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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RE P LICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maura Stassano Presidente
Consigliere rel. Dott.ssa Francesca Tritto
Avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 27.1.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 60/2024
TRA
Parte 1
presso il cui rappresentato e difeso dall' avv.to DE MAIO BRUNELLA e studio elettivamente domicilia in VIA DIAZ N. 12 84122 SALERNO
- appellante
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MUSU GIULIO e dom.to in CORSO NAZIONALE N.31 SCAFATI
- appellato -
Refolo e dom.ta in Napoli via Chiaia 142.
-appellata-
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 1781/2023
pubblicata in data 07.12.2023 a definizione del giudizio n. R.G. 915/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.3.2023, proposto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore
Controparte 1 proponeva opposizione avverso la cartella di sezione lavoro pagamento numero 100 2022 0023121884000, notificata a mezzo pec in data
19/01/23, relativa al ruolo 2022, per l'importo complessivo di € 12.366,58, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente contestava vizi nella procedura di riscossione, nonché contestava la debenza degli importi iscritti a ruolo, rappresentando di non essere tenuto
all'iscrizione obbligatoria alla Cassa in quanto praticante abilitato e di essere iscritto alla gestione separata Inps per attività di consulenza, nonché iscritto alla
Gestione Commercianti in relazione all'attività di Amministratore unico di Società
di capitali.
Si costituiva in giudizio la Parte_1
nonché l' Controparte_2 le quali resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza resa in data 7.12.2023 il giudice di prime cure, ritenendo fondate le doglianze di parte ricorrente, accoglieva il ricorso e annullava la cartella esattoriale impugnata. In particolare il Tribunale di Nocera riteneva documentato e, quindi dimostrato, che la contribuzione richiesta sarebbe stata calcolata non su redditi professionali ma sui redditi derivanti da attività di lavoro autonomo, percepiti come amministratore unico della New That s.r.l., e dall' attività di consulenza aziendale,
per le quali il ricorrente aveva versato la contribuzione rispettivamente alla
'Gestione Commercianti' INPS e alla 'Gestione Separata INPS'. Dunque,
concludeva il giudice di prime cure, i redditi percepiti non ineriscono l'attività
professionale forense e pertanto la pretesa contributiva della Pt_1 è da rigettare.
Ricorre ora in appello la Parte 1 con
un unico motivo di gravame consistente nella “Erroneità della decisione e del ragionamento logico-giuridico sviluppato dal Giudice di prime cure. Omessa
motivazione".
In particolare l'appellante si duole della erronea valutazione della documentazione offerta e delle argomentazioni poste a sostegno della propria pretesa, nonché della omessa indicazione dei motivi che avrebbero portato a disattendere le argomentazioni dalla stessa offerte. Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la circostanza che, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti si evincono redditi realizzati dal CP_1 e dichiarati con il codice di attività degli studi legali (Codice 691010).
Inoltre il predetto avrebbe usufruito, per i mesi di aprile e maggio 2020, del reddito di ultima istanza rispettivamente nella misura di € 600,00 e 1.000,00 dichiarando di svolgere attività professionale forense.
Infine, evidenzia parte appellante, il professionista stesso ha inoltrato, in data
12.05.2017, istanza di iscrizione alla Pt 1 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012, che prevede per tutti gli iscritti nel registro dei praticanti la facoltà di iscriversi alla Pt_1 Tale facoltà però comporta l'obbligo, una volta iscritto, del versamento dei contributi. Scrive
l'appellante: "La Giunta Esecutiva, nella seduta del 27.09.2017, ha iscritto il professionista ex art. 5 del succitato Regolamento con decorrenza dal 2017. Si rileva che Il professionista era consapevole dell'avvenuta iscrizione alla Pt 1 , tenuto
conto che in data 15.06.2020 ha inoltrato domanda di ammissione al "Reddito di ultima istanza" introdotto nel marzo 2020 dal Decreto "Cura Italia" (art. 44 D.L. n.
18/2020, attuato dai DM del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020) e dal Decreto
"Agosto" (D.L. n. 104/2020) per sostenere economicamente i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria in difficoltà in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. A tal riguardo, si evidenzia che, nel modulo relativo alla detta istanza, il dott. CP 1 dichiarava di essere iscritto alla Cassa e di non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò posto, il professionista ha usufruito del reddito di ultima istanza per i mesi aprile e maggio 2020, rispettivamente di € 600,00 e € 1.000,00".
Altro elemento rilevato da parte appellante a sostegno della sua tesi è l'istanza di cancellazione, nel mese di marzo 2022, dalla Cassa per i praticanti avvocati.
Tali elementi, sostiene l'appellante, consentono di ritenere fondata la pretesa di pagamento e avrebbero fornito valida motivazione per il rigetto del ricorso, o avrebbero costituito motivo per una sentenza di condanna del CP 1 al
pagamento dei contributi in accoglimento della domanda subordinata di Pt_1
Si è costituito l'appellato Controparte_1 che ha resistito al ricorso e chiesto il rigetto dello stesso o, in subordine, la riduzione delle sanzioni in mancanza di dolo.
Si è costituita l' Controparte_2 che ha contestato l'ammissibilità
del ricorso e concluso per la sua estraneità ai fatti di causa, essendo mero
"esecutore" degli atti e deputata alla riscossione degli importi. Ebbene l'appello è fondato e va accolto.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte agli atti di causa si evince che il reddito dichiarato è indicato con il codice 601010 che si riferisce all'attività forense. A
fronte di tale prova documentale, già da sola tranciante, il CP_1 nulla ha
prodotto che possa dimostrare l'attribuibilità del reddito ad altra attività. D'altra parte il predetto, oltre a compilare la dichiarazione dei redditi con il codice predetto,
ha altresì dichiarato, nella domanda di sussidio prevista dal Decreto Cura Italia, di esercitare l'attività forense e di aver percepito in relazione a tale attività un reddito.
A fronte di tali dichiarazioni che confortano appieno la prospettazione di Pt 1 ,
soprattutto in quanto dichiarazioni provenienti dallo stesso contribuente, alcuna valida produzione probatoria in contrasto è stata offerta dall'appellato così che la provenienza del reddito da altre attività è circostanza del tutto indimostrata e rimasta allo stato di pura affermazione. D'altra parte l'art. 5 del Regolamento Unico
della Previdenza Forense nel prevedere la facoltatività della iscrizione per i praticanti comunque stabilisce l'obbligatorietà, qualora si proceda alla iscrizione,
del versamento contributivo.
Ne consegue la fondatezza della richiesta contributiva della Parte 1
in uno alle sanzioni come calcolate, stante la piena
[...]
consapevolezza da parte del CP 1 della iscrizione alla Cassa e della necessità
del versamento contributivo. Infatti, il predetto ha anche inoltrato domanda di cancellazione solo in data 24.3.2022, così dimostrando che, almeno fino a tale data,
ha ritenuto opportuno mantenere tale iscrizione.
L'Appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso avverso la cartella esattoriale sopra descritta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1781/2023, Parte 1
emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 07.12.2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
respinge avverso la cartella di pagamento n.l'opposizione
10020220023121884000;
b) condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...]
Parte 1 Parte_2 [...]
delle spese di lite che liquida, per ciascuna delle parti, Controparte_3
,
in euro 885,00 per il primo grado ed euro 1.523,00 per il secondo grado, oltre IVA
Cassa e Cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno, 27/01/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano