di legittimazione passiva della convenuta Persona_1
resta superfluo accertare in questa sede processuale se il rapporto di lavoro dedotto in
[...]
giudizio debba essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato prestato da PAte_1
alle dipendenze dirette di o di o piuttosto come Controparte_1 Persona_2
Pagina 8 di 9 collaborazione autonoma eseguita da parte attorea in assenza di un vincolo di subordinazione, non avendo le parti spiegato alcuna domanda in tal senso.
Irrilevante resta infine, in ragione delle domande formulate, il contenuto della lettera di referenze a suo tempo compilata dalla convenuta in riassunzione, poiché da essa si evince esclusivamente che parte attorea ha prestato la sua attività nell'ambito della famiglia di
[...]
ma non emerge né la natura (subordinata o meno) di tale attività, né chi Persona_1
sia stato l'effettivo datore di lavoro.
Tenuto conto della complessità dell'istruttoria, della difficoltà per la ricorrente di individuare la figura dell'asserito datore di lavoro in ragione della frammentazione delle indicazioni ricevute da diversi componenti del nucleo familiare della convenuta si Per_1 ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 9 dicembre 2025
Il Giudice EL EC
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL EC, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Carlo Coppola e dell'avv. PAte_1 C.F._1
OL Fureddu, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Alessandro Volta
n. 5
RICORRENTE contro
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Raffaela Vercesi,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Zucchi n. 40
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16 giugno 2021, ha PAte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto presso la convenuta dal Persona_1
febbraio 2010 al 15 aprile 2020 e per veder quindi riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrata nel livello B del c.c.n.l. di riferimento per il periodo di lavoro svolto dal febbraio
2010 all'ottobre 2011 e nel livello C-super per il successivo periodo dall'ottobre 2011 al
15.4.2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore del complessivo importo di € 32.514,14 a titolo di differenze retributive (delle quali € 11.965,14 quale t.f.r.), dell'ulteriore importo di € 13.500,00 netti quali risarcimenti dei danni conseguenti all'omissione contributiva e dell'ulteriore importo di € 24.408,61 a titolo di risarcimento del
Pagina 1 di 9 danno correlato alla percezione solo parziale della Naspi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:
- di aver iniziato ad eseguire la propria prestazione lavorativa presso l'abitazione di nel febbraio 2010, senza però sottoscrivere alcun contratto Persona_1
di lavoro;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa ogni martedì dalle 9,00 alle 13,00, percependo un compenso orario di € 10,00 netti, svolgendo mansioni di addetta alla stiratura e piegatura di capi di biancheria dal febbraio 2010 all'ottobre 2011;
- di essere poi stata incaricata, dall'ottobre 2011, di eseguire anche mansioni di assistenza personale alla convenuta, occupandosi di preparare i pasti, pulire e tenere in ordine l'abitazione, lavare e stirare vestiti, curare l'igiene personale della convenuta e accompagnare quest'ultima alle visite mediche;
- di aver perciò, dall'ottobre 2011, sempre senza sottoscrizione di alcun contratto, eseguito le predette mansioni lavorative tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8,30 alle 14,30 a fronte di un compenso mensile di € 250,00 netti;
- di aver eseguito la propria prestazione lavorativa anche per due sabati al mese a fronte di una retribuzione aggiuntiva giornaliera di € 50,00;
- di essersi occupata, su richiesta della convenuta, di assistere anche la sua figlia disabile dal gennaio 2013 al 5.3.2013, allorché ne era sopraggiunta la morte;
- di aver iniziato nel 2018 ad eseguire anche attività di assistenza notturna alla convenuta, per tre notti a settimana e pagamento dell'importo supplementare di €
60,00 per ogni notte di lavoro prestato;
- di aver continuato ad eseguire le mansioni predette a vantaggio della convenuta e di aver iniziato a prestare le medesime mansioni anche nei confronti di Persona_2
coniuge della convenuta divenuto non autosufficiente dall'inizio del 2019;
- di aver vanamente richiesto la regolarizzazione del suo rapporto contrattuale e di averla ottenuto solo in parte dal 15.4.2020 allorché – onde consentirle di recarsi a lavoro durante il periodo di emergenza epidemiologica - veniva assunta da
[...]
figlia della convenuta;
Controparte_1
- di essere stata licenziata il 23.11.2020 pochi giorni dopo il decesso di e di Persona_2
aver ricevuto da anche lettera di referenze. Controparte_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Persona_1
domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo la nullità del ricorso in ragione dell'omessa notifica dei conteggi relativi alle pretese economiche, della produzione di un
Pagina 2 di 9 c.c.n.l. diverso e successivo rispetto a quello eventualmente applicabile al caso di specie e della formulazione di una domanda affatto contraddittoria per aver parte attorea allegato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta fino al 15.4.2020 ed aver invece richiesto in pagamento somme retributive e risarcitorie quantificate fino al 30.11.2020, contestando la domanda risarcitoria formulata per omissione contributiva per difetto di evocazione in giudizio CP_ di e altresì per difetto di legittimazione attiva da parte della ricorrente, eccependo la prescrizione annuale ex art. 2955 c.c., censurando la condotta della ricorrente per aver ella agito direttamente in giudizio.
Con riferimento agli aspetti di merito ha dedotto:
- che la ricorrente aveva invero lavorato con contratto di lavoro subordinato di 40 ore settimanali presso altra datrice di lavoro dal 22.4.2011 al 14.10.2011 e presso l'abitazione di essa convenuta aveva collaborato solo saltuariamente per eseguire attività di stiratura della biancheria;
- che parte attorea aveva preso accordi direttamente con Persona_2
- che ella era rimasta continuativamente ricoverata presso diverse strutture ospedaliere dal 28.8.2012 al 18.2.2013 e aveva quindi in tale periodo atteso personalmente alla cura della propria persona, facendosi successivamente aiutare esclusivamente dalla figlia Controparte_1
- che a far data dal settembre 2012, durante il suo periodo di ricovero, la ricorrente aveva svolto attività di collaborazione in favore del coniuge con lui Persona_2
prendendo accordi su orari, retribuzione e mansioni e comunque eseguendo la sua attività esclusivamente nei giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì e percependo il relativo compenso, tanto che alcuna pretesa era stata mai rivendicata;
- che l'assistenza ad essa convenuta e alla figlia era stata prestata Persona_3
esclusivamente dal coniuge e dalla figlia e con l'ausilio di Persona_2 CP_1
un'infermiera domiciliare richiesto al Comune di Monza;
- che solo dal marzo 2013 la ricorrente aveva concordato con lo svolgimento Persona_2
di un'attività di collaborazione, compresa però nella fascia oraria dalle 9,00 alle 14,00 e da non eseguirsi nei giorni di sabato;
- che in una sola occasione la ricorrente aveva prestato un turno di assistenza nella giornata di sabato;
- che essa convenuta era sempre rimasta estranea al rapporto con la ricorrente, la quale aveva sempre preso accordi con senza mai ricevere alcuna lamentela da Persona_2
parte attorea, la quale invece rifiutava qualsiasi regolarizzazione;
Pagina 3 di 9 - che fino alla fine del 2018 o la figlia avevano direttamente Persona_2 CP_1
provveduto ad accompagnare lei o la figlia alle visite mediche;
Per_3
- che solo da ottobre 2018 a marzo 2019 la ricorrente si è occupata di accompagnarla alle visite presso la clinica Zucchi, ricevendo un compenso ulteriore di € 60,00 per ogni volta che l'aveva accompagnata e utilizzando a tal fine l'auto di Persona_2
detenendola fino all'agosto 2019.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, disposta l'interruzione del processo in ragione del decesso della convenuta e fissata l'udienza di trattazione della controversia Persona_1 riassunta dalla ricorrente nei confronti di in qualità di erede di Controparte_1 [...]
all'udienza ex art. 420 c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla Persona_1
discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Non risultano fondate le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta:
- con riferimento alla dedotta nullità del ricorso per omessa notifica dei conteggi e per utilizzazione in essi di un c.c.n.l. non ancora vigente al momento di asserito svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, è sufficiente rilevare che parte attorea formula nel giudizio due diversi ordini di domande, il primo teso all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro che assume essersi svolto dal febbraio 2010 al 15.4.2020 e il secondo preordinato alla quantificazione delle differenze retributive eventualmente maturate e alla conseguente condanna della asserita datrice di lavoro al pagamento di esse. È evidente dunque che, anche ove i vizi denunciati dalla convenuta fossero ritenuti rilevanti, ciò non precluderebbe la disamina e la decisione sulla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della convenuta dal febbraio 2010 al 15.4.2020, rimanendo al più al giudice preclusa la decisione sul quantum.
In ogni caso la tesi difensiva della nullità del ricorso per omessa notifica dei conteggi risulta destituita di fondamento non solo perché i conteggi formulati dalla ricorrente risultano prodotti nel fascicolo telematico contestualmente al deposito del ricorso, ma anche in ragione del consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la quale ha evidenziato che la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
Pagina 4 di 9 notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore non costituisce causa di nullità del ricorso (Cass., n. 3126/2011; in senso conforme Cass., n.
1916/2018);
CP_
- sul tema della omessa evocazione in giudizio di è sufficiente rilevare che l'istante non ha richiesto nel presente processo il pagamento né in suo favore, né in favore di CP_ dei contributi eventualmente dovuti in relazione all'asserito rapporto di lavoro, ma ha esclusivamente domandato il pagamento in suo favore di una somma a titolo risarcitorio in ragione dell'omessa regolarizzazione del dedotto contratto di lavoro e del conseguente omesso versamento dei contributi. Rispetto a tale domanda, che - si ribadisce - non ha ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi, non si configura alcun litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale, ma si impone esclusivamente una verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria;
- la formulazione di conteggi per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello di durata del rapporto di lavoro che parte attorea assume di aver svolto alle dipendenze della convenuta non vizia la domanda, evincendosi invece dalla lettura della esposizione in fatto e delle conclusioni qual è l'effettivo periodo (dal febbraio 2010 al
15.4.2020) in relazione al quale è richiesto il pagamento di differenze retributive;
- la ricorrenza nella fattispecie di una ipotesi di prescrizione annuale ex art. 2955 c.c. costituisce eccezione di merito, da valutarsi se e nella misura in cui troverà accoglimento la domanda sull'an e sul quantum;
- l'omesso invio di una rivendicazione preventiva rispetto al deposito del ricorso costituisce condotta non rilevante ai fini dell'incardinamento del giudizio e si estrinseca in un mero elemento di fatto, al più valutabile ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Così disattese le questioni preliminari formulate dalla convenuta, con segnato riferimento al merito della pretesa attorea deve rilevarsi che, all'esito della istruttoria testimoniale svolta, il ricorso non può essere accolto, giacché – secondo la linea difensiva esposta dalla stessa convenuta e dalla sua erede costituitasi nel giudizio in riassunzione – il rapporto di collaborazione autonoma o lavoro subordinato dedotto dalla ricorrente non risulta riconducibile alla convenuta ma al più coniuge (oramai deceduto) Persona_1
Persona_2
Infatti, nessuno dei testi escussi ha evidenziato l'esercizio di un seppur minimo potere datoriale da parte di la quale - sopportando il peso e il dolore di Persona_1
dedicarsi alla cura della figlia , disabile prematuramente scomparsa – ha accettato di Per_3
buon grado le decisioni del coniuge e della figlia sulla gestione Persona_2 Controparte_1
Pagina 5 di 9 della vita domestica e non risulta essersi mai intromessa in tale attività organizzativa o aver quantomeno richiesto alla ricorrente qualsivoglia prestazione o modificazione degli accordi presi con gli altri componenti familiari.
A tal proposito, la teste di parte convenuta ha dichiarato: “So che la Testimone_1
Per_ convenuta non dava indicazioni alla ricorrente, perché conosco il padre della e lui veniva in farmacia e si fermava a chiacchierare. La madre di non si è mai occupata della CP_1
gestione della casa, non era nelle sue corde, si è sempre occupato di tutto fino a Persona_2
quando è riuscito. Da quello che so, la ricorrente si occupava di lavare, stirare, quando il signor Per_ non ce la faceva. Che io ricordi, è stato male tra la fine del 2018 e l'inizio del Persona_2
2019, poi in precedenza era lui a prendersi cura di tutto, anche perché anche la sorella di
non stava benissimo. Da quello che mi risulta, la ricorrente non andava CP_1
Per_ sistematicamente a occuparsi della casa di mi raccontava che in qualche Persona_2
occasione aveva preso accordi con la ricorrente per alcuni servizi, ma poi lei si presentava quando decideva lei, quindi la ricorrente dava una disponibilità e poi cambiava il momento della sua disponibilità. Queste cose però le so perché me le ha raccontate Da Persona_2
quello che so, fino a quando è stato in grado di fare tutto, lo faceva lui e faceva il Persona_2
Per_
“mammo”, preparava la colazione e si occupava della casa, dopo che si alzavano con calma verso le 9,00. La convenuta ha speso così tante energie con la sorella di (che CP_1
aveva importanti problemi di salute) che, appena ha potuto, ha proprio volentieri delegato la gestione della casa a (cfr. verbale di udienza del 10.7.2024). Persona_2
Anche i testi attorei non hanno fornito alcuna informazione idonea a confermare l'avvenuto esercizio del potere datoriale da parte di riferendo Persona_1
entrambi di un contesto lavorativo nel quale la ricorrente partecipava alla organizzazione delle attività di pulizia e cura della casa e forniva loro indicazioni sia organizzative, sia sulla esecuzione dei servizi richiesti. La teste ha a tal proposito riferito che “Andavo Testimone_2
Per_ anche a casa della madre della lì per fare lavori grossi, come lavare le tapparelle e le Per_ zanzariere. Quando andavo a casa dei genitori della vedevo la ricorrente perché era lei che mi accoglieva lì. Io arrivavo tra le 9,00 e le 10,00 circa del mattino e poi rimanevo fino alle
12,00-13,00 e poi andavo via, perché a volte non finivo nemmeno tutto in un giorno. Questa cosa è accaduta molti anni fa, nel 2012/2013 circa. Io venivo chiamata per questi lavori circa una volta al mese o ogni 2-3 mesi, dipendeva da quando me lo chiedevano. Era la ricorrente a chiamarmi per chiedere di andare a fare questi lavori e mi chiedeva se potevo andare a darle Per_ Per_ una mano dove lavorava. A pagarmi era il padre della Era il padre della a dire alla ricorrente cosa doveva fare. Da quello che ho visto, la ricorrente preparava i pasti, una volta
Pagina 6 di 9 Per_ l'ho vista fare il bagno alla madre della poi faceva i mestieri come passare l'aspirapolvere
o lavava il pavimento […]” (cfr. verbale di udienza del 10.7.2024).
Analogamente la teste attorea ha dichiarato: “Conosco la mamma della RA Tes_3
. Io ho lavorato qualche volta per la RA , curavo sua madre e suo padre, CP_1 CP_1
arrivavo verso le 9,00 nella casa dei genitori di , pulivo la casa, preparavo da mangiare CP_1
per il pranzo e alle 13, dopo che loro avevano mangiato, me ne andavo. La mamma e il papà della RA mangiavano alle 12. Per prendere gli accordi per sapere a che ora CP_1
dovevo andare dalla RA cosa dovevo fare, io avevo parlato con la RA Per_1 CP_1
PA PA e con la RA Io conosco la RA d è stata lei a portarmi là, nel senso che lei mi ha presentato la RA . Io facevo le pulizie in casa, assistevo madre e padre di CP_1
. Io aiutavo la RA a lavarla, a prendere le medicine e preparavo da CP_1 Per_1
mangiare. La ricorrente lavorava presso la casa della convenuta, è stata lei a portarmi chiedendomi di sostituirla quando lei non poteva esserci. Confermo che io andavo a lavorare presso la convenuta quando la ricorrente non poteva. […] Era la ricorrente, quando andavo per sostituirla, a dirmi cosa dovevo fare. La convenuta non mi diceva mai nulla di quello che dovevo fare. […] Io andavo al posto della ricorrente quando lei andava in vacanza, ma non ricordo i periodi e il numero di giorni. A pagarmi era , non so se si metteva per questo d'accordo CP_1 con la ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 10.7.2024).
Infine il testimone comune ha descritto come si è esplicato il suo Testimone_4
rapporto di lavoro presso l'abitazione della convenuta e ha anch'egli evidenziato come
[...]
non abbia invero mai esercitato alcun potere datoriale di sorta: “La Persona_1
ricorrente si occupava di guardare la convenuta, perché io facevo le pulizie. Io mi occupavo delle pulizie della casa, spolveravo, lavavo i pavimenti, passavo l'aspirapolvere, pulivo i bagni e la cucina, pulivo i vetri, non ricordo se lavavo le tapparelle. Io andavo una volta a settimana.
Era stata a dirmi di andare una volta a settimana. Quando io ero in casa della Controparte_1
convenuta, un giorno a settimana, c'era sempre la ricorrente. Mentre io pulivo, la ricorrente e la convenuta stavano in un'altra stanza e quindi non vedevo cosa facevano. Ho conosciuto
ma non ricordo se lui diceva alla ricorrente di fare qualcosa. Ricordo di aver Persona_2
lavorato presso l'abitazione della convenuta prima del Covid, ma non ricordo quando. Era
a pagarmi e poi qualche volta trovavo i soldi sul tavolo” (cfr. verbale di udienza del Per_2
10.7.2024).
In definitiva, dalle complessive risultanze testimoniali emerge con chiarezza come non abbia mai esercitato alcun potere datoriale né nei confronti della Persona_1
ricorrente, né nei confronti degli altri collaboratori che si sono avvicendati o hanno affiancato parte attorea nelle attività di cura e gestione della casa, non abbia partecipato né alla
Pagina 7 di 9 selezione dei collaboratori familiari, né alla decisione circa le attività loro demandate, non abbia mai direttamente richiesto alcuna prestazione o almeno fissato in via generale il contenuto delle attività richieste, non sia intervenuta nelle risoluzioni sulle assenze dei collaboratori e sulla loro sostituzione, non abbia mai neppure esercitato alcun potere disciplinare.
Gli enucleati elementi di fatto sono in sé già sufficienti a delineare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande formulate da in senso Persona_1 PAte_1
contrario non deponendo la tesi della estendibilità delle domande attoree nei confronti dell'odierna convenuta in riassunzione in qualità di erede della madre Controparte_1
a sua volta erede del coniuge La soggettività giuridica Persona_1 Persona_2 del datore di lavoro domestico è infatti diversa rispetto a quella dell'erede di quest'ultimo e i rapporti non possono perciò essere semplicemente sovrapposti, con la precisazione peraltro che anche l'offerta attorea di produzione della dichiarazione di successione presentata dopo la dipartita di non sarebbe sufficiente a dimostrare la qualità di erede di Persona_2 [...]
poiché la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce Persona_1
atto di accettazione dell'eredità e poiché in ogni caso tale produzione risulterebbe tardiva, ben potendo essere effettuata almeno unitamente al deposito del ricorso in riassunzione.
Infine, sebbene l'art. 1 della L. 339/1958 definisca gli “addetti ai servizi personali domestici” come “i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare”, non si rinviene in tale norma e nei successivi della normativa invocata dalla ricorrente alcuna disposizione che istituisca o quantomeno preveda una figura “collettiva” del datore di lavoro, individuandolo con ogni componente della famiglia che usufruisca della prestazione del collaboratore domestico.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, all'esito dell'istruttoria è emerso che non è stata datrice di lavoro della ricorrente non avendo Persona_1 PAte_1
nei confronti di quest'ultima alcuno dei poteri tipici del datore di lavoro. Ne consegue che la convenuta in riassunzione nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
non può essere chiamata a rispondere di obbligazioni non riconducibili alla soggettività
[...]
giuridica di la cui qualità di datrice di lavoro della ricorrente non è Persona_1
stata affatto dimostrata in giudizio.
In ragione dell'accertata carenza di legittimazione passiva della convenuta Persona_1
resta superfluo accertare in questa sede processuale se il rapporto di lavoro dedotto in
[...]
giudizio debba essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato prestato da PAte_1
alle dipendenze dirette di o di o piuttosto come Controparte_1 Persona_2
Pagina 8 di 9 collaborazione autonoma eseguita da parte attorea in assenza di un vincolo di subordinazione, non avendo le parti spiegato alcuna domanda in tal senso.
Irrilevante resta infine, in ragione delle domande formulate, il contenuto della lettera di referenze a suo tempo compilata dalla convenuta in riassunzione, poiché da essa si evince esclusivamente che parte attorea ha prestato la sua attività nell'ambito della famiglia di
[...]
ma non emerge né la natura (subordinata o meno) di tale attività, né chi Persona_1
sia stato l'effettivo datore di lavoro.
Tenuto conto della complessità dell'istruttoria, della difficoltà per la ricorrente di individuare la figura dell'asserito datore di lavoro in ragione della frammentazione delle indicazioni ricevute da diversi componenti del nucleo familiare della convenuta si Per_1 ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 9 dicembre 2025
Il Giudice EL EC
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