Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2014, n. 26236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26236 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16281-2008 proposto da:
RM PI C.F. [...], già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio dell'avvocato MACCARONE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASCHENIS LOREDANA, SIGNORELLI PIERO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliate presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 09398920033;
- intimata -
sul ricorso 18789-2008 proposto da:
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 09398920033 AUTOGRILL S.P.A. C.F. 09398920033, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRISCO LUIGI MARIA;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RM PI C.F. [...];
- intimata -
avverso la sentenza n. 127/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/06/2007 R.G.N. 268/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 8/6/07 in riforma della pronuncia emessa dal Giudice del lavoro di Bergamo il 13/1/06, respingeva la domanda proposta da ME PP nei confronti della Autogrill s.p.a., intesa a conseguire il superiore inquadramento nel 4 livello ccnl Turismo ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava che non ricorrevano i presupposti giuridici per il riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, giacché la lavoratrice non godeva di autonomia esecutiva e non era in possesso di conoscenze specialistiche tipiche del 4A livello CCNL turismo, essendo l'attività disimpegnata in prevalenza meramente esecutiva di tecniche e di criteri rigidamente prefissati.
Avverso tale decisione ME PP ricorre per cassazione, con tre motivi trasfusi in quesiti di diritto. La spa Autogrill resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. siccome proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che la Corte territoriale, nella comparazione fra la declaratoria contrattuale ed il caso concreto, abbia escluso, con motivazione non corretta, la sussistenza del requisito delle "conoscenze specifiche comunque acquisite" che qualifica la declaratoria di quarto livello. Si deduce essenzialmente l'erroneità del procedimento logico- giuridico seguito dai giudici del gravame, i quali hanno negato che la lavoratrice avesse apportato utili elementi atti a comprovare di aver ricevuto un addestramento idoneo, per natura e durata, a trasmettere una conoscenza specialistica, in contrasto con i dati recati dalla norma contrattuale che postula il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite, oltre che con quelli emersi alla stregua della espletata istruttoria.
Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per la controversia. Viene rimarcato, quanto al profilo del requisito proprio del 4 livello contrattuale rivendicato e concernente il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite, che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito, la durata dell'addestramento non può integrare, logicamente, elemento coessenziale alla definizione di detto requisito, ove si consideri che anche un addestramento breve può avere ad oggetto la trasmissione di un patrimonio di conoscenze di tipo specialistico.
I motivi, da trattarsi congiuntamente stante la connessione logico- giuridica che li connota, sono privi di pregio.
Non può, infatti, tralasciarsi di considerare che il mezzo di impugnazione risulta calibrato sulla violazione di disposizioni della contrattazione collettiva di settore che non sono state integralmente riportate nel loro tenore ne' risultano tempestivamente e ritualmente prodotte.
L'incompletezza che connota il ricorso introduttivo del presente giudizio, va rimarcata, infatti, innanzitutto con riferimento alla omessa trascrizione della declaratoria inerente al livello di appartenenza (quinto livello c.c.n.l. Turismo), tale omissione ostando ad una retta valutazione delle declaratorie medesime, e ad un raffronto fra le stesse, elemento imprescindibile nell'iter logico che presiede al giudizio inerente alla questione, qui dibattuta, relativa alla rivendicazione di una qualifica superiore ex art. 2103 c.c.. Questa Corte (Cass., sez. lav., 4 novembre 2005, n. 21379) ha infatti affermato che, qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa, stante il divieto per il giudice di legittimità di ricercare negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione della controversia (vedi Cass. 22 agosto 2007 n. 17896). Si impone, inoltre, l'evidenza della violazione dei dieta giurisprudenziali alla cui stregua (confronta, fra le altre, Cass. 14 marzo 2013 n. 6556) in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità(cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547). In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.
Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;
il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Nella specie, le disposizioni della contrattazione collettiva richiamata, per quanto innanzi detto, non risultano trascritte integralmente nel loro contenuto, ne' la ricorrente indica se il contratto sia stato ritualmente prodotto nel giudizio di merito ed in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile, esponendosi ad un giudizio di novità dei fatti denunciati che su tali disposizioni collettive si fondi.
Ciò in violazione dei principi più volte affermati da questa Corte, ed ai quali si intende dare continuità, alla cui stregua l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso,
delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole, dovendosi ritenere che la produzione parziale del documento sia incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006 intesi a potenziare la funzione nomofilattica della cassazione. Tanto anche sulla considerazione che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione, trattata (cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495 cui adde Cass. 18 febbraio 2010 n. 3894 e Cass. 6 aprile 2011 n. 7891). La sentenza impugnata appare comunque sorretta da un iter motivazionale corretto ed immune da censure di ordine logico- giuridico laddove ha conferito rilevanza ai concetti di natura e durata dell'addestramento utile ai fini della acquisizione di conoscenze specialistiche richieste dalla declaratoria di quarto livello, ed in relazione al quale sarebbe stato doveroso da parte attrice specificare le modalità, i tempi, e quanto necessario a definirne la effettiva portata, e si sottrae, pertanto, alle critiche che le sono state mosse.
Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si deduce essenzialmente la violazione da parte dei giudici del gravame, del principio di parità di trattamento della ricorrente rispetto agli altri lavoratori addetti al servizio, i quali, pur svolgendo le medesime mansioni ad essa assegnate, erano tutti inquadrati nel quarto livello c.c.n.l. di settore.
Anche siffatta censura è priva di fondamento, ove si consideri che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (cfr. Cass. 8 novembre 2007 n. 23273). In definitiva, il ricorso principale va respinto, restando assorbito il ricorso incidentale formulato in via condizionata dalla società Autogrill.
Il governo delle spese inerenti al presente giudizio, segue, infine, il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014