Decreto cautelare 22 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2022
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Piemonte e -OMISSIS- del -OMISSIS- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026 il dott. LU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. In data 17 dicembre, il funzionario incaricato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. ex art. 4- ter , commi 2 e 3, del d.l. 44/2021 ha invitato l’odierno ricorrente a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2 ovvero l’attestazione relativa all’esenzione dalla vaccinazione o la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni.
2. Il 22 dicembre 2021, il dipendente ha inviato la copia della prenotazione per la somministrazione della prima dose di vaccino (fissata al 5 gennaio 2022) ma, il successivo 28 dicembre 2021, egli ha comunicato all’ufficio di appartenenza che non si sarebbe sottoposto alla vaccinale.
3. In data 29 dicembre 2021, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Piemonte e -OMISSIS- -OMISSIS- ha pertanto sospeso il ricorrente dall’attività lavorativa.
4. Con ricorso, notificato e depositato il 21 gennaio 2022, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
5. All’esito dell’udienza camerale dell’11 febbraio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come precedentemente evidenziato, l’impugnazione è volta all’annullamento del provvedimento di sospensione dal servizio, a suo tempo disposta in base all’art. 4- ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), che nella versione ratione temporis vigente (ossia anteriormente all’abrogazione della lett. b) del comma 1 del citato art. 4-ter da parte dell’art. 8, comma 3, lett. a), n. 2 del D.L. n. 24 del 2022), obbligava i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (a cui il ricorrente appartiene) a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa di quelli che non avessero osservato il predetto obbligo fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 (cfr. art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1).
Sennonché, con l’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina dell’obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è stata trasposta dall’art. 4- ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 4- ter .1 del medesimo D.L. n. 44/2021, il quale, pur mantenendo l’obbligatorietà della vaccinazione, fissandone la scadenza al 15 giugno 2022, ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento del suddetto obbligo.
Ne deriva che, per effetto delle novità introdotte con il d.l. n. 24/2022, è immediatamente terminato l’effetto sospensivo ricollegato alla mancata vaccinazione, mentre dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale.
In tale contesto, l’atto con cui il ricorrente è stato dichiarato sospeso dal servizio ha cessato di spiegare effetti lesivi, sicché il egli non vanta più alcun interesse al suo annullamento.
In tal senso, è utile osservare che l’art. 4- ter , comma 3, del d.l. n. 44/2021 ricollegava alla sospensione dell’attività lavorativa unicamente la non spettanza, per il relativo periodo di inattività, della retribuzione e di altri compensi o emolumenti.
Tuttavia, tale effetto non rileva nel caso di specie, non essendo state proposte domande di condanna dell’amministrazione all’erogazione di somme non percepite. Né, ai fini dell’esistenza di un interesse al ricorso, può essere valorizzato l’inciso provvedimentale (che, comunque, non ha formato oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente), secondo cui il periodo di sospensione « non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario », trattandosi di un mero avviso, inidoneo, in assenza di ulteriori atti applicativi, a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro.
Per quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) cod. proc. amm..
7. Ciò posto si evidenzia, per completezza, che il ricorso è anche infondato nel merito.
8. In particolare, con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’amministrazione di appartenenza non avrebbe dovuto sospenderlo dal servizio perché la prestazione era inesigibile, posto che non era in grado di deambulare e, quindi, di recarsi sul luogo della vaccinazione.
Il ricorso è infondato.
Come noto, per far fronte alla nota emergenza sanitaria, il legislatore ha esteso (con l’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con legge 21 gennaio 2022, n. 3), intrudendo l’art. 4- ter nel d.l. 44/21), l’obbligo vaccinale anche al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8- ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli istituti penitenziari.
In particolare, la disposizione de qua ha previsto che « Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3- ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche […] (al) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ».
L’articolo 4, comma 2, del d.l. 44/21 vigente ratione temporis sanciva che la « Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita ».
Il combinato disposto delle menzionate disposizioni legittimava quindi l'Amministrazione ad accogliere l'istanza di differimento del dipendente solo in presenza di « condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ».
Ebbene, nel caso in esame il ricorrente non è mai stato esentato dall'obbligo vaccinale né dal medico curante, posto che si è limitato a comunicare alla propria amministrazione di appartenenza che « consapevole di quel che la mia scelta possa comportare sul rapporto d'impiego in conformità ai dettami del D.L. 26.11.2021 n. 172, per personali motivi non intendo sottopormi alla predetta ».
Ne consegue che l’amministrazione ha correttamente notificato al dipendente il decreto di sospensione dall'attività lavorativa, così come disposto dalla normativa vigente ratione temporis .
A ciò si deve aggiungere che neppure i certificati medici presenti agli atti di causa non dimostrano un’impossibilità assoluta alla deambulazione, tant’è che il medico di base del ricorrente si è limitato a prescrivergli un periodo di riposo ma non di immobilità assoluta. Senza contare che la vaccinazione era prevista per il 5 gennaio 2022 mentre i certificati medici hanno circoscritto il periodo di riposo dal 21 dicembre 2021 al successivo 31 dicembre.
Ne consegue che, in assenza dei documenti sanitari prescritti dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021 (idonei ad accertare il diritto all'esenzione per ragioni sanitarie) il provvedimento di sospensione immediata era in realtà atto vincolato e, pertanto, il motivo è infondato.
9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe nullo perché il proprio dirigetene avrebbe l’onere di accertare l’inadempimento ma sarebbe privo del potere di incidere sullo status giuridico dei propri dipendenti.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 4- ter , comma 2, del d.l. n. 44/2021 « La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7 ».
Il successivo comma 3 sancisce, poi, che « I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 ».
Sul punto, la circolare del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/I-DOC/AREA I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021 ha precisato che « I “responsabili delle strutture”, analogamente a quanto già previsto dalla circolare n. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021, relativa a “Obbligo di esibizione della certificazione verde C0VID-19" (c.d "Green pass')”, sono da intendersi come i dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche. In relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più Uffici decentrati, il dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica ».
Ebbene, ai sensi dell’art. 2, comma 1, let a), n. 5 del d.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 costituiscono, tra l’altro, uffici periferici con funzioni finali quelli « istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera » che, per quanto cocente la Polizia stradale sono rappresentati, a livello regionale, dal Compartimento e, pertanto il suo dirigente è legittimato ex lege a emanare il provvedimento di sospensione.
Del tutto inconferente è, poi, il riferimento agli artt. 16 e 21 del d.P.R. del 25 ottobre 1981, n. 737 in quanto esso è dedicato alle « Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti» mentre per espressa previsione normativa «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » (cfr. art. 4- ter , comma 3, d.l. 44/21).
Ne consegue che anche la censura in esame è infondata.
10. Per quanto sopra esposto il ricorso è deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
LU IA, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IA | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.