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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Giudice dott. Pietro Iovino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 65/2022 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHI ELISA e dell'avv. GIORGI GIANCA ( ) VIA ROLANDINO 2 BOLOGNA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in C/O AVV. GIANCA GIORGI, VIA ROLANDINO N. 2 BOLOGNA presso il difensore avv. RIGHI ELISA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
AN CA e dell'avv. CECCARELLI ROMINA ( ) C.F._3
C/O AVV. CLAUDIO MOSCATI - VIA SAVENELLA 2 BOLOGNA;
dell' avv. MOSCATI CLAUDIO ( ) MERO DOMICILIATARIO, VIA C.F._4
SAVENELLA 2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C/O CLAUDIO MOSCATI, VIA SAVENELLA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. AN CA
APPELLATO -
APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 21
(C.F.: , residente in [...] C.F._5
Europa n. 20. APPELLATO CONTUMACE
AD OGGETTO: RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTE STRADALE E
ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PRECISATE ALL'UDIENZA 28.01.2025:
Le parti hanno depositate note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc per l'udienza a trattazione scritta.
APPELLANTE (conclusioni precisate nelle note scritte depositate il 27.06.2024): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza appellata: con riferimento all'an: in via principale, dichiarare improponibile, inammissibile e comunque insuscettibile di esame nel merito la domanda risarcitoria proposta dal sig. per avere il CP_2 creditore proceduto all'illecito frazionamento dell'unitario diritto di credito;
in subordine, per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda risarcitoria, escludere ogni vincolo di giudicato rispetto alla sentenza n. 1026/2015 resa dal Giudice di Pace di Rimini e procedere ad autonomo giudizio nel merito, accertando la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro stradale o, quam CP_2 minime, la sua responsabilità concorrente, con conseguente esclusione del risarcimento
o sua proporzionale riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ogni caso, rideterminare in un importo corrispondete ai valori tariffari medi la condanna della Compagnia al pagamento delle spese legali;
annullare la condanna al pagamento delle spese legali stragiudiziali, ovvero limitarla al minor importo ritenuto di giustizia;
annullare la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; condannare il sig. a restituire ad le somme CP_2 Controparte_1 corrisposte in eccesso rispetto a quanto accertato come dovuto in sede di appello;
in via istruttoria, ammettere consulenza tecnico-cinematica volta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale e ad indagare la conformità ai canoni di correttezza della condotta tenuta tanto dall'attore che dal convenuto, accertando in particolare:
a. la posizione sulla carreggiata e la traiettoria di marcia seguita dall'autovettura condotta dal sig. CP_3
pagina 2 di 21 b. la velocità di guida dal medesimo tenuta;
c. la posizione sulla careggiata e la traiettoria di marcia seguita dal velocipede condotto dal sig. CP_2
d. il punto d'urto tra i due veicoli. con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
APPELLATO: <<Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello disattesa ogni altra eccezione, deduzione e domanda
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' poiché Controparte_1 infondato, inammissibile per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
- In accoglimento al motivo d'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado e condannare l in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 il signor a pagare al signor la somma di €. 90.250,00= o CP_3 CP_2 quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia per le ragioni spiegate in atti, confermando la sentenza sulle ulteriori statuizioni.
- Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare al pagamento in favore Controparte_1 del signor di una somma di €. 16.000,00= o di quella diversa somma maggiore CP_2
o minore ritenuta congrua.
- In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di C.T.U. perché inammissibile in quanto meramente esplorativa e in ogni caso inutile per tutti i motivi evidenziati negli atti di causa.
- Si chiede che la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano inviate all' per i provvedimenti del caso. CP_4
- Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va premesso che con la sentenza n° 961/2021, depositata il 30.10.2021, pubblicata il 02.11.2021, non notificata, il Tribunale di Rimini, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da accertava la responsabilità CP_2
esclusiva di nella causazione del sinistro stradale, verificatosi in data CP_3
16.03.2012. Pertanto e in persona del legale CP_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, venivano condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 361.599,03 comprensiva della CP_2
rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate pagina 3 di 21 fino alla data del 30.10.2021, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo. I convenuti venivano altresì condannati alla rifusione in favore del danneggiato delle spese processuali, consistenti nel compenso del difensore che, ai sensi del DM n. 55 del 2014, si liquidavano in complessivi euro
33.412,00 (di cui euro 5.012,00 a titolo di rimborso spese forfettarie), oltre ad esborsi rispettivamente pari a € 1.686,00 per il pagamento del Contributo Unificato, a €
22.256,00 per le documentate spese legali sostenute dall'attore per la precedente fase stragiudiziale e giudiziale, a €. 610,00 a titolo di rimborso delle spese di C.T.U. , a €.
610,00 a titolo di rimborso delle spese di C.T.P e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. La sentenza poneva definitivamente a carico di e CP_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, le
[...]
spese della CTU medico-legale già liquidate come da separato decreto in data 8.06.2020.
La parte convenuta veniva altresì condannata ai sensi Controparte_1
dell'art. 96, comma 3, c.p.c. anche al pagamento in favore dell'attore di una somma pari alla metà delle spese processuali per un importo complessivo di euro 16.706,00.
1.1. L'incidente stradale si verificò il 16.03.2012, in una strada extraurbana, mentre conducente e proprietario del veicolo Passat tg. BC404WP, e il CP_3
ciclista percorrevano la strada nella stessa direzione. A seguito dell'urto, CP_2
il ciclista veniva sbalzato sul cofano della macchina e sul parabrezza, infrangendolo sul lato sinistro e cadendo, poi, a terra. L'incidente causò alla vittima gravi lesioni personali.
In data 20.3.2012, gli Avvocati Alessandro Letta e Neris Zanchetta, per conto di presentavano all'assicuratore richiesta di risarcimento per i danni subiti CP_2
dal sinistro, precisando anche che le lesioni personali erano “in corso di accertamento”.
In data 9.5.2012 comunicava di ritenere che il Controparte_1
sinistro era addebitabile all'esclusiva responsabilità di per aver realizzato CP_2
una manovra di svolta a sinistra improvvisa e non segnalata, rendendo inevitabile l'urto.
L'assicuratore riferiva di aver fondato il suo convincimento “dalle dichiarazioni del nostro assicurato” e “dalle informazioni assunte”.
pagina 4 di 21 1.2. Prima di agire davanti al Tribunale di Rimini per il risarcimento dei danni da lesioni personali, citò in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace CP_2
e per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 CP_3
materiali riportati dal velocipede, con atto notificato il 15.6.2012.
Il Giudice di Pace del Tribunale di Rimini, nell'ambito della causa n. 4651/2012, in data 26.10.2015, dichiarava l'esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. del convenuto contumace e, per l'effetto, condannava in solido tra loro l'assicuratore e il CP_3
danneggiante al pagamento della somma di 351,00 euro, con cui veniva determinato il danno subito da , oltre rivalutazione e interessi legali fino al saldo. Inoltre CP_2
la sentenza condannava l'assicuratore convenuto anche a rifondere all'attore le spese del giudizio, determinate in 37,00 euro, nonché le spese della C.T.U. svolta in corso di causa quali risultavano dai documenti in atti e 438,00 euro per compenso professionale, oltre oneri di Legge, nonché al pagamento della somma di 150,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
1.3. Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Rimini, depositata in data
27.10.2015, citava in giudizio i convenuti dinnanzi al Tribunale di CP_2
Rimini, con atto notificato in data 27.12.2017, per sentirli condannare a risarcire l'equivalente monetario delle lesioni personali, che quantificava nella somma di euro
543.413,55.
Prima dell'introduzione del giudizio, l'attore aveva presentato all'assicuratore, in data 12.7.2013, una richiesta di risarcimento comprensiva dei danni non patrimoniali.
Sulla questione intervenne anche l' L'Istituto, nell'ultima delle CP_4
comunicazioni allegate, quella del 13.12.2016, ribadiva quanto già osservato con le note del 26.5.2015 e 14.10.2016: l'assicurato si poteva ritenere responsabile anche delle lesioni, sulla base della sentenza del Giudice di Pace, dinnanzi al quale non furono chiesti tutti i danni perché al momento della notificazione della citazione le lesioni “non erano ancora guarite”.
1.4. La domanda di parte attrice veniva ritenuta meritevole di accoglimento dal pagina 5 di 21 giudice di primo grado.
La sentenza riconosceva l'effetto di giudicato esterno della sentenza del Giudice di Pace di Rimini, in relazione alla responsabilità esclusiva del Sig. all'assenza CP_3
di responsabilità addebitabili al Sig. er la causazione del sinistro. CP_2
La sentenza di primo grado respingeva le ragioni della Compagnia, volte a sostenere l'inammissibilità della domanda risarcitoria per abusivo frazionamento del credito (cfr. p. 8 della sentenza).
La sentenza, sulla base delle conclusioni della CTU medico legale, riconosceva un periodo di inabilità assoluta di duecentoventotto giorni, seguita da inabilità al 75% per ulteriori duecento giorni. La percentuale di invalidità permanente residuata a carico dell'esaminato in conseguenza del sinistro veniva valutata nella misura del 50%. In tale corteo menomativo veniva conglobato anche il danno fisiognomico. Non venivano invece ravvisati elementi tali da mettere in luce ripercussioni sulle specifiche condizioni personali del danneggiato.
Le spese mediche venivano accertate, in base agli atti acquisiti al giudizio, nel valore di 2.915,57 Euro, escludendo spese future, data l'ampia stabilizzazione del quadro clinico.
Il danno biologico era liquidato al 16.3.2012 in 334.963,90 Euro (cd.
Aestimatio), secondo le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano del 2018, a cui si aggiungevano gli interessi maturati al 29.10.2021 per 16.622,88 Euro, la rivalutazione monetaria al 29.10.2021 per 10.012,26 Euro, per un totale di 361.599,03
Euro.
La sentenza rigettava inoltre la domanda di parte attrice di personalizzazione del danno per mancato assolvimento dell'onere probatorio, “risultando circostanze irrilevanti il fatto che il che all'epoca dell'incidente aveva un età di quasi CP_2
77 anni − dopo il sinistro non vada più in bicicletta o non frequenti più abitualmente il
BA RO per giocare a biliardo per come pure riferito in aula dal teste Tes_1
” (p. 12 della sentenza).
[...]
pagina 6 di 21 La sentenza condannava inoltre parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per la condotta processuale tenuta, consistita nell'aver pretestuosamente richiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore, sulla base delle sole dichiarazioni dell'assicurato, anche mediante effettuazione di una CTU cinematica, sebbene fosse conclamata la responsabilità esclusiva di quindi, al chiaro fine di procrastinare indebitamente il CP_3
risarcimento dovuto a (p. 13 della sentenza). CP_2
2. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 05.01.2022 ed a mezzo
Ufficiale Giudiziario in data 29.07.2022 a CP_3 Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, contestando l'ammissibilità della domanda risarcitoria, l'an della responsabilità dell'assicurato, l'an della responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., nonché il capo relativo alle spese.
3. Si costituiva la parte appellata , in data 02.05.2022, sostenendo CP_2
l'infondatezza dei motivi dell'appello principale e proponendo appello incidentale con un unico motivo, volto a ottenere il riconoscimento della personalizzazione del danno.
4. La causa, senza alcuna attività istruttoria, perché ritenuta già sufficientemente istruita, veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello principale va rigettato in relazione al primo, secondo, terzo e quarto motivo, mentre va accolto in relazione al quinto motivo.
L'appello incidentale merita integrale accoglimento.
6. L'appellante principale affida le proprie censure Parte_1
a cinque distinti motivi.
6.1 Il primo motivo è rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA
COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 7, 12 E 14 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 2909 C.C.
CON RIFERIMENTO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA AFFERMATO CHE
L'ACCERTAMENTO DELL'AN COMPIUTO DAL GIUDICE DI PACE ASSUMEVA
EFFICACIA DI GIUDICATO VINCOLANTE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO
PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE, CON SOVVERTIMENTO DELLE REGOLE
pagina 7 di 21 SUL RIPARTO DI COMPETENZA PER VALORE”.
In questo motivo, l'appellante contesta l'effetto di giudicato esterno della sentenza del Giudice di Pace, avente ad oggetto la “dinamica del sinistro” e la sua
“riferibilità a fatto e colpa esclusivi del Sig. . CP_3
L'appellante ritiene che l'effetto vincolante di sentenze del Giudice di Pace su cause di competenza del Tribunale contrasti con i principi costituzionali di cui agli artt.
3, 24, 25, comma 1, e 111 Cost, soprattutto quando il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
In primo luogo, sarebbe violato il principio del giudice naturale precostituito per
Legge, di cui all'art. 25, comma 1, Cost., a causa di una sostanziale elusione dell'art. 7
c.p.c.
Inoltre, quando il Giudice di Pace è chiamato a decidere secondo equità, le decisioni sulle questioni di merito, da un lato, non sarebbero appellabili, stanti i limiti di cui all'art. 339 c.p.c. e, dall'altro, risulterebbero incontrovertibili anche nel nuovo giudizio, perché coperte dall'effetto di giudicato esterno.
6.1.1 La censura è infondata.
Il principio di intangibilità del giudicato è un principio generale sotteso agli artt.
24 e 111 Cost. La certezza e stabilità delle decisioni è, infatti, un presupposto dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, al pari del contraddittorio e dell'imparzialità del giudice.
A tal proposito, si riconosce al giudicato un effetto sanante dei vizi della sentenza.
Nel perseguimento delle suddette istanze di stabilità e certezza, l'art. 2909 c.c. attribuisce autorità di cosa giudicata pure agli accertamenti del Giudice di Pace, il quale, ai sensi dell'art. 1 R.D. 12/1941 e succ. mod., è anch'esso investito dell'amministrazione della giustizia ordinaria civile e penale.
Pertanto, nulla osta alla produzione di un effetto di giudicato esterno delle sentenze del Giudice di Pace sui giudizi di competenza del Tribunale. La questione di pagina 8 di 21 legittimità costituzionale sollevata sull'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 25, comma 1,
Cost. è manifestamente infondata, essendo il riparto di competenza tra Giudice di Pace e
Tribunale precisamente delimitato dall'art. 7 c.p.c. e ben potendo le parti contestare eventuali vizi di competenza nelle forme e nei modi stabiliti dall'ordinamento.
Altrettanto manifestamente infondate sono le questioni di legittimità relative agli artt. 3, 24 e 111 Cost., potendo la parte appellare la sentenza del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale, nonché esperire il ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, le doglianze dell'appellante relative ai rapporti tra il giudizio secondo equità e la facoltà di appellare la sentenza sono irrilevanti, perché dall'analisi della sentenza del Giudice di Pace di Rimini non emerge che l'organo giurisdizionale abbia esercitato il potere di decidere secondo equità di cui all'art. 113 c.p.c., contrariamente a quanto erroneamente affermato dall'appellante nel suo atto di citazione in appello.
La sentenza del Giudice di Pace ha affermato che “All'esito della esperita istruttoria, pertanto, questo Giudice ritiene provata, in base alla dinamica del sinistro come emersa dalla ricostruzione della Polizia Municipale e dalle dichiarazioni testimoniali assunte nell'immediatezza del sinistro, confermate poi dai testimoni escussi in corso di causa, la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente stradale de quo agitur di conducente del veicolo che ha tenuto - nelle circostanze di CP_3
tempo e di luogo del sinistro - un comportamento negligente e inosservante delle comuni regole di prudenza nonché di quelle dettate dall'art. 141 c.d.s. e che non ha mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza dal mezzo che lo precedeva nella marcia, così violando il disposto di cui all'art. 149 c.d.s. ed ha colpito da tergo il velocipede condotto da , non risultando dimostrata alcuna censura alla condotta di CP_2
guida di quest'ultimo tale da far ritenere una sua partecipazione nella produzione dell'evento anche solo a titolo di concorso” (p. 6 sentenza del Giudice di Pace di
Rimini).
La censura in esame è, pertanto, infondata e la sentenza del Giudice di Pace di pagina 9 di 21 Rimini fa stato tra le parti in merito all'assenza di censure attribuibili alla condotta di guida del Sig. e alla responsabilità esclusiva di nella CP_2 CP_3
causazione dell'incidente.
Ne consegue anche l'irrilevanza e superfluità dell'istanza di ammissione di CTU cinematica per l'accertamento della dinamica del sinistro.
6.2. Il secondo motivo è così rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 111
DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 88 C.P.C., CON RIFERIMENTO AL CAPO
DELLA SENTENZA CHE HA RITENUTO AMMISSIBILE IL FRAZIONAMENTO
DELL'UNITARIO CREDITO RISARCITORIO, ESCLUDENDO UN'IPOTESI DI
ABUSO DEL PROCESSO.”
In questo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per abusivo frazionamento del credito.
Secondo l'appellante, quella in esame configurerebbe una forma di abusivo frazionamento del credito nuova rispetto ai “casi esaminati dalla Corte di Cassazione” perché “mai era venuto in rilievo la questione del sovvertimento delle regole sulla competenza per effetto del frazionamento della domanda e, quindi, dell'abuso del processo non già come semplice mezzo per moltiplicare il contenzioso e lucrare sulle spese legali, bensì quale mezzo per spostare la cognizione della causa innanzi al
Giudice di grado inferiore” (p. 21 atto di citazione in appello).
6.2.1 La censura è infondata.
6.2.2 L'esame di questo secondo motivo di appello richiede una premessa sulla controversa figura dell'abusivo frazionamento del credito e, in particolare, sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e dei suoi arresti fondamentali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, negli ultimi venticinque anni, sono state chiamate a pronunciarsi quattro volte sulla frazionabilità della domanda giudiziale volta alla soddisfazione di un credito, fino alla recente sentenza n. 7299 del 19/03/2025.
Le pronunce delle Sezioni Unite hanno scandito un'evoluzione giurisprudenziale che oggi riconosce il tendenziale “divieto di frazionamento del
pagina 10 di 21 diritto”, quale declinazione del canone di buona fede e riflesso del giusto processo.
Risulta ormai definitivamente superato il principio sancito dalla sentenza n. 108 del 2000, che riconosceva al creditore di una determinata somma di denaro, pur in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo. In quell'occasione, le
Sezioni Unite, ritennero che il potere di chiedere un adempimento parziale rispondesse ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso, in linea con la facoltà riconosciuta dall'art. 1181 c.c.
L'orientamento fu ribaltato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del
2007, con la quale si accolse il contrapposto orientamento, secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro proporre plurime richieste giudiziali, contestuali o dilazionate nel tempo, relative al medesimo credito, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione per la mera utilità del creditore, aggravando la posizione del debitore ed esponendo il sistema a una moltiplicazione di giudizi, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo. In quest'ottica, la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali ostativo all'esame della domanda.
Dieci anni dopo, le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle n. 4090 e 4091 del
2017, si pronunciarono sulla facoltà di parcellizzare pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche inscrivibili nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, risultino fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale. In tal caso, la Suprema Corte chiarì che le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi, purchè in capo al creditore risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, a pena di improponibilità della domanda.
pagina 11 di 21 Infine, è recentemente intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 7299 del 19/03/2025, che, oltre a ribadire la necessità di un apprezzabile interesse alla tutela frazionata dei crediti in separati giudizi, ha affrontato la questione aperta delle conseguenze del frazionamento abusivo. Infatti, se assai vasta è stata l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di ricostruzione della nozione dell'abusivo frazionamento del credito, meno densa è stata l'analisi sulle conseguenze derivanti dalla proposizione di una domanda ingiustificatamente frazionata, nonostante la maggior frammentarietà degli esiti interpretativi.
L'orientamento fino a quel momento nettamente prevalente propendeva per l'improponibilità della domanda quale conseguenza dell'abusivo frazionamento del credito;
il contrapposto indirizzo minoritario riteneva invece possibile far ricadere le conseguenze della violazione del divieto di parcellizzazione del credito esclusivamente sul piano della regolamentazione delle spese di giudizio.
Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione interpretativa in esame alla luce della lente valoriale del giusto processo, dei canoni di lealtà e probità, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In questa prospettiva, le Sezioni Unite, da un lato, hanno condiviso, in linea generale, gli approdi della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a fronte di una domanda abusivamente frazionata, la conseguenza deve essere l'improponibilità della domanda stessa;
dall'altro lato, la Suprema Corte ha valorizzato anche l'orientamento alternativo, ritenendo che la conseguenza dell'improponibilità della domanda non possa operare in quei casi in cui, a fronte della declaratoria di improponibilità, la domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata radicalmente inammissibile. In tali casi, la statuizione di improponibilità realizzerebbe la perdita definitiva di quella parte del diritto di credito o di quel credito.
Pertanto le Sezioni Unite, per evitare una sproporzionata “confisca del diritto di azione”, nonché un ingiustificato arricchimento del debitore e un irragionevole pagina 12 di 21 bilanciamento tra i diritti in contesa, hanno ritenuto che nella suddetta delimitata serie di casi, il precedente giudicato non possa coprire il dedotto e il deducibile, perché un tale effetto precluderebbe definitivamente un distinto accertamento del credito residuo.
Su queste basi, le Sezioni Unite hanno affermato “che, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, il giudice debba comunque, anche qualora accerti
l'inesistenza di un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile” (pp. 26-27).
In questi casi, la sanzione verso l'abuso deve operare esclusivamente sul piano delle spese giudiziali.
6.2.3. Occorre evidenziare che la recente sentenza delle Sezioni Unite ha affrontato in via principale un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio, che riguarda il frazionamento del credito risarcitorio.
Ad ogni modo, la consolidata giurisprudenza “ha chiarito che a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni conseguenza che la parte assuma di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile” (ex multis Cass. n. 27244/2025).
La giurisprudenza consolidata, dunque, riconosce dei limiti al frazionamento del credito risarcitorio. Tuttavia la stessa consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione ammette il frazionamento del credito risarcitorio in presenza di un interesse giuridico oggettivamente valutabile.
Il carattere elastico del divieto di frazionamento del credito risarcitorio emerge anche tra le righe della recente sentenza delle Sezioni Unite, che dedica comunque alcuni passaggi al “frazionamento” dei crediti risarcitori generati da illeciti extracontrattuali: “l'esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di
pagina 13 di 21 uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti. Il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute” (p. 18 -19).
La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, assume rilievo anche nel caso di specie per plurimi motivi: innanzitutto evoca esigenze di proporzionalità e tutela del nucleo irriducibile del diritto di azione in giudizio, che si impone anche in relazione al frazionamento di un credito risarcitorio;
inoltre, come ribadito nell'estratto sopra riportato, la sentenza precisa che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo deve sì avvenire in un unico contesto, ma solo se “non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute”. A tali situazioni sono assimilabili le condizioni in cui danni gravi alla salute non sono ancora stabilizzati, come nel caso del
Sig. che per duecentoventotto giorni ha dovuto fronteggiare una inabilità CP_2
assoluta e per altri 200 un'inabilità al 75%, prima di residuare un'inabilità permanente al 50%.
Del resto, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, può, in deroga al generale divieto di frazionare la tutela giudiziaria, agire separatamente per il risarcimento dei relativi danni, quando risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8217 del
26/03/2024 (Rv. 670624 - 01), Sez. 3 - , Ordinanza n. 21604 del 28/07/2025 (Rv.
675894 - 01)).
6.2.4 Orbene, nel caso di specie, risulta giustificato e non abusivo, il pagina 14 di 21 “frazionamento del credito risarcitorio” del Sig. il quale ha agito prima CP_2
davanti al Giudice di Pace di Rimini per il risarcimento dei danni materiali e, in un secondo momento, davanti al Tribunale di Rimini per il risarcimento dei danni da lesioni personali.
L'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini è stato notificato in data 15.6.2012.
La sentenza del Giudice di Pace di Rimini di condanna al risarcimento dei danni materiali è stata depositata il 27.10.2015.
L'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Rimini è stato notificato in data
27.12.2017.
La sentenza del Tribunale di Rimini ha ritenuto giustificato il frazionamento del credito risarcitorio in ragione del fatto che il 15.06.2012 (data della notifica dell'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace) “le lesioni personali riportate dal non CP_2
fossero ancora stabilizzate: ciò che fonda un interesse oggettivamente valutabile dell'attore alla proposizione di due distinti giudizi” (p. 8 della sentenza). Sulla base delle conclusioni della CTU medico legale, la sentenza afferma che la stabilizzazione dei postumi è avvenuta il 22 maggio 2013 (p. 9).
A fronte di tali puntuali osservazioni della sentenza impugnata, il motivo di appello proposto da risulta affetto da un vizio di Controparte_1
genericità che lo rende inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Tale conclusione si impone perchè l'appellante non spiega in modo specifico i motivi per cui già prima del
22.05.2013 (data indicata dal giudice di primo grado sulla base delle conclusioni della
C.T.U. medico legale) o del 15.06.2012 (data della notifica dell'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace) le condizioni del Sig. dovessero considerarsi già CP_2
stabilizzate, limitandosi a considerazioni in diritto sulla figura del frazionamento abusivo del credito, peraltro fondate sull'erronea affermazione per cui il Giudice di
Pace avrebbe deciso secondo equità.
6.3 Il terzo motivo è così rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C., CON
pagina 15 di 21 RIFERIMENTO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA CONDANNATO LA
COMPAGNIA PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA”.
Secondo l'appellante, la condanna per responsabilità aggravata inflitta alla
Compagnia dal Giudice di primo grado è ingiustificata, stante la gravità, complessità e portata sistemica delle questioni relative all'infrazionabilità della domanda e ai rapporti tra il giudizio innanzi al Giudice di Pace e il giudizio innanzi al Tribunale.
L'appellante evidenzia come l'istanza di consulenza tecnica cinematica non era stata chiesta in modo pretestuoso ma, al contrario, era funzionale alla valutazione dei rilievi fotografici e planimetrici della Polizia Municipale dai quali, secondo l'appellante, si può evincere che non era sul lato destro della carreggiata al momento CP_2
dell'incidente.
6.3.1 La censura è infondata.
Nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, Controparte_1
comma 3, c.p.c.
È vero che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è in generale complessa e di ampia portata sistemica, ragion per cui, nell'esame del secondo motivo di appello, si è ritenuto opportuno richiamare l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, in concreto, sono risultati evidenti la non stabilizzazione dei danni alla salute e, pertanto, l'interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Un'ulteriore conferma di ciò l'assicuratore la poteva trarre dal parere medico legale del 16.6.2014, redatto dal Dott. su incarico dell'Avv. Carlo Persona_1
Zironi, nell'interesse proprio di In tale relazione si stimò Controparte_1
un periodo di inabilità temporanea assoluta di 228 giorni, seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale di 148 giorni, con quadro minorativo residuale attorno al
40-45% della totale (p. 7).
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace,
dapprima, disattendeva le richieste risarcitorie, nonostante Controparte_1
pagina 16 di 21 le comunicazioni dell' e, successivamente, resisteva in modo pretestuoso nel CP_4
giudizio di primo grado.
La comunicazione dell'Ivass del 13.12.2016, richiamando le note del 26.5.2015 e del 14.10.2016, affermava di ritenere provata la responsabilità esclusiva dell'assicurato.
Inoltre riteneva giustificato il frazionamento della tutela risarcitoria, come emerge da questo passaggio della comunicazione: “si sottolinea di nuovo che all'epoca della notifica dell'atto di citazione relativo al danno alle cose (18.06.2012) le lesioni del Sig. non erano ancora guarite e che pertanto, a quella data, non era possibile CP_2
introdurre giudizio anche per i danni alla persona.”
La tesi della responsabilità esclusiva del risultava smentita fin dalla CP_2
Relazione della Polizia Municipale. Nella relazione sull'incidente stradale della Polizia
Municipale Riccione e Coriano, del 2.4.2012, venivano allegati i verbali di sommarie informazioni testimoniali della Sig.ra e della Sig.ra le Testimone_2 Testimone_3
quali riferivano di aver visto “volare in aria” il ciclista davanti alla stessa vettura che le aveva precedentemente sorpassate a “forte velocità”.
In definitiva, si ritiene che, nel giudizio di primo grado, l'appellante potesse essere consapevole dell'ammissibilità e della fondatezza delle pretese dell'attore, nonché della manifesta infondatezza della tesi sulla responsabilità esclusiva del CP_2
6.4. Il quarto motivo è rubricato “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NEL
CAPO IN CUI HA PROCEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI IN
UN IMPORTO SENSIBILMENTE SUPERIORE AI VALORI MEDI TARIFFARI” .
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al a CP_2
titolo di spese legali un importo sensibilmente superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi tariffari: 33.412,00 euro anziché 24.595,00 euro.
La sentenza non avrebbe adempiuto l'obbligo di specifica motivazione che la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce in caso di discostamento dai valori medi tariffari.
Pertanto, si chiede di adeguare ai valori medi tariffari la condanna al pagamento pagina 17 di 21 delle spese legali.
6.4.1 La censura è infondata.
Il motivo risulta genericamente motivato.
In ogni caso, la determinazione delle spese legali in un importo superiore ai valori medi tariffari è conforme al principio di proporzionalità, su cui si fonda l'art. 4
D.M. n. 55/2014. In particolare, la liquidazione operata dal giudice di primo grado è coerente con l'importanza dei beni giuridici coinvolti, il valore della causa, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.
6.5. Il quinto motivo è così rubricato “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
CON RIFERIMENTO AL CAPO DEL DISPOSITIVO IN CUI LA COMPAGNIA È
STATA CONDANNATA A CORRISPONDERE LE SPESE LEGALI IN TESI
SOSTENUTE DAL SIG. PER LA FASE STRAGIUDIZIALE”. CP_2
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui condanna al pagamento dell'importo di “€ 22.256,00 per le documentate spese legali sostenute dall'attore per la precedente fase stragiudiziale e giudiziale”.
A tal riguardo si osserva che, per quanto riguarda le spese relative al giudizio innanzi al Giudice di Pace, il sig. “è già stato ampiamente risarcito anche sul CP_2
piano delle spese legali” (p. 30 citazione in appello).
Per quanto riguarda la fase stragiudiziale, si osserva che “il sig. non ha CP_2
mai prodotto in causa alcuna evidenza dei compensi corrisposti ai legali” (p. 30). Non sarebbe stato, quindi, assolto l'onere probatorio di cui il Sig. era titolare, in CP_2
ragione della consolidata giurisprudenza, che considera le spese di assistenza legale stragiudiziale poste di danno emergente, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie.
6.5.1 La censura è fondata.
Dall'analisi della documentazione in atti e, in particolare, del documento allegato alla precisazione delle conclusioni in primo grado e alla nota del 4.5.2022 (cd.
Allegato A), che contiene gli acconti versati ai difensori da e che è stato CP_2
pagina 18 di 21 espressamente richiamato a fondamento della bontà della richiesta, emerge che la condanna al pagamento della somma di 22.265,00 euro è del tutto ingiustificata, perché le spese legali sono già state liquidate nei 33.412,00 euro menzionati nel precedente motivo. Infatti, tutti i documenti richiamati a sostegno della richiesta nel cd Allegato A
(notule difensori, estratti di conto corrente, copie di bonifici), hanno tutti come causale acconti o saldi per spese relative al giudizio RG n. 5200/2017 ossia al giudizio di primo grado. In ogni caso è evidente che non risultano affatto giustificate spese nell'entità richiesta, che, pertanto, sono state erroneamente riconosciute nella sentenza gravata.
7. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, oltre a CP_2
esporre le sue ragioni sui motivi dell'appello principale ha proposto appello incidentale affidandosi a un unico motivo:
7.1. Il primo motivo dell'appello incidentale è così rubricato: “MANCATO
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON
PATRIMONIALE”.
L'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provati i presupposti per concedere la personalizzazione del danno.
Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sono, quindi, state erroneamente ritenute “circostanze irrilevanti” il fatto che il settantasettenne all'epoca CP_2
dell'incidente, dopo il sinistro, non potesse più andare in bicicletta nè frequentare abitualmente il bar per giocare a biliardo con gli amici. Secondo l'appellante, invece, i presupposti della personalizzazione del danno risulterebbero sussistenti, essendo
[...]
un uomo non coniugato e senza figli, per il quale l'allenamento quotidiano in CP_2
bicicletta, gli amici al bar e il biliardo tenevano viva la persona e realizzavano la personalità.
7.1.1 La censura è fondata.
È erronea la valutazione operata dalla sentenza di primo grado secondo cui le conseguenze pregiudizievoli allegate dall'appellante sarebbero “circostanze irrilevanti”.
pagina 19 di 21 Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, le circostanze ripetutamente allegate nell'appello incidentale hanno causato un'afflizione straordinaria ed eccezionale rispetto a quelle normalmente conseguenti alle lesioni patite.
In particolare, il sinistro ha stravolto la vita di un uomo non coniugato e senza figli, che trovava la sua realizzazione nei quotidiani allenamenti e nelle escursioni in bicicletta, anche con amici.
Durante l'incidente, il stava percorrendo una strada extraurbana su una CP_2
bicicletta da corsa e non era di certo impegnato in una semplice passeggiata con una normale bici cittadina o da passeggio. Già questo comprova e distingue l'appellato dall'homo eiusdem condicionis e comprova, unitamente alla prova testimoniale escussa, il quid pluris che è richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia, invero ampiamente richiamata dalla sentenza gravata proprio per negare la personalizzazione sulla base dell'inesistenza di una differenza specifica del caso di specie, differenza che oggi invece va riconosciuta, apprezzata e adeguatamente valorizzata. Lo stesso è a dirsi per il passatempo del gioco del bigliardo, dati i postumi riportati (frattura scapola), che fungeva anche da motivo di ulteriore e specifica aggregazione nella sala da bar solitamente frequentata.
La personalizzazione si stima in un incremento del 15% del danno biologico da invalidità permanente al 50%, liquidato in primo grado nella somma di 292.091,00
Euro. La somma di denaro complessivamente liquidata in primo grado in 361.599,03 euro va dunque incrementata di 43.813,65 euro, somma che dovrà essere soggetta a rivalutazione ed interessi, trattandosi di un debito di valore, secondo i medesimi criteri sanciti nella sentenza di primo grado e scevri da gravame.
8. S'impone, quindi, come premesso, l'accoglimento parziale dell'appello principale, limitatamente al quinto motivo sulla determinazione e liquidazione delle spese legali stragiudiziali, con rigetto di tutti gli altri motivi di appello.
8.1. L'appello incidentale va invece integralmente accolto.
9. In ragione di tali conclusioni, si ritiene di condannare l CP_1
pagina 20 di 21 in solido con l'assicurato, al pagamento integrale delle spese del primo, Controparte_1
come già liquidate in sentenza, e del secondo grado di giudizio, perché v'è soccombenza in relazione ai primi quattro motivi di appello principale e all'appello incidentale, ciò in quanto la soccombenza complessiva è del tutto preclara.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale, in relazione al quinto motivo e in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la condanna al pagamento di
€. 22.256,00.
2. In accoglimento dell'appello incidentale, condanna e CP_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, dell'ulteriore somma di €. 43.813,65, per le causali indicate nella parte
[...]
motiva, oltre rivalutazione ed interessi come ivi indicato.
3. Conferma per il resto la sentenza gravata.
4. Condanna e al pagamento in solido CP_3 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida, in €. 1.159,17 per spese, €.
24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti e nella misura di legge.
Così deciso in Bologna il 16.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 21 di 21
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Giudice dott. Pietro Iovino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 65/2022 promossa da:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHI ELISA e dell'avv. GIORGI GIANCA ( ) VIA ROLANDINO 2 BOLOGNA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in C/O AVV. GIANCA GIORGI, VIA ROLANDINO N. 2 BOLOGNA presso il difensore avv. RIGHI ELISA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
AN CA e dell'avv. CECCARELLI ROMINA ( ) C.F._3
C/O AVV. CLAUDIO MOSCATI - VIA SAVENELLA 2 BOLOGNA;
dell' avv. MOSCATI CLAUDIO ( ) MERO DOMICILIATARIO, VIA C.F._4
SAVENELLA 2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C/O CLAUDIO MOSCATI, VIA SAVENELLA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. AN CA
APPELLATO -
APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 21
(C.F.: , residente in [...] C.F._5
Europa n. 20. APPELLATO CONTUMACE
AD OGGETTO: RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTE STRADALE E
ASSICURAZIONE
CONTRO
I DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PRECISATE ALL'UDIENZA 28.01.2025:
Le parti hanno depositate note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc per l'udienza a trattazione scritta.
APPELLANTE (conclusioni precisate nelle note scritte depositate il 27.06.2024): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza appellata: con riferimento all'an: in via principale, dichiarare improponibile, inammissibile e comunque insuscettibile di esame nel merito la domanda risarcitoria proposta dal sig. per avere il CP_2 creditore proceduto all'illecito frazionamento dell'unitario diritto di credito;
in subordine, per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda risarcitoria, escludere ogni vincolo di giudicato rispetto alla sentenza n. 1026/2015 resa dal Giudice di Pace di Rimini e procedere ad autonomo giudizio nel merito, accertando la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro stradale o, quam CP_2 minime, la sua responsabilità concorrente, con conseguente esclusione del risarcimento
o sua proporzionale riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ogni caso, rideterminare in un importo corrispondete ai valori tariffari medi la condanna della Compagnia al pagamento delle spese legali;
annullare la condanna al pagamento delle spese legali stragiudiziali, ovvero limitarla al minor importo ritenuto di giustizia;
annullare la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; condannare il sig. a restituire ad le somme CP_2 Controparte_1 corrisposte in eccesso rispetto a quanto accertato come dovuto in sede di appello;
in via istruttoria, ammettere consulenza tecnico-cinematica volta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale e ad indagare la conformità ai canoni di correttezza della condotta tenuta tanto dall'attore che dal convenuto, accertando in particolare:
a. la posizione sulla carreggiata e la traiettoria di marcia seguita dall'autovettura condotta dal sig. CP_3
pagina 2 di 21 b. la velocità di guida dal medesimo tenuta;
c. la posizione sulla careggiata e la traiettoria di marcia seguita dal velocipede condotto dal sig. CP_2
d. il punto d'urto tra i due veicoli. con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
APPELLATO: <<Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello disattesa ogni altra eccezione, deduzione e domanda
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' poiché Controparte_1 infondato, inammissibile per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
- In accoglimento al motivo d'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado e condannare l in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 il signor a pagare al signor la somma di €. 90.250,00= o CP_3 CP_2 quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia per le ragioni spiegate in atti, confermando la sentenza sulle ulteriori statuizioni.
- Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare al pagamento in favore Controparte_1 del signor di una somma di €. 16.000,00= o di quella diversa somma maggiore CP_2
o minore ritenuta congrua.
- In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di C.T.U. perché inammissibile in quanto meramente esplorativa e in ogni caso inutile per tutti i motivi evidenziati negli atti di causa.
- Si chiede che la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano inviate all' per i provvedimenti del caso. CP_4
- Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Va premesso che con la sentenza n° 961/2021, depositata il 30.10.2021, pubblicata il 02.11.2021, non notificata, il Tribunale di Rimini, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da accertava la responsabilità CP_2
esclusiva di nella causazione del sinistro stradale, verificatosi in data CP_3
16.03.2012. Pertanto e in persona del legale CP_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, venivano condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di euro 361.599,03 comprensiva della CP_2
rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate pagina 3 di 21 fino alla data del 30.10.2021, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo. I convenuti venivano altresì condannati alla rifusione in favore del danneggiato delle spese processuali, consistenti nel compenso del difensore che, ai sensi del DM n. 55 del 2014, si liquidavano in complessivi euro
33.412,00 (di cui euro 5.012,00 a titolo di rimborso spese forfettarie), oltre ad esborsi rispettivamente pari a € 1.686,00 per il pagamento del Contributo Unificato, a €
22.256,00 per le documentate spese legali sostenute dall'attore per la precedente fase stragiudiziale e giudiziale, a €. 610,00 a titolo di rimborso delle spese di C.T.U. , a €.
610,00 a titolo di rimborso delle spese di C.T.P e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. La sentenza poneva definitivamente a carico di e CP_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, le
[...]
spese della CTU medico-legale già liquidate come da separato decreto in data 8.06.2020.
La parte convenuta veniva altresì condannata ai sensi Controparte_1
dell'art. 96, comma 3, c.p.c. anche al pagamento in favore dell'attore di una somma pari alla metà delle spese processuali per un importo complessivo di euro 16.706,00.
1.1. L'incidente stradale si verificò il 16.03.2012, in una strada extraurbana, mentre conducente e proprietario del veicolo Passat tg. BC404WP, e il CP_3
ciclista percorrevano la strada nella stessa direzione. A seguito dell'urto, CP_2
il ciclista veniva sbalzato sul cofano della macchina e sul parabrezza, infrangendolo sul lato sinistro e cadendo, poi, a terra. L'incidente causò alla vittima gravi lesioni personali.
In data 20.3.2012, gli Avvocati Alessandro Letta e Neris Zanchetta, per conto di presentavano all'assicuratore richiesta di risarcimento per i danni subiti CP_2
dal sinistro, precisando anche che le lesioni personali erano “in corso di accertamento”.
In data 9.5.2012 comunicava di ritenere che il Controparte_1
sinistro era addebitabile all'esclusiva responsabilità di per aver realizzato CP_2
una manovra di svolta a sinistra improvvisa e non segnalata, rendendo inevitabile l'urto.
L'assicuratore riferiva di aver fondato il suo convincimento “dalle dichiarazioni del nostro assicurato” e “dalle informazioni assunte”.
pagina 4 di 21 1.2. Prima di agire davanti al Tribunale di Rimini per il risarcimento dei danni da lesioni personali, citò in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace CP_2
e per ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 CP_3
materiali riportati dal velocipede, con atto notificato il 15.6.2012.
Il Giudice di Pace del Tribunale di Rimini, nell'ambito della causa n. 4651/2012, in data 26.10.2015, dichiarava l'esclusiva responsabilità ex art. 2054 c.c. del convenuto contumace e, per l'effetto, condannava in solido tra loro l'assicuratore e il CP_3
danneggiante al pagamento della somma di 351,00 euro, con cui veniva determinato il danno subito da , oltre rivalutazione e interessi legali fino al saldo. Inoltre CP_2
la sentenza condannava l'assicuratore convenuto anche a rifondere all'attore le spese del giudizio, determinate in 37,00 euro, nonché le spese della C.T.U. svolta in corso di causa quali risultavano dai documenti in atti e 438,00 euro per compenso professionale, oltre oneri di Legge, nonché al pagamento della somma di 150,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
1.3. Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Rimini, depositata in data
27.10.2015, citava in giudizio i convenuti dinnanzi al Tribunale di CP_2
Rimini, con atto notificato in data 27.12.2017, per sentirli condannare a risarcire l'equivalente monetario delle lesioni personali, che quantificava nella somma di euro
543.413,55.
Prima dell'introduzione del giudizio, l'attore aveva presentato all'assicuratore, in data 12.7.2013, una richiesta di risarcimento comprensiva dei danni non patrimoniali.
Sulla questione intervenne anche l' L'Istituto, nell'ultima delle CP_4
comunicazioni allegate, quella del 13.12.2016, ribadiva quanto già osservato con le note del 26.5.2015 e 14.10.2016: l'assicurato si poteva ritenere responsabile anche delle lesioni, sulla base della sentenza del Giudice di Pace, dinnanzi al quale non furono chiesti tutti i danni perché al momento della notificazione della citazione le lesioni “non erano ancora guarite”.
1.4. La domanda di parte attrice veniva ritenuta meritevole di accoglimento dal pagina 5 di 21 giudice di primo grado.
La sentenza riconosceva l'effetto di giudicato esterno della sentenza del Giudice di Pace di Rimini, in relazione alla responsabilità esclusiva del Sig. all'assenza CP_3
di responsabilità addebitabili al Sig. er la causazione del sinistro. CP_2
La sentenza di primo grado respingeva le ragioni della Compagnia, volte a sostenere l'inammissibilità della domanda risarcitoria per abusivo frazionamento del credito (cfr. p. 8 della sentenza).
La sentenza, sulla base delle conclusioni della CTU medico legale, riconosceva un periodo di inabilità assoluta di duecentoventotto giorni, seguita da inabilità al 75% per ulteriori duecento giorni. La percentuale di invalidità permanente residuata a carico dell'esaminato in conseguenza del sinistro veniva valutata nella misura del 50%. In tale corteo menomativo veniva conglobato anche il danno fisiognomico. Non venivano invece ravvisati elementi tali da mettere in luce ripercussioni sulle specifiche condizioni personali del danneggiato.
Le spese mediche venivano accertate, in base agli atti acquisiti al giudizio, nel valore di 2.915,57 Euro, escludendo spese future, data l'ampia stabilizzazione del quadro clinico.
Il danno biologico era liquidato al 16.3.2012 in 334.963,90 Euro (cd.
Aestimatio), secondo le tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano del 2018, a cui si aggiungevano gli interessi maturati al 29.10.2021 per 16.622,88 Euro, la rivalutazione monetaria al 29.10.2021 per 10.012,26 Euro, per un totale di 361.599,03
Euro.
La sentenza rigettava inoltre la domanda di parte attrice di personalizzazione del danno per mancato assolvimento dell'onere probatorio, “risultando circostanze irrilevanti il fatto che il che all'epoca dell'incidente aveva un età di quasi CP_2
77 anni − dopo il sinistro non vada più in bicicletta o non frequenti più abitualmente il
BA RO per giocare a biliardo per come pure riferito in aula dal teste Tes_1
” (p. 12 della sentenza).
[...]
pagina 6 di 21 La sentenza condannava inoltre parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. per la condotta processuale tenuta, consistita nell'aver pretestuosamente richiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore, sulla base delle sole dichiarazioni dell'assicurato, anche mediante effettuazione di una CTU cinematica, sebbene fosse conclamata la responsabilità esclusiva di quindi, al chiaro fine di procrastinare indebitamente il CP_3
risarcimento dovuto a (p. 13 della sentenza). CP_2
2. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 05.01.2022 ed a mezzo
Ufficiale Giudiziario in data 29.07.2022 a CP_3 Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, contestando l'ammissibilità della domanda risarcitoria, l'an della responsabilità dell'assicurato, l'an della responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., nonché il capo relativo alle spese.
3. Si costituiva la parte appellata , in data 02.05.2022, sostenendo CP_2
l'infondatezza dei motivi dell'appello principale e proponendo appello incidentale con un unico motivo, volto a ottenere il riconoscimento della personalizzazione del danno.
4. La causa, senza alcuna attività istruttoria, perché ritenuta già sufficientemente istruita, veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello principale va rigettato in relazione al primo, secondo, terzo e quarto motivo, mentre va accolto in relazione al quinto motivo.
L'appello incidentale merita integrale accoglimento.
6. L'appellante principale affida le proprie censure Parte_1
a cinque distinti motivi.
6.1 Il primo motivo è rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA
COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 7, 12 E 14 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 2909 C.C.
CON RIFERIMENTO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA AFFERMATO CHE
L'ACCERTAMENTO DELL'AN COMPIUTO DAL GIUDICE DI PACE ASSUMEVA
EFFICACIA DI GIUDICATO VINCOLANTE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO
PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE, CON SOVVERTIMENTO DELLE REGOLE
pagina 7 di 21 SUL RIPARTO DI COMPETENZA PER VALORE”.
In questo motivo, l'appellante contesta l'effetto di giudicato esterno della sentenza del Giudice di Pace, avente ad oggetto la “dinamica del sinistro” e la sua
“riferibilità a fatto e colpa esclusivi del Sig. . CP_3
L'appellante ritiene che l'effetto vincolante di sentenze del Giudice di Pace su cause di competenza del Tribunale contrasti con i principi costituzionali di cui agli artt.
3, 24, 25, comma 1, e 111 Cost, soprattutto quando il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
In primo luogo, sarebbe violato il principio del giudice naturale precostituito per
Legge, di cui all'art. 25, comma 1, Cost., a causa di una sostanziale elusione dell'art. 7
c.p.c.
Inoltre, quando il Giudice di Pace è chiamato a decidere secondo equità, le decisioni sulle questioni di merito, da un lato, non sarebbero appellabili, stanti i limiti di cui all'art. 339 c.p.c. e, dall'altro, risulterebbero incontrovertibili anche nel nuovo giudizio, perché coperte dall'effetto di giudicato esterno.
6.1.1 La censura è infondata.
Il principio di intangibilità del giudicato è un principio generale sotteso agli artt.
24 e 111 Cost. La certezza e stabilità delle decisioni è, infatti, un presupposto dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, al pari del contraddittorio e dell'imparzialità del giudice.
A tal proposito, si riconosce al giudicato un effetto sanante dei vizi della sentenza.
Nel perseguimento delle suddette istanze di stabilità e certezza, l'art. 2909 c.c. attribuisce autorità di cosa giudicata pure agli accertamenti del Giudice di Pace, il quale, ai sensi dell'art. 1 R.D. 12/1941 e succ. mod., è anch'esso investito dell'amministrazione della giustizia ordinaria civile e penale.
Pertanto, nulla osta alla produzione di un effetto di giudicato esterno delle sentenze del Giudice di Pace sui giudizi di competenza del Tribunale. La questione di pagina 8 di 21 legittimità costituzionale sollevata sull'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 25, comma 1,
Cost. è manifestamente infondata, essendo il riparto di competenza tra Giudice di Pace e
Tribunale precisamente delimitato dall'art. 7 c.p.c. e ben potendo le parti contestare eventuali vizi di competenza nelle forme e nei modi stabiliti dall'ordinamento.
Altrettanto manifestamente infondate sono le questioni di legittimità relative agli artt. 3, 24 e 111 Cost., potendo la parte appellare la sentenza del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale, nonché esperire il ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, le doglianze dell'appellante relative ai rapporti tra il giudizio secondo equità e la facoltà di appellare la sentenza sono irrilevanti, perché dall'analisi della sentenza del Giudice di Pace di Rimini non emerge che l'organo giurisdizionale abbia esercitato il potere di decidere secondo equità di cui all'art. 113 c.p.c., contrariamente a quanto erroneamente affermato dall'appellante nel suo atto di citazione in appello.
La sentenza del Giudice di Pace ha affermato che “All'esito della esperita istruttoria, pertanto, questo Giudice ritiene provata, in base alla dinamica del sinistro come emersa dalla ricostruzione della Polizia Municipale e dalle dichiarazioni testimoniali assunte nell'immediatezza del sinistro, confermate poi dai testimoni escussi in corso di causa, la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente stradale de quo agitur di conducente del veicolo che ha tenuto - nelle circostanze di CP_3
tempo e di luogo del sinistro - un comportamento negligente e inosservante delle comuni regole di prudenza nonché di quelle dettate dall'art. 141 c.d.s. e che non ha mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza dal mezzo che lo precedeva nella marcia, così violando il disposto di cui all'art. 149 c.d.s. ed ha colpito da tergo il velocipede condotto da , non risultando dimostrata alcuna censura alla condotta di CP_2
guida di quest'ultimo tale da far ritenere una sua partecipazione nella produzione dell'evento anche solo a titolo di concorso” (p. 6 sentenza del Giudice di Pace di
Rimini).
La censura in esame è, pertanto, infondata e la sentenza del Giudice di Pace di pagina 9 di 21 Rimini fa stato tra le parti in merito all'assenza di censure attribuibili alla condotta di guida del Sig. e alla responsabilità esclusiva di nella CP_2 CP_3
causazione dell'incidente.
Ne consegue anche l'irrilevanza e superfluità dell'istanza di ammissione di CTU cinematica per l'accertamento della dinamica del sinistro.
6.2. Il secondo motivo è così rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 111
DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 88 C.P.C., CON RIFERIMENTO AL CAPO
DELLA SENTENZA CHE HA RITENUTO AMMISSIBILE IL FRAZIONAMENTO
DELL'UNITARIO CREDITO RISARCITORIO, ESCLUDENDO UN'IPOTESI DI
ABUSO DEL PROCESSO.”
In questo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per abusivo frazionamento del credito.
Secondo l'appellante, quella in esame configurerebbe una forma di abusivo frazionamento del credito nuova rispetto ai “casi esaminati dalla Corte di Cassazione” perché “mai era venuto in rilievo la questione del sovvertimento delle regole sulla competenza per effetto del frazionamento della domanda e, quindi, dell'abuso del processo non già come semplice mezzo per moltiplicare il contenzioso e lucrare sulle spese legali, bensì quale mezzo per spostare la cognizione della causa innanzi al
Giudice di grado inferiore” (p. 21 atto di citazione in appello).
6.2.1 La censura è infondata.
6.2.2 L'esame di questo secondo motivo di appello richiede una premessa sulla controversa figura dell'abusivo frazionamento del credito e, in particolare, sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e dei suoi arresti fondamentali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, negli ultimi venticinque anni, sono state chiamate a pronunciarsi quattro volte sulla frazionabilità della domanda giudiziale volta alla soddisfazione di un credito, fino alla recente sentenza n. 7299 del 19/03/2025.
Le pronunce delle Sezioni Unite hanno scandito un'evoluzione giurisprudenziale che oggi riconosce il tendenziale “divieto di frazionamento del
pagina 10 di 21 diritto”, quale declinazione del canone di buona fede e riflesso del giusto processo.
Risulta ormai definitivamente superato il principio sancito dalla sentenza n. 108 del 2000, che riconosceva al creditore di una determinata somma di denaro, pur in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo. In quell'occasione, le
Sezioni Unite, ritennero che il potere di chiedere un adempimento parziale rispondesse ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso, in linea con la facoltà riconosciuta dall'art. 1181 c.c.
L'orientamento fu ribaltato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del
2007, con la quale si accolse il contrapposto orientamento, secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro proporre plurime richieste giudiziali, contestuali o dilazionate nel tempo, relative al medesimo credito, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione per la mera utilità del creditore, aggravando la posizione del debitore ed esponendo il sistema a una moltiplicazione di giudizi, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo. In quest'ottica, la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali ostativo all'esame della domanda.
Dieci anni dopo, le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle n. 4090 e 4091 del
2017, si pronunciarono sulla facoltà di parcellizzare pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche inscrivibili nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, risultino fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale. In tal caso, la Suprema Corte chiarì che le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi, purchè in capo al creditore risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, a pena di improponibilità della domanda.
pagina 11 di 21 Infine, è recentemente intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 7299 del 19/03/2025, che, oltre a ribadire la necessità di un apprezzabile interesse alla tutela frazionata dei crediti in separati giudizi, ha affrontato la questione aperta delle conseguenze del frazionamento abusivo. Infatti, se assai vasta è stata l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di ricostruzione della nozione dell'abusivo frazionamento del credito, meno densa è stata l'analisi sulle conseguenze derivanti dalla proposizione di una domanda ingiustificatamente frazionata, nonostante la maggior frammentarietà degli esiti interpretativi.
L'orientamento fino a quel momento nettamente prevalente propendeva per l'improponibilità della domanda quale conseguenza dell'abusivo frazionamento del credito;
il contrapposto indirizzo minoritario riteneva invece possibile far ricadere le conseguenze della violazione del divieto di parcellizzazione del credito esclusivamente sul piano della regolamentazione delle spese di giudizio.
Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione interpretativa in esame alla luce della lente valoriale del giusto processo, dei canoni di lealtà e probità, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In questa prospettiva, le Sezioni Unite, da un lato, hanno condiviso, in linea generale, gli approdi della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a fronte di una domanda abusivamente frazionata, la conseguenza deve essere l'improponibilità della domanda stessa;
dall'altro lato, la Suprema Corte ha valorizzato anche l'orientamento alternativo, ritenendo che la conseguenza dell'improponibilità della domanda non possa operare in quei casi in cui, a fronte della declaratoria di improponibilità, la domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata radicalmente inammissibile. In tali casi, la statuizione di improponibilità realizzerebbe la perdita definitiva di quella parte del diritto di credito o di quel credito.
Pertanto le Sezioni Unite, per evitare una sproporzionata “confisca del diritto di azione”, nonché un ingiustificato arricchimento del debitore e un irragionevole pagina 12 di 21 bilanciamento tra i diritti in contesa, hanno ritenuto che nella suddetta delimitata serie di casi, il precedente giudicato non possa coprire il dedotto e il deducibile, perché un tale effetto precluderebbe definitivamente un distinto accertamento del credito residuo.
Su queste basi, le Sezioni Unite hanno affermato “che, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, il giudice debba comunque, anche qualora accerti
l'inesistenza di un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull'esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile” (pp. 26-27).
In questi casi, la sanzione verso l'abuso deve operare esclusivamente sul piano delle spese giudiziali.
6.2.3. Occorre evidenziare che la recente sentenza delle Sezioni Unite ha affrontato in via principale un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio, che riguarda il frazionamento del credito risarcitorio.
Ad ogni modo, la consolidata giurisprudenza “ha chiarito che a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni conseguenza che la parte assuma di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile” (ex multis Cass. n. 27244/2025).
La giurisprudenza consolidata, dunque, riconosce dei limiti al frazionamento del credito risarcitorio. Tuttavia la stessa consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione ammette il frazionamento del credito risarcitorio in presenza di un interesse giuridico oggettivamente valutabile.
Il carattere elastico del divieto di frazionamento del credito risarcitorio emerge anche tra le righe della recente sentenza delle Sezioni Unite, che dedica comunque alcuni passaggi al “frazionamento” dei crediti risarcitori generati da illeciti extracontrattuali: “l'esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di
pagina 13 di 21 uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti. Il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute” (p. 18 -19).
La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, assume rilievo anche nel caso di specie per plurimi motivi: innanzitutto evoca esigenze di proporzionalità e tutela del nucleo irriducibile del diritto di azione in giudizio, che si impone anche in relazione al frazionamento di un credito risarcitorio;
inoltre, come ribadito nell'estratto sopra riportato, la sentenza precisa che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo deve sì avvenire in un unico contesto, ma solo se “non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute”. A tali situazioni sono assimilabili le condizioni in cui danni gravi alla salute non sono ancora stabilizzati, come nel caso del
Sig. che per duecentoventotto giorni ha dovuto fronteggiare una inabilità CP_2
assoluta e per altri 200 un'inabilità al 75%, prima di residuare un'inabilità permanente al 50%.
Del resto, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, può, in deroga al generale divieto di frazionare la tutela giudiziaria, agire separatamente per il risarcimento dei relativi danni, quando risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8217 del
26/03/2024 (Rv. 670624 - 01), Sez. 3 - , Ordinanza n. 21604 del 28/07/2025 (Rv.
675894 - 01)).
6.2.4 Orbene, nel caso di specie, risulta giustificato e non abusivo, il pagina 14 di 21 “frazionamento del credito risarcitorio” del Sig. il quale ha agito prima CP_2
davanti al Giudice di Pace di Rimini per il risarcimento dei danni materiali e, in un secondo momento, davanti al Tribunale di Rimini per il risarcimento dei danni da lesioni personali.
L'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini è stato notificato in data 15.6.2012.
La sentenza del Giudice di Pace di Rimini di condanna al risarcimento dei danni materiali è stata depositata il 27.10.2015.
L'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Rimini è stato notificato in data
27.12.2017.
La sentenza del Tribunale di Rimini ha ritenuto giustificato il frazionamento del credito risarcitorio in ragione del fatto che il 15.06.2012 (data della notifica dell'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace) “le lesioni personali riportate dal non CP_2
fossero ancora stabilizzate: ciò che fonda un interesse oggettivamente valutabile dell'attore alla proposizione di due distinti giudizi” (p. 8 della sentenza). Sulla base delle conclusioni della CTU medico legale, la sentenza afferma che la stabilizzazione dei postumi è avvenuta il 22 maggio 2013 (p. 9).
A fronte di tali puntuali osservazioni della sentenza impugnata, il motivo di appello proposto da risulta affetto da un vizio di Controparte_1
genericità che lo rende inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Tale conclusione si impone perchè l'appellante non spiega in modo specifico i motivi per cui già prima del
22.05.2013 (data indicata dal giudice di primo grado sulla base delle conclusioni della
C.T.U. medico legale) o del 15.06.2012 (data della notifica dell'atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace) le condizioni del Sig. dovessero considerarsi già CP_2
stabilizzate, limitandosi a considerazioni in diritto sulla figura del frazionamento abusivo del credito, peraltro fondate sull'erronea affermazione per cui il Giudice di
Pace avrebbe deciso secondo equità.
6.3 Il terzo motivo è così rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C., CON
pagina 15 di 21 RIFERIMENTO AL CAPO DELLA SENTENZA CHE HA CONDANNATO LA
COMPAGNIA PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA”.
Secondo l'appellante, la condanna per responsabilità aggravata inflitta alla
Compagnia dal Giudice di primo grado è ingiustificata, stante la gravità, complessità e portata sistemica delle questioni relative all'infrazionabilità della domanda e ai rapporti tra il giudizio innanzi al Giudice di Pace e il giudizio innanzi al Tribunale.
L'appellante evidenzia come l'istanza di consulenza tecnica cinematica non era stata chiesta in modo pretestuoso ma, al contrario, era funzionale alla valutazione dei rilievi fotografici e planimetrici della Polizia Municipale dai quali, secondo l'appellante, si può evincere che non era sul lato destro della carreggiata al momento CP_2
dell'incidente.
6.3.1 La censura è infondata.
Nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, Controparte_1
comma 3, c.p.c.
È vero che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è in generale complessa e di ampia portata sistemica, ragion per cui, nell'esame del secondo motivo di appello, si è ritenuto opportuno richiamare l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, in concreto, sono risultati evidenti la non stabilizzazione dei danni alla salute e, pertanto, l'interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Un'ulteriore conferma di ciò l'assicuratore la poteva trarre dal parere medico legale del 16.6.2014, redatto dal Dott. su incarico dell'Avv. Carlo Persona_1
Zironi, nell'interesse proprio di In tale relazione si stimò Controparte_1
un periodo di inabilità temporanea assoluta di 228 giorni, seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale di 148 giorni, con quadro minorativo residuale attorno al
40-45% della totale (p. 7).
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace,
dapprima, disattendeva le richieste risarcitorie, nonostante Controparte_1
pagina 16 di 21 le comunicazioni dell' e, successivamente, resisteva in modo pretestuoso nel CP_4
giudizio di primo grado.
La comunicazione dell'Ivass del 13.12.2016, richiamando le note del 26.5.2015 e del 14.10.2016, affermava di ritenere provata la responsabilità esclusiva dell'assicurato.
Inoltre riteneva giustificato il frazionamento della tutela risarcitoria, come emerge da questo passaggio della comunicazione: “si sottolinea di nuovo che all'epoca della notifica dell'atto di citazione relativo al danno alle cose (18.06.2012) le lesioni del Sig. non erano ancora guarite e che pertanto, a quella data, non era possibile CP_2
introdurre giudizio anche per i danni alla persona.”
La tesi della responsabilità esclusiva del risultava smentita fin dalla CP_2
Relazione della Polizia Municipale. Nella relazione sull'incidente stradale della Polizia
Municipale Riccione e Coriano, del 2.4.2012, venivano allegati i verbali di sommarie informazioni testimoniali della Sig.ra e della Sig.ra le Testimone_2 Testimone_3
quali riferivano di aver visto “volare in aria” il ciclista davanti alla stessa vettura che le aveva precedentemente sorpassate a “forte velocità”.
In definitiva, si ritiene che, nel giudizio di primo grado, l'appellante potesse essere consapevole dell'ammissibilità e della fondatezza delle pretese dell'attore, nonché della manifesta infondatezza della tesi sulla responsabilità esclusiva del CP_2
6.4. Il quarto motivo è rubricato “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA NEL
CAPO IN CUI HA PROCEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI IN
UN IMPORTO SENSIBILMENTE SUPERIORE AI VALORI MEDI TARIFFARI” .
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al a CP_2
titolo di spese legali un importo sensibilmente superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi tariffari: 33.412,00 euro anziché 24.595,00 euro.
La sentenza non avrebbe adempiuto l'obbligo di specifica motivazione che la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce in caso di discostamento dai valori medi tariffari.
Pertanto, si chiede di adeguare ai valori medi tariffari la condanna al pagamento pagina 17 di 21 delle spese legali.
6.4.1 La censura è infondata.
Il motivo risulta genericamente motivato.
In ogni caso, la determinazione delle spese legali in un importo superiore ai valori medi tariffari è conforme al principio di proporzionalità, su cui si fonda l'art. 4
D.M. n. 55/2014. In particolare, la liquidazione operata dal giudice di primo grado è coerente con l'importanza dei beni giuridici coinvolti, il valore della causa, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.
6.5. Il quinto motivo è così rubricato “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
CON RIFERIMENTO AL CAPO DEL DISPOSITIVO IN CUI LA COMPAGNIA È
STATA CONDANNATA A CORRISPONDERE LE SPESE LEGALI IN TESI
SOSTENUTE DAL SIG. PER LA FASE STRAGIUDIZIALE”. CP_2
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui condanna al pagamento dell'importo di “€ 22.256,00 per le documentate spese legali sostenute dall'attore per la precedente fase stragiudiziale e giudiziale”.
A tal riguardo si osserva che, per quanto riguarda le spese relative al giudizio innanzi al Giudice di Pace, il sig. “è già stato ampiamente risarcito anche sul CP_2
piano delle spese legali” (p. 30 citazione in appello).
Per quanto riguarda la fase stragiudiziale, si osserva che “il sig. non ha CP_2
mai prodotto in causa alcuna evidenza dei compensi corrisposti ai legali” (p. 30). Non sarebbe stato, quindi, assolto l'onere probatorio di cui il Sig. era titolare, in CP_2
ragione della consolidata giurisprudenza, che considera le spese di assistenza legale stragiudiziale poste di danno emergente, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie.
6.5.1 La censura è fondata.
Dall'analisi della documentazione in atti e, in particolare, del documento allegato alla precisazione delle conclusioni in primo grado e alla nota del 4.5.2022 (cd.
Allegato A), che contiene gli acconti versati ai difensori da e che è stato CP_2
pagina 18 di 21 espressamente richiamato a fondamento della bontà della richiesta, emerge che la condanna al pagamento della somma di 22.265,00 euro è del tutto ingiustificata, perché le spese legali sono già state liquidate nei 33.412,00 euro menzionati nel precedente motivo. Infatti, tutti i documenti richiamati a sostegno della richiesta nel cd Allegato A
(notule difensori, estratti di conto corrente, copie di bonifici), hanno tutti come causale acconti o saldi per spese relative al giudizio RG n. 5200/2017 ossia al giudizio di primo grado. In ogni caso è evidente che non risultano affatto giustificate spese nell'entità richiesta, che, pertanto, sono state erroneamente riconosciute nella sentenza gravata.
7. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, oltre a CP_2
esporre le sue ragioni sui motivi dell'appello principale ha proposto appello incidentale affidandosi a un unico motivo:
7.1. Il primo motivo dell'appello incidentale è così rubricato: “MANCATO
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON
PATRIMONIALE”.
L'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provati i presupposti per concedere la personalizzazione del danno.
Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sono, quindi, state erroneamente ritenute “circostanze irrilevanti” il fatto che il settantasettenne all'epoca CP_2
dell'incidente, dopo il sinistro, non potesse più andare in bicicletta nè frequentare abitualmente il bar per giocare a biliardo con gli amici. Secondo l'appellante, invece, i presupposti della personalizzazione del danno risulterebbero sussistenti, essendo
[...]
un uomo non coniugato e senza figli, per il quale l'allenamento quotidiano in CP_2
bicicletta, gli amici al bar e il biliardo tenevano viva la persona e realizzavano la personalità.
7.1.1 La censura è fondata.
È erronea la valutazione operata dalla sentenza di primo grado secondo cui le conseguenze pregiudizievoli allegate dall'appellante sarebbero “circostanze irrilevanti”.
pagina 19 di 21 Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, le circostanze ripetutamente allegate nell'appello incidentale hanno causato un'afflizione straordinaria ed eccezionale rispetto a quelle normalmente conseguenti alle lesioni patite.
In particolare, il sinistro ha stravolto la vita di un uomo non coniugato e senza figli, che trovava la sua realizzazione nei quotidiani allenamenti e nelle escursioni in bicicletta, anche con amici.
Durante l'incidente, il stava percorrendo una strada extraurbana su una CP_2
bicicletta da corsa e non era di certo impegnato in una semplice passeggiata con una normale bici cittadina o da passeggio. Già questo comprova e distingue l'appellato dall'homo eiusdem condicionis e comprova, unitamente alla prova testimoniale escussa, il quid pluris che è richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia, invero ampiamente richiamata dalla sentenza gravata proprio per negare la personalizzazione sulla base dell'inesistenza di una differenza specifica del caso di specie, differenza che oggi invece va riconosciuta, apprezzata e adeguatamente valorizzata. Lo stesso è a dirsi per il passatempo del gioco del bigliardo, dati i postumi riportati (frattura scapola), che fungeva anche da motivo di ulteriore e specifica aggregazione nella sala da bar solitamente frequentata.
La personalizzazione si stima in un incremento del 15% del danno biologico da invalidità permanente al 50%, liquidato in primo grado nella somma di 292.091,00
Euro. La somma di denaro complessivamente liquidata in primo grado in 361.599,03 euro va dunque incrementata di 43.813,65 euro, somma che dovrà essere soggetta a rivalutazione ed interessi, trattandosi di un debito di valore, secondo i medesimi criteri sanciti nella sentenza di primo grado e scevri da gravame.
8. S'impone, quindi, come premesso, l'accoglimento parziale dell'appello principale, limitatamente al quinto motivo sulla determinazione e liquidazione delle spese legali stragiudiziali, con rigetto di tutti gli altri motivi di appello.
8.1. L'appello incidentale va invece integralmente accolto.
9. In ragione di tali conclusioni, si ritiene di condannare l CP_1
pagina 20 di 21 in solido con l'assicurato, al pagamento integrale delle spese del primo, Controparte_1
come già liquidate in sentenza, e del secondo grado di giudizio, perché v'è soccombenza in relazione ai primi quattro motivi di appello principale e all'appello incidentale, ciò in quanto la soccombenza complessiva è del tutto preclara.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale, in relazione al quinto motivo e in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la condanna al pagamento di
€. 22.256,00.
2. In accoglimento dell'appello incidentale, condanna e CP_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
, dell'ulteriore somma di €. 43.813,65, per le causali indicate nella parte
[...]
motiva, oltre rivalutazione ed interessi come ivi indicato.
3. Conferma per il resto la sentenza gravata.
4. Condanna e al pagamento in solido CP_3 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida, in €. 1.159,17 per spese, €.
24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovuti e nella misura di legge.
Così deciso in Bologna il 16.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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