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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 789 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2034, vertente
TRA
(avv.ti Cristina Bonavita e Maria Luca) Parte_1 appellante
E
CP_1 appellato
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Paola. Malattia professionale.
Conclusioni: come da atto di appello e note di trattazione scritta.
FATTO
1. Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso del 6.5.2020 con cui l'odierno appellante aveva rivendicato il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie che lo affliggono e la condanna dell' a corrispondergli le prestazioni economiche CP_1 di legge.
2. L'assicurato ha proposto tempestivo appello.
Pag. 1 di 3 3. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., egli ha depositate note con cui ha chiesto di essere rimesso in termini per notificare l'atto di appello all' . CP_1
4. Il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. Il ricorso in appello non è stato notificato.
6. L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)1.
7. Attesa la mancata costituzione dell'ente appellato e in considerazione del difetto di prova che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza gli siano stati notificati, la causa non può essere rinviata ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, c. 2, c.p.c., né si può assegnare all'appellante nuovo termine per la rinotifica, ma occorre dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 385/1988, n. 17368/2018, n.
27079/2020).
8. L'istanza di rimessione in termini, avanzata dall'appellante, è del tutto immotivata. Non esplicita, pertanto, eventuali impedimenti a lui non imputabili che assumerebbero rilevanza ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c.: come tale, pertanto, non può essere accolta.
9. Ne consegue l'improcedibilità dell'appello2.
Pag. 2 di 3 10. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
11. L'esito del gravame impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 15.7.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 23/24, pubblicata in data 15.1.2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione…”.
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. anche Cass. 8595/2017: “Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione”. Cfr. in motivazione: “la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227)". 2 Cass. 3145/2024: “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 789 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2034, vertente
TRA
(avv.ti Cristina Bonavita e Maria Luca) Parte_1 appellante
E
CP_1 appellato
Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Paola. Malattia professionale.
Conclusioni: come da atto di appello e note di trattazione scritta.
FATTO
1. Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso del 6.5.2020 con cui l'odierno appellante aveva rivendicato il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie che lo affliggono e la condanna dell' a corrispondergli le prestazioni economiche CP_1 di legge.
2. L'assicurato ha proposto tempestivo appello.
Pag. 1 di 3 3. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., egli ha depositate note con cui ha chiesto di essere rimesso in termini per notificare l'atto di appello all' . CP_1
4. Il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. Il ricorso in appello non è stato notificato.
6. L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)1.
7. Attesa la mancata costituzione dell'ente appellato e in considerazione del difetto di prova che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza gli siano stati notificati, la causa non può essere rinviata ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, c. 2, c.p.c., né si può assegnare all'appellante nuovo termine per la rinotifica, ma occorre dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 385/1988, n. 17368/2018, n.
27079/2020).
8. L'istanza di rimessione in termini, avanzata dall'appellante, è del tutto immotivata. Non esplicita, pertanto, eventuali impedimenti a lui non imputabili che assumerebbero rilevanza ai sensi dell'art. 153, c. 2, c.p.c.: come tale, pertanto, non può essere accolta.
9. Ne consegue l'improcedibilità dell'appello2.
Pag. 2 di 3 10. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
11. L'esito del gravame impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 15.7.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 23/24, pubblicata in data 15.1.2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione…”.
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. anche Cass. 8595/2017: “Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione”. Cfr. in motivazione: “la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227)". 2 Cass. 3145/2024: “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è