Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 498/2022 del Ruolo Gen., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4-3-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, del 12-12-2023 tra
), con sede in Teggiano, alla via provinciale Parte_1 P.IVA_1 del Corticato 10, in persona del legale rappresentante pro tempore
( ) Parte_2 C.F._1
( ) Parte_3 C.F._2
( ), con sede in Teggiano, alla località Controparte_1 P.IVA_2
Camineo s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore avv. ( , anche difensore di sé Parte_4 C.F._3 medesmo, rappresentati e difesi, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Antonio Dentice , presso il cui studio elettivamente C.F._4 domiciliano in Napoli, alla via Depretis 114 appellanti e Banca 2021 Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania Soc. Coop. ( , con sede in Vallo della Lucania, alla via A.R. P.IVA_3
Passaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Giuseppe Calabrò, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Lungomare 26 appellata nonché
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Vittorio Alfieri 1, e per essa la mandataria ), CP_3 P.IVA_5 con sede in Verona, al viale dell'Agricoltura 7, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Fabio Tavarelli ), elettivamente domiciliata in Melfi, alla C.F._5 via Spirito Santo 11, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa De Iasi interventore SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 7-11-2022, la Parte_1 Parte_2
nonché l'avv.
[...] Parte_3 Controparte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_4
Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, n. 513/2022, pubblicata il 30-9-2022, notificata il 6-10-2022, di rigetto della opposizione proposta da essi appellanti, la prima quale debitrice principale, gli altri quali garanti, con citazione notificata il 8-3-2016, avverso il decreto ingiuntivo 47/16 del Tribunale di Lagonegro, dichiarato definitivamente esecutivo, in forza del quale è stato loro intimato il pagamento in favore della ricorrente in monitorio di € Controparte_4
332.118,94, oltre interessi e accessori, a titolo di restituzione del saldo negativo del conto corrente n. 103100; il primo giudice ha condannato altresì gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta ricorrente in monitorio, liquidate in € 8.030,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione. In sintesi, ha ritenuto il primo giudice, previa riconduzione della posizione dei garanti al contratto autonomo di garanzia: a) la mancanza di accessorietà della garanzia e l'identità della prestazione garantita e di quella principale, con assunzione in capo ai garanti dell'obbligo di effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito del mero ricevimento di richiesta scritta proveniente dal garantito, senza operare alcuna preventiva valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, salvo le eccezioni inerenti la violazione di norme imperativa, e senza godere del beneficium escussionis;
b) l'avere l'opposta fornito la prova del titolo, stante il deposito del contratto di apertura di conto corrente n. 103100 del 3-1-2002 e degli estratti conto, nonché del documento sottoscritto dagli opponenti il 13-8-2012 concernendo la modifica delle condizioni economiche, oltre la concessione del 27-8-2012 di apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza di € 260.000,00 con ulteriore modifica del saggio debitore;
c) la genericità ed incompletezza dell'atto di citazione, non colmata attraverso le memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., privo si specificazioni, relativamente alle deduzioni di applicazione di spese non dovute, superamento dei tassi soglia e commissioni, relativamente al tasso
2 in concreto applicato e a quello soglia nel periodo di riferimento, nonché dell'importo che sarebbe stato illegittimamente contabilizzato per interessi usurari;
d) la infondatezza della eccezione di illegittimità della pratica anatocistica, stante la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori di cui alle nuove condizioni economiche previste dal contratto del 13-8-2012 in ossequio alla delibera CICR del 9-2- 2000; e) l'infondatezza della exceptio doli, peraltro genericamente formulata, non essendo emersa l'attivazione della garanzia da parte dell'istituto di credito in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, nonché di nullità della garanzia rilasciata dalla società , quale atto non Controparte_1 ricompreso nell'oggetto sociale, in forza del principio del legittimo affidamento dei terzi, in carenza di prova di mala fede in capo alla banca, ovvero di accordo fraudolento tra la stessa e l'amministratore; f) l'avere l'opposta, relativamente alla revoca dell'affidamento in contro corrente, fornito prova documentale di avere manifestato la volontà di chiudere il rapporto nel rispetto dei termini contrattuali per inadempimento del correntista. Gli appellanti hanno affidato l'appello ad unico motivo, concludendo, previa nomina di CTU, previa declaratoria della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale contenuta nel contratto di conto corrente n. 103100 del 3-1-2002 e nel contratto del 13-8-2012, per la riforma della impugnata sentenza e la condanna della banca appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, con attribuzione. La Banca 2021 Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania Soc. Coop., già Controparte_5
, per azioni, a sua volta incorporante
[...] la costituitasi con Controparte_4 comparsa depositata il 7-8-2023, ha concluso: per la declaratoria di inammissibilità del gravame per inosservanza dell'art. 345 cod. proc. civ. ovvero, in via gradata, per mancata impugnazione di tutte le ragioni che sorreggono la sentenza gravata, ovvero, in via ulteriormente gradata, in relazione alla posizione dei garanti autonomi, per la declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.; in ogni caso per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado e attribuzione. Con comparsa depositata il 28-8-2023 si è costituito l'appellante avv.
quale nuovo difensore di sé medesimo. Parte_4
Con comparsa depositata il 30-8-2023 si è costituita la Controparte_6
e per essa la mandataria quale successore a titolo
[...] CP_3 particolare della banca appellata, opposta in primo grado, in forza di contratto del 7-12-2018 di cessione pro soluto di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione, come da avviso pubblicato
3 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13-12-2018, rassegnando le medesime conclusioni della banca appellata. Con ordinanza depositata l'8-11-2023 la Corte ha rigettato le istanze degli appellanti di sospensione della esecutività della impugnata sentenza e di ammissione di CTU. All'udienza del 4-3-2025, cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Censurano gli appellanti la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, “atteso che, in relazione alla eccezione di invalidità della clausola di capitalizzazione, si evidenzia che non si è inteso eccepire “l'illegittimità della pratica anatocistica” bensì l'inesistenza di reciprocità di anatocismo tra interessi debitori ed interessi creditori”. In concreto, “mentre il TAE debitore dei contratti si incrementa rispetto al TAN per effetto della capitalizzazione trimestrale, il TAE creditore, invece, non si incrementa rispetto al TAN creditore per effetto della capitalizzazione trimestrale”, sicché “mentre gli interessi debitori producono interessi anatocistici, gli interessi creditori, invece, non producono interessi anatocistici, con conseguente insussistenza della reciprocità”. Eccepiscono gli appellanti “la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale contenuta nei contratti di conto corrente recante il n. 103100 del 03 Gennaio 2002 e nel contratto del 13 Agosto 2012, atteso che il tasso di interesse creditore annuo nominale è coincidente con quello effettivo, e per l'effetto non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. B) L'appello è inammissibile. Fondatamente deducono tanto la banca appellata quanto la banca interventrice come giammai in primo grado gli appellanti, contrariamente al loro assunto, abbiano, mercé l'atto di opposizione, tanto meno con la (neppure depositata) prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., “speso l'argomento” – posto a base dell'unico motivo – “relativo all'inesistenza di reciprocità di anatocismo tra interessi creditori e debitori”. Detto profilo, in particolare, esula da quelli afferenti le ragioni addotte a sostegno della opposizione (interessi, commissioni e spese non dovuti, generica doglianza di invalida applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, oltre che delle commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, verifica del rispetto da parte dell'istituto di credito della legge 108/96, non inclusione nell'oggetto sociale della fideiussione prestata dalla società della CP_1
4 Corte, nullità per indeterminatezza e non determinabilità dell'oggetto, delle fideiussioni rilasciare dagli opponenti, revoca dell'aperura di credito con violazione dei canoni di correttezza e buona fede). Già in primo grado, del resto, in relazione alla doglianza di parte opponente, diversamente articolata in grado di appello, la banca opposta evidenziava la stessa periodicità trimestrale di capitalizzazione nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Tardivamente, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. gli attuali appellanti accennano specificamente alla produzione di effetti di reciprocità “reali” della clausola di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ovvero alla natura “meramente simbolica” della stessa, laddove diversamente la disamina dei rapporti è stata operata mercè l'originario atto introduttivo avuto riguardo al TEG e al TEGM. Premesso come, nel merito, abbia contestato la banca appellata l'avversa “apodittica affermazione” – smentita per tabulas dal documento di sintesi – “per cui il tasso di interesse creditore annuo nominale è coincidente con quello effettivo”, giova soggiungere in via dirimente, fermi i rilievi in diritto che seguono, come il menzionato profilo (tardivamente) sollevato in grado di appello neppure sia suscettibile di immediato apprezzamento, stante segnatamente l'approfondimento richiesto con lo stesso atto di appello, cioè la ammissione di una CTU finalizzata, alla stregua del compendio documentale prodotto dalla banca appellata, all'accertamento della natura effettiva o meramente formale del requisito di reciprocità tra interessi creditori ed interessi debitori. C) Non è superfluo soggiungere come “esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cass. 32146/2018). È domanda nuova, si osserva, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, come nella specie, “alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio” (Cass. 23415/2018). C) Ciò posto, si rammenta come “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la
5 idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(Cass. 21336/2017); è appena il caso di aggiungere come l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione. Giova precisare che “il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell'art. 1421 cod. civ., va necessariamente coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova, sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
ne consegue che il giudice dell'impugnazione non può dichiarare d'ufficio la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione, e quindi estranei alla materia del contendere” (Cass. 6191/2004). In particolare, “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. 4867/2024). D) Sicché, tra i profili della controversia in ordine ai quali ha statuito il primo giudice, essendo stato attinto (peraltro introducendo un nuovo tema di indagine, ad onta del disposto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.), solo quello sopra riassunto sub b), non è revocabile in dubbio la tardiva deduzione delle ulteriori doglianze formulate dall'avv. , Parte_4 anche quale difensore di sé medesimo, in forza della memoria depositate il 28-8-2023 dall'avv. ; afferenti, le stesse, profili Parte_4 manifestamente estranei all'unico affrontato dalla impugnazione, ovvero: a) la ritenuta estraneità delle fideiussioni, qualificate quali contratti autonomi di garanzia, al cono d'ombra del provvedimento della Banda d'Italia n. 55 del 2-5-2005; b) la presenza di clausole anticoncorrenziali nel contratto di fideiussione bancaria sottoscritto da esso avv. ; Parte_4
c) la rilevabilità della nullità contrattuale, non rilevata in via officiosa in primo grado, nel giudizio di appello e in quello di cassazione;
d) la nullità totale dei contratti di fideiussione quale necessità derivante dall'applicazione dell'ordinamento e della giurisprudenza comunitari;
e) la nullità totale dei contratti a norma dell'art. 1419, comma 1, c.c.; f) la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di esso avv. in forza della sentenza della Cassazione a Sezioni Parte_4
Unite 41994/21; g) l'onere della prova in capo al titolare del diritto per il quale si chiede l'accertamento negativo.
6 In sintesi, la prospettazione oggetto della memoria depositata il 28-8-2023 muove dall'assunto che il primo giudice abbia quantomeno implicitamente ritenuto esulante il caso concreto dall'ambito di applicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2-5-2005 (oltretutto avente ad oggetto l'intervallo dal 2002 al 2055, laddove è con lettera del 3-12-2011 che l'avv. si è costituito garante). Sebbene il profilo Parte_4 non sia stato sfiorato dall'appello, si rileva come il primo giudice abbia inquadrato la posizione dei garanti “nell'ambito del rapporto contrattuale del c.d. contratto autonomo di garanzia, in virtù delle lettere di fideiussione sottoscritte con la ”, Controparte_4 laddove il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concerna in effetti le sole fideiussioni omnibus, tanto che non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto. D) Ad ogni modo, anche qualora in ordine ai menzionati profili oggetto della memoria depositata il 28-8-2023 fosse in realtà non ravvisabile la formazione del contraddittorio in primo grado, si rammenta che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sezioni Unite 41994/2021). Peraltro, “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (Cass. 6685/2024). Si aggiunge che “l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato” (Cass. 26957/2023); d'altronde, “agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 cod. civ., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà
7 dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito” (Cass. 11188/2024). Sennonché, in forza della memoria del 28-8-2023 è invocata la “nullità totale dei contratti di fideiussione quale necessità derivante dall'applicazione dell'ordinamento e della giurisprudenza comunitari,” senza però la dimostrazione, che le singole clausole asseritamente nulle (articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI) non avessero autonoma esistenza, essendo infatti al giudicante precluso il rilievo ex officio dell'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. In relazione alla clausola 2 di reviviscenza, attinta dalla nullità, contiene la memoria del 28-8-2023 un riferimento al foglio informativo dell'istituto di credito, afferente la natura della fideiussione omnibus, asseritamente prodotto unitamente alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 11-5-2018 (cui per contro è accluso il solo verbale di mediazione). Tanto meno il deposito effettuato il 29-4-2025 della asserita produzione di parte di primo grado reca la specifica menzione del documento. Al di là di tale assorbente rilievo, v'è che mercé detto documento l'istituto di credito chiarisce in realtà il “rischio” gravante sul fideiussore, lungi dal prefigurare espressamente la stipulazione “se non con la clausola di reviviscenza” (la cui vessatorietà è stata peraltro esclusa da Cass. 3011/2018). Nella specie è stata oltretutto liberamente assunta la garanzia finanche supponendo in anticipo la pretesa mancanza di alternative (“o quella, o niente fideiussione: inutile venire a chiedere altro!”), in mancanza di una esplicita allegazione nel senso che la fideiussione sarebbe stata sottoscritta solo previa esclusione della clausola di reviviscenza. Omessa una specifica allegazione relativamente alla eccepita nullità della clausola di cui all'art. 8, secondo il cui tenore “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”, si rileva come in relazione alla eccepita nullità della clausola 6 di sopravvivenza della fideiussione, cui si correla l'eccezione di decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., la memoria del 28-8-2023 si limita ai soli generici enunciati, non correlati alla specifica fattispecie dedotta, che “non emergono elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità con interessi precipui di una delle parti”, laddove “la prova presunta di un abuso negoziale da parte del soggetto più forte impone un intervento riequilibratore che, correggendo il regolamento contrattuale, ripristini il corretto funzionamento della concorrenza ed il carattere competitivo del mercato”. Peraltro, mette conto soggiungere – lamentandosi con la memoria del 28-8-2023 la tardiva proposizione in via monitoria della domanda di recupero del credito – come “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta” – stante nella specie l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca, a semplice
8 richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” – “in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. 5179/2025). E) L'appello va pertanto dichiarato inammissibile. F) Segue la condanna in solido degli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore della banca appellata in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 520.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. Ricorrono tuttavia le prescritte ragioni per compensare interamente le spese del grado tra gli appellanti e l'interventore in epigrafe, in realtà parte non necessaria, stante in disposto di cui all'art. 111, comma 1, c.p.c., che ha formulato difese pressoché sovrapponibili, relativamente ai profili rilevanti ai fini della decisione, a quelle formulate dalla banca appellata. G) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Controparte_1 nonché l'avv. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Lagonegro, in composizione monocratica, n. 513/2022, pubblicata il 30-9- 2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata Banca 2021 Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania Soc. Coop., liquidate in
€ 10.064,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
compensa le spese del grado tra gli appellanti e l'interventore dà atto della sussistenza dei Controparte_6
9 presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 29-5-2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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