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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1613/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1613/2025 VG., promossa da:
(codice fiscale , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in strada terza Barchitella n. 16
e
(codice fiscale ), nata a [...] l'[...], residente a Parte_2 C.F._2
Floridia, via Garibaldi n. 104, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe La Rozza, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2025 la causa è stata posta dal Giudice relatore in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 30.5.2025 le parti sopra indicate, premesso di essersi separate con decreto di omologa n. 405/2005, emesso dal Tribunale di Siracusa il 12.12.2005, e che l'anno antecedente – ossia nel 2004 – il Presidente del Tribunale di Siracusa aveva ordinato, ai sensi dell'art. 148 comma 2, c.c., all'ASP di Siracusa, nella qualità di datore di lavoro di , di Parte_1 corrispondere direttamente alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento Pt_2 dei due figli della coppia, detraendola dalla retribuzione del lavoratore, hanno esposto di essersi riconciliati nel gennaio 2025 e di avere reso dichiarazione di riconciliazione in data 27.2.2025 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Floridia.
In ragione di quanto sopra, hanno chiesto in questa sede al Tribunale adito di dichiarare l'intervenuta riconciliazione e, conseguentemente, di annullare e revocare tanto il provvedimento citato del 2004 pronunciato dal Presidente del Tribunale di Siracusa, quanto ogni altra statuizione omologata con il decreto del 2005.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Passando al merito, la domanda avanzata congiuntamente dai coniugi parti in causa va dichiarata inammissibile.
Ed invero, l'art. 157, comma 1, c.c. prevede espressamente che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.”.
Orbene, nel caso di specie è incontestato che le parti, nel gennaio 2025 si siano riconciliate, tanto da avere reso in tal senso dichiarazione anche dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, al fine della annotazione nell'atto di matrimonio (cr. 69, lett. f DPR 396/2000).
In applicazione del dettato legislativo sopra enunciato, pertanto, gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria in sede di separazione devono ritenersi cessati di diritto, senza che sia necessario un intervento del Tribunale finalizzato a ripristinare la situazione quo ante.
Tenuto conto della domanda proposta congiuntamente e dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1613/2025 VG: dichiara inammissibile la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23 Dicembre 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1613/2025 VG., promossa da:
(codice fiscale , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in strada terza Barchitella n. 16
e
(codice fiscale ), nata a [...] l'[...], residente a Parte_2 C.F._2
Floridia, via Garibaldi n. 104, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe La Rozza, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2025 la causa è stata posta dal Giudice relatore in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 30.5.2025 le parti sopra indicate, premesso di essersi separate con decreto di omologa n. 405/2005, emesso dal Tribunale di Siracusa il 12.12.2005, e che l'anno antecedente – ossia nel 2004 – il Presidente del Tribunale di Siracusa aveva ordinato, ai sensi dell'art. 148 comma 2, c.c., all'ASP di Siracusa, nella qualità di datore di lavoro di , di Parte_1 corrispondere direttamente alla sig.ra la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento Pt_2 dei due figli della coppia, detraendola dalla retribuzione del lavoratore, hanno esposto di essersi riconciliati nel gennaio 2025 e di avere reso dichiarazione di riconciliazione in data 27.2.2025 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Floridia.
In ragione di quanto sopra, hanno chiesto in questa sede al Tribunale adito di dichiarare l'intervenuta riconciliazione e, conseguentemente, di annullare e revocare tanto il provvedimento citato del 2004 pronunciato dal Presidente del Tribunale di Siracusa, quanto ogni altra statuizione omologata con il decreto del 2005.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Passando al merito, la domanda avanzata congiuntamente dai coniugi parti in causa va dichiarata inammissibile.
Ed invero, l'art. 157, comma 1, c.c. prevede espressamente che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.”.
Orbene, nel caso di specie è incontestato che le parti, nel gennaio 2025 si siano riconciliate, tanto da avere reso in tal senso dichiarazione anche dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile, al fine della annotazione nell'atto di matrimonio (cr. 69, lett. f DPR 396/2000).
In applicazione del dettato legislativo sopra enunciato, pertanto, gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria in sede di separazione devono ritenersi cessati di diritto, senza che sia necessario un intervento del Tribunale finalizzato a ripristinare la situazione quo ante.
Tenuto conto della domanda proposta congiuntamente e dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1613/2025 VG: dichiara inammissibile la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23 Dicembre 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone