TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 244
TAR
Decreto cautelare 22 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuto difetto di interesse

    La normativa sull'obbligo vaccinale è stata modificata, eliminando la previsione della sospensione dal servizio per inadempimento. Pertanto, l'atto impugnato ha cessato di produrre effetti lesivi e manca un interesse attuale all'annullamento.

  • Rigettato
    Inesigibilità della prestazione per impossibilità di deambulare

    Il ricorrente non ha mai ottenuto un'esenzione dall'obbligo vaccinale dal medico curante. La documentazione medica presentata non dimostra un'impossibilità assoluta alla deambulazione e il periodo di riposo prescritto non coincideva con la data della vaccinazione.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per difetto di potere del dirigente

    La normativa vigente attribuisce ai dirigenti delle strutture la responsabilità di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale e di comunicare l'inadempimento, il quale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il dirigente del Compartimento Polizia Stradale è legittimato a emanare tale provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 244
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 244
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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