Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1484 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 11448844 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 0088//0033//22002244 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAMBIRASIO LUCA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. RIBON ROBERTA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, premesso di essere stata unito in una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 18.2.2023), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale dolendosi di non riuscire a vedere il minore, che abitava oggi con la madre, anzi aggiungendo di essere stato anche denunciato dalla madre per aver tenuto con sé il minore per 7 gg e come nell'ambito del procedimento penale così instauratosi erano intervenuti sia i SS che il TM di Brescia
Si costituiva la resistente assumendo che a) di essere stata vittima di aggressioni da parte dell'ex compagno, b) che il ricorrente era affetto da particolare labilità emotiva con eccessi di rabbia oltre a minacce di suicidio, c) che la particolare situazione si era resa più complessa a seguito del rifiuto di lui di accettare la fine della relazione sentimentale. Dopo aver analiticamente percorso l'iter del rapporto , le condizioni economiche di entrambi concludeva instando per l'ottenimento dell'affido esclusivo del figlio con incontri protetti con il padre, chiedendo a titolo di mantenimento un assegno di € 600,00 mensile oltre al
50% delle spese straordinarie, con la predisposizione , da parte dei SS, dei percorsi necessari per una valutazione della idoneità genitoriale.
All'esito della prima udienza di comparizione, sciolta la riserva di cui all'udienza ex art. 473bis- 21cpc del 25.6.24 il giudice designato (“rilevato che i comportamenti di rabbia ed aggressività del padre nei confronti della madre svolti alla presenza del figlio piccolo concretano gravi atti di “violenza assistita”, - in particolare ci si riferisce al pugno sferrato alla signora il 9.3.24 mentre il signor teneva in braccio il figlio;
in CP_1 Parte_1
occasione delle lesioni provocate alla mano dalla signora il 18.2.24 con il proprio CP_1
veicolo, quando la donna teneva in braccio il bambino;
all'epoca dell'aggressione del
27.7.23, allo stesso modo, il minore era in braccio al padre, nell'episodio narrato dal pagina 2 di 10 medesimo ricorrente in sede di comparizione (“…io avevo in braccio, pur Per_1
consapevole di dargli un trauma, ho dato comunque lo schiaffo a ); che pertanto CP_1
ciò impone la scelta dell'affido esclusivo del minore alla madre quale forma più tutelante per il medesimo, con conseguente collocazione presso la madre;
che dalle allegazioni puntuali della resistente di quanto accade quando il padre è con il bambino, non contestate e pertanto riconosciute, non può che seguire una evidenziazione di una personalità emotivamente e psicologicamente fragile oltre che pericolosa per i comportamenti conseguenti da riferire al padre e pertanto la necessità, ad oggi, di procedere solo con le visite protette o comunque alla presenza di un terzo relativamente agli incontri tra il padre ed il figlio minore;
che la comparazione dei redditi delle parti (€ 1.500,00 mensili lui ed
€ 1.389,57 lei ) rendono equo l'importo proposto dal padre di versare € 350,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo di questo Tribunale;
…”) affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento presso la residenza della stessa, disponendo che le visite tra padre e figlio dovevano avvenire tramite SS o comunque alla presenza di un operatore sociale o di un terzo di comune fiducia delle parti, lasciando agli operatori sociali la possibilità di prevedere e calendarizzare, in accordo con il resistente, le visite tra padre e figlio con gradualità crescente e con la previsione di un iniziale giorno a settimana per la durata di un'ora; obbligando il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo di € 350,00, oltre rivalutazione annuale Istat oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel prosieguo del merito, dopo il deposito delle relazioni dei SS, il giudice fissava ulteriore udienza di comparizione ove le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo
, così da rimettere la causa immediatamente al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti appare in linea con la forma di tutela più equilibrata per il minore e corrispondente peraltro alle conclusioni assunte dagli operatori sociali incaricati anche da ultimo di seguire il nucleo familiare.
pagina 3 di 10 Le statuizioni assunte in termini di visita garantiscono il minore rispetto alla labilità emotiva di cui soffre ancora il ricorrente.
Allo stesso modo l'importo dell'assegno di mantenimento è in linea con il principio proporzionale che per legge si applica per i doveri incombenti sui genitori in termini di mantenimento dei figli.
Non è possibile ipotizzare l'ascolto del minore alla luce della tenerissima età
Le spese di lite , alla luce dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Il figlio minore viene affidato esclusivamente alla madre con prevalente Per_1
collocazione presso la residenza di quest'ultima;
b) Il padre, in considerazione dei suoi orari di lavoro, potrà tenere con sé il figlio, con la presenza di un familiare di fiducia pattuito tra le Parti : - per quattro ore settimanali così suddivise: il sabato e la domenica dalle ore 15:00 alle ore 17:00 oppure, con preavviso alla madre di almeno tre giorni, il sabato o la domenica dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ed un giorno infrasettimanale dalle ore 15 alle ore 17:00; - circa la settimana di Natale, il minore starà con il padre, con alternanza annuale con la madre del giorno di Natale e di Santo Stefano e sempre con la presenza di un familiare di fiducia pattuito tra le Parti, per quattro ore consecutive dalle ore 12:00 alle ore 16:00; resta escluso, per questa settimana, l'ordinario diritto di permanenza con il padre su concordato;
- circa la settimana di Pasqua, il minore starà con il padre, con alternanza annuale del giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo e sempre con la presenza di un familiare di fiducia pattuito tra le Parti, per quattro ore consecutive dalle ore 12:00 alle ore 16:00; resta escluso, per questa settimana,
l'ordinario diritto di permanenza con il padre su concordato. Il giorno di Pasqua del pagina 4 di 10 corrente anno il minore starà con la madre, così come il giorno di Natale;
- durante le vacanze estive la Sig.ra terrà con sé il piccolo per due Controparte_1 Per_1
settimane, anche non consecutive: il periodo esatto dovrà essere comunicato al Sig. entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Parte_1
c) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra in via anticipata, a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento del minore, entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 350,00 a partire dal mese di aprile 2025 e sino al mese di agosto 2025 compreso. Dal mese di settembre 2025, coincidente con la frequentazione da parte di della scuola dell'infanzia e sino alla conclusione del ciclo Per_1
triennale/quadriennale della stessa, il padre corrisponderà alla madre il minore importo di euro 270,00 mensili. Al termine del suddetto ciclo scolastico, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra in via anticipata, a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento del minore entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili. La somma sarà indicizzata annualmente ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
d) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte pagina 5 di 10 dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero pagina 6 di 10 connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo pagina 7 di 10 estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie pagina 8 di 10 relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Le Parti concordano che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra
Controparte_1
f) Le parti si accordano che al compimento del quarto anno di età del piccolo Per_1
si impegneranno a rivalutare le condizioni in punto di affidamento del piccolo e di diritto di visita del padre. Per_1
g) Dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di Suisio e di Carvico
(Comuni di residenza delle parti)– attuino un monitoraggio per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale a. predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione e superamento dell'aspra conflittualità tra le parti stesse, con specifico riferimento a percorsi di tipo psicologico tali da facilitare l'empatia e la comunicazione, specifici altresì al fine di consentire il superamento della rabbia che sembra ancora esserci da parte del ricorrente h) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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