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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1874/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13690/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240161520379000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1579/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240161520379000 notificata il 22.4.2025 dell'importo di euro 626,55 emessa da Agenzia delle Entrate ON di Napoli su ruolo della Regione Campania per tassa auto anno 2017.
Oppone la prescrizione/decadenza del diritto di credito;
la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica di atti prodromici ed un omesso dettaglio di come determinata la pretesa per sanzioni e interessi.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'AD e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente vocata in giudizio.
Si è costituita la regione Campania con documentazione che ha versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione Campania ha versato in atti la documentazione dei referti della notifica dell'avviso di accertamento n. 734349807570 iscritto notificato il 7.04.2023, dell'avviso di accertamento n. 734302985468 iscritto notificato il 19.11.2020, e dell'avviso di accertamento n. 734082813050 iscritto notificato il 19.11.2020.
Dall'esame degli stessi si rileva perfezionata la notifica in relazione ai due avvisi di accertamento n.
734302985468 e n. 734082813050, notificati per consegna al domicilio in data 19.11.2020, ma alla data di notifica dell'atto impugnato, per entrambi, si rileva intervenuta la prescrizione dei ruoli ex art 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e decorsa la sospensiva del periodo covid-19 posta dall'art.68 D.L.18/2020 per il detto ruolo.
Per l'avviso di accertamento n. 734349807570, iscritto notificato il 7.04.2023, non si rileva perfezionata la notifica a mezzo raccomandata ordinaria, in assenza di evidenze di un rilasciato avviso di giacenza della raccomandata non consegnata al destinatario e di luogo (dell'ufficio postale) ove disponibile per il ritiro di cui all'art. 25 DM 1° ottobre 2008 (Cass. n. 27526/2013; Cass. Ord. n. 15834/2017); e a tanto consegue il vizio della iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT.
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13690/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240161520379000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1579/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240161520379000 notificata il 22.4.2025 dell'importo di euro 626,55 emessa da Agenzia delle Entrate ON di Napoli su ruolo della Regione Campania per tassa auto anno 2017.
Oppone la prescrizione/decadenza del diritto di credito;
la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica di atti prodromici ed un omesso dettaglio di come determinata la pretesa per sanzioni e interessi.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'AD e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente vocata in giudizio.
Si è costituita la regione Campania con documentazione che ha versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione Campania ha versato in atti la documentazione dei referti della notifica dell'avviso di accertamento n. 734349807570 iscritto notificato il 7.04.2023, dell'avviso di accertamento n. 734302985468 iscritto notificato il 19.11.2020, e dell'avviso di accertamento n. 734082813050 iscritto notificato il 19.11.2020.
Dall'esame degli stessi si rileva perfezionata la notifica in relazione ai due avvisi di accertamento n.
734302985468 e n. 734082813050, notificati per consegna al domicilio in data 19.11.2020, ma alla data di notifica dell'atto impugnato, per entrambi, si rileva intervenuta la prescrizione dei ruoli ex art 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e decorsa la sospensiva del periodo covid-19 posta dall'art.68 D.L.18/2020 per il detto ruolo.
Per l'avviso di accertamento n. 734349807570, iscritto notificato il 7.04.2023, non si rileva perfezionata la notifica a mezzo raccomandata ordinaria, in assenza di evidenze di un rilasciato avviso di giacenza della raccomandata non consegnata al destinatario e di luogo (dell'ufficio postale) ove disponibile per il ritiro di cui all'art. 25 DM 1° ottobre 2008 (Cass. n. 27526/2013; Cass. Ord. n. 15834/2017); e a tanto consegue il vizio della iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT.
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri