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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Francesca Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2854 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da:
(P.I. ), con sede a Vicenza, in Via Puccini n. 8 con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. Donatella Pescarin del Foro di Padova,
ricorrente contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. : ), CP_1 P.IVA_2 P.IVA_2 corrente a Padova in Via Sacro Cuore 15/B,
convenuta contumace
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“NEL MERITO:Previo accertamento della sopravvenuta inefficacia del titolo – costituito dalla sentenza n.
1139/2015 con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato (nato a [...] il [...] - C.F.: Parte_2
) proprietario per intervenuta usucapione del terreno più sotto descritto – in forza del quale CodiceFiscale_1 quest'ultimo ha trasferito a con socio unico (C.F. : ), corrente a Padova in Via Sacro Cuore CP_1 P.IVA_2
15/B, con atto pubblico 11.3.2016 del Notaio di Abano Terme (n. 19516 rep. e n. 11499 racc.), il Persona_1 diritto di piena proprietà sul terreno ubicato nel Comune di Rovolon (PD), catastalmente censito al fg. 7: m.n. 639 di are
7.60 R.D. EURO 7,58 R.A. EURO 4,32
m.n. 641 di are 12.20 R.D. EURO 12,16 R.A. EURO 6,93 accertarsi e dichiararsi la titolarità, in capo a
(P.I. ), del diritto di piena proprietà sul terreno sopra meglio indicato, avendolo K- Parte_1 P.IVA_1
Fin srls acquistato a non domino.
Ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Conservatoria del RR.II. nonché le volture catastali.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali e previdenziali.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. di data 6.12.2024 la ricorrente esponeva Parte_1 che: i) in data 7.5.2007 aveva acquistato dalla società Fin. Com. srl per il prezzo di € 100.000,00 oltre ad
IVA, un terreno ubicato nel Comune di Rovolon (PD) di totali are diciannove e centiare ottanta e catastalmente censito fg. 7: m.n. 639 di are 7.60 R.D. EURO 7,58 R.A. EURO 4,32 m.n. 641 di are
12.20 R.D. EURO 12,16 R.A. al EURO 6,93; ii) che la dante causa Fin. Com. srl era divenuta intestataria del detto terreno in forza di atto di scissione del 26.3.2007 che era valso a costituirla trasferendole il terreno in parola, in esecuzione del progetto di scissione approvato con delibera del
19.12.2006 della società CEDA srl, cui il detto terreno era pervenuto in forza di vendita operata dalla società Cerpi srl con rogito 27.11.2001 alla quale Cerpi s.r.l. il terreno era in precedenza pervenuto, quanto alla nuda proprietà, in forza di atto pubblico del 19.03.1981 e, quanto all'usufrutto, con atto del
27.4.1990 ; iii) che al tempo dell'acquisto operato dalla ricorrente era pendente, tra Ceda srl e tale
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] la causa civile che, Parte_2 iscritta al n. 13052/2005 R.G. del Tribunale di Padova, era stata da quest'ultimo promossa al fine di ottenere, nei confronti della detta società quale intestataria del terreno, la declaratoria di acquisto del diritto di piena proprietà dello stesso a titolo di usucapione;
iv) che il giudizio, in cui era intervenuta la ricorrente, dopo l'acquisto operato, si era concluso con la sentenza n. 1139/2015 che accoglieva la domanda attorea e veniva trascritta presso la Conservatoria dei RRII di Padova, in data 15.06.2015 ai nn. 17734 R.P. e 12016 R.G; v) che la sentenza veniva appellata dalla ricorrente e la Corte d' Appello di
Venezia rigettava l'impugnazione con la sentenza n. 2890/2018 pubblicata il 22.10.2018 che veniva impugnata avanti la Suprema Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 17479/2023 cassava la decisione della Corte di merito con rinvio avanti alla stessa in diversa composizione;
vi) che il giudizio veniva quindi riassunto dalla ricorrente avanti la Corte d' Appello di Venezia, in funzione di giudice di rinvio in appello, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvedere a seguito di rinvio ed in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza la
N° 17479/2023 del 09.06.23/19.06.2023, con la quale ha accolto il ricorso di : 1. rigettarsi, Parte_1
siccome destituita di ogni e qualsiasi fondamento, la domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da con riferimento al terreno ubicato nel Comune di Rovolon e censito, al Catasto Parte_2 terreni di detto Comune al foglio 7, mappali 639 e 641).2. ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova eseguita dal convenuto in data Parte_2
15.06.2015 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Padova ai n. 12016 RP e n. 17734 RG con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo nonché delle eseguite volturazioni catastali. 3. ordinarsi, per l'effetto, al convenuto di rilasciare, in favore di il terreno sopra indicato in un concedendo Parte_2 Parte_1 termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che sarà pronunciata a definizione del presente grado di giudizio;
4. porsi a carico del convenuto , a mente dell'art. 614 bis Parte_2
c.p.c., una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio, somma che viene prudenzialmente indicata nell'importo giornaliero di euro 50,00 a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio, ovvero in quella diversa, anche maggiore, che fosse ritenuta di giustizia dalla Corte adita. 5. Condannarsi il convenuto a corrispondere all'attrice, a far Parte_2 data da quando la medesima ne ha acquistato la proprietà e sino al dì dell'effettiva liberazione, un'indennità per
l'occupazione senza titolo del terreno indicato sub n.1 da determinarsi secondo quanto emergerà da una disponenda CTU.
6. Condannarsi il convenuto a restituire alla società attrice le somme dalla stessa versategli a titolo di Parte_2 spese di lite in conformità a quanto disposto al riguardo a suo carico dalle sentenze di primo e di secondo grado per un totale di € 19.854,38 come da atto di precetto datato 17.7.2019, oltre ad interessi dal dì del versamento a quello del saldo effettivo. 7. Condannarsi a rifondere alla deducente le spese di lite del primo e del secondo grado di Parte_2 giudizio, del giudizio di Cassazione nonché di quello di rinvio in conformità alla nota spese di cui viene riservato il deposito”; vii) che nelle more era emerso che , con atto del 11.3.2016, aveva trasferito il Parte_2 diritto di piena proprietà sul terreno sopra indicato alla con socio unico per il prezzo di € CP_1
60.000,00 che le parti dichiaravano essere stato versato solo in minima parte;
viii) che pertanto a seguito della pronuncia, da parte della Corte di Cassazione della suindicata ordinanza era venuto meno il titolo in forza del quale aveva trasferito il diritto di proprietà sul terreno sopra indicato alla Parte_2
ovvero la sentenza del Tribunale di Padova n. 1139/2015, in forza di quanto disposto CP_1 dall'art. 393 c.p.c., considerato che la cassazione della sentenza d'appello, comportandone la caducazione, esclude la reviviscenza della sentenza di primo grado;
ix) che pertanto la sentenza di primo grado n. 1139/15 del Tribunale di Padova – confermata poi in appello – che aveva dichiarato Parte_2
proprietario per intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa era stata spazzata via, al
[...] pari della sentenza di secondo grado n. 2890/2018 della Corte di Venezia, dall'ordinanza della Suprema
Corte n. 17479/2023 ed era quindi venuto meno l'acquisto che , dante causa della Parte_2 convenuta, aveva operato in forza delle sopra menzionate sentenze pronunciate in primo e secondo
grado rispettivamente dal Tribunale di Padova e dalla Corte di Venezia;
x) che la società ricorrente aveva pertanto titolo di ottenere, nei confronti della convenuta l'accertamento CP_1 giurisdizionale della titolarità in capo a sé, anziché ad essa del diritto di piena proprietà sul CP_1 terreno per averlo acquistato a non domino;
xi) che peraltro il detto acquisto era stato operato da CP_1
[...
non in buona fede posto che: l'amministratore ed unico quotista della società acquirente era il Dott.
, che era socio nella Uniprofis del rag. che era stato chiamato CP_2 CP_3 Persona_2 in causa da Ceda srl nel giudizio radicato avanti il Tribunale di Padova;
il rag. era cognato Persona_2 del dante causa di essendo fratello della moglie di;
la società CP_1 Parte_2 CP_1 aveva la propria sede legale a Padova, in via Sacro Cuore 15/B, ove aveva sede la Controparte_4
[...
era stata evidentemente costituita in vista del trasferimento immobiliare sopra citato, CP_1 essendo avvenuto con il menzionato atto notarile dell'11.3.2016 dopo che la società era stata costituita quarantuno giorni prima (il 29.01.16) ed iscritta nel Registro delle imprese trenta giorni prima (il
10.02.16); le parti avevano dichiarato di aver convenuto, quanto al prezzo asseritamente pattuito di €
60.000,00, di non versarlo per l'importo di € 54.323,75 al momento del rogito, ma entro diciotto mesi dall'atto d'acquisto senza interessi e, quanto alle spese del trasferimento immobiliare, il pagamento da parte venditrice anziché dell'acquirente, contrariamente a quanto statuito dalla legge;
nel contratto veniva altresì precisato che il possesso giuridico decorreva dal giorno della vendita sicchè l'incontro delle volontà dei contraenti aveva comportato il trasferimento automatico del diritto di proprietà e dello ius possidendi, ossia del potere di esercitare la signoria sulla cosa, ma non anche quello del concreto esercizio del potere stesso (ius possessionis).
In ragione di quanto sopra chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Previo Parte_1 Parte_1 accertamento della sopravvenuta inefficacia del titolo – costituito dalla sentenza n. 1139/2015 con cui il Tribunale di
Padova aveva dichiarato (nato a [...] il [...] - C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_1 proprietario per intervenuta usucapione del terreno più sotto descritto – in forza del quale quest'ultimo ha trasferito a K-
Fin srls con socio unico (C.F. : , corrente a Padova in Via Sacro Cuore 15/B, con atto pubblico P.IVA_2
11.3.2016 del Notaio di Abano Terme (n. 19516 rep. e n. 11499 racc.), il diritto di piena proprietà Persona_1 sul terreno ubicato nel Comune di Rovolon (PD), catastalmente censito al fg. 7: m.n. 639 di are 7.60 R.D. EURO
7,58 R.A. EURO 4,32 m.n. 641 di are 12.20 R.D. EURO 12,16 R.A. EURO 6,93 accertarsi e dichiararsi la titolarità, in capo a (P.I. ), del diritto di piena proprietà sul terreno sopra meglio Parte_1 P.IVA_1 indicato, avendolo acquistato a non domino. Ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso la CP_1 competente Conservatoria del RR.II. nonché le volture catastali. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre ad accessori fiscali e previdenziali.”
Dichiarata la contumacia di parte convenuta all'udienza del 28.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, fissava per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.12.2024, assegnando termine per il deposito di note conclusive.
Alla udienza del 19.12.2024 svoltasi in modalità cartolare il procuratore di parte attrice compariva mediante il deposito di note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe e il Giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni ex art. 281 sexies sesto comma c.p.c.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi da parte ricorrente, come sopra riassunto, va detto che dalle risultanze documentali versate in giudizio la domanda è risultata fondata e deve essere accolta.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente l'intervenuta pronuncia dell'ordinanza n. 17479 di data
9 giugno 2023 pubblicata in data 19 giugno 2023 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata n. 2890/2018 pubblicata il 22.10.2018 in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione ha comportato la perdita di efficacia della sentenza di primo grado n. 1139/15 emessa dal Tribunale di Padova e della sentenza n.
2890/2018 emessa dalla Corte di Appello di Venezia che la confermava dichiarando Parte_2 proprietario per intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa.
Difatti secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione il giudizio di rinvio che segue alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata innanzi alla Corte, è diretto alla sostituzione della sentenza cassata con una nuova sentenza ed è considerato dalla dottrina come una prosecuzione del giudizio nel quale la sentenza fu cassata, pur con caratteristiche proprie che lo rendono autonomo rispetto ai precedenti giudizi. Di fatto la sentenza resa nel giudizio di rinvio statuisce infatti direttamente
e per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, sostituendosi la sentenza di appello a quella di primo grado e sopprimendone la efficacia per cui la cassazione della sentenza d'appello, comportandone la caducazione, esclude la reviviscenza della sentenza di primo grado (Cfr.: Cass. 13-
05.2002 n. 6911; Cass. 29205/2009; Cass. 7537/2009; Cass. 3977/2012 e Cass. 19.05.2022 n. 16169 a mente della quale “…….la sentenza di secondo grado” – sia essa di conferma che di riforma – “è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per effetto della cassazione con rinvio della pronuncia
d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo)”.
In ragione di quanto sopra ne consegue che deve ritenersi inefficace il titolo - costituito dalla sentenza n. 1139/2015 con la quale il Tribunale di Padova ha dichiarato proprietario per Parte_2 intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Rovolon (PD), catastalmente censito al fg. 7:
m.n. 639 di are 7.60 R.D. EURO 7,58 R.A. EURO 4,32 m.n. 641 di are 12.20 R.D. EURO 12,16 R.A.
EURO 6,93 - in forza del quale ha poi trasferito, con atto del 11.3.2016, la proprietà Parte_2 del suddetto terreno alla convenuta CP_1
Ne consegue che l'acquisto del terreno de quo operato dalla convenuta con atto del 11.3.2016 deve ritenersi effettuato a non domino, non avendo peraltro la convenuta - rimasta assente nella procedura di mediazione e contumace nel presente giudizio - fornito alcun elemento a smentita delle numerose circostanze allegate dalla ricorrente in ordine all'assenza di buona fede del detto acquisto, che devono ritenersi pertanto provate ex art. 116 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra esposto, è quindi evidente la fondatezza della presente azione diretta ad accertare e dichiarare la titolarità, in capo alla ricorrente (P.I. , del Parte_1 P.IVA_1
diritto di piena proprietà sul terreno de quo, avendolo la convenuta acquistato a non domino. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così dispone:
- accertata la sopravvenuta inefficacia del titolo costituito dalla sentenza n. 1139/2015 emessa dal
Tribunale di Padova in forza del quale ha trasferito a con socio unico (C.F. Parte_2 CP_1
: ), corrente a Padova in Via Sacro Cuore 15/B, con atto pubblico 11.3.2016 Notaio P.IVA_2
di Abano Terme (n. 19516 rep. e n. 11499 racc.), il diritto di piena proprietà sul Persona_1
terreno ubicato nel Comune di Rovolon (PD), catastalmente censito al fg. 7: m.n. 639 di are 7.60 R.D.
EURO 7,58 R.A. EURO 4,32 m.n. 641 di are 12.20 R.D. EURO 12,16 R.A. EURO 6,93, accerta e dichiara la titolarità, in capo alla ricorrente (P.I. , del diritto di Parte_1 P.IVA_1
piena proprietà sul detto terreno ubicato nel Comune di Rovolon (PD), catastalmente censito al fg. 7:
m.n. 639 di are 7.60 R.D. EURO 7,58 R.A. EURO 4,32 m.n. 641 di are 12.20 R.D. EURO 12,16 R.A.
EURO 6,93, avendolo la convenuta acquistato a non domino;
CP_1
-ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di eseguire la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- condanna con socio unico a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in complessive € 3.500,00 oltre spese generali, Iva e c.pa.
Cosi deciso in Padova, 8.1.2024 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Marchiori