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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1012/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
4.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18.04.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ASCIONE CIRO PAOLO, e da , rappresentato e difeso dagli Parte_2 avv.ti TARALLO ORLANDO e ROSSI MICHELA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 05/10/2019; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio (l'1.04.2021); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 20.09.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali, eserciteranno in pari grado la potestà genitoriale, gli stessi, pertanto, 1 provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso, con collocazione preferenziale presso la attuale dimora della madre sita in San Nicola la Strada (CE) alla Via Francesco
Evangelista Parco Flora;
2. Il padre potrà vedere e stare con il proprio figlio ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
3. Specificatamente, a giorni alterni nei giorni feriali (lunedì — venerdì) dall'uscita della scuola fino al giorno successivo quando lascerà nuovamente il bambino a scuola.
4. Ed ogni 15 gg., dal venerdì al Lunedi, ovvero dalle ore 13:00 (o dal termine dell'orario scolastico) del venerdì al Lunedi mattina quando lascerà il bambino a scuola: E comunque, la frequentazione del figlio dovrà avvenire col consenso reciproco e sempre previo avviso telefonico e nell'eventualità di spostamenti, gli stessi, devono essere sempre comunicati e ciò fino a quanto il figlio non avrà raggiunto la maggiore età;
5. Per quanto riguarda le festività e le ferie estive, il figlio - minore - potrà trascorrerle o col padre o con la madre in modo alternato, sempre previo accordo reciproco tra di loro e specificatamente: Ad anni alternati con un genitore, dal 24-30 dicembre alternato con 31 dicembre - 6 gennaio;
il sabato e la Domenica delle Palme con un genitore e Pasqua e
Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore. Per le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 gg. consecutivi, fermo restando l'obbligo di comunicare all'altro il periodo di ferie scelto con preavviso almeno di 30 giorni prima;
Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il giorno del compleanno del minore si cercherà di passarlo tutti insieme e, solo se questa ipotesi non sarà percorribile, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il minore trascorrerà i compleanni e gli onomastici dei genitori con il genitore che festeggia la ricorrenza;
6. I genitori dovranno preventivamente comunicarsi la loro intenzione di effettuare brevi viaggi con figlio in Italia (e/o all'estero) sempre con l'obbligo di informare l'altro genitore circa i tempi del soggiorno ed i luoghi in cui intendono recarsi con il minore, indicando un recapito telefonico al quale l'altro genitore possa raggiungere telefonicamente il figlio (basta un cellulare anche dello stesso genitore o il numero della struttura ricettiva);
7. Ove uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sé il figlio nei giorni lui spettanti, dovrà preliminarmente chiedere all'altro genitore la disponibilità a stare con lo stesso e,
2 solo in caso di dichiarata impossibilità o indisponibilità del genitore interpellato e/o dei congiunti del genitore interpellato, potrà rivolgersi a terzi (Baby-sitter);
8. I coniugi, entrambi - lavorativamente - occupati e liberi professionisti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun mantenimento per sé, dunque, congiuntamente rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile;
9. Il sig. dovrà versare, per la partecipazione al mantenimento del Parte_2 figlio euro 300,00 (Trecento/00) mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie. Qualunque spesa straordinaria non indispensabile dovrà essere concordata dai genitori;
10. Il sig. verserà direttamente alla sig.ra Parte_2 Pt_1
la somma mensile di compartecipazione quale contributo al mantenimento del
[...] figlio e tutte le eventuali spese di cui al punto n. 6); detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno 15 (Quindici) di ogni mese di competenza, almeno sino a quando il figlia non sarà economicamente autosufficiente;
pertanto, il mantenimento per il figlio, ivi comprese tutte le eventuali spese straordinarie, saranno erogate tramite bonifico bancario intestato alla sig.ra da Parte_1 effettuarsi sul seguente: IBAN: V[...]
11. I ricorrenti dichiarano altresì che già hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. I ricorrenti, ancora, si concedono sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio con annotato il nome del figlio, impegnandosi al rilascio dello stesso anche per eventuali successivi rinnovi, nelle forme di legge.
13. Le spese della procedura saranno compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta (CE) il 05.10.2019 da , nata a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nato ad [...] l'[...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 199, parte II, serie A, anno
2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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