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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Mogliano Veneto, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma ed elettivamente domiciliata a
Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraris Maxia in virtù di procura in atti, appellata
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
- Condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, della somma di € 200.709,54, a titolo di metà delle provvigioni di incas-
[...]
so sui premi nella misura del 12% sul premio netto annuo al netto della decur- tazione, detratto quanto già dal medesimo ottenuto in pagamento in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 21.04.2020.
- Condannare la alla corresponsione, in favore di Controparte_1 [...]
, degli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dagli Parte_1
anni, rispettivamente, 1999, 2000, 2001 e 2002 o dal momento in cui la
[...]
avrebbe dovuto eseguire la prestazione ex art. 1748, comma 3, c.c., Parte_3
ovvero, in via gradata, dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Ori- stano n. 60/2011 del 21.07.2010 - 09.02.2011.
- Quanto al giudizio di primo grado: condannare la alla Controparte_1
rifusione integrale delle spese dell'intero giudizio senza alcuna compensazione e/o detrazione di quanto già corrisposto a titolo di spese legali nell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse di parte appellata: voglia la Corte d'appello adita, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Respingere l'appello ex adverso proposto, come formulato ed articolato,
pagina 2 di 19 confermando integralmente la sentenza resa in primo grado relativamente al calcolo delle provvigioni sui premi netti ed alla liquidazione e parziale com- pensazione delle spese legali.
2) Accogliere l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, riformare la sentenza nella parte in cui ha quantificato gli accessori su cui calcolare la provvigione del 32,5 % pari a euro 106.605,74, giungendo ad un totale di € 109.715,06, anziché la minor somma di € 9.966,91, ridetermi- nando e ridimensionando quindi l'importo dovuto in favore del sig. ; Pt_1
3) rigettare comunque le pretese avversarie perché le stesse sono infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare che al diritto sulle provvigioni - previo accertamento che a tutto concedere al Sig. è dovuta la minor Pt_1
somma di € 411.096,57, di cui € 401.129,66 per provvigioni d'acquisto ed €
9.966,91 per accessori su provvigioni, o la diversa minor somma che dovesse accertarsi in corso di causa, in ogni caso senza interessi legali- si applica l'art. 10, comma 2 dell'Accordo Nazionale Agenti del 2003; per l'effetto, ridurre della metà, e quindi ad euro 200.564,83, quanto eventualmente dovuto a titolo di provvigioni d'incasso;
5) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che gravano sull'agente dott. , secondo quanto previsto dall'art. 5, lett c) del Capitolato per la Pt_1
concessione delle Agenzie Generali, le spese legali per il recupero dei premi;
per l'effetto, dando atto che ha sostenuto in proprio il co- Controparte_1
sto delle spese legali per € 270.680,77, detrarre tale importo da quanto even- tualmente dovuto al dott. a titolo di provvigioni d'incasso; Pt_1
pagina 3 di 19 6) condannare comunque il dr. a restituire quanto ricevuto in esecu- Pt_1
zione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 24.04.2020 e della successiva sen- tenza gravata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio la illu- Parte_1 Controparte_1
strando:
• di aver svolto attività di agente generale per le società Ina ed As- sitalia dal 1° novembre 1999 al 4 giugno 2004, in forza di lettera di nomina del 1° novembre 1999, regolata dal Capitolato per la gestione delle agenzie generali e dall'Accordo Nazionale Agenti
(ANA) del 2003;
• che, in data 7 dicembre 1993, l'Agenzia Generale Ina-IT di
NO aveva stipulato con la la polizza de- Parte_4
cennale n.10222357 sino al 31 dicembre 2003 contro il rischio in- cendio, con premio annuo pari a euro 1.210.626,48, poi aggiorna- to a euro 1.292.594,63;
• di essere subentrato nella gestione della polizza in forza di procu- ra nel novembre 1999 e di aver maturato, in relazione ai premi in- cassati dalla compagnia, il diritto al pagamento delle provvigioni di incasso nella misura del 12% sul premio netto annuo di euro
1.056.366,00 e nella misura del 32,50% sugli accessori, corri- spondenti al 10% del citato premio netto, pari, dunque, a euro
105.636,60.
pagina 4 di 19 Il ricorrente chiese, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro 510.136,73, di cui euro 401.419,08 a titolo di provvigioni di incasso, oltre euro 108.717,65 per accessori, con interessi e rivalutazione.
La convenuta resistette, eccependo –per quanto qui rileva- l'inesigibilità del credito per mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurata, atteso che, seppure il relativo accertamento giudiziale sull'esistenza del credito fosse pas- sato in giudicato, l'assicurata non aveva ancora adempiuto.
Nel merito, la convenuta eccepì l'infondatezza della domanda, lamentando l'erroneità del quantum preteso da , per avere egli posto alla base di Pt_1
calcolo delle percentuali delle provvigioni e degli accessori il premio lordo do- vuto da pari ad euro 1.292.594,628, e non già il premio al netto di Parte_4
imposte e accessori, pari a euro 1.056.366,00.
Sulla base di un proprio conteggio analitico (prodotto sub 18), richiamato come parte integrante e sostanziale della propria comparsa, riconobbe CP_1
in euro 411.096,57 la somma eventualmente spettante al , di cui euro Pt_1
401.129,66 a titolo di provvigioni ed euro 9.966,91 a titolo di accessori, sulla base di siffatto calcolo:
a) premio netto di rata-imponibile (euro 1.056.366,00), ottenuta scorporando dal premio totale di rata (euro 1.292.594,63) le imposte sul- le assicurazioni (pari al 21,25%, ovvero euro 226.537,20);
b) imponibile a sua volta scorporato tra premio netto e accessori
(10% dell'imponibile);
c) calcolo della provvigione d'incasso del 12% sul premio netto di euro 1.056.366,00;
pagina 5 di 19 d) calcolo della provvigione d'incasso del 32,5% sugli accessori di euro 9.691,43.
Infine, la convenuta precisò che l'eventuale credito dell'ex agente avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto in ragione delle spese legali sostenute per il recupero dei premi assicurativi dalla pari a euro 270.680,77. Parte_4
In occasione della prima udienza, tenuto conto della domanda della conve- nuta di rifusione delle spese legali, l'attore manifestò la volontà di ottenere la metà della provvigione di incasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, secondo comma, ANA.
All'udienza del 31 gennaio 2020, l'attore chiese la pronuncia di un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro
309.427,19, considerato ormai l'avvenuto (pacifico) incasso dei premi, avvenu- to nel 2018.
Con ordinanza 21 aprile 2020, il Tribunale ingiunse a il pagamento CP_1
di euro 210.676,45, oltre interessi e spese, determinati:
- sul premio netto annuo di euro 1.056.366,00;
- nella minor misura indicata dalla convenuta, pari a euro 9.966,91, in mancanza di prova del diverso criterio di calcolo indicato dall'attore.
Infine, con lo stesso provvedimento, invitò le parti a indicare da quale do- cumento potesse trarsi l'esatta entità degli accessori nella misura pretesa dall'attore.
*
Con sentenza n. 1938, pubblicata il 12 agosto 2023, il Tribunale -per quanto rileva in questa sede- accolse parzialmente la domanda dell'attore, condannan-
pagina 6 di 19 do al pagamento di euro 292.010,88. CP_1
Il primo giudice accertò che il diritto dell'attore al pagamento delle provvi- gioni era maturato solo in data 20 marzo 2018, allorché la società assicurata aveva versato i premi oggetto della polizza n. 10222357, stipulata per il rischio incendio.
Tale conclusione venne fondata sulle clausole contrattuali contenute nel Ca- pitolato per la concessione e gestione delle Agenzie Generali, che subordina- vano il diritto alla provvigione all'effettivo incasso dei premi da parte della compagnia.
Quanto alla quantificazione del credito, diversamente a quanto ritenuto con l'ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c., il Tribunale ritenne che il premio netto su cui calcolare le provvigioni di incasso fosse pari a euro 959.451,69 e che gli accessori fossero pari a euro 106.605,74, in quanto rappresentanti il
10% del premio imponibile.
Sulla base di tali valori, determinò le indicate provvigioni di incasso, previa riduzione del 50% prevista dall'art. 10, comma 2, dell'ANA, come richiesto dall'attore.
Il credito complessivo venne, pertanto, determinato in euro 292.010,88, di cui euro 182.295,82 per provvigioni sul premio netto ed euro 109.715,06 per provvigioni sugli accessori.
Il Tribunale riconobbe gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dal 20 marzo 2018, escludendo l'applicazione del d.lgs. n.
231/2002 per intervenuta esclusione normativa e tenuto conto della data di sti- pulazione del contratto.
pagina 7 di 19 Infine, il Tribunale compensò le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico della convenuta, e revocò l'ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c. del 21 aprile 2020, sostituita con la pronuncia definitiva.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello . Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza in ordine: 1) alla quantificazione del credito riconosciuto a titolo di provvigioni d'incasso, ritenendo erronea la base di calcolo adottata dal Tribunale, e 2) alla decorrenza degli interessi.
2.1.1 Sotto il primo profilo, l'appellante ha contestato l'individuazione del premio netto in euro 959.451,69, sostenendo che le parti avevano concorde- mente indicato come dati pacifici:
- l'importo di euro 1.056.366,00 quale premio netto di rata annuale;
- l'importo di euro 9.691,43 quale ammontare degli accessori al premio, siccome risultante dal prospetto contabile prodotto da (doc. 18) e con- CP_1
forme ai dati da egli stesso indicati.
Tanto premesso, ha ritenuto che il Tribunale avesse con- Parte_1
fuso gli accessori al premio con le provvigioni sugli accessori e che avesse er- roneamente scorporato dal premio lordo gli accessori in misura non corrispon- dente ai dati pacifici.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il premio annuale dovuto dalla sarebbe dato dalla somma di: euro 1.056.366,00 (base imponibile) Parte_4
+ euro 9.691,43 (accessori ovvero costi di gestione del contratto) + euro
226.537,20 (imposte), per un totale lordo di euro 1.292.594,63.
Sulla base del premio netto di euro 1.056.366,00, l'appellante ha ricalcolato pagina 8 di 19 le provvigioni d'incasso nella misura del 12%, per il periodo totale di tempo considerato, pari a euro 401.419,08, da ridurre della metà ai sensi dell'art. 10, secondo comma, ANA, per un totale di euro 200.709,54, anziché euro
182.295,82 come liquidato dal Tribunale.
Gli accessori –ha spiegato ulteriormente il erano pari al 10% del Pt_1
premio netto annuo (euro 1.056.366,00) e ammontanti a euro 105.636,60, su cui avrebbe dovuto essere applicato il 32,50% per ottenere l'importo degli ac- cessori spettante all'appellante.
2.1.2 Sotto il secondo profilo, ha contestato la decorrenza degli inte- Pt_1
ressi moratori fissata dal Tribunale al 20 marzo 2018, sostenendo che il credito fosse esigibile già in epoca antecedente.
In particolare, egli ha dedotto che la condizione sospensiva prevista dal con- tratto (incasso dei premi) fosse meramente potestativa e, pertanto, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., con conseguente esigibilità del credito fin dal momento in cui la avrebbe dovuto adempiere, ovvero negli anni 1999–2002. Parte_4
In via subordinata, l'appellante ha indicato come dies a quo la data di pub- blicazione della sentenza del Tribunale di NO n. 60/2011, che aveva con- fermato i decreti ingiuntivi ottenuti da contro ritenendo CP_1 Parte_4
che da quel momento il credito fosse divenuto certo, liquido ed esigibile.
2.2 Con il secondo motivo di appello, ha impugnato la Parte_1
compensazione delle spese nella misura del 50%, in quanto la propria domanda era stata integralmente accolta, seppur con una lieve riduzione nel quantum, e la convenuta era risultata totalmente soccombente, avendo resistito in giudizio pur essendo consapevole del debito.
pagina 9 di 19 L'appellante ha poi contestato la detrazione, operata dal Tribunale, delle somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., rite- nendo che le spese liquidate con tale ordinanza dovessero essere considerate autonomamente rispetto a quelle del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 641
c.p.c.
ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta alla rifusione inte- Pt_1
grale delle spese del doppio grado di giudizio, senza compensazione né detra- zioni.
3. Nel resistere, l'appellata ha anche proposto appello incidentale.
3.1 Con riguardo al profilo 1) del primo motivo, ha richiamato il CP_1
conteggio analitico dalla stessa proposto in primo grado (doc. 18) e ha sottoli- neato come la base di calcolo delle provvigioni fosse quella concordemente in- dividuata dalle parti in euro 1.056.366,00.
Secondo tale ricostruzione, il totale delle provvigioni sarebbe stato pari a eu- ro 401.129,66, sicché, applicando la riduzione di cui all'art. 10, secondo com- ma, ANA, l'importo dovuto sarebbe stato pari a euro 200.564,83, sostanzial- mente coincidente con quelli di euro 200.709,54 richiesto con l'impugnazione dal . Pt_1
Alla luce di tali rilievi, poi, ha sottolineato che, se condivisibili per CP_1
la provvigione sul premio netto di polizza, i conteggi indicati non avrebbero potuto avere che pari peso anche per la determinazione della quota di accesso- ri, quantificata in euro 9.961,43, considerato il dato pacifico del premio com- plessivo di euro 1.056.366,00.
In merito alla decorrenza del termine per gli interessi, ha opposto CP_1
pagina 10 di 19 che il credito dell'agente era subordinato all'effettivo incasso dei premi da par- te della compagnia, avvenuto solo il 20 marzo 2018, e pertanto gli interessi non avrebbero potuto avere decorrenza da data anteriore.
3.2 L'appellata ha, poi, osservato come:
- la compensazione delle spese fosse giustificata dalla parziale soccom- benza dell'attore, che aveva visto ridimensionata la propria pretesa ri- spetto all'importo originariamente richiesto;
- la richiesta di liquidazione autonoma degli onorari per l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. fosse infondata, trattandosi di fase interna al giudizio.
3.3 Con l'appello incidentale, la società ha censurato la quantificazione de- gli accessori, siccome avvenuta in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in euro 106.605,74, ritenendo che tale importo fosse privo di riscontro documen- tale e in contrasto con i conteggi da essa prodotti (doc. 18), mai contestati ri- tualmente da e, anzi, confessoriamente riconosciuti da questi nell'atto Pt_1
di appello (il premio annuale dovuto dalla era dato dalla se- Parte_4
guente somma: € 1.056.366,00 (base imponibile) + € 9.691,43 (accessori ovve- ro costi gestione contratto) + € 226.537,20 (imposte) = € 1.292.594,63, pag.
13).
L'appellata ha sostenuto che gli accessori erano, invero, pari a euro
9.691,43, come indicato nel prospetto contabile condiviso da entrambe le parti,
e che le provvigioni su tale importo, quantificate per il periodo 1999-2003, ammontavano a euro 9.966,91; riconoscendole nel maggior importo di euro
109.715,06, la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito all'attore un importo superiore di euro 99.798,15.
pagina 11 di 19 In via subordinata, ha chiesto sia la detrazione delle spese legali CP_1
sostenute per il recupero dei premi (pari a euro 270.680,77), ai sensi dell'art. 5, lett. c), del Capitolato per la Concessione delle Agenzie Generali.
Infine, la società ha chiesto la condanna dell'appellante alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e della sentenza impugnata.
* * *
4. Il primo profilo del primo motivo dell'appello principale e il motivo di appello incidentale, in quanto volti a contestare, sia pure sotto differenti profi- li, il montante individuato dal Tribunale per il calcolo delle provvigioni (sul netto e sugli accessori), devono essere esaminati congiuntamente.
4.1 A tale fine occorre muovere da alcune puntualizzazioni:
✓ nel proporre impugnazione in ordine alla componente del premio net- to, il ha lamentato che il primo giudice 1) si fosse discostato Pt_1
dai dati pacifici per cui il premio netto di rata annuale ammontava a euro 1.056.366,00 e gli accessori ammontavano a euro 9.691,43 e 2) avesse ricondotto, invece, alla minore somma di euro 959.451,69 il montante su cui applicare la provvigione del 12%;
✓ pur formalmente resistendo alla impugnazione, ha ricono- CP_1
sciuto la correttezza delle allegazioni dell'appellante, in quanto coin- cidenti con quanto da essa eccepito in primo grado, anche tramite la produzione dello schema di calcolo, esplicitamente fatto proprio in questo grado dall'appellante (pag. 12 e s);
✓ con l'appello incidentale, ha chiesto la riforma della senten- CP_1
pagina 12 di 19 za nella parte in cui ha quantificato in euro 109.715,06 la provvigione spettante al sugli accessori, ricostruiti dal primo giudice in Pt_1
euro 106.605,74 annui (ossia il 10% del premio imponibile, dato dalla differenza tra il premio lordo e le imposte).
Pur chiedendo il rigetto dell'impugnazione, dunque, ha indicato CP_1
come, sulla base dei calcoli risultanti dal citato schema, al sarebbero Pt_1
spettati euro 200.565,00 (all'esito della riduzione ex art. 10, secondo comma,
ANA) a fronte degli euro 200.709,54 pretesi dall'agente e ha chiesto di conte- nere in euro 9.966,91 le provvigioni sugli accessori.
4.2 Orbene, alla luce di quanto argomentato dalle parti (e in disparte la veri- fica della correttezza del ragionamento effettuato dal Tribunale, impedita dall'impostazione e dal complessivo tenore degli atti di parte), deve concluder- si per la fondatezza del primo profilo di appello principale e di quello inciden- tale.
4.2.1 L'appello del è fondato, perché ha riconosciuto come Pt_1 CP_1
il premio netto ammontasse, effettivamente, a euro 1.056.366,00 (e non a euro
959.451,69 come invece ritenuto dal primo giudice), sicché al devono Pt_1
essere riconosciuti, in riforma della sentenza impugnata, euro 200.709,54 a ti- tolo di provvigioni di incasso sul premio netto.
Tale conclusione è del resto conforme alle previsioni dell'art. 22 del Capito- lato per la gestione delle Agenzie Generali (doc. 3 , secondo cui le CP_1
provvigioni devono essere conteggiate sui premi delle polizze al netto delle ad- dizionali, diritti ed accessori nonché delle imposte.
4.2.2 L'appello incidentale è fondato, giacché -come affermato dal Pt_1
pagina 13 di 19 le parti erano concordi nell'indicare in euro 9.691,43 gli accessori, sicché il primo giudice non avrebbe potuto determinarli nella maggiore somma di euro
106.605,74 annui e sulla base di questo montante riconoscere la provvigione di complessi euro 109.715,06 (poi decurtati del 50%).
Quest'ultima conclusione è incompatibile, evidentemente, con la prospetta- zione del per cui, essendo gli accessori pari al 10% del premio netto Pt_1
annuo di euro 1.056.366,00 (euro 105.636,60), egli avrebbe diritto a una prov- vigione per accessori maggiore rispetto a quella calcolata sugli accessori di eu- ro 9.691,43.
Tale affermazione, conforme invero a quanto enunciato dalla convenuta
(pag. 12 comparsa primo grado) è, peraltro, in contraddizione con la ferma al- legazione svolta nell'atto di appello (pag. 12 e s.) e ribadita nelle memorie con- clusionali (pag. 17), secondo cui, discostandosi dai dati pacifici rappresentati in maniera identica sia dal che dalla nel suo pro- Pt_1 Controparte_1
spetto prodotto sub doc. n. 18, il Giudice di prime cure invero dimostra di con- fondere gli accessori al premio - che altro non sono che i costi amministrativi di gestione del contratto quantificati di volta in volta dalla stessa Compagnia ed addebitati all'assicurato - con le provvigioni sugli accessori al 10%.
[…]
In altri termini, il premio annuale dovuto dalla era dato Parte_4
dalla seguente somma: € 1.056.366,00 (base imponibile) + € 9.691,43 (acces- sori ovvero costi gestione contratto) + € 226.537,20 (imposte) = €
1.292.594,63.
Avendo il lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto Pt_1
pagina 14 di 19 del dato pacifico per cui gli accessori ammontavano a euro 9.691,43 non può, contestualmente, pretendere la provvigione sugli (stessi) accessori quantificati però in euro 105.636,60.
Per tale titolo, pertanto, al spettano le provvigioni nella minor misu- Pt_1
ra di euro di euro 9.966,91.
Il complessivo credito per provvigioni del è, dunque, pari a euro Pt_1
210.676,45, di cui:
• euro 200.709,54 a titolo di provvigioni di incasso sul premio netto;
• euro 9.966,91 a titolo di provvigioni di incasso sugli accessori.
5. L'appellante ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui ha fissato la decorrenza degli interessi legali al 20 marzo 2018, data di effettivo incasso dei premi da parte della compagnia assicurativa. Secondo , tale decorrenza Pt_1
sarebbe erronea, in quanto il credito sarebbe maturato fin dagli anni 1999–
2002, epoca in cui le prestazioni assicurative erano state eseguite, ovvero, in via subordinata, dal momento in cui i decreti ingiuntivi ottenuti da CP_1
contro erano diventati esecutivi (sentenza Trib. NO n. Parte_4
60/2011).
La censura non è fondata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il diritto dell'agente al pagamen- to delle provvigioni era subordinato all'effettivo incasso dei premi da parte del- la compagnia, ai sensi:
• dell'art. 5 del Capitolato dell' (a Parte_5
compenso di ogni prestazione personale (omissis) l'Istituto corri-
pagina 15 di 19 sponde all'Agente Generale: a) le provvigioni di acquisto commisu- rate sul premio di primo anno (omissis) L'Agente Generale ha dirit- to di accreditarsi l'importo di tali provvigioni dopo che gli sono sta- te conteggiate dalla direzione generale ed a misura che avviene
l'incasso delle corrispondenti rate di premio;
b) le provvigioni
d'incasso sui premi delle annualità successive alla prima, nella mi- sura stabilita dal quadro allegato alla lettera di nomina”);
• dell'art. 23 del Capitolato IT (il quale stabilisce che “l'Agente generale può accreditarsi le provvigioni dopo che siano stati rego- larmente incassati i premi delle polizze e delle quietanze”);
• della lettera di nomina allegata al Capitolato di Agenzia al punto 4), per cui le provvigioni Le saranno liquidate mano a mano che i premi saranno effettivamente incassati;
• dell'art. 1748, quarto comma, c.c., il quale stabilisce peraltro che, in ogni caso, la provvigione spetta all'agente, al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, salva diversa previsione delle parti.
Questa clausola derogatoria deve ritenersi legittima e non può essere consi- derata meramente potestativa, in quanto il pagamento dipende da un evento oggettivo (incasso del premio) e non dalla volontà unilaterale della compagnia.
L'incasso dei premi da parte di è avvenuto in data 20 marzo 2018, CP_1
come documentato in atti.
Solo da tale momento il credito è divenuto liquido ed esigibile, ai sensi del citato art. 1748, quarto comma, c.c., sicché gli interessi legali devono decorrere pagina 16 di 19 da tale data, come correttamente stabilito dal Tribunale.
6. Il secondo motivo di gravame è assorbito, giacché la riforma della senten- za impone una nuova regolamentazione delle spese.
7. Per quanto riguarda il governo delle spese occorre muovere dal rilievo che, nell'introdurre la domanda, il chiese la condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento di euro 510.136,73, che la convenuta riconobbe il proprio debito, sia pure in misura inferiore a quello preteso dall'attore ed eccepì, condivisibil- mente (cfr. par. 5), l'inesigibilità del credito, divenuto esigibile in corso di cau- sa.
Alla prima udienza del giudizio di primo grado -a fronte della domanda del- la convenuta di rimborso delle spese legali per il recupero dei premi a carico della l'attore limitò la propria domanda alla metà delle provvigio- Parte_4
ni spettantegli.
Pur risultata in definitiva soccombente, ha riconosciuto sin CP_1
dall'inizio il proprio debito e ha depositato un conteggio che si è poi rivelato corretto, tanto da essere stato (sostanzialmente) condiviso dallo stesso attore.
Considerato l'esito complessivo della lite, pertanto, sussistono i presupposti per una compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna della CP_2
alla rifusione della restante frazione.
[...]
Sullo scaglione determinato dal decisum (euro 52.001-260.000,0) i compen- si del primo grado devono essere liquidati ai valori medi per le fasi studio, in- troduttiva e di decisione e ai valori massimi per quelli della fase di trattazione, tenuto conto anche pronuncia dell'ordinanza ingiunzione di pagamento a favo- re dell'attore.
pagina 17 di 19 A questo proposito, occorre sottolineare che, ove il processo non si estingua,
l'ingiunzione prevista dall'art. 186-ter c.p.c. è necessariamente destinata a es- sere sostituita o assorbita dalla sentenza;
essa è inidonea ad assumere contenuto decisorio e a incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostan- ziale (v. Cass. S.U. nn. 1820/2007 e 22245/2006), sicché anche la relativa sta- tuizione sulle spese deve essere oggetto di una nuova valutazione in sede di generale regolamentazione delle spese.
Nella fattispecie, atteso che esistevano i presupposti, formali e sostanziali, per la sua pronuncia, riesce giustificato tenere conto anche dell'attività proces- suale relativa all'ingiunzione ai fini della determinazione dei compensi della fase di trattazione, che devono essere, pertanto, riconosciuti nella misura mas- sima.
8. La domanda di di restituzione di quanto percepito in eccesso da CP_1
è fondata. Pt_1
L'appellante deve restituire la differenza tra quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza e della sentenza di primo grado e quanto risulta spettargli in for- za della presente pronuncia d'appello, oltre interessi legali dalla data del paga- mento sino alla restituzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 Controparte_3
contro la sentenza n. 1938/2023 del Tribunale di Cagliari
[...]
pagina 18 di 19 (che per il resto viene confermata) e, per l'effetto,
2. accerta in complessivi euro 210.676,45 il credito a favore di
; Parte_1
3. condanna alla restituzione a favore di Parte_1 CP_1
della differenza tra quanto incassato in forza dei provvedimenti di primo grado e quanto accertato nella presente sentenza, oltre interessi legali dal- la data del pagamento sino alla restituzione;
4. dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna l'appellata alla rifusione della restante parte che liquida in:
o euro 8.469,00 per compensi ed euro 303,50 per spese vi- ve, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il primo grado di giudizio;
o euro 4.995,50 per compensi ed euro 177,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il presente grado di giu- dizio.
Cagliari, 15 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellante contro
(p.i. ), con sede a Mogliano Veneto, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Roma ed elettivamente domiciliata a
Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraris Maxia in virtù di procura in atti, appellata
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
- Condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, della somma di € 200.709,54, a titolo di metà delle provvigioni di incas-
[...]
so sui premi nella misura del 12% sul premio netto annuo al netto della decur- tazione, detratto quanto già dal medesimo ottenuto in pagamento in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 21.04.2020.
- Condannare la alla corresponsione, in favore di Controparte_1 [...]
, degli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.p.c., dagli Parte_1
anni, rispettivamente, 1999, 2000, 2001 e 2002 o dal momento in cui la
[...]
avrebbe dovuto eseguire la prestazione ex art. 1748, comma 3, c.c., Parte_3
ovvero, in via gradata, dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Ori- stano n. 60/2011 del 21.07.2010 - 09.02.2011.
- Quanto al giudizio di primo grado: condannare la alla Controparte_1
rifusione integrale delle spese dell'intero giudizio senza alcuna compensazione e/o detrazione di quanto già corrisposto a titolo di spese legali nell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse di parte appellata: voglia la Corte d'appello adita, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Respingere l'appello ex adverso proposto, come formulato ed articolato,
pagina 2 di 19 confermando integralmente la sentenza resa in primo grado relativamente al calcolo delle provvigioni sui premi netti ed alla liquidazione e parziale com- pensazione delle spese legali.
2) Accogliere l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, riformare la sentenza nella parte in cui ha quantificato gli accessori su cui calcolare la provvigione del 32,5 % pari a euro 106.605,74, giungendo ad un totale di € 109.715,06, anziché la minor somma di € 9.966,91, ridetermi- nando e ridimensionando quindi l'importo dovuto in favore del sig. ; Pt_1
3) rigettare comunque le pretese avversarie perché le stesse sono infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare che al diritto sulle provvigioni - previo accertamento che a tutto concedere al Sig. è dovuta la minor Pt_1
somma di € 411.096,57, di cui € 401.129,66 per provvigioni d'acquisto ed €
9.966,91 per accessori su provvigioni, o la diversa minor somma che dovesse accertarsi in corso di causa, in ogni caso senza interessi legali- si applica l'art. 10, comma 2 dell'Accordo Nazionale Agenti del 2003; per l'effetto, ridurre della metà, e quindi ad euro 200.564,83, quanto eventualmente dovuto a titolo di provvigioni d'incasso;
5) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che gravano sull'agente dott. , secondo quanto previsto dall'art. 5, lett c) del Capitolato per la Pt_1
concessione delle Agenzie Generali, le spese legali per il recupero dei premi;
per l'effetto, dando atto che ha sostenuto in proprio il co- Controparte_1
sto delle spese legali per € 270.680,77, detrarre tale importo da quanto even- tualmente dovuto al dott. a titolo di provvigioni d'incasso; Pt_1
pagina 3 di 19 6) condannare comunque il dr. a restituire quanto ricevuto in esecu- Pt_1
zione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 24.04.2020 e della successiva sen- tenza gravata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio la illu- Parte_1 Controparte_1
strando:
• di aver svolto attività di agente generale per le società Ina ed As- sitalia dal 1° novembre 1999 al 4 giugno 2004, in forza di lettera di nomina del 1° novembre 1999, regolata dal Capitolato per la gestione delle agenzie generali e dall'Accordo Nazionale Agenti
(ANA) del 2003;
• che, in data 7 dicembre 1993, l'Agenzia Generale Ina-IT di
NO aveva stipulato con la la polizza de- Parte_4
cennale n.10222357 sino al 31 dicembre 2003 contro il rischio in- cendio, con premio annuo pari a euro 1.210.626,48, poi aggiorna- to a euro 1.292.594,63;
• di essere subentrato nella gestione della polizza in forza di procu- ra nel novembre 1999 e di aver maturato, in relazione ai premi in- cassati dalla compagnia, il diritto al pagamento delle provvigioni di incasso nella misura del 12% sul premio netto annuo di euro
1.056.366,00 e nella misura del 32,50% sugli accessori, corri- spondenti al 10% del citato premio netto, pari, dunque, a euro
105.636,60.
pagina 4 di 19 Il ricorrente chiese, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di euro 510.136,73, di cui euro 401.419,08 a titolo di provvigioni di incasso, oltre euro 108.717,65 per accessori, con interessi e rivalutazione.
La convenuta resistette, eccependo –per quanto qui rileva- l'inesigibilità del credito per mancato pagamento dei premi da parte dell'assicurata, atteso che, seppure il relativo accertamento giudiziale sull'esistenza del credito fosse pas- sato in giudicato, l'assicurata non aveva ancora adempiuto.
Nel merito, la convenuta eccepì l'infondatezza della domanda, lamentando l'erroneità del quantum preteso da , per avere egli posto alla base di Pt_1
calcolo delle percentuali delle provvigioni e degli accessori il premio lordo do- vuto da pari ad euro 1.292.594,628, e non già il premio al netto di Parte_4
imposte e accessori, pari a euro 1.056.366,00.
Sulla base di un proprio conteggio analitico (prodotto sub 18), richiamato come parte integrante e sostanziale della propria comparsa, riconobbe CP_1
in euro 411.096,57 la somma eventualmente spettante al , di cui euro Pt_1
401.129,66 a titolo di provvigioni ed euro 9.966,91 a titolo di accessori, sulla base di siffatto calcolo:
a) premio netto di rata-imponibile (euro 1.056.366,00), ottenuta scorporando dal premio totale di rata (euro 1.292.594,63) le imposte sul- le assicurazioni (pari al 21,25%, ovvero euro 226.537,20);
b) imponibile a sua volta scorporato tra premio netto e accessori
(10% dell'imponibile);
c) calcolo della provvigione d'incasso del 12% sul premio netto di euro 1.056.366,00;
pagina 5 di 19 d) calcolo della provvigione d'incasso del 32,5% sugli accessori di euro 9.691,43.
Infine, la convenuta precisò che l'eventuale credito dell'ex agente avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto in ragione delle spese legali sostenute per il recupero dei premi assicurativi dalla pari a euro 270.680,77. Parte_4
In occasione della prima udienza, tenuto conto della domanda della conve- nuta di rifusione delle spese legali, l'attore manifestò la volontà di ottenere la metà della provvigione di incasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, secondo comma, ANA.
All'udienza del 31 gennaio 2020, l'attore chiese la pronuncia di un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la somma di euro
309.427,19, considerato ormai l'avvenuto (pacifico) incasso dei premi, avvenu- to nel 2018.
Con ordinanza 21 aprile 2020, il Tribunale ingiunse a il pagamento CP_1
di euro 210.676,45, oltre interessi e spese, determinati:
- sul premio netto annuo di euro 1.056.366,00;
- nella minor misura indicata dalla convenuta, pari a euro 9.966,91, in mancanza di prova del diverso criterio di calcolo indicato dall'attore.
Infine, con lo stesso provvedimento, invitò le parti a indicare da quale do- cumento potesse trarsi l'esatta entità degli accessori nella misura pretesa dall'attore.
*
Con sentenza n. 1938, pubblicata il 12 agosto 2023, il Tribunale -per quanto rileva in questa sede- accolse parzialmente la domanda dell'attore, condannan-
pagina 6 di 19 do al pagamento di euro 292.010,88. CP_1
Il primo giudice accertò che il diritto dell'attore al pagamento delle provvi- gioni era maturato solo in data 20 marzo 2018, allorché la società assicurata aveva versato i premi oggetto della polizza n. 10222357, stipulata per il rischio incendio.
Tale conclusione venne fondata sulle clausole contrattuali contenute nel Ca- pitolato per la concessione e gestione delle Agenzie Generali, che subordina- vano il diritto alla provvigione all'effettivo incasso dei premi da parte della compagnia.
Quanto alla quantificazione del credito, diversamente a quanto ritenuto con l'ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c., il Tribunale ritenne che il premio netto su cui calcolare le provvigioni di incasso fosse pari a euro 959.451,69 e che gli accessori fossero pari a euro 106.605,74, in quanto rappresentanti il
10% del premio imponibile.
Sulla base di tali valori, determinò le indicate provvigioni di incasso, previa riduzione del 50% prevista dall'art. 10, comma 2, dell'ANA, come richiesto dall'attore.
Il credito complessivo venne, pertanto, determinato in euro 292.010,88, di cui euro 182.295,82 per provvigioni sul premio netto ed euro 109.715,06 per provvigioni sugli accessori.
Il Tribunale riconobbe gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dal 20 marzo 2018, escludendo l'applicazione del d.lgs. n.
231/2002 per intervenuta esclusione normativa e tenuto conto della data di sti- pulazione del contratto.
pagina 7 di 19 Infine, il Tribunale compensò le spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico della convenuta, e revocò l'ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c. del 21 aprile 2020, sostituita con la pronuncia definitiva.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello . Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza in ordine: 1) alla quantificazione del credito riconosciuto a titolo di provvigioni d'incasso, ritenendo erronea la base di calcolo adottata dal Tribunale, e 2) alla decorrenza degli interessi.
2.1.1 Sotto il primo profilo, l'appellante ha contestato l'individuazione del premio netto in euro 959.451,69, sostenendo che le parti avevano concorde- mente indicato come dati pacifici:
- l'importo di euro 1.056.366,00 quale premio netto di rata annuale;
- l'importo di euro 9.691,43 quale ammontare degli accessori al premio, siccome risultante dal prospetto contabile prodotto da (doc. 18) e con- CP_1
forme ai dati da egli stesso indicati.
Tanto premesso, ha ritenuto che il Tribunale avesse con- Parte_1
fuso gli accessori al premio con le provvigioni sugli accessori e che avesse er- roneamente scorporato dal premio lordo gli accessori in misura non corrispon- dente ai dati pacifici.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il premio annuale dovuto dalla sarebbe dato dalla somma di: euro 1.056.366,00 (base imponibile) Parte_4
+ euro 9.691,43 (accessori ovvero costi di gestione del contratto) + euro
226.537,20 (imposte), per un totale lordo di euro 1.292.594,63.
Sulla base del premio netto di euro 1.056.366,00, l'appellante ha ricalcolato pagina 8 di 19 le provvigioni d'incasso nella misura del 12%, per il periodo totale di tempo considerato, pari a euro 401.419,08, da ridurre della metà ai sensi dell'art. 10, secondo comma, ANA, per un totale di euro 200.709,54, anziché euro
182.295,82 come liquidato dal Tribunale.
Gli accessori –ha spiegato ulteriormente il erano pari al 10% del Pt_1
premio netto annuo (euro 1.056.366,00) e ammontanti a euro 105.636,60, su cui avrebbe dovuto essere applicato il 32,50% per ottenere l'importo degli ac- cessori spettante all'appellante.
2.1.2 Sotto il secondo profilo, ha contestato la decorrenza degli inte- Pt_1
ressi moratori fissata dal Tribunale al 20 marzo 2018, sostenendo che il credito fosse esigibile già in epoca antecedente.
In particolare, egli ha dedotto che la condizione sospensiva prevista dal con- tratto (incasso dei premi) fosse meramente potestativa e, pertanto, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c., con conseguente esigibilità del credito fin dal momento in cui la avrebbe dovuto adempiere, ovvero negli anni 1999–2002. Parte_4
In via subordinata, l'appellante ha indicato come dies a quo la data di pub- blicazione della sentenza del Tribunale di NO n. 60/2011, che aveva con- fermato i decreti ingiuntivi ottenuti da contro ritenendo CP_1 Parte_4
che da quel momento il credito fosse divenuto certo, liquido ed esigibile.
2.2 Con il secondo motivo di appello, ha impugnato la Parte_1
compensazione delle spese nella misura del 50%, in quanto la propria domanda era stata integralmente accolta, seppur con una lieve riduzione nel quantum, e la convenuta era risultata totalmente soccombente, avendo resistito in giudizio pur essendo consapevole del debito.
pagina 9 di 19 L'appellante ha poi contestato la detrazione, operata dal Tribunale, delle somme già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., rite- nendo che le spese liquidate con tale ordinanza dovessero essere considerate autonomamente rispetto a quelle del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 641
c.p.c.
ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta alla rifusione inte- Pt_1
grale delle spese del doppio grado di giudizio, senza compensazione né detra- zioni.
3. Nel resistere, l'appellata ha anche proposto appello incidentale.
3.1 Con riguardo al profilo 1) del primo motivo, ha richiamato il CP_1
conteggio analitico dalla stessa proposto in primo grado (doc. 18) e ha sottoli- neato come la base di calcolo delle provvigioni fosse quella concordemente in- dividuata dalle parti in euro 1.056.366,00.
Secondo tale ricostruzione, il totale delle provvigioni sarebbe stato pari a eu- ro 401.129,66, sicché, applicando la riduzione di cui all'art. 10, secondo com- ma, ANA, l'importo dovuto sarebbe stato pari a euro 200.564,83, sostanzial- mente coincidente con quelli di euro 200.709,54 richiesto con l'impugnazione dal . Pt_1
Alla luce di tali rilievi, poi, ha sottolineato che, se condivisibili per CP_1
la provvigione sul premio netto di polizza, i conteggi indicati non avrebbero potuto avere che pari peso anche per la determinazione della quota di accesso- ri, quantificata in euro 9.961,43, considerato il dato pacifico del premio com- plessivo di euro 1.056.366,00.
In merito alla decorrenza del termine per gli interessi, ha opposto CP_1
pagina 10 di 19 che il credito dell'agente era subordinato all'effettivo incasso dei premi da par- te della compagnia, avvenuto solo il 20 marzo 2018, e pertanto gli interessi non avrebbero potuto avere decorrenza da data anteriore.
3.2 L'appellata ha, poi, osservato come:
- la compensazione delle spese fosse giustificata dalla parziale soccom- benza dell'attore, che aveva visto ridimensionata la propria pretesa ri- spetto all'importo originariamente richiesto;
- la richiesta di liquidazione autonoma degli onorari per l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. fosse infondata, trattandosi di fase interna al giudizio.
3.3 Con l'appello incidentale, la società ha censurato la quantificazione de- gli accessori, siccome avvenuta in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in euro 106.605,74, ritenendo che tale importo fosse privo di riscontro documen- tale e in contrasto con i conteggi da essa prodotti (doc. 18), mai contestati ri- tualmente da e, anzi, confessoriamente riconosciuti da questi nell'atto Pt_1
di appello (il premio annuale dovuto dalla era dato dalla se- Parte_4
guente somma: € 1.056.366,00 (base imponibile) + € 9.691,43 (accessori ovve- ro costi gestione contratto) + € 226.537,20 (imposte) = € 1.292.594,63, pag.
13).
L'appellata ha sostenuto che gli accessori erano, invero, pari a euro
9.691,43, come indicato nel prospetto contabile condiviso da entrambe le parti,
e che le provvigioni su tale importo, quantificate per il periodo 1999-2003, ammontavano a euro 9.966,91; riconoscendole nel maggior importo di euro
109.715,06, la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito all'attore un importo superiore di euro 99.798,15.
pagina 11 di 19 In via subordinata, ha chiesto sia la detrazione delle spese legali CP_1
sostenute per il recupero dei premi (pari a euro 270.680,77), ai sensi dell'art. 5, lett. c), del Capitolato per la Concessione delle Agenzie Generali.
Infine, la società ha chiesto la condanna dell'appellante alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e della sentenza impugnata.
* * *
4. Il primo profilo del primo motivo dell'appello principale e il motivo di appello incidentale, in quanto volti a contestare, sia pure sotto differenti profi- li, il montante individuato dal Tribunale per il calcolo delle provvigioni (sul netto e sugli accessori), devono essere esaminati congiuntamente.
4.1 A tale fine occorre muovere da alcune puntualizzazioni:
✓ nel proporre impugnazione in ordine alla componente del premio net- to, il ha lamentato che il primo giudice 1) si fosse discostato Pt_1
dai dati pacifici per cui il premio netto di rata annuale ammontava a euro 1.056.366,00 e gli accessori ammontavano a euro 9.691,43 e 2) avesse ricondotto, invece, alla minore somma di euro 959.451,69 il montante su cui applicare la provvigione del 12%;
✓ pur formalmente resistendo alla impugnazione, ha ricono- CP_1
sciuto la correttezza delle allegazioni dell'appellante, in quanto coin- cidenti con quanto da essa eccepito in primo grado, anche tramite la produzione dello schema di calcolo, esplicitamente fatto proprio in questo grado dall'appellante (pag. 12 e s);
✓ con l'appello incidentale, ha chiesto la riforma della senten- CP_1
pagina 12 di 19 za nella parte in cui ha quantificato in euro 109.715,06 la provvigione spettante al sugli accessori, ricostruiti dal primo giudice in Pt_1
euro 106.605,74 annui (ossia il 10% del premio imponibile, dato dalla differenza tra il premio lordo e le imposte).
Pur chiedendo il rigetto dell'impugnazione, dunque, ha indicato CP_1
come, sulla base dei calcoli risultanti dal citato schema, al sarebbero Pt_1
spettati euro 200.565,00 (all'esito della riduzione ex art. 10, secondo comma,
ANA) a fronte degli euro 200.709,54 pretesi dall'agente e ha chiesto di conte- nere in euro 9.966,91 le provvigioni sugli accessori.
4.2 Orbene, alla luce di quanto argomentato dalle parti (e in disparte la veri- fica della correttezza del ragionamento effettuato dal Tribunale, impedita dall'impostazione e dal complessivo tenore degli atti di parte), deve concluder- si per la fondatezza del primo profilo di appello principale e di quello inciden- tale.
4.2.1 L'appello del è fondato, perché ha riconosciuto come Pt_1 CP_1
il premio netto ammontasse, effettivamente, a euro 1.056.366,00 (e non a euro
959.451,69 come invece ritenuto dal primo giudice), sicché al devono Pt_1
essere riconosciuti, in riforma della sentenza impugnata, euro 200.709,54 a ti- tolo di provvigioni di incasso sul premio netto.
Tale conclusione è del resto conforme alle previsioni dell'art. 22 del Capito- lato per la gestione delle Agenzie Generali (doc. 3 , secondo cui le CP_1
provvigioni devono essere conteggiate sui premi delle polizze al netto delle ad- dizionali, diritti ed accessori nonché delle imposte.
4.2.2 L'appello incidentale è fondato, giacché -come affermato dal Pt_1
pagina 13 di 19 le parti erano concordi nell'indicare in euro 9.691,43 gli accessori, sicché il primo giudice non avrebbe potuto determinarli nella maggiore somma di euro
106.605,74 annui e sulla base di questo montante riconoscere la provvigione di complessi euro 109.715,06 (poi decurtati del 50%).
Quest'ultima conclusione è incompatibile, evidentemente, con la prospetta- zione del per cui, essendo gli accessori pari al 10% del premio netto Pt_1
annuo di euro 1.056.366,00 (euro 105.636,60), egli avrebbe diritto a una prov- vigione per accessori maggiore rispetto a quella calcolata sugli accessori di eu- ro 9.691,43.
Tale affermazione, conforme invero a quanto enunciato dalla convenuta
(pag. 12 comparsa primo grado) è, peraltro, in contraddizione con la ferma al- legazione svolta nell'atto di appello (pag. 12 e s.) e ribadita nelle memorie con- clusionali (pag. 17), secondo cui, discostandosi dai dati pacifici rappresentati in maniera identica sia dal che dalla nel suo pro- Pt_1 Controparte_1
spetto prodotto sub doc. n. 18, il Giudice di prime cure invero dimostra di con- fondere gli accessori al premio - che altro non sono che i costi amministrativi di gestione del contratto quantificati di volta in volta dalla stessa Compagnia ed addebitati all'assicurato - con le provvigioni sugli accessori al 10%.
[…]
In altri termini, il premio annuale dovuto dalla era dato Parte_4
dalla seguente somma: € 1.056.366,00 (base imponibile) + € 9.691,43 (acces- sori ovvero costi gestione contratto) + € 226.537,20 (imposte) = €
1.292.594,63.
Avendo il lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto Pt_1
pagina 14 di 19 del dato pacifico per cui gli accessori ammontavano a euro 9.691,43 non può, contestualmente, pretendere la provvigione sugli (stessi) accessori quantificati però in euro 105.636,60.
Per tale titolo, pertanto, al spettano le provvigioni nella minor misu- Pt_1
ra di euro di euro 9.966,91.
Il complessivo credito per provvigioni del è, dunque, pari a euro Pt_1
210.676,45, di cui:
• euro 200.709,54 a titolo di provvigioni di incasso sul premio netto;
• euro 9.966,91 a titolo di provvigioni di incasso sugli accessori.
5. L'appellante ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui ha fissato la decorrenza degli interessi legali al 20 marzo 2018, data di effettivo incasso dei premi da parte della compagnia assicurativa. Secondo , tale decorrenza Pt_1
sarebbe erronea, in quanto il credito sarebbe maturato fin dagli anni 1999–
2002, epoca in cui le prestazioni assicurative erano state eseguite, ovvero, in via subordinata, dal momento in cui i decreti ingiuntivi ottenuti da CP_1
contro erano diventati esecutivi (sentenza Trib. NO n. Parte_4
60/2011).
La censura non è fondata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il diritto dell'agente al pagamen- to delle provvigioni era subordinato all'effettivo incasso dei premi da parte del- la compagnia, ai sensi:
• dell'art. 5 del Capitolato dell' (a Parte_5
compenso di ogni prestazione personale (omissis) l'Istituto corri-
pagina 15 di 19 sponde all'Agente Generale: a) le provvigioni di acquisto commisu- rate sul premio di primo anno (omissis) L'Agente Generale ha dirit- to di accreditarsi l'importo di tali provvigioni dopo che gli sono sta- te conteggiate dalla direzione generale ed a misura che avviene
l'incasso delle corrispondenti rate di premio;
b) le provvigioni
d'incasso sui premi delle annualità successive alla prima, nella mi- sura stabilita dal quadro allegato alla lettera di nomina”);
• dell'art. 23 del Capitolato IT (il quale stabilisce che “l'Agente generale può accreditarsi le provvigioni dopo che siano stati rego- larmente incassati i premi delle polizze e delle quietanze”);
• della lettera di nomina allegata al Capitolato di Agenzia al punto 4), per cui le provvigioni Le saranno liquidate mano a mano che i premi saranno effettivamente incassati;
• dell'art. 1748, quarto comma, c.c., il quale stabilisce peraltro che, in ogni caso, la provvigione spetta all'agente, al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, salva diversa previsione delle parti.
Questa clausola derogatoria deve ritenersi legittima e non può essere consi- derata meramente potestativa, in quanto il pagamento dipende da un evento oggettivo (incasso del premio) e non dalla volontà unilaterale della compagnia.
L'incasso dei premi da parte di è avvenuto in data 20 marzo 2018, CP_1
come documentato in atti.
Solo da tale momento il credito è divenuto liquido ed esigibile, ai sensi del citato art. 1748, quarto comma, c.c., sicché gli interessi legali devono decorrere pagina 16 di 19 da tale data, come correttamente stabilito dal Tribunale.
6. Il secondo motivo di gravame è assorbito, giacché la riforma della senten- za impone una nuova regolamentazione delle spese.
7. Per quanto riguarda il governo delle spese occorre muovere dal rilievo che, nell'introdurre la domanda, il chiese la condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento di euro 510.136,73, che la convenuta riconobbe il proprio debito, sia pure in misura inferiore a quello preteso dall'attore ed eccepì, condivisibil- mente (cfr. par. 5), l'inesigibilità del credito, divenuto esigibile in corso di cau- sa.
Alla prima udienza del giudizio di primo grado -a fronte della domanda del- la convenuta di rimborso delle spese legali per il recupero dei premi a carico della l'attore limitò la propria domanda alla metà delle provvigio- Parte_4
ni spettantegli.
Pur risultata in definitiva soccombente, ha riconosciuto sin CP_1
dall'inizio il proprio debito e ha depositato un conteggio che si è poi rivelato corretto, tanto da essere stato (sostanzialmente) condiviso dallo stesso attore.
Considerato l'esito complessivo della lite, pertanto, sussistono i presupposti per una compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna della CP_2
alla rifusione della restante frazione.
[...]
Sullo scaglione determinato dal decisum (euro 52.001-260.000,0) i compen- si del primo grado devono essere liquidati ai valori medi per le fasi studio, in- troduttiva e di decisione e ai valori massimi per quelli della fase di trattazione, tenuto conto anche pronuncia dell'ordinanza ingiunzione di pagamento a favo- re dell'attore.
pagina 17 di 19 A questo proposito, occorre sottolineare che, ove il processo non si estingua,
l'ingiunzione prevista dall'art. 186-ter c.p.c. è necessariamente destinata a es- sere sostituita o assorbita dalla sentenza;
essa è inidonea ad assumere contenuto decisorio e a incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostan- ziale (v. Cass. S.U. nn. 1820/2007 e 22245/2006), sicché anche la relativa sta- tuizione sulle spese deve essere oggetto di una nuova valutazione in sede di generale regolamentazione delle spese.
Nella fattispecie, atteso che esistevano i presupposti, formali e sostanziali, per la sua pronuncia, riesce giustificato tenere conto anche dell'attività proces- suale relativa all'ingiunzione ai fini della determinazione dei compensi della fase di trattazione, che devono essere, pertanto, riconosciuti nella misura mas- sima.
8. La domanda di di restituzione di quanto percepito in eccesso da CP_1
è fondata. Pt_1
L'appellante deve restituire la differenza tra quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza e della sentenza di primo grado e quanto risulta spettargli in for- za della presente pronuncia d'appello, oltre interessi legali dalla data del paga- mento sino alla restituzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 Controparte_3
contro la sentenza n. 1938/2023 del Tribunale di Cagliari
[...]
pagina 18 di 19 (che per il resto viene confermata) e, per l'effetto,
2. accerta in complessivi euro 210.676,45 il credito a favore di
; Parte_1
3. condanna alla restituzione a favore di Parte_1 CP_1
della differenza tra quanto incassato in forza dei provvedimenti di primo grado e quanto accertato nella presente sentenza, oltre interessi legali dal- la data del pagamento sino alla restituzione;
4. dichiara le spese processuali compensate per la metà e condanna l'appellata alla rifusione della restante parte che liquida in:
o euro 8.469,00 per compensi ed euro 303,50 per spese vi- ve, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il primo grado di giudizio;
o euro 4.995,50 per compensi ed euro 177,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per il presente grado di giu- dizio.
Cagliari, 15 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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