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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a ordinanza-ingiunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, all'udienza del 7.7.2025, sentita la discussione delle parti, emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1426 dell'anno 2024 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scatola, con Parte_1
studio in Napoli, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del dirigente pro tempore del CP_1 CP_2
Contenzioso Settentrionale della Sezione Contenzioso CP_1
[... Amministrativo del Dipartimento Strumental Controparte_3
Organizzazione rappresentata e CP_4 Controparte_5
difesa dal funzionario delegato dott. Lorenzo Cottardo, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Essa è stata infatti quivi riassunta a seguito di declinatoria della competenza per territorio in favore di questo Tribunale pronunciata dal Tribunale di Foggia, originariamente adito, con ordinanza dell'8.4.2024, emessa a definizione del procedimento ivi iscritto a ruolo sotto il n. 7545/2018: tanto, con ricorso depositato il
23.4.2024, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento ivi fissato per la riassunzione, cosicché ex art. 50,
co. 1, c.p.c., il presente giudizio costituisce prosecuzione di quello originariamente introdotto davanti al primo Giudice, poi dichiaratosi incompetente.
E difatti:
- da un canto, poiché la controversia, a norma dell'art. 6 d.l.vo n.
150/2011, è regolata dal rito del lavoro per ciò che dalla medesima disposizione non è diversamente disposto, ritualmente deve ritenersi che la riassunzione è stata quivi promossa con ricorso, anziché con la comparsa a notificarsi alla controparte prescritta dall'art. 125
disp.att. c.p.c. per tutti i casi in cui non sia dalla legge disposto altrimenti, in ossequio all'inveterato orientamento della Suprema
Corte per cui, <
del 1973, il ricorso depositato si sostituisce alla citazione notificata tutte le volte che questa sia prescritta dal rito
2 ordinario>>, di modo che, in materia di controversie regolate dal rito del lavoro, anche la riassunzione della causa a seguito di declinatoria della competenza da parte del primo Giudice deve ritenersi che vada effettuata con ricorso, benché non vi sia sul punto una norma che espressamente deroghi alla regola sancita dall'art. 125 disp.att.
c.p.c. (v. Cass., Lav., 20.7.1989 n. 3414, mai contraddetta,
specificamente relativa alla riassunzione per rinvio da cassazione,
al cui riguardo l'art. 392, co. 2, c.p.c., ribadisce per il giudizio ordinario la predetta regola della citazione);
- d'altro canto, in ipotesi di giudizio ad introdursi con ricorso, la pendenza della lite è data per l'appunto dal mero deposito dello stesso
(v. ex multis Cass. 25.5.2018 n. 13072), donde la tempestività, nella specie, della riassunzione operata col ricorso quivi depositato il
23.4.2024.
Col ricorso introduttivo del suddetto giudizio R.G. n. 7545/2018 Trib.
Foggia, dunque - il cui fascicolo d'ufficio è quivi acquisito agli atti - il dott. ha proposto tempestiva opposizione, ex artt. Pt_1
22 l. n. 689/1981 e 6 d.l.vo n. 150/2011, ivi depositando il ricorso il 6.11.2018, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. AOO 149/27331 del
9.10.2018 –fascicolo n. 694/S/13/BT, notificata il 9 - 15.10.2018.
Dalla copia informatica del provvedimento impugnato quivi agli atti si evince che il Dirigente dell'allora Servizio Coordinamento
[...]
Contenzioso Amministrativo Controparte_6 [...]
Controparte_7
ha con esso ingiunto al dott.
[...] CP_1 [...]
il pagamento, per una duplice sanzione amministrativa Pt_1
irrogatagli, della complessiva somma di € 9.000,00, oltre ad € 8,75
per spese di notifica.
3 La , già tempestivamente costituitasi davanti al Giudice CP_1
originariamente adito con comparsa di risposta depositata il
23.10.2019 - ivi preliminarmente eccependo l'incompetenza per territorio di quel Giudice in favore di questo Tribunale, per essere
Barletta, nel circondario quindi del Tribunale di Trani, il luogo di consumazione degli illeciti amministrativi contestati, e resistendo comunque all'avversa opposizione anche per il merito - quivi persiste a contrastare nel merito l'opposizione proposta, con la comparsa di costituzione davanti a questo Giudice depositata il 12.9.2024, con la quale sono meramente richiamate le difese svolte con l'originaria comparsa di risposta.
Col provvedimento impugnato, risulta ingiunto all'opponente, sul fondamento di <> n. 150 del
30.10.2013, ivi richiamato e quivi parimenti prodotto in copia informatica, redatto da funzionari del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della , a seguito di Pt_2
ispezione eseguita il giorno precedente per delega della Guardia di
Finanza, incaricata di svolgere indagini nei confronti del dott.
[...]
ai fini di procedimento penale aperto a suo carico, notificato Pt_1
al trasgressore il 5.11.2013:
- il pagamento della somma di € 6.000,00 per sanzione amministrativa irrogata per <
L.R. 8/2004 [in quanto] svolgeva attività medica in assenza dell'apposita autorizzazione>>, diversa da quella rilasciata all'< , avente Persona_1
sede in Barletta, in via F. d'Aragona, 92/A>>, presso il quale il dott. è stato trovato a svolgere la sua attività; Pt_1
- il pagamento della somma di € 3.000,00 per sanzione amministrativa
4 irrogata in quanto il dott. < Pt_1
attività medica in un locale (sala di sterilizzazione) "privo di aereazione ed illuminazione diretta", a dispregio dei requisiti generali in materia d'igiene di cui al Reg. Reg. 3/2005 – come modificato ed integrato dal Reg. Reg. 3/2010 – ed in violazione all'art. 6 della L.R. 8/2004>>.
A motivi dell'opposizione proposta, il ricorrente deduce: 1) la decadenza dell'Autorità procedente dal potere sanzionatorio <
14, co. 2, della l. n. 689 del 1981, per essere decorso il termine di
90 giorni per la notificazione della sanzione>>; 2) <
diritto [della stessa] a riscuotere le somme [ingiunte] … per essere intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689 del
1981, per il quale il termine massimo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio è di 5 anni decorrenti dal giorno in cui la violazione
è stata commessa>>; 3) la nullità della ordinanza–ingiunzione emessa,
per <>; 4) la non rispondenza al vero della circostanza contestata, che il dott. stesse Pt_1
nell'occasione svolgendo attività sanitaria di tipo invasivo,
limitandosi nel caso il sanitario ad eseguire prestazioni di mera consulenza, attraverso < coi pazienti, disamina documentazione e referti>>; 5) la contraddittorietà della contestazione del divieto di esercitare attività sanitaria in ambiente privo dei requisiti di legge e però facente parte di ambulatorio odontoiatrico provvisto di tutte le prescritte autorizzazioni;
6)
l'omissione in ogni caso, con riguardo a questa seconda presunta violazione, dell'assegnazione, pur normativamente prevista, di un termine al trasgressore per rimediare alla violazione, con irrogazione della sanzione soltanto a fronte della mancata regolarizzazione nel
5 termine assegnato;
7) la sproporzione comunque delle sanzioni irrogate.
In via preliminare - oltre alla sospensione, non concessa, della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - l'opponente ha chiesto altresì, anche in questo caso senza esito, disporsi l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario nei confronti del dott. nel verbale sottostante l'ordinanza- Per_1
ingiunzione indicato come responsabile in solido degli illeciti ascritti al dott. e però non attinto egli pure da provvedimento Pt_1
sanzionatorio (per effetto della omessa tempestiva notifica nei suoi confronti della contestazione degli illeciti in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, ult. co., l. n. 689/1981).
Per unanime giurisprudenza della Suprema Corte, il vincolo di solidarietà passiva che nella specie avvinceva il dott. al Per_1
dott. in forza dell'art. 6, co. 1, l. n. 689/1981 non dà Pt_1
affatto luogo a litisconsorzio necessario (v. Cass.
8.9.2004 n. 18075
ex plurimis).
È inconferente l'obiezione che l'opponente affida al richiamo dell'art. 14 l. n. 689/1981, il quale subordina la conservazione in capo alla Pubblica Autorità del potere di irrogare sanzioni amministrative alla condizione che l'illecito accertato sia contestato al trasgressore entro il termine di 90 giorni (quando non risieda all'estero), in quanto nel caso del presente giudizio è documentato e incontroverso che, accertate le violazioni di cui si tratta il
29.10.2013, il relativo verbale, redatto il giorno seguente, è stato notificato al dott. pressocché immediatamente, il successivo Pt_1
5.11.2013.
Lo stesso è a dire con riguardo all'altresì richiamato art. 28 l. n.
6 689/1981; ed infatti <> è
intervenuta il 9.10.2018 e la sua notifica è stata richiesta in pari data e si è perfezionata nei confronti del dott. il 15.10.2018, Pt_1
nel mentre la commissione degli illeciti per cui le sanzioni sono state irrogate è del 29.10.2013, di modo che fra <
provvedimento sanzionatorio>> e il <
stata commessa>> sono intercorsi meno dei cinque anni a cui la legge collega la prescrizione del diritto a far valere la pretesa sanzionatoria (v. Cass., Lav., 6.9.2018 n. 21706 fra le più recenti).
Non è specificato per quali aspetti le sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione opposta non "poggino" <
accertamento delle contestazioni>>, atteso che alle oggettive circostanze rilevate e riportate dai funzionari della che Pt_2
hanno proceduto alla ispezione sottostante il provvedimento sanzionatorio - il cui verbale, a norma dell'art. 2700 c.c., <
piena prova, fino a querela di falso>>, che nella specie non è stata proposta, dei <
sua presenza o da lui compiuti>> (v. per tutte Cass. 29.10.2021 n.
30771) - integranti per un verso violazione dell'art. 5 e per altro verso violazione dell'art. 6 della l. Reg. Puglia n. 8/2004 (all'epoca in vigore;
successivamente abrogata dall'art. 31, lett. a), l. Reg.
n. 9/2017), corrispondono esattamente, quanto alla prima CP_1
violazione, la sanzione pecuniaria minima di € 6.000,00 comminata dall'art. 15, co. 3, della stessa legge regionale e, quanto alla seconda violazione, la sanzione pecuniaria minima di € 3.000,00
prevista dal nono comma della medesima disposizione.
Ed infatti:
- da un lato, i verbalizzanti hanno trovato il dott. intento Pt_1
7 ad esercitare attività ambulatoriale specialistica, medica e/o chirurgica, comunque diversa dall'attività odontoiatrica, all'interno di uno studio autorizzato al solo esercizio di attività di ambulatorio odontoiatrico, ciò che, indipendentemente dal carattere invasivo o meno di detta attività, costituisce violazione della prescrizione di cui alla lett. b), nn.
1.2.1 e 1.2.2 dell'art. 5 cit.;
- dall'altro lato, i verbalizzanti hanno trovato l'opponente ad esercitare la sua predetta attività in un determinato vano dello studio odontoiatrico, costituito da un <
sterilizzazione>>, privo dei requisiti di idoneità a tal fine fissati dal regolamento regionale n. 3/2005, per ciò che <
scadenti condizioni igieniche-sanitarie e privo di aereazione e illuminazione diretta>>, ciò che costituisce altresì violazione delle disposizioni richiamate dal primo e dal quarto comma dell'art. 6 cit.,
a nulla rilevando in contrario che lo studio fosse regolarmente provvisto delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività
di ambulatorio odontoiatrico in relazione agli altri, diversi vani dell'unità immobiliare adibiti a tal fine.
Secondo la previsione del nono comma dell'art. 15 cit., l'irrogazione della sanzione pecuniaria da esso contemplata è collegata al mero
<>, che nella specie come innanzi ricorre con specifico riguardo all'esercizio non autorizzato dell'attività sanitaria svolta dal dott. ; a nulla Pt_1
rileva nel caso del presente giudizio che alla predetta sanzione pecuniaria i commi da 6 a 8 dello stesso art. 15 affianchino le ulteriori sanzioni della sospensione dell'attività in prima battuta e della revoca dell'autorizzazione al suo esercizio in seconda battuta,
per il diverso caso, di cui qui non si tratta, che il trasgressore non
8 rimedi entro il termine assegnatogli dall'Autorità a violazioni dell'art. 6 l. Reg. Puglia n. 8/2004 suscettibili di essere eliminate.
Per gli illeciti accertati a carico del dott. sono state come Pt_1
sopra irrogate le sanzioni previste nel minimo edittale e dunque non
è al riguardo ravvisabile sproporzione alcuna.
L'opposizione proposta è pertanto sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Nulla può essere peraltro liquidato in favore della Regione vittoriosa per spese di causa, in mancanza della allegazione di specifici esborsi,
atteso che l'ente opposto si è difeso a mezzo di funzionario delegato e, per inveterato orientamento del Supremo Collegio, <
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito della L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente,
che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso,
liquidabili in favore dell'ente [soltanto] le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché
risultino da apposita nota>> (Cass. 24.5.2011 n. 11389, ancora di recente ribadita da Cass., ord., 15.4.2021 n. 9900).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta da Parte_1
nei confronti della in persona del dirigente pro CP_1
tempore del della Sezione Controparte_8
Contenzioso Amministrativo del Dipartimento Risorse Finanziarie e
9 Strumentali, Personale e Organizzazione, così provvede, assorbita o rigettata ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- nulla dispone per spese di causa.
Si comunichi.
Trani, 7.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, all'udienza del 7.7.2025, sentita la discussione delle parti, emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1426 dell'anno 2024 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Scatola, con Parte_1
studio in Napoli, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del dirigente pro tempore del CP_1 CP_2
Contenzioso Settentrionale della Sezione Contenzioso CP_1
[... Amministrativo del Dipartimento Strumental Controparte_3
Organizzazione rappresentata e CP_4 Controparte_5
difesa dal funzionario delegato dott. Lorenzo Cottardo, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e con d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Essa è stata infatti quivi riassunta a seguito di declinatoria della competenza per territorio in favore di questo Tribunale pronunciata dal Tribunale di Foggia, originariamente adito, con ordinanza dell'8.4.2024, emessa a definizione del procedimento ivi iscritto a ruolo sotto il n. 7545/2018: tanto, con ricorso depositato il
23.4.2024, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento ivi fissato per la riassunzione, cosicché ex art. 50,
co. 1, c.p.c., il presente giudizio costituisce prosecuzione di quello originariamente introdotto davanti al primo Giudice, poi dichiaratosi incompetente.
E difatti:
- da un canto, poiché la controversia, a norma dell'art. 6 d.l.vo n.
150/2011, è regolata dal rito del lavoro per ciò che dalla medesima disposizione non è diversamente disposto, ritualmente deve ritenersi che la riassunzione è stata quivi promossa con ricorso, anziché con la comparsa a notificarsi alla controparte prescritta dall'art. 125
disp.att. c.p.c. per tutti i casi in cui non sia dalla legge disposto altrimenti, in ossequio all'inveterato orientamento della Suprema
Corte per cui, <
del 1973, il ricorso depositato si sostituisce alla citazione notificata tutte le volte che questa sia prescritta dal rito
2 ordinario>>, di modo che, in materia di controversie regolate dal rito del lavoro, anche la riassunzione della causa a seguito di declinatoria della competenza da parte del primo Giudice deve ritenersi che vada effettuata con ricorso, benché non vi sia sul punto una norma che espressamente deroghi alla regola sancita dall'art. 125 disp.att.
c.p.c. (v. Cass., Lav., 20.7.1989 n. 3414, mai contraddetta,
specificamente relativa alla riassunzione per rinvio da cassazione,
al cui riguardo l'art. 392, co. 2, c.p.c., ribadisce per il giudizio ordinario la predetta regola della citazione);
- d'altro canto, in ipotesi di giudizio ad introdursi con ricorso, la pendenza della lite è data per l'appunto dal mero deposito dello stesso
(v. ex multis Cass. 25.5.2018 n. 13072), donde la tempestività, nella specie, della riassunzione operata col ricorso quivi depositato il
23.4.2024.
Col ricorso introduttivo del suddetto giudizio R.G. n. 7545/2018 Trib.
Foggia, dunque - il cui fascicolo d'ufficio è quivi acquisito agli atti - il dott. ha proposto tempestiva opposizione, ex artt. Pt_1
22 l. n. 689/1981 e 6 d.l.vo n. 150/2011, ivi depositando il ricorso il 6.11.2018, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. AOO 149/27331 del
9.10.2018 –fascicolo n. 694/S/13/BT, notificata il 9 - 15.10.2018.
Dalla copia informatica del provvedimento impugnato quivi agli atti si evince che il Dirigente dell'allora Servizio Coordinamento
[...]
Contenzioso Amministrativo Controparte_6 [...]
Controparte_7
ha con esso ingiunto al dott.
[...] CP_1 [...]
il pagamento, per una duplice sanzione amministrativa Pt_1
irrogatagli, della complessiva somma di € 9.000,00, oltre ad € 8,75
per spese di notifica.
3 La , già tempestivamente costituitasi davanti al Giudice CP_1
originariamente adito con comparsa di risposta depositata il
23.10.2019 - ivi preliminarmente eccependo l'incompetenza per territorio di quel Giudice in favore di questo Tribunale, per essere
Barletta, nel circondario quindi del Tribunale di Trani, il luogo di consumazione degli illeciti amministrativi contestati, e resistendo comunque all'avversa opposizione anche per il merito - quivi persiste a contrastare nel merito l'opposizione proposta, con la comparsa di costituzione davanti a questo Giudice depositata il 12.9.2024, con la quale sono meramente richiamate le difese svolte con l'originaria comparsa di risposta.
Col provvedimento impugnato, risulta ingiunto all'opponente, sul fondamento di <> n. 150 del
30.10.2013, ivi richiamato e quivi parimenti prodotto in copia informatica, redatto da funzionari del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della , a seguito di Pt_2
ispezione eseguita il giorno precedente per delega della Guardia di
Finanza, incaricata di svolgere indagini nei confronti del dott.
[...]
ai fini di procedimento penale aperto a suo carico, notificato Pt_1
al trasgressore il 5.11.2013:
- il pagamento della somma di € 6.000,00 per sanzione amministrativa irrogata per <
L.R. 8/2004 [in quanto] svolgeva attività medica in assenza dell'apposita autorizzazione>>, diversa da quella rilasciata all'< , avente Persona_1
sede in Barletta, in via F. d'Aragona, 92/A>>, presso il quale il dott. è stato trovato a svolgere la sua attività; Pt_1
- il pagamento della somma di € 3.000,00 per sanzione amministrativa
4 irrogata in quanto il dott. < Pt_1
attività medica in un locale (sala di sterilizzazione) "privo di aereazione ed illuminazione diretta", a dispregio dei requisiti generali in materia d'igiene di cui al Reg. Reg. 3/2005 – come modificato ed integrato dal Reg. Reg. 3/2010 – ed in violazione all'art. 6 della L.R. 8/2004>>.
A motivi dell'opposizione proposta, il ricorrente deduce: 1) la decadenza dell'Autorità procedente dal potere sanzionatorio <
14, co. 2, della l. n. 689 del 1981, per essere decorso il termine di
90 giorni per la notificazione della sanzione>>; 2) <
diritto [della stessa] a riscuotere le somme [ingiunte] … per essere intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689 del
1981, per il quale il termine massimo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio è di 5 anni decorrenti dal giorno in cui la violazione
è stata commessa>>; 3) la nullità della ordinanza–ingiunzione emessa,
per <>; 4) la non rispondenza al vero della circostanza contestata, che il dott. stesse Pt_1
nell'occasione svolgendo attività sanitaria di tipo invasivo,
limitandosi nel caso il sanitario ad eseguire prestazioni di mera consulenza, attraverso < coi pazienti, disamina documentazione e referti>>; 5) la contraddittorietà della contestazione del divieto di esercitare attività sanitaria in ambiente privo dei requisiti di legge e però facente parte di ambulatorio odontoiatrico provvisto di tutte le prescritte autorizzazioni;
6)
l'omissione in ogni caso, con riguardo a questa seconda presunta violazione, dell'assegnazione, pur normativamente prevista, di un termine al trasgressore per rimediare alla violazione, con irrogazione della sanzione soltanto a fronte della mancata regolarizzazione nel
5 termine assegnato;
7) la sproporzione comunque delle sanzioni irrogate.
In via preliminare - oltre alla sospensione, non concessa, della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - l'opponente ha chiesto altresì, anche in questo caso senza esito, disporsi l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario nei confronti del dott. nel verbale sottostante l'ordinanza- Per_1
ingiunzione indicato come responsabile in solido degli illeciti ascritti al dott. e però non attinto egli pure da provvedimento Pt_1
sanzionatorio (per effetto della omessa tempestiva notifica nei suoi confronti della contestazione degli illeciti in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, ult. co., l. n. 689/1981).
Per unanime giurisprudenza della Suprema Corte, il vincolo di solidarietà passiva che nella specie avvinceva il dott. al Per_1
dott. in forza dell'art. 6, co. 1, l. n. 689/1981 non dà Pt_1
affatto luogo a litisconsorzio necessario (v. Cass.
8.9.2004 n. 18075
ex plurimis).
È inconferente l'obiezione che l'opponente affida al richiamo dell'art. 14 l. n. 689/1981, il quale subordina la conservazione in capo alla Pubblica Autorità del potere di irrogare sanzioni amministrative alla condizione che l'illecito accertato sia contestato al trasgressore entro il termine di 90 giorni (quando non risieda all'estero), in quanto nel caso del presente giudizio è documentato e incontroverso che, accertate le violazioni di cui si tratta il
29.10.2013, il relativo verbale, redatto il giorno seguente, è stato notificato al dott. pressocché immediatamente, il successivo Pt_1
5.11.2013.
Lo stesso è a dire con riguardo all'altresì richiamato art. 28 l. n.
6 689/1981; ed infatti <> è
intervenuta il 9.10.2018 e la sua notifica è stata richiesta in pari data e si è perfezionata nei confronti del dott. il 15.10.2018, Pt_1
nel mentre la commissione degli illeciti per cui le sanzioni sono state irrogate è del 29.10.2013, di modo che fra <
provvedimento sanzionatorio>> e il <
stata commessa>> sono intercorsi meno dei cinque anni a cui la legge collega la prescrizione del diritto a far valere la pretesa sanzionatoria (v. Cass., Lav., 6.9.2018 n. 21706 fra le più recenti).
Non è specificato per quali aspetti le sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione opposta non "poggino" <
accertamento delle contestazioni>>, atteso che alle oggettive circostanze rilevate e riportate dai funzionari della che Pt_2
hanno proceduto alla ispezione sottostante il provvedimento sanzionatorio - il cui verbale, a norma dell'art. 2700 c.c., <
piena prova, fino a querela di falso>>, che nella specie non è stata proposta, dei <
sua presenza o da lui compiuti>> (v. per tutte Cass. 29.10.2021 n.
30771) - integranti per un verso violazione dell'art. 5 e per altro verso violazione dell'art. 6 della l. Reg. Puglia n. 8/2004 (all'epoca in vigore;
successivamente abrogata dall'art. 31, lett. a), l. Reg.
n. 9/2017), corrispondono esattamente, quanto alla prima CP_1
violazione, la sanzione pecuniaria minima di € 6.000,00 comminata dall'art. 15, co. 3, della stessa legge regionale e, quanto alla seconda violazione, la sanzione pecuniaria minima di € 3.000,00
prevista dal nono comma della medesima disposizione.
Ed infatti:
- da un lato, i verbalizzanti hanno trovato il dott. intento Pt_1
7 ad esercitare attività ambulatoriale specialistica, medica e/o chirurgica, comunque diversa dall'attività odontoiatrica, all'interno di uno studio autorizzato al solo esercizio di attività di ambulatorio odontoiatrico, ciò che, indipendentemente dal carattere invasivo o meno di detta attività, costituisce violazione della prescrizione di cui alla lett. b), nn.
1.2.1 e 1.2.2 dell'art. 5 cit.;
- dall'altro lato, i verbalizzanti hanno trovato l'opponente ad esercitare la sua predetta attività in un determinato vano dello studio odontoiatrico, costituito da un <
sterilizzazione>>, privo dei requisiti di idoneità a tal fine fissati dal regolamento regionale n. 3/2005, per ciò che <
scadenti condizioni igieniche-sanitarie e privo di aereazione e illuminazione diretta>>, ciò che costituisce altresì violazione delle disposizioni richiamate dal primo e dal quarto comma dell'art. 6 cit.,
a nulla rilevando in contrario che lo studio fosse regolarmente provvisto delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività
di ambulatorio odontoiatrico in relazione agli altri, diversi vani dell'unità immobiliare adibiti a tal fine.
Secondo la previsione del nono comma dell'art. 15 cit., l'irrogazione della sanzione pecuniaria da esso contemplata è collegata al mero
<>, che nella specie come innanzi ricorre con specifico riguardo all'esercizio non autorizzato dell'attività sanitaria svolta dal dott. ; a nulla Pt_1
rileva nel caso del presente giudizio che alla predetta sanzione pecuniaria i commi da 6 a 8 dello stesso art. 15 affianchino le ulteriori sanzioni della sospensione dell'attività in prima battuta e della revoca dell'autorizzazione al suo esercizio in seconda battuta,
per il diverso caso, di cui qui non si tratta, che il trasgressore non
8 rimedi entro il termine assegnatogli dall'Autorità a violazioni dell'art. 6 l. Reg. Puglia n. 8/2004 suscettibili di essere eliminate.
Per gli illeciti accertati a carico del dott. sono state come Pt_1
sopra irrogate le sanzioni previste nel minimo edittale e dunque non
è al riguardo ravvisabile sproporzione alcuna.
L'opposizione proposta è pertanto sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Nulla può essere peraltro liquidato in favore della Regione vittoriosa per spese di causa, in mancanza della allegazione di specifici esborsi,
atteso che l'ente opposto si è difeso a mezzo di funzionario delegato e, per inveterato orientamento del Supremo Collegio, <
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito della L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente,
che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso,
liquidabili in favore dell'ente [soltanto] le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché
risultino da apposita nota>> (Cass. 24.5.2011 n. 11389, ancora di recente ribadita da Cass., ord., 15.4.2021 n. 9900).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta da Parte_1
nei confronti della in persona del dirigente pro CP_1
tempore del della Sezione Controparte_8
Contenzioso Amministrativo del Dipartimento Risorse Finanziarie e
9 Strumentali, Personale e Organizzazione, così provvede, assorbita o rigettata ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- nulla dispone per spese di causa.
Si comunichi.
Trani, 7.7.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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