Sentenza 23 novembre 2022
Massime • 2
La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi).
Commentario • 1
- 1. Truffa: se la vittima è diversa dal danneggiato, tra loro deve esserci almeno un rapporto negozialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi - Cassazione penale , sez. II , 23/11/2022 , n. 8653). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 8653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8653 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
1 08653 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2617 SERGIO BELTRANI -- Presidente - Sent. n. sez. UP 23/11/2022 IGNAZIO PARDO GIUSEPPE SGADARI R.G.N. 38959/2021 VINCENZO TUTINELLI SANDRA RECCHIONE -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP IR nato a [...] il [...] ZA EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
l'Avv. Chiara Fenzo per le parti civili, AD AT RE, Gestioni Immobiliari s.r.l. e Villaggio dell'Orologio s.r.l., depositava conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IR PA in ordine ai reati alla stessa contestati consumati dal 9 luglio 2009 sino al 1 luglio 2011; confermava la condanna per i reati di truffa e per il reato previsto dall'art. 635-bis, comma 2, cod. pen., cosi riqualificate dal Tribunale le condotte di appropriazione indebita e frode informatica. Confermava anche la condanna di IE ZA per concorso anomalo nei reati di truffa contestati a IR PA. Si contestava a IR PA di avere raggirato i locatari degli immobili del "Villaggio dell'Orologio s.r.l." su quale fosse il conto su cui far confluire il denaro per saldare l'importo delle locazioni, che venivano dirottate sul suo conto, invece che su quello del proprietario degli immobili. Le si contestava, inoltre, di aver manipolato il sistema informatico de il "Villaggio dell'Orologio s.r.l.", al fine di coprire le truffe, consumando il reato previsto dall'art. 635-bis, comma 2, cod. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di IR PA, che deduceva:
2.1. in via preliminare l'illegittimità costituzionale dei commi 2-bis e 2-ter del d.lgs n. 155 del 2012, come modificati dall'art. 8 del d.lgs n. 14 del 2014, nella parte in cui individuano la competenza territoriale per i processi ricadenti in circoscrizioni soppresse (nel caso in esame la soppressione riguardava il Tribunale di Portogruaro) in quella del luogo nel quale il processo era "pendente", ovvero il circondario ove era stata acquisita la notizia di reato ed effettuata la relativa iscrizione;
tale norma sarebbe incostituzionale in quanto la competenza sarebbe identificabile in relazione ad un evento l'iscrizione - nel registro delle notizie di reato - di natura imprevedibile e discrezionale;
la norma sarebbe incostituzionale anche perché violerebbe il diritto ad essere giudicati dal giudice naturale, ed, infine, per il fatto di essere stata introdotta da un decreto correttivo non autorizzato. In sintesi si deduceva che la identificazione della competenza in quella del Tribunale di Pordenone avrebbe distolto la PA dal suo giudice naturale che, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Venezia, che sarebbe stato competente anche ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs n. n. 155 del 2012, prima della correzione effettuata dall'art. 8 del d.lgs n. 14 del 2014. 2.2. Violazione di legge: sarebbe stato illegittimamente denegato il rito abbreviato condizionato all'acquisizione di un accertamento tecnico sulla capacità di intendere e di volere della ricorrente;
2.3. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 1) della rubrica: le stesse avrebbero dovuto essere inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 646 cod. pen., data l'assenza di un atto di disposizione patrimoniale riconducibile al AT, locatario degli immobili.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n. 11) cod. pen.: la norma che prevede l'aggravante farebbe riferimento alla prestazione d'opera di cui al contratto previsto dall'art. 2222 cod. civ., assente nel caso in esame;
si deduceva, inoltre, che la querela 2 sarebbe tardiva in quanto, nel corso del suo esame testimoniale, il AT avrebbe dichiarato di avere avuto sospetti un anno prima della data in cui la aveva sporta.
2.5. Violazione di legge (521 cod. proc. pen., 646 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 2) dell'originaria imputazione: si deduceva che sarebbe necessario valutare quali delle condotte contestate in tale capo fossero inquadrabili come appropriazione indebita e quali, invece, fossero sussumibili nel paradigma del danneggiamento informatico, onde verificare quali fossero estinte per decorso del termine di prescrizione.
3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di IE ZA, che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: il fatto di avere ricevuto su un conto corrente, di cui aveva concesso l'esclusivo uso l'allora compagna, IR PA, alcuni bonifici provenienti dalla coimputata, sarebbe un elemento insufficiente per dimostrare il concorso nelle truffe. Il ricorrente non avrebbe previsto e valutato che la compagna potesse porre in essere condotte illecite in danno del datore di lavoro al quale era legata da un rapporto pluriennale e che le garantiva una retribuzione rassicurante. Si contestava altresì l' omessa considerazione (a) del fatto che le operazioni illecite sul conto in questione erano continuate anche quando la relazione con IR PA si era conclusa;
(b) che lo ZA aveva chiesto alla banca il cambio delle credenziali di accesso e l'utilizzo esclusivo della chiavetta dispositiva del conto e della tessera bancomat, (c) del fatto che lo ZA aveva immediatamente denunciato la PA che, peraltro, aveva rilasciato un manoscritto con il quale si assumeva la esclusiva responsabilità per i fatti denunciati.
3.1. Vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le prove allegate dalla difesa, ovvero il verbale di denuncia e la dichiarazione spontanea di IR PA, dalle quali si sarebbe evinto che i bonifici effettuati a IE ZA riguardavano denaro lecitamente detenuto dalla coimputata ed effettuati per consentirgli l'acquisto di una vettura, effettuato attraverso un finanziamento. Si deduceva che se il ricorrente fosse stato consapevole delle attività illecite della compagna, l'acquisto dell'auto che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stata acquista con denaro provento del reato, sarebbe avvenuto in un'unica soluzione, senza necessità di ricorrere ad un finanziamento.
3.2. Violazione di legge (artt. 116, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso anomalo, che sarebbe stato ritenuto senza identificare con precisione quale fosse il reato meno grave effettivamente voluto;
dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito emergerebbe, al più, la volontà di agevolare l'elusione di un provvedimento civilistico esecutivo, dunque una condotta inquadrabile nell'art. 388 3 cod. pen.; tuttavia mancherebbe la prova della consapevolezza della sussistenza di una ingiunzione ad adempiere. Inoltre nulla poteva fare presagire in capo a ZA che la PA avesse posto in essere complessa attività truffaldina, avviata prima della relazione;
si allegava che lo ZA (a) non aveva avuto la possibilità di valutare lo sviluppo della progettazione criminosa della coimputata, (b) non era consapevole che la coimputata conducesse un regime di vita sproporzionato rispetto alle sue attività lecite. Infine si allegava che l'arco temporale in cui lo ZA avrebbe concesso in via esclusiva a IR PA l'utilizzo del conto corrente andrebbe dal novembre 2012 al maggio 2013: arco temporale breve che osterebbe alla possibilità di ritenere che lo stesso si potesse essere reso conto dell'attività illecita posta in essere dalla coimputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell'interesse di IR PA è inammissibile.
1.1. E' manifestamente infondata la questione di costituzionalità. La norma censurata, ovvero l'art. 8 del d.lgs n. 14 del 2014 ha stabilito all'art.
2-bis che «la soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del Tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero>>, ed all'art.
2-ter che «la disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'articolo 11, comma 2, e' stata formulata la proposta al Tribunale». La scelta di assegnare rilievo, al fine di identificare la competenza territoriale, al pervenimento della notizia di reato presso la Procura di Pordenone - e dunque alla relativa iscrizione -, evento che ha determinato la "pendenza" del procedimento e la conseguente attribuzione della competenza, non si configura come irragionevole, essendo espressione della discrezionalità del legislatore, che ha scelto di fare ricorso ad un criterio, ovvero quello del pervenimento della notizia di reato presso gli Uffici di Procura e dunque dell'iscrizione - che è già stato utilizzato dal legislatore, essendo previsto tra i criteri sussidiari indicati dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., e che, contrariamente a quanto dedotto, non si profila affatto irragionevole o discriminatorio, anche tenuto conto del fatto che la norma si occupava della disciplina transitoria in ordine alla competenza nei territori 4 interessati dalla soppressione di alcuni circondari ed assume dunque un chiaro carattere di "specialità". Il fatto che tale criterio - introdotto da una normativa "speciale" che ha disciplinato l'attribuzione delle competenze in seguito alla soppressione di alcuni Tribunali - prevalga sul criterio codicistico previsto dall'art. 16 cod. proc. pen. è, infatti, giustificato proprio dalla "specialità" della disciplina, che regola in via transitoria la competenza nei territori dove si è verificato l'accorpamento. Si ritiene, dunque, che il criterio contestato sia ragionevole e che sia legittima la sua applicazione, in ragione sia del principio di specialità, che di quello del tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle leggi procedurali. Non si rileva, infine, neanche l'assenza di un mandato nella legge delega necessario per legittimare l'intervento effettuato con l'art. 8 del d.lgs n. 14 del 2014; omissione che, secondo il ricorrente, integrerebbe una violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. L'art. 5 della legge delega n. 148 del 2011 autorizzava, infatti, il Governo ad emanare decreti correttivi in tutte le materie oggetto della prima delega, tra le quali, contrariamente a quanto dedotto, vi era anche quella della identificazione dei criteri per attribuire, nel periodo transitorio, la competenza ai Tribunali dei circondari allargati in seguito all'accorpamento.
1.2. Il secondo motivo, che contesta la legittimità della motivazione nella parte in cui respinge la richiesta di effettuazione di una perizia psichiatrica volta a scrutinare la capacità di intendere e di volere di IR PA al momento del fatto, non è consentito: lo stesso si risolve, infatti, nella richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali poste alla base del diniego. A ciò si aggiunge che il motivo si profila generico in relazione all'accurata motivazione offerta dalla Corte territoriale in relazione al rigetto di analoga censura proposta con la prima impugnazione: la Corte di appello osservava, infatti, che la pluralità di condotte posta in essere da IR PA, in un rilevante arco di tempo, e la costante predisposizione di un'articolata ed efficace programmazione delle modalità esecutive dei reati commessi, contrastavano con l'asserita condizione di incapacità di intendere e di volere;
rilevava, inoltre, che sia la manifestazione di propositi anticonservativi, che la manifestazione di patologie depressive, erano eventi manifestatisi dopo l'inizio procedimento penale che, secondo la Corte di merito, trovavano verosimilmente la propria causa nell'avvio del processo;
si trattava comunque di condizioni sopravvenute, inidonee ad influire sulla capacita di intendere e di volere della ricorrente "al momento del fatto" (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 5 1.3. Il terzo motivo, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 1) che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotte entro la fattispecie dell'appropriazione indebita, è manifestamente infondato. La Corte di appello rilevava (a) che la ricorrente non aveva la materiale disponibilità del denaro consegnato in pagamento per le locazioni e che tale disponibilità si inverava solo dopo l'effettuazione dei bonifici da parte dei locatari;
(b) che erano stati posti in essere artifici e raggiri - condotta costitutiva del reato di truffa - consistiti nell'indicazione ai locatari di un conto corrente, su cui effettuare i bonifici, che non corrispondeva con quello del proprietario degli immobili locati, bensì al suo. Sul punto il collegio rileva che non influisce sulla correttezza della qualificazione giuridica il fatto che i destinatari degli artifici e raggiri (i locatari debitori) siano diversi dalla persona danneggiata (il locatario proprietario degli immobili). E' costante infatti la giurisprudenza secondo cui non è necessaria l'identità del danneggiato con il raggirato ai fini della configurabilità del delitto di truffa. Si riafferma, comunque, che ai fini della configurabilità del reato di truffa, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato è indispensabile che tra i due sussista, perlomeno, un rapporto negoziale che giustifichi la "trasmissione" del danno dal soggetto raggirato a quello effettivamente danneggiato (Sez. 2, n. 16630 del 10/04/2012, Giddio, Rv. 252818 - 01), rapporto presente nel caso in esame ed identificabile nella sussistenza dei contratti di locazione che generano un rapporto sinallagmatica tra raggirato (i locatari) e danneggiato (il locatore). Non rileva, pertanto, che il AT, proprietario degli immobili locati, non abbia effettuato alcuna disposizione patrimoniale a favore di IR PA, essendo emerso con certezza che la ricorrente aveva raggirato i locatari per farsi consegnare somme a lui dovute.
1.4. Il quarto motivo, che deduce sia l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11) cod. pen., che la tardività della querela, è manifestamente infondato.
1.4.1. Quanto alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11) cod. pen. il collegio riafferma che, in tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01; Sez. 2, n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243; Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera Rv. 277048). Nel caso in esame, in coerenza sia con tali indicazioni ermeneutiche, che con le prove raccolte, la Corte di appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, rilevava che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa per conto della s.r.l. "Villaggio 6 dell'orologio" e che, in virtù di tale rapporto di prestazione d'opera, aveva potuto instaurare con il AT il rapporto di fiducia che le aveva consentito di gestire gli incassi degli affitti degli immobili di proprietà di costui;
emergeva, pertanto, con chiarezza, che la condotta della ricorrente era connotata dall'uso distorto del ruolo rivestito nell'ambito della società del danneggiato e dall'abuso della fiducia conferitale dallo stesso (pag. 6 della sentenza impugnata).
1.4.1. La questione della tardività della querela rispetto alla piena coscienza dell'illecito non è consentita in quanto si si connota per essere correlata ad un accertamento di puro per verificare quale sia stato il momento il cui il querelante ha avuto piena merito: consapevolezza dell'illecito occorre, infatti, la valutazione della capacità dimostrativa delle prove sull'elemento di fatto contestato, ovvero la consapevolezza dell'illecito in capo al querelante, che non consentita in sede di legittimità. Si riafferma, cioè, che la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ove si tratti di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245-01; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847; Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568). Nel caso in esame la questione è stata proposta solo con il ricorso per cassazione: invero con l'atto di appello, proposto il 16 aprile 2019, riteneva che il reato fosse procedibile d'ufficio a causa del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11) cod. pen. (pag. 11 dell'atto di appello), nonostante la contrazione dei casi di procedibilità d'ufficio per il reato di truffa alla sola ipotesi in cui sussiste l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7) cod. pen. fosse stata già introdotta dal d.lvo 10 aprile 2018, n. 36; solo con il ricorso per cassazione si allegava, invece, che i AT aveva avuto una remota conoscenza dell'illecito, asserzione che, per essere validata, richiederebbe un accertamento di merito non effettuabile in sede di legittimità 1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto ripropone la questione della qualificazione giuridica dei fatti ivi descritti che, con valutazione conforme effettuata da parte di entrambi i giudici di merito, sono stati tutti univocamente ricondotti alla fattispecie del danneggiamento informatico, previsto dall'art. 635-bis cod. pen.. La struttura imputativa che risulta dalla riqualificazione effettuata dal primo giudice è infatti quella di truffa in relazione al primo capo di imputazione, e di danneggiamento informatico in relazione al secondo capo dell'editto accusatorio. Come rilevato dalla Corte d'appello, non si evince alcuna lesione del diritto di difesa in tale riqualificazione dato che nel secondo capo di imputazione veniva chiaramente descritta la condotta ricondotta al danneggiamento informatico, ovvero il fatto che la PA intervenisse, senza diritto, su informazioni e programmi contenuti all'interno del 7 sistema informatico di gestione "Navis", in uso presso la segreteria della società "Villaggio dell'orologio s.r.l.", cancellando o modificando i dati registrati, condotta pacificamente inquadrabile nella fattispecie contestata.
1.6. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso di IR PA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. La PA deve inoltre essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AD AT RE, che, tenuto conto delle richieste e dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro milleottocentoquarantaquattro\00 oltre accessori di legge e dalle parti civili Gestioni Immobiliari s.r.l. e Villaggio dell'Orologio s.r.l., che liquida in complessivi euro quattromilaquattrocentoquaranta\00, oltre accessori di legge.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di IE ZA é fondato.
2.1. La Corte d'appello, facendo proprie la valutazione del primo giudice, ha inquadrato la condotta contestata al ricorrente come concorso anomalo nel reato di truffa, identificando il reato meno grave effettivamente voluto in quello previsto dall'art. 388 cod. pen. (pag. 14 della sentenza del Tribunale). Non si tratta di una ricostruzione che può essere accolta in quanto, in assenza della prova una ingiunzione di pagamento, non si rinvengono gli estremi per ritenere che la volontà di IE ZA fosse diretta ad eludere un provvedimento giudiziale invero inesistente. Dunque il concorso anomalo nelle truffe risulta riconosciuto in assenza di elementi di prova indicativi del fatto che il ricorrente avesse voluto il reato meno grave (il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice) ed accettato il rischio della consumazione di quello più grave (il reato di truffa). causale dello ZA allaDel pari risulta del tutto non provato il contributo consumazione delle truffe perpetrate da IR PA: le sentenze di merito si sono, infatti, limitate ad accertare solo che IE ZA aveva consentito alla compagna di far transitare sul conto allo stesso intestato somme ragionevolmente costituenti provento delle truffe, attività pacificamente successiva alla consumazione delle stesse e priva di efficacia causale.
2.2. La sentenza di condanna nei confronti di IE ZA deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché lo stesso non ha commesso il fatto.
2.3. La circostanza che il ricorrente abbia messo a disposizione di IR PA il conto corrente sul quale erano confluite somme di denaro - ragionevolmente provento dei delitti di truffa sarà valutato dalla Procura competente che provvederà a verificare l'eventuale - 8 sussistenza di elementi indiziari per avviare una indagine in ordine al delitto di riciclaggio. Si trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone perché effettui tale valutazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA IE per non avere commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di PA IR, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AD AT RE, che liquida in complessivi euro milleottocentoquarantaquattro\00 oltre accessori di legge, e dalle parti civili "Gestioni Immobiliari s.r.l." e "Villaggio dell'Orologio s.r.l.", che liquida in complessivi euro quattromilaquattrocentoquaranta\00 oltre accessori di legge. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di ZA IE in ordine al reato di riciclaggio, nei sensi precisati in motivazione. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 Il Presidente L'estensore Sergio Beltrani Sandraira Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 28 FEB. 2023 FUNZIONARIO GIUDIZIARIOSTUDIZIARIO ClaudiqClaudia Pignelli E T R O G 9