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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2937/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Piazza Dante n. 6/4, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Franchini, ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio in Genova, Via Macaggi 23/14, come da mandato in atti
Appellato
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria A. De Gasperi 4, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Genova n. 2937/2024, accogliere integralmente le domande di cui all'atto di citazione notificato in primo grado e quindi: 1) via istruttoria: Rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere tutte le prove orali dedotte dalla Sig.ra con tutti i testimoni Parte_1 indicati in atto di citazione giudizio di primo grado, capp. da 1) a 13); memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 cpc nel giudizio di primo grado capp. da 1) a 30), da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, espunta ogni valutazione e giudizio: che in via sinottica possono così essere scritti, preceduti da vero è che:
1. la sig.ra n data 18 maggio 2018 si recava Pt_1
a visita dal dottor lamentando irregolarità del ciclo. Il sanitario eseguiva ETG Persona_1 ginecologica.
2. il dott. n data 18 maggio 2018 riferiva alla paziente di una apparente
Pt_1 normalità del quadro generale nonostante la metrorragia.
3. in data 23 maggio la sig.
Pt_1 telefonava al dott. per eccessive perdite. Il sanitario ipotizzava un fibroma e Persona_1 prescriveva lavande e gocce omeopatiche “mulimen” 4. il dott. visitava l'attrice
Pt_1 ancora in data 31/7/2018 e in data 1/10/2018 e da ETG risultava un utero di dimensioni aumentate, disomogeneo per la presenza di aree ipo/iperecogene, oltre ad iperplasia endometriale con coaguli all'interno.
5. il dott. isitava la paziente in data 1/10/2018
Pt_1 consigliando isteroscopia.
6. la sig.ra ercava di fissare appuntamento per eseguire
Pt_1 isteroscopia presso San AR al numero indicatole dal dott. Trovando molte
Pt_1 difficoltà a fissare l'esame chiedeva al dottore se potesse intercedere per lei.
7. la sig.ra riusciva ad eseguire isteroscopia in data 22/10/2018 presso l'Ospedale Policlinico
Pt_1
San AR di Genova dalla quale si evinceva una formazione polipoide.
8. I Sanitari di San
AR mettevano in lista di attesa l'attrice per la asportazione del polipo e valutazione fissando gli esami preoperatori per il giorno 13 novembre 2018. 9. peggiorando il dolore la sig.ra accompagnata dal marito, si recava in reparto ginecologia del San AR Pt_1 per verificare la possibilità di avere a breve l'intervento di asportazione del polipo senza ottenere riscontro alcuno. 10. verso la fine del novembre 2018, la sig.ra incontrava Pt_1 una conoscente, alla quale raccontava le difficoltà ad ottenere l'appuntamento. La conoscente consigliava alla i farsi visitare dal dott. , sanitario ginecologo Pt_1 CP_1 che aveva molti contatti - ”agganci” con San AR e che avrebbe potuto aiutarla, per anticipare l'intervento chirurgico. 11. il dott. veniva contattato dalla sig.ra CP_1 Pt_1 dandole appuntamento per il giorno 11 dicembre 2018. 12. la sig.ra accompagnata Pt_1
a visita dalla figlia e dal marito, in data 11 dicembre 2018 presso il dott. all'inizio della CP_1 visita, consegnava al sanitario tutta la documentazione medica ginecologica in suo possesso e in particolare: ETG 18/5/2018 dott. ETG 31/7/2018 dott. ETG Pt_1 Pt_1
1/10/2018 e certificazioni dott. Isteroscopia del 22/10/2018 c/o San AR. Pt_1
Raccontava al dott. dei dolori pelvici, della metrorragia, dell'esito della isteroscopia, di CP_1 essere preoccupata per i polipi e di aver cercato di fissare presso San AR a breve
l'intervento per biopsia. 13. durante la visita del 11/12/2018 il dott. eseguiva pap-test CP_1 ed ETG ginecologica, al termine dell'esame ecografico riferiva alla sig.ra che la Pt_1 situazione era tranquilla, che i polipi erano innocui. Di evitare di sottoporsi a biopsia. 14. il dott. , durante la visita precisava che sarebbe bastata una iniezione di “NE” per CP_1 risolvere i problemi del dolore e della metrorragia. Di stare tranquilla che si sarebbe risolto tutto. 15. casualmente il giorno 12/12/2018 la sig.ra eniva contattata dal San AR Pt_1 che la invitava a sottoporsi ad isteroscopia con biopsia per il giorno 14/12/2018. 16. la sig.ra
a quel punto eseguiva le istruzioni del dott. e rifiutava l'esame giudicato dal Pt_1 CP_1 medesimo Levo non necessario e invasivo vista la inoffensività dei polipi. 17. in data
18/12/2018 la sig.ra eniva convocata dal dott. per eseguire presso il suo studio Pt_1 CP_1
l'iniezione di NE che all'inizio ha portato beneficio. 18. in tale occasione la Pt_1 accompagnata a visita dalla figlia e dal marito, riferiva al sanitario della convocazione a visita dal San AR, diceva al di aver rifiutato la visita come da istruzioni, il diceva CP_1 CP_1 che ora si doveva attendere l'effetto dell'NE. 19. I giorni immediatamente dopo la iniezione di NE avvenuta in data 18/12/2018, la sig. iferiva a parenti ed amici Pt_1 di sentire un miglioramento del proprio quadro fisico: che il dolore era diminuito e così le perdite ematiche. 20. San AR sempre dopo le visite avvenute con il dott. il CP_1
15/12/2018 ed il 18/12/2018 contattava la er fissare l'isteroscopia e la sig.ra Pt_1 Pt_1 visto il miglioramento e la raccomandazione del dott. di evitare l'esame inutile ed CP_1 invasivo, rifiutava. 21. durante i primi di gennaio 2019 il dolore ricompariva e la sig.ra Pt_1 lamentava oltre al dolore molta aria nella pancia. 22. la sig.ra all'inizio del gennaio Pt_1
2019 chiedeva al dott. di essere nuovamente visitata. Veniva ricevuta, sempre CP_1 accompagnata a visita dalla figlia e dal marito, in data 15/01/2019. Il sanitario eseguiva nuovamente pap-test ed ecografia. Come per la visita dell'11/12/2018 il dott. CP_1 tranquillizzava la paziente, i polipi si dimostravano dall'ecografia innocui. Viste le perdite continue di sangue consigliava altra fiala di NE che eseguiva lui stesso in tale seduta.
23. la sig.ra hiedeva, durante la visita di cui al capo sopra, copia della ecografia. Il Pt_1 dott. rispondeva dicendo che era inutile conservare le foto e che comunque una sua CP_1 collega aveva danneggiato involontariamente l'apparecchiatura non permettendo la stampa.
24. successivamente la sig.ra lamentava sempre forti dolori che però stavano Pt_1 salendo alla pancia. Ella chiamava ripetutamente il dott. e si faceva visitare fra la fine CP_1 di gennaio e i primi di marzo 2019 dal dott. il quale riferiva che dai sintomi si doveva CP_1 trattare di una colite. 25. nel marzo 2019, continuando il dolore, la sig.ra i recava a Pt_1 visita dal dott. in data 4/3/2019 (prod.6). La paziente al termine della visita doveva CP_1 insistere per avere certificazioni non essendo mai riuscita nelle precedenti occasioni. 26. nella fine del mese di marzo 2019 persisteva il sanguinamento, e anche per la comparsa di algie addominali, la sig.ra decideva di consultare anche altro specialista il quale, Pt_1 sottoponeva immediatamente la ricorrente ad isteroscopia in narcosi con diagnosi di
“Metrorragia in atto. Sospetta eteroplasia ghiandolare (clinicamente IIB) cervice uterina”. 27. vista la evidente criticità del caso, la sig.ra veniva inviata subito a biopsia mirata in Pt_1 data 25/3/2019: il prelievo di ampi frammenti per esame istologico (esame S19-I-01701, prod. 8) ha confermato trattarsi di “carcinoma endometrioide ben differenziato (G1). 28. alla
RM di stadiazione del 5/4/2019 è stata, poi, riscontrata la presenza di una voluminosa formazione di natura eteroplasica di circa 87 mm, estesa alla porzione medio fundica dell'utero con infiltrazione del miometrio e dei parametri sinistro e posteriore e dei fornici vaginali;
è stata segnalata, altresì, una linfoadenomegalia di circa 15 mm, la maggiore a livello iliaco sinistro (prod. 9) 29. la sig.ra eniva, dunque, immediatamente ricoverata Pt_1 presso la Ostetricia – CP_3 Controparte_4 Controparte_5 di Mondovì (CN) – dal 30/4/2019 al 4/5/2019 per essere sottoposta in data 30/4/2019 ad intervento laparotomico di isterectomia radicale classe B2 sinistra, classe A destra, annessiectomia bilaterale, linfadenectomia selettiva lombo-aortica (con esplorazione fino alla vena renale di sinistra) e pelvica bilaterale. 30. la sig.ra dopo l'esame di Pt_1 escissione dei linfonodi lamenta a parenti ed amici forte dolorabilità alla gamba, in particolare la destra. Questi dolori sono costanti. Spesso la vediamo china e lamenta fatica, lamenta fatica a mantenere la stazione eretta e quella seduta. Abbiamo provato molte volte
a coinvolgerla in gite e attività come facevamo nel passato, sebbene all'inizio la sig.ra Pt_1 provasse nel tempo i continui fallimenti la hanno fatta desistere e si sta chiudendo in sé stessa. Si indicano a testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 . dott. 2) Ordini la Testimone_4 Tes_5 Controparte_6 Persona_2 rinnovazione della CTU espletata nell'ATP conferendo incarico a nuovo Collegio medico legale il quale possa trarre il proprio giudizio anche in forza di quanto potrà emergere dalle prove orali. 3) Provvedendo, quindi, nel merito, previa ogni pronuncia del caso, dichiari la
Responsabilità del dott. per la omessa/errata diagnosi e malpractice medica, CP_1 quindi condanni il Dott. a risarcire tutti i danni recati alla Sig.ra CP_1 Parte_1 secondo parametri tabellari e/o con giustizia ed equità e nella misura che emergerà dalla espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e inteessi legali. 4) Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio di ATP, del giudizio di primo e di secondo grado, ivi comprese le spese di CTU e CTP”.
Per l'appellato : CP_1
“Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis, 1) in via principale rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra vverso la sentenza del Tribunale di Genova n.2937/2024 2) in Parte_1 via principale subordinata qualora sia accertata una responsabilità, per i fatti per cui è causa, in capo al Dott. appellato, dichiarare tenuta la a garantire CP_1 Controparte_2
e manlevare lo stesso, anche con pagamento diretto, da ogni somma alla quale il conchiudente sia condannato al pagamento a favore della Sig.ra e ciò in Parte_1 forza del contratto assicurativo in essere tra il Dott. e l' 3) CP_1 Controparte_2 in via istruttoria subordinata a) qualora fossero ammesse le prove orali dedotte dall'appellante, alla quali il Dott. si è già opposto e tuttora si oppone per i motivi esposti, CP_1 il conchiudente senza inversione dell'onere probatorio chiede ammettersi la prova per interpello dell'appellante sulle circostanze di cui ai capi 1-2-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14-
15-16-18-19-20 e per testi sui capi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-16-18 della comparsa di risposta, da intendersi qui riportati, da convertirsi nei relativi capitoli premettendo “Vero che”; a teste il Dott. con Studio in Genova b) quanto al rapporto assicurativo con Persona_1 [...]
senza riconoscimento della fondatezza delle pretese dell'appellante e Controparte_2 senza inversione dell'onere probatorio nei confronti di il Controparte_2 conchiudente chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze, dedotte nella comparsa di risposta depurate da valutazioni e giudizi, da trasformare nei relativi capitoli, da aversi qui trascritti premettendo “Vero che”, (capi n. 22-23-24-25-26 – pagg. 9-10) e 7 bis della memoria 12/10/2023 (pag. 4), e per interpello delle Sig.ra per testi sulle circostanze Pt_1 di cui al capo n. 26 della comparsa di risposta;
si indica a teste il Dott. Testimone_6 presso l'Agenzia assicurativa sui capi n. 21 – 22 – 23, ed il Direttore Controparte_7 dell'Ufficio Postale di Genova Sestri Ponente e/o il Legale rappresentante di Controparte_8 sui capi n. 24 -25 – 25bis e 25 ter. 4) Vinte le spese e gli onorari del procedimento di
[...]
ATP, del giudizio di primo grado e del presente appello e delle CTP, oltre 15% rimborso spese generali, CPA 4% ed IVA”.
Per l'appellata Controparte_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: confermarsi la sentenza n. 2937/2024 pubblicata in data
18 novembre 2024 dal Tribunale di Genova e notificata in data 22 novembre 2024 nella causa civile n. 11257/2022 R.G., respingendosi l'appello principale svolto dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto;
rigettare, comunque, ogni domanda Parte_1 eventualmente promossa verso NEL MERITO, IN VIA Controparte_2
SUBORDINATA E, COMUNQUE, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2937/2024 - resa nella causa civile n. 11257/2022, pubblicata in data 18 novembre 2024 e notificata in data 22 novembre 2024 -, anche in ipotesi di reiterazione della domanda di garanzia svolte dal dott.
nei confronti di riproponendosi ex art. 346 c.p.c. CP_1 Controparte_2 tutte le domande, contestazioni e difese svolte, tanto nel merito quanto in via istruttoria, con riguardo alla insussistenza di responsabilità del dott. e all'inoperatività e ai limiti tutti CP_1 della garanzia invocata, insistendo per il rigetto di qualsivoglia domanda formulata nei riguardi dell'Assicuratore; si chiede, dunque, di respingersi qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, di rigettarsi la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di con riferimento CP_1 Controparte_2 alla polizza n. 11TDMM19A2013000104396 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto mandarsi assolta da ogni avversa pretesa, dichiarandosi Controparte_2
l'inoperatività della garanzia evocata in giudizio per le ragioni dedotte in atti;
respingersi ogni avversa domanda da chiunque proposta nei confronti dell'assicurato dott. e, CP_1 comunque di in quanto infondata in fatto e in diritto, in Controparte_2 particolare per non ravvisarsi nell'operato del dott. alcun elemento di CP_1 responsabilità, mandandosi il medesimo, e conseguentemente Controparte_2
esente da ogni obbligazione;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE
[...]
SUBORDINATA E, COMUNQUE, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità del dott. e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultimo CP_1 con la terza chiamata e allegata quale fonte dell'obbligazione, Controparte_2 nonché accertata comunque l'obbligazione alla garanzia: - accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza del dott. con ricorso a criteri di diritto e CP_1 prova assolutamente rigorosi e in termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile, in percentuale con il concorso della danneggiata, da valutarsi ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
- limitarsi l'obbligazione di entro gli stretti confini Controparte_2
(inclusi massimale di € 1.000.000,00, franchigia e scoperti) del contratto di assicurazione vigente, escludendo, comunque, ogni obbligazione della Compagnia per quanto riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi (tra cui la stessa danneggiata) e riverberantesi sulla posizione del dott. ; accertarsi, pertanto anche a tal fine, l'esatta quota di CP_1 eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta del convenuto e limitarsi
l'obbligazione di garanzia di a tale stretta risultanza (sempre Controparte_2 nei limiti di polizza, incluso massimale, franchigie, scoperti etc.); IN OGNI CASO: spese e competenze legali del doppio grado di giudizio integralmente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e ribadite all'atto di precisare le conclusioni di primo grado. In particolare, si torna a richiedere che venga ordinato al convenuto dott. l'esibizione di tutte le polizze CP_1 assicurative contratte o della quali risulta beneficiario per la responsabilità civile, ai fini dell'applicazione dell'art. 1910 c.c.. Si chiede, inoltre, per mero scrupolo difensionale - dovendo ritenersi la circostanza non contestata da parte dell'assicurato - prova per interrogatorio formale del dott. sul seguente capitolo di prova: 1) Vero che il 4 CP_1 marzo 2019, la signora i rivolse al suo Studio medico al fine di avere una Parte_1 dichiarazione/certificazione medica idonea ad attestare le prestazioni sanitarie da Lei fornite nel suo interesse nei mesi precedenti. Vista la mancata produzione dei documenti sanitari dell'Ospedale Policlinico San AR di Genova da parte dell'attrice, si formula, dunque, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di parte attrice, delle cartelle cliniche della signora riguardanti i ricoveri effettuati dalla stessa presso la S.C. di Parte_1
Ginecologia dell'Ospedale Policlinico San AR di Genova, e ciò al fine di valutare il pregresso percorso diagnostico e terapeutico della signora prima di sottoporsi Pt_1 all'attenzione del dott. . In via subordinata, si chiede ai sensi dell'art. 213 c.p.c. CP_1
l'esibizione alla S.C. di Ginecologia dell'Ospedale Policlinico San AR di Genova della documentazione integrale relativa agli accessi effettuati dalla signora Parte_1 presso la suddetta Struttura, ovvero la richiesta di produzione di tutta la documentazione medica e cartelle cliniche della signora con riferimento al periodo Parte_1 dall'ottobre al dicembre 2018, per confermare che la stessa aveva già in plurime occasioni rifiutato di sottoporsi all'intervento di isteroscopia. Si torna ad opporsi: 1) all'istanza di rinnovazione della C.T.U., con nomina di un diverso Collegio, avanzata del tutto genericamente da parte attrice, estesa in via del tutto inammissibile all'indagine anche di aspetti del tutto nuovi, ovvero la capacità generica e specifica lavorativa dell'attrice, non oggetto di specifica domanda risarcitoria avversaria, rilevandosi, al contrario di quanto affermato da controparte, che la perizia depositata in sede di a.t.p. si dimostra espressione di un ragionamento logico e tecnico preciso, coerente ed inequivocabile, le cui conclusioni non possono che far ritenere l'assoluta infondatezza della pretesa rinnovazione in quanto superflua oltre che meramente esplorativa;
2) all'ammissione dei capitoli di prova avversari, sia di parte attrice che convenuta posto che tutte le circostanze capitolate risultano inammissibili, in quanto per quanto riguarda i capitoli di parte attrice in quanto vertenti su circostanze generiche ed indeterminate (cap. 24), parzialmente formulati in maniera negativa (cap. 8, 16, 23), in parte irrilevanti e inconferenti al fine del decidere (capp. 1, 2, 3,
4, 5, 10, 11, 19, 21, 22, 26, 27) o comunque in parte implicanti giudizi e valutazioni (cap. 6,
7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 30) ed in parte documentali (cap. 8, 28, 29), oltre che contrari al disposto di cui all'art. 244 c.p.c. (sul punto, ci si oppone altresì alla richiesta di indicare nuovi testimoni). Per quanto riguarda, invece, i capitoli di prova orale formulati da parte convenuta dott. in comparsa di costituzione, ivi riproposti, ci si oppone alla loro CP_1 ammissione per i motivi già indicati in comparsa di costituzione di primo grado e, comunque, in quanto inammissibili perché irrilevanti (cap. 21, 22, 25 bis, 25 ter), documentali (capp. 23,
24, 25) e valutativi (cap. 26)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di procedimento per ATP n 5180/2022, con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, per sentirlo Parte_1 CP_1 dichiarare responsabile per omessa/errata diagnosi e malpractice medica e condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali nonché da perdita di chances, con interessi di leggi sulle somme già rivalutate, oltre alle spese di causa.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -nel 2018 manifestava metrorragie persistenti e si sottoponeva ad accertamenti dai quali emergeva un utero di dimensioni aumentate, disomogeneo per la presenza di aree ipo/iperecogene, oltre ad iperplasia endometriale con coaguli all'interno; -si sottoponeva a più accurate indagini all'esito delle quali in data 22.10.2018, presso l'Ospedale San AR, veniva eseguita isteroscopia;
-da tale ultimo accertamento emergeva sintomatologico di AUB, riscontro di una rima endometriale di 18,9 mm sospetta per polipo endometriale;
-in particolare, a livello della parete antero-laterale sinistra, era stata segnalata una formazione polipoide a medio rischio meritevole di approfondimento;
-in tale circostanza non veniva effettuato prelievo istologico mediante perma per scarsa compliance della paziente, rimandando tale accertamento al prelievo in narcosi;
-tale quadro portava la ricorrente a richiedere l'intervento di uno specialista, al fine di avere una nuova valutazione e per meglio valutare e affrontare il quadro clinico;
-la si affidava, quindi, interamente al Dott. , il quale accettava Pt_1 CP_1
l'incarico e veniva edotto della problematica e del referto 22.10.2018 da cui si evinceva “RE polipo di 18,9 mm sospetta per polipo. Sintomatologico di AUB (Abnormal Uterine Bleeding.
Consigliato prelievo istologico”; -il sanitario visitava la paziente sia in data 02.12.2018 sia in data 15.01.2019 prendendo visione della documentazione ecografica e isteroscopica, ragione della visita;
-lo specialista tranquillizzava la paziente, precisava di non procedere con la biopsia, di procedere solo ad esame citologico;
nel Pap test del 11.12.2018, veniva segnalata la presenza di numerosi gruppi di epiteli cilindrici endocervicali, oltre ad abbondanti emazie e leucociti;
nel Pap test del 15.01.2019 veniva confermata la presenza di epiteli cilindrici endocervicali isolati e in gruppi, senza evidenza di cellule atipiche;
- nonostante il quadro clinico risultante dagli esami, la paziente non veniva consigliata a sottoporsi a biopsia, né a differenti accertamenti specialistici, né a terapie mirate;
-data la persistenza del sanguinamento e la comparsa di algie addominali, Parte_1 decideva di consultare anche altro specialista, il quale la sottoponeva immediatamente ad isteroscopia in narcosi con diagnosi di “Metrorragia in atto. Sospetta eteroplasia ghiandolare
(clinicamente IIB) cervice uterina”. Esame eseguito in data 22/3/2019 da cui veniva riscontrata: “neoformazione endouterina di aspetto polipoide ad alto rischio, di estensione complessiva superiore ai 3- 4 cm”; -vista la evidente criticità del caso, la veniva Pt_1 inviata subito a biopsia mirata in data 25.03.2019, che confermava trattarsi di “carcinoma endometrioide ben differenziato;
-alla RM di stadiazione del 05.04.2019 veniva poi riscontrata la presenza di una voluminosa formazione di natura eteroplasica di circa 87 mm, estesa alla porzione medio fundica dell'utero con infiltrazione del miometrio e dei parametri sinistro e posteriore e dei fornici vaginali;
veniva segnalata, altresì, una linfoadenomegalia di circa 15 mm, la maggiore a livello iliaco sinistro;
-ricoverata presso la S.C. Ostetricia e
Ginecologia dell' di Mondovì, in data 30.04.2019 Controparte_9 veniva sottoposta ad intervento laparotomico di isterectomia radicale classe B2 sinistra, classe A destra, annessiectomia bilaterale, linfoadenectomia selettiva lombo -aortica e pelvica bilaterale;
-alla stadiazione patologica era risultato trattarsi di adenocarcinoma endometriale ben differenziato (G1) pT3a N2 (Stadio FIGO IIIC2), con metastasi in sede ovarica destra e metastasi ai linfonodi lombo-aortici (3N+/13) ed in sede iliaca interna sinistra (1N+/2); -la paziente veniva operata e seguiva un decorso operatorio regolare all'esito del quale veniva programmato un trattamento combinato sequenziale chemio – radioterapico.
L'attrice lamentava di aver subìto un danno dalla condotta del dott. , il quale aveva CP_1 eseguito solo Pap test omettendo l'esecuzione di biopsia endometriale mirata in corso d'isteroscopia; -a seguito di tale condotta omissiva maturava un ritardo diagnostico di oltre
4 mesi nel corso del quale da una lesione endouterina inferiore ai 18,9 mm e senza alcun segno di diffusione loco – regionale (ottobre 2018), si era arrivati ad una voluminosa neoformazione che all'imaging preoperatorio misurava ben 87 mm, occupando pressoché integralmente la cavità uterina, con metastasi linfonodali (aprile 2019); -la maggior complessità della strategia terapeutica dovuta alla progressione della neoplasia aveva comportato un aggravamento dell'invalidità permanente e temporanea ed anche dei danni da perdita di chance di sopravvivenza e/o di una differente e migliore qualità di vita.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza della domanda CP_10 attorea nonché la sussistenza del nesso causale tra il suo comportamento professionale e gli asseriti danni alla salute di Deduceva che nel procedimento di ATP era Parte_1 emerso che la veva mostrato la sintomatologia di metrorragie già nei primi mesi del Pt_1
2018, quando si rivolgeva al medesimo, il quale, confermata la presenza di due grossi miomi e un endometrio ispessito;
che la paziente aveva deciso di rifiutare l'isteroscopia in narcosi presso il S AR in data 14.12.2018 e quella successivamente proposta in data
24.12.2018; che, ignaro di questi precedenti, le prescriveva un Pap test, che risultava negativo per cellule tumorali ma mostrava segni di infiammazione, e prescriveva enantone per risolvere la sintomatologia metrorragica. A gennaio 2019, dopo una seconda visita, le consigliava una terapia farmacologica ma la paziente tornava solo a marzo 2019 per chiedere una dichiarazione sulle cure ricevute. Infine, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa tenuto indenne e manlevato in caso di condanna, anche con pagamento diretto in favore dell'attrice.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza sotto il profilo temporale in quanto al momento della stipulazione del contratto l'assicurato era a conoscenza di elementi che rendeva inoperante il regime claims made, che garantisce eventi pregressi ma solo sul presupposto della non conoscenza degli stessi da parte del contraente, in ogni caso l'oggetto della assicurazione non riguardava il danno azionato. Domandava quindi respingere la domanda di garanzia proposta da con riferimento alla polizza n. CP_1
11TDMM19A2013000104396, mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In subordine, nella ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità di CP_1
e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultimo con la terza
[...] chiamata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di sua spettanza in termini di stretta colleganza con il danno accertato, in percentuale con il concorso della danneggiata, da valutarsi ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., nonché limitare l'obbligazione all'esatta quota di eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta del convenuto.
Il Giudice di primo grado, acquisita la CTU resa nel giudizio per ATP, rigettate le prove orali dedotte dall'appellante, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di . CO Parte_1 CP_1
a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio dal convenuto Parte_1
, e dalla terza chiamata che liquida, in CP_1 Controparte_2 favore di ciascuno, in complessivi € 3.056,00 per il procedimento di ATP, oltre eventuali spese vive, rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa e spese di ctp, se documentate, e in complessivi € 7.616,00 per la fase di merito, oltre eventuali spese vive, rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa. Pone in via definitiva a carico di le spese Parte_1 di ctu, nella misura liquidata in fase istruttoria”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando dichiarare la Parte_1 responsabilità di per la omessa/errata diagnosi e malpractice medica, con CP_1 condanna dello stesso a risarcire tutti i danni a lei recati secondo parametri tabellari e/o con giustizia ed equità.
In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione del diritto di difesa, delle regole del contraddittorio, erroneità nella non ammissione delle istanze istruttorie per prova orale dedotte, errata e/o assente e/o omessa motivazione;
errore della sentenza nel non aver rimesso la causa in decisione senza motivazione alcuna;
2) Erroneità della sentenza operata dal Primo Giudice in ordine ai fatti per cui è causa ed errata valutazione delle cause che hanno condotto alla omessa – tardiva diagnosi e al mancato riconoscimento di una responsabilità del sanitario. Erroneità della sentenza per non aver valutato gli errori insiti nella CTU in punto responsabilità non disponendo rinnovo della stessa;
3) Erroneità della sentenza operata dal Primo Giudice in ordine alla mancata individuazione di nesso causale fra fatti per cui è causa, la responsabilità e l'aggravamento della patologia tumorale. Erroneità della sentenza per non aver valutato gli errori insiti nella CTU in punto causalità-danno non disponendo rinnovo della stessa;
4) Erroneità della sentenza in ordine alla condanna delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello avversario perché CP_1 infondato in fatto e in diritto e, in subordine, in caso di accertamento di una propria responsabilità, dichiarare tenuta a garantirlo e manlevarlo, Controparte_2 anche con pagamento diretto in favore di Parte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo rigettare l'appello Controparte_2 proposto da con conferma integrale della sentenza di primo grado. In via Parte_1 subordinata e comunque ex art. 346 c.p.c. chiedeva respingersi qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, rigettarsi la domanda di garanzia proposta da nei confronti di con CP_1 Controparte_2 riferimento alla polizza n. 11TDMM19A2013000104396, mandando la medesima assolta da ogni avversa pretesa o domanda da chiunque proposta.
La causa era posta in decisione all'udienza del 30.9.2025. Con provvedimento del 3.10.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data
30.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'assunto dell'appellante il dott. è incorso in responsabilità per omessa CP_1 indagine mirata, errata diagnosi, ed errata terapia ( “il Dr. ha inspiegabilmente omesso CP_1
l'esecuzione di biopsia endometriale mirata in corso d'isteroscopia, eseguendo, invece, un esame (Pap test) del tutto inadeguato per lo studio di una sospetta patologia neoformativa endometriale”).
Assume l'appellante che il Tribunale, non ammettendo la prova orale per testi, non avrebbe consentito all' attrice di provare i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.
Così la sentenza appellata: “L'attrice esponeva che il dott. le aveva sconsigliato di CP_1 sottoporsi alla procedura di biopsia in anestesia programmata presso San AR. Tale circostanza risulta priva di alcun riscontro probatorio e contestata dal medico convenuto il quale afferma di aver inviato la paziente a sottoporsi alla procedura programmata presso il suddetto nosocomio”… “la domanda è quindi infondata perché è risultato non provato che il rifiuto dell'esame sia stato motivato da un eventuale diverso parere fornito dal ”. CP_1
Lamenta la che la circostanza che la sua controparte abbia affermato, come Pt_1 risportato in sentenza che “il dott. , specialista in ginecologia e ostetricia, visitava per CP_1 la prima volta la sig.ra '11/12/2012 e non era informato della paziente sui precedenti Pt_1 anamnestici, ma solamente sulla sintomatologia metrorragica”, rappresenta una contraddizione con la statuizione per prima riportata, in quanto non si comprenderebbe come il dott. potesse consigliare di fare la biopsia se non era stato informato dalla CP_1 ei precedenti esami e della convocazione da parte dell'ospedale AR. Pt_1
Parte appellata contesta la sussistenza di nesso causale, ritenendo che la paziente avrebbe deciso autonomamente di rifiutare l'intervento di isterosuzione del 14/12/2018 e del
24/12/2018. Rammenta che alla visita del 11/12/2018 la paziente non lo avrebbe informato dei precedenti anamnestici e che alla visita del 11/12/2018 aveva già rifiutato il ricovero.
Specificamente con il primo motivo d'appello è dedotta l'erronea mancata ammissione delle prove orali.
Assume la che l'appellato sottoponeva la paziente solo a Pap test in data Pt_1
11/12/2018, all'esito del quale veniva segnalata la presenza di numerosi gruppi di epiteli cilindrici endocervicali, oltre ad abbondanti emazie e leucociti;
ed a successivo Pap test in data 15/1/2019, in cui è veniva confermata la presenza di epiteli cilindrici endocervicali isolati e in gruppi, senza evidenza di cellule atipiche.
Lamenta di non essere stata inviata a sottoporsi a biopsia, né a differenti accertamenti specialistici, né a terapie mirate e di essere invece stata tranquillizzata a fronte di una diagnosi di …poliposi in metrorragia disfunzionale…”, con prescrizione di solo NE
La sentenza faceva proprie le conclusioni peritali (“Un dato crediamo sia da affermare: si ritiene inverosimile che un medico specialista in ginecologia, messo a conoscenza della storia clinica della paziente e conscio del fatto fosse programmato l'intervento isteroscopico, potesse consigliare di non effettuarlo, per di più sapendo che era programmato”) invece di valutare se la prestazione resa dal medico era esatta alla luce della istruttoria orale che doveva essere ammessa.
Indi l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine alla valutazione delle cause che hanno condotto alla omessa – tardiva diagnosi e al mancato riconoscimento di una responsabilità del sanitario, non rilevando gli errori contenuti nella ctu e non disponendo la rinnovazione della stessa. Assume di essersi recata con il marito e la figlia il 11 dicembre 2018 alla visita presso il dott.
, consegnandogli la documentazione medica in suo possesso e in particolare: ETG CP_1
18/5/2018 dott. ETG 31/7/2018 dott. ETG 1/10/2018 e certificazioni dott. Pt_1 Pt_1
Isteroscopia del 22/10/2018 c/o San AR;
di avere riferito dei dolori pelvici, della Pt_1 metrorragia, dell'esito della isteroscopia, di essere preoccupata per i polipi e di aver cercato di fissare presso San AR a breve l'intervento per biopsia.
Afferma che il medico aveva valutato la situazione come tranquilla, dicendole di evitare di sottoporsi a biopsia.
Proprio per questo, sebbene il giorno 12/12/2018 fosse stata contattata dal San AR che la invitava a sottoporsi ad isteroscopia con biopsia il giorno 14/12/2018, rifiutava di sottoporsi all'esame.
Lamenta che il dott. avrebbe invece dovuto già in allora individuare un quadro clinico CP_1 indicativo del tumore all'utero e comunque aveva pacificamente omesso di redigere alcuna cartella clinica.
Si duole ancora l'appellante dell'erroneità della sentenza appellata, laddove non procedeva all'individuazione di un nesso causale tra il comportamento del professionista e l'aggravamento della patologia tumorale, sulla scorta della erroneità della ctu, che si è espressa nel senso che non è possibile affermare che i primi di dicembre la malattia fosse in stadio IA, in quanto non era presente alcuna indagine richiesta per definire tale situazione, oltre al fatto che la patologia non ha dato esiti differenti da quelli attesi, anche in caso di più precoce trattamento, né in termini di danno biologico aggiuntivo.
Viceversa, sottolinea il dato dell'ETG TV dell'1/10/2018, che individua una lesione pseudo- polipoide di 1,89 cm, ed il successivo dato dell'isteroscopia del 22/3/2019, dove vengono indicate dimensioni superiori ai 3-4 cm, ritenendo, pertanto, del tutto verosimile che da una lesione inferiore ai 2 cm e ben differenziata (G1) inizialmente diagnosticabile in Stadio IA
(come già sostenuto) si sia passati, nel marzo/aprile 2019, ad una lesione di dimensioni più che raddoppiate, ampiamente estesa al canale cervicale, alle ovaie, ai fornici vaginali, ai parametri ed ai linfonodi iliaci e lombo-aortici - sia a seguito dell'interessamento cervicale sia per l'aumento delle dimensioni del tumore primitivo – corrispondente ad uno Stadio IIIC2
Assume che l'intervento tempestivo si sarebbe svolto senza linfoadenectomia, mentre allo stadio III va ricercata la massima radicalità oncologica, ivi inclusa la linfoadenectomia selettiva.
Il danno asseritamente patito consisterebbe quindi in ITP al 75% sia pari a 30 (trenta) giorni;
ITP al 50% sia pari a 180 (centottanta) giorni;
ITP al 25% sia pari a 60 (sessanta) giorni. A ciò l'appellante aggiunge le ripercussioni di natura morale ed esistenziale ed un il peggioramento prognostico tradotto in perdita di chances.
L'appellato, nel dedurre di avere visitato per la prima volta (di due) l'11/12/2018 la Sig.ra la quale ometteva di riferire sui precedenti anamnestici, unicamente informandolo in Pt_1 ordine alla sintomatologia metrorragica;
ribadiva che in tale data l'appellante aveva già rifiutato il ricovero al San AR per l'isteroscopia in narcosi, prevista per il 14/12/2018;; che l'esame inizialmente condotto (Pap test) evidenziava la presenza di gruppi di epiteli ghiandolari endocervicali, sangue, leucociti, non segnalando pertanto alcuna situazione di pericolo o rischiosità particolare;
che correttamente, e secondo Linee guida, aveva consigliato alla Signora di ripetere l'esame in data 15 gennaio 2019, allorquando il Pt_1
Dott. eseguiva un secondo pap-test, che confermava l'esito negativo del primo;
che la CP_1 prescrizione di NE da parte del Dott. era da ritenersi corretta rientrando nella CP_1 strategia valutativa e clinico- diagnostica in ambito di metrorragie disfunzionali/AUB.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi e a volte ripetitivi, come dalla stessa appellante sottolineato.
Orbene, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Il professionista deve contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile (ancora recentemente Cass., ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922). ll paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sul medico, che deve provare di avere agito in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica.
La regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, si specifica poi nel criterio del
"più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no.
I capitoli di prova dedotti da parte appellante afferiscono al fatto: che dal mese di maggio ad ottobre 2018 la paziente era in cura preso un diverso sanitario e successivamente due volte, l'11.12.2018 ed il 15.1.2019, l'appellante si recava presso il dott. ; che quest'ultimo CP_1 durante la visita precisava che sarebbe bastata una iniezione di “NE” per risolvere i problemi del dolore e della metrorragia, motivo per il quale, su consiglio del sanitario non si presentava all'esame per effettuare la biopsia;
all'inizio del gennaio 2019 chiedeva al dott.
di essere nuovamente visitata, stante la ricomparsa della sintomatologia. CP_1
Orbene, come osservato dai ctu nominati, secondo l'assunto dell'appellante a dicembre
2018 la stessa si recava presso lo studio del Dott. (come riportato dalla relazione del CP_1
Dott allo scopo di accelerare l'iter diagnostico isteroscopico, ma dalla Per_3 documentazione acquisita, risulta che aveva invece già effettuato presso il Policlinico gli esami ematochimici preoperatori in data 13.11.2018 e la visita anestesiologica in data
21.11.2018.
Come rilevato dai consulenti, ai primi di dicembre 2018, quando la Sig.ra si recava Pt_1 dal Dott , non era in possesso di una diagnosi istologica e neppure era stata fatta una CP_1 stadiazione clinico-strumentale.
Nel certificato redatto a posteriori dal Dott. , in data data 4.03.2019, è riportato “… CP_1 poliposi in metrorragia disfunzionale”.
Solo quando il Dott ha eseguito l'isteroscopia in narcosi con biopsia il Persona_2
22.03.2022 è risultato: “Portio marcatamente aumentata di volume…l'introduzione del resettoscopio…evidenzia canale e tratto istmico della cavità sede di neoformazione polipoide ad alto rischio ad origine prevalentemente post-lat sin di estensione superiore a
3-4 cm. La cavità è ampia, normoconformata e rivestita da endometrio di aspetto atrofico”.
Il sospetto clinico emerso dopo tale esame è riferito alla presenza di una neoplasia del collo uterino e non dell'endometrio, come sottilineato dai ctu, avendo lo stesso sanitario scritto
“Sospetta neoplasia ghiandolare (stadio IIB) cervice uterina.
L'esame istologico ha determinato la diagnosi di carcinoma dell'endometrio in data
25.03.2019, mentre la RMN del 5.04.2019 alla stadiazione locale della malattia come in stadio III, per la presenza di un linfonodo otturatorio sospetto, anche se il 23.04.2019 la
PET/TAC ha escluso la presenza di metastasi a distanza.
I ctu hanno quindi ricostruito quanto segue: “La Sig è stata Parte_1 successivamente ricoverata c/o S.C. Ostetricia e Ginecologia dell' CN e il CP_11
30.04.2019 è stata sottoposta a intervento laparotomico di isterectomia radicale classe B2 sinistra, classe A destra, annessiectomia bilaterale, linfadenectomia selettiva lombo-aortica
(con esplorazione fino alla vena renale di sinistra) e pelvica bilaterale. Alla stadiazione patologica è risultato trattarsi di: adenocarcinoma endometrioide ben differenziato (G1), infiltrante la metà interna del miometrio e l'istmo quasi completamente fino a 2 mm dal margine chirurgico;
esteso diffusamente e circonferenzialmente allo stroma cervicale (margine radiale minimo di 2 mm con distanza minima dal margine chirurgico esocervicale di 10 mm); senza invasione parametriale;
invasione vascolare presente e focale;
metastasi in sede ovarica destra;
metastasi ai linfonodi lombo-aortici (3N+/13) ed in sede iliaca interna sinistra (1N+/2) (pT3a N2: Stadio FIGO IIIC2).
Il decorso post-operatorio è stato regolare, la paziente ha quindi effettuato visita oncologica
(3/6/2019) ed è stato programmato un trattamento combinato sequenziale chemio- radioterapico con 6 cicli di CT (Carboplatino + Paclitaxel q 21) seguiti da RT esterna e brachiterapia.
Ad oggi non vi è ripresa di malattia.”
Indi hanno chiarito che “Non essendo in possesso di esami radiologici basali adeguati per la stadiazione clinica non è quindi possibile affermare che il ritardo di diagnosi di circa 3 mesi e mezzo abbia fatto sì che la malattia sia evoluta da uno stadio IA (assegnato in modo arbitrario solo sulla base di una ETG TSV di primo livello effettuata presso lo studio del Dott ell'ottobre 2018), ad uno stadio IIIC2. Si sottolinea comunque come tale esame non Pt_1 venga considerato standard per la stadiazione ma solo per porre diagnosi di “sospetto”.”
Sottolineano che i sanitari per ben tre volte non sono riusciti ad eseguire la procedura isteroscopica necessaria alla diagnosi, prima per scarsa compliance della paziente, successivamente perché il 14.12 e il 24.12, la paziente rifiutava di sottoporsi all'indagine presso il San AR in narcosi.
I ctu valutano che “nei primi giorni di dicembre e quindi nell'intervallo intercorso tra il primo tentativo di isteroscopia di ottobre ed i due successivi programmati interventi isteroscopici in anestesia a dicembre (da lei annullati), si reca dal Dott. , oggi chiamato in causa”, CP_1 evidenziando che tale circostanza contrasterebbe con quanto dalla stessa dedotto con riferimento al fatto che si sarebbe recata dal suddetto medico perché egli accelerasse
l'isteroscopia.
Venendo alla condotta del dott. , non essendo medico ospedaliero, ha unicamente CP_1 eseguito un PAP test, mentre non risulta dalla documentazione prodotta che egli abbia eseguito eco trans vaginale, né abbia prescritto isteroscopia, che erano da ritersi necessarie. In ciò, secondo le valutazioni peritali, oltre che nella carenza documentale, la prestazione sanitaria risulta stigmatizzabile e non conforme alle norme di buona pratica clinica e linee guida.
Occorre a questo punto operare una distinzione di rilievo (come chiarito da Cass. ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024) : il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto di relazione che identifica l'azione del sanitario come causa diretta del danno. L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito del sanitario dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili allo stesso.
La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 14001 del 20 maggio 2024, ha ribadito che in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito. La dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico.
Se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta.
Sulla base del PAP test, effettuato c/o lo studio del Dott (“Molto sangue..) a dicembre CP_1
2018, sorge il dubbio - secondo i ctu - che in tale periodo potesse essere già presente un interessamento della cervice uterina e che pertanto fossimo già in presenza di una malattia almeno in stadio II, concludendo nel senso che “Sulla base di quanto riportato non si ritiene di poter affermare o ritenere più probabile che non che un eventuale ritardo di circa 3 mesi e mezzo attribuito al Dott abbia inciso sulla stadiazione della malattia e sulla CP_1 prognosi…Si ritiene inoltre che se la Sig avesse rispettato gli appuntamenti Pt_1 programmati dai Sanitari del Policlinico San AR il percorso diagnostico-terapeutico avrebbe potuto essere più lineare e veloce”.
Ancora più chiaramente i consulenti si sono espressi nel senso che “Peraltro va detto che anche senza il ritardo lamentato, analoghe sarebbero state le cure praticate e che ad oggi la patologia non ha dato esiti differenti da quelli attesi, anche in caso di più precoce trattamento, né in termini di danno biologico aggiuntivo, né abbiamo elementi per potere affermare che sia derivata da ciò una valutazione prognostica differente.”
I consulenti non hanno quindi ravvisato un diverso approccio terapeutico in ipotesi realizzabile, ovvero un danno riconducibile all'operato del dott. . Né sono emersi CP_1 elementi idonei in concreto a rappresentare una diversa valutazione in ordine allo stato di salute dell'appellante, anche in termini di postumi residuati, quali sarebbero derivati in ipotesi di diagnosi anticipata di tre mesi e mezzo.
Giova ricordare che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. La Corte di Cassazione (ordinanza, n. 16737 del 17 giugno 2024), ha ricordato che il principio che opera in questo caso è quello della vicinanza alla prova: in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale, in virtù del principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
Nella fattispecie non è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente, in quanto attraverso un criterio necessariamente probabilistico, non è emerso che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di comportare differenti esiti (si v Cass Sez. III, Sentenza del 27-03-2019, n. 8461).
Nello schema generale della probabilità come relazione logica il nesso di causalità va escluso sulla base di un giudizio di verosimiglianza e non di certezza assoluta, essendo non possibile affermare con "ragionevole sicurezza" che la diagnosi precoce avrebbe evitato il danno (Cass. civ., sez. III, sent., 17 novembre 2021, n. 34813)
Sul punto si aggiunge deve essere contestualizzato l'operato del sanitario appellato, che è stato interpellato dalla paziente per un limitato periodo temporale, a fronte peraltro del contestuale e più articolato interessamento di diversi sanitari e strutture ospedaliere, del quale non pare che l'appellante abbia quantomeno compiutamente e tempestivamente usufruito.
Né, del resto, a fronte delle svolte considerazioni in ordine alla insussistenza della prova del nesso causale incombente su parte danneggiata, spiega rilievo ai fini decisori l'ammissione delle prove dedotte, in quanto afferenti a circostanze, come sopra richiamate, inidonee ad assolvere detto onere probatorio.
I motivi devono conclusivamente essere rigettati.
Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di condanna nei suoi confronti alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione delle quali chiede invece la compensazione. CP_2
L' assicurazione appellata ha dedotto l'inoperatività della polizza (“La polizza invocata, stando a tale documentazione, sembrerebbe, dunque, non operativa, innanzitutto, sotto il profilo temporale in quanto il claim si è verificato in epoca antecedente a quello di vigenza del contratto…, avendo il dott. reso dichiarazioni inesatte ed incomplete, omettendo di CP_1 comunicare all'assicuratore circostanze tali da fa supporre l'insorgenza di un futuro obbligo risarcitorio ex art. 1892 – 1893 c.c.. in base al principio di buona fede”). Inoltre l'appellata ha ribadito che eventuali voci di danno di natura contrattuale, compresi eventuali oneri restitutori per i compensi percepiti dal professionista, dovevanorimanere a completo carico dell'assicurato.
L'assicurato deduce che quando in data il 5/12/2019 stipulava il contratto assicurativo in questione non era al corrente del contenuto della raccomandata dell'Avv. CP_12 consegnatagli successivamente, il 16/12/2019.
Orbene, in forza del principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (si v. Cass ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
Nella fattispecie la chiamata in causa, come si evince dalle questioni controverse tra le parti, non è manifestamente infondata ovvero arbitraria e pertanto il motivo deve essere rigettato.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti delle parti appellate, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Parte_1
2937/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata , che liquida in € 6000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e CP_1 cpa come per legge.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata che liquida in € 6000,00 per competenze, oltre 15% Controparte_2 rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2937/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Piazza Dante n. 6/4, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Franchini, ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio in Genova, Via Macaggi 23/14, come da mandato in atti
Appellato
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria A. De Gasperi 4, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis reiectis, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Genova n. 2937/2024, accogliere integralmente le domande di cui all'atto di citazione notificato in primo grado e quindi: 1) via istruttoria: Rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere tutte le prove orali dedotte dalla Sig.ra con tutti i testimoni Parte_1 indicati in atto di citazione giudizio di primo grado, capp. da 1) a 13); memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 cpc nel giudizio di primo grado capp. da 1) a 30), da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, espunta ogni valutazione e giudizio: che in via sinottica possono così essere scritti, preceduti da vero è che:
1. la sig.ra n data 18 maggio 2018 si recava Pt_1
a visita dal dottor lamentando irregolarità del ciclo. Il sanitario eseguiva ETG Persona_1 ginecologica.
2. il dott. n data 18 maggio 2018 riferiva alla paziente di una apparente
Pt_1 normalità del quadro generale nonostante la metrorragia.
3. in data 23 maggio la sig.
Pt_1 telefonava al dott. per eccessive perdite. Il sanitario ipotizzava un fibroma e Persona_1 prescriveva lavande e gocce omeopatiche “mulimen” 4. il dott. visitava l'attrice
Pt_1 ancora in data 31/7/2018 e in data 1/10/2018 e da ETG risultava un utero di dimensioni aumentate, disomogeneo per la presenza di aree ipo/iperecogene, oltre ad iperplasia endometriale con coaguli all'interno.
5. il dott. isitava la paziente in data 1/10/2018
Pt_1 consigliando isteroscopia.
6. la sig.ra ercava di fissare appuntamento per eseguire
Pt_1 isteroscopia presso San AR al numero indicatole dal dott. Trovando molte
Pt_1 difficoltà a fissare l'esame chiedeva al dottore se potesse intercedere per lei.
7. la sig.ra riusciva ad eseguire isteroscopia in data 22/10/2018 presso l'Ospedale Policlinico
Pt_1
San AR di Genova dalla quale si evinceva una formazione polipoide.
8. I Sanitari di San
AR mettevano in lista di attesa l'attrice per la asportazione del polipo e valutazione fissando gli esami preoperatori per il giorno 13 novembre 2018. 9. peggiorando il dolore la sig.ra accompagnata dal marito, si recava in reparto ginecologia del San AR Pt_1 per verificare la possibilità di avere a breve l'intervento di asportazione del polipo senza ottenere riscontro alcuno. 10. verso la fine del novembre 2018, la sig.ra incontrava Pt_1 una conoscente, alla quale raccontava le difficoltà ad ottenere l'appuntamento. La conoscente consigliava alla i farsi visitare dal dott. , sanitario ginecologo Pt_1 CP_1 che aveva molti contatti - ”agganci” con San AR e che avrebbe potuto aiutarla, per anticipare l'intervento chirurgico. 11. il dott. veniva contattato dalla sig.ra CP_1 Pt_1 dandole appuntamento per il giorno 11 dicembre 2018. 12. la sig.ra accompagnata Pt_1
a visita dalla figlia e dal marito, in data 11 dicembre 2018 presso il dott. all'inizio della CP_1 visita, consegnava al sanitario tutta la documentazione medica ginecologica in suo possesso e in particolare: ETG 18/5/2018 dott. ETG 31/7/2018 dott. ETG Pt_1 Pt_1
1/10/2018 e certificazioni dott. Isteroscopia del 22/10/2018 c/o San AR. Pt_1
Raccontava al dott. dei dolori pelvici, della metrorragia, dell'esito della isteroscopia, di CP_1 essere preoccupata per i polipi e di aver cercato di fissare presso San AR a breve
l'intervento per biopsia. 13. durante la visita del 11/12/2018 il dott. eseguiva pap-test CP_1 ed ETG ginecologica, al termine dell'esame ecografico riferiva alla sig.ra che la Pt_1 situazione era tranquilla, che i polipi erano innocui. Di evitare di sottoporsi a biopsia. 14. il dott. , durante la visita precisava che sarebbe bastata una iniezione di “NE” per CP_1 risolvere i problemi del dolore e della metrorragia. Di stare tranquilla che si sarebbe risolto tutto. 15. casualmente il giorno 12/12/2018 la sig.ra eniva contattata dal San AR Pt_1 che la invitava a sottoporsi ad isteroscopia con biopsia per il giorno 14/12/2018. 16. la sig.ra
a quel punto eseguiva le istruzioni del dott. e rifiutava l'esame giudicato dal Pt_1 CP_1 medesimo Levo non necessario e invasivo vista la inoffensività dei polipi. 17. in data
18/12/2018 la sig.ra eniva convocata dal dott. per eseguire presso il suo studio Pt_1 CP_1
l'iniezione di NE che all'inizio ha portato beneficio. 18. in tale occasione la Pt_1 accompagnata a visita dalla figlia e dal marito, riferiva al sanitario della convocazione a visita dal San AR, diceva al di aver rifiutato la visita come da istruzioni, il diceva CP_1 CP_1 che ora si doveva attendere l'effetto dell'NE. 19. I giorni immediatamente dopo la iniezione di NE avvenuta in data 18/12/2018, la sig. iferiva a parenti ed amici Pt_1 di sentire un miglioramento del proprio quadro fisico: che il dolore era diminuito e così le perdite ematiche. 20. San AR sempre dopo le visite avvenute con il dott. il CP_1
15/12/2018 ed il 18/12/2018 contattava la er fissare l'isteroscopia e la sig.ra Pt_1 Pt_1 visto il miglioramento e la raccomandazione del dott. di evitare l'esame inutile ed CP_1 invasivo, rifiutava. 21. durante i primi di gennaio 2019 il dolore ricompariva e la sig.ra Pt_1 lamentava oltre al dolore molta aria nella pancia. 22. la sig.ra all'inizio del gennaio Pt_1
2019 chiedeva al dott. di essere nuovamente visitata. Veniva ricevuta, sempre CP_1 accompagnata a visita dalla figlia e dal marito, in data 15/01/2019. Il sanitario eseguiva nuovamente pap-test ed ecografia. Come per la visita dell'11/12/2018 il dott. CP_1 tranquillizzava la paziente, i polipi si dimostravano dall'ecografia innocui. Viste le perdite continue di sangue consigliava altra fiala di NE che eseguiva lui stesso in tale seduta.
23. la sig.ra hiedeva, durante la visita di cui al capo sopra, copia della ecografia. Il Pt_1 dott. rispondeva dicendo che era inutile conservare le foto e che comunque una sua CP_1 collega aveva danneggiato involontariamente l'apparecchiatura non permettendo la stampa.
24. successivamente la sig.ra lamentava sempre forti dolori che però stavano Pt_1 salendo alla pancia. Ella chiamava ripetutamente il dott. e si faceva visitare fra la fine CP_1 di gennaio e i primi di marzo 2019 dal dott. il quale riferiva che dai sintomi si doveva CP_1 trattare di una colite. 25. nel marzo 2019, continuando il dolore, la sig.ra i recava a Pt_1 visita dal dott. in data 4/3/2019 (prod.6). La paziente al termine della visita doveva CP_1 insistere per avere certificazioni non essendo mai riuscita nelle precedenti occasioni. 26. nella fine del mese di marzo 2019 persisteva il sanguinamento, e anche per la comparsa di algie addominali, la sig.ra decideva di consultare anche altro specialista il quale, Pt_1 sottoponeva immediatamente la ricorrente ad isteroscopia in narcosi con diagnosi di
“Metrorragia in atto. Sospetta eteroplasia ghiandolare (clinicamente IIB) cervice uterina”. 27. vista la evidente criticità del caso, la sig.ra veniva inviata subito a biopsia mirata in Pt_1 data 25/3/2019: il prelievo di ampi frammenti per esame istologico (esame S19-I-01701, prod. 8) ha confermato trattarsi di “carcinoma endometrioide ben differenziato (G1). 28. alla
RM di stadiazione del 5/4/2019 è stata, poi, riscontrata la presenza di una voluminosa formazione di natura eteroplasica di circa 87 mm, estesa alla porzione medio fundica dell'utero con infiltrazione del miometrio e dei parametri sinistro e posteriore e dei fornici vaginali;
è stata segnalata, altresì, una linfoadenomegalia di circa 15 mm, la maggiore a livello iliaco sinistro (prod. 9) 29. la sig.ra eniva, dunque, immediatamente ricoverata Pt_1 presso la Ostetricia – CP_3 Controparte_4 Controparte_5 di Mondovì (CN) – dal 30/4/2019 al 4/5/2019 per essere sottoposta in data 30/4/2019 ad intervento laparotomico di isterectomia radicale classe B2 sinistra, classe A destra, annessiectomia bilaterale, linfadenectomia selettiva lombo-aortica (con esplorazione fino alla vena renale di sinistra) e pelvica bilaterale. 30. la sig.ra dopo l'esame di Pt_1 escissione dei linfonodi lamenta a parenti ed amici forte dolorabilità alla gamba, in particolare la destra. Questi dolori sono costanti. Spesso la vediamo china e lamenta fatica, lamenta fatica a mantenere la stazione eretta e quella seduta. Abbiamo provato molte volte
a coinvolgerla in gite e attività come facevamo nel passato, sebbene all'inizio la sig.ra Pt_1 provasse nel tempo i continui fallimenti la hanno fatta desistere e si sta chiudendo in sé stessa. Si indicano a testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 . dott. 2) Ordini la Testimone_4 Tes_5 Controparte_6 Persona_2 rinnovazione della CTU espletata nell'ATP conferendo incarico a nuovo Collegio medico legale il quale possa trarre il proprio giudizio anche in forza di quanto potrà emergere dalle prove orali. 3) Provvedendo, quindi, nel merito, previa ogni pronuncia del caso, dichiari la
Responsabilità del dott. per la omessa/errata diagnosi e malpractice medica, CP_1 quindi condanni il Dott. a risarcire tutti i danni recati alla Sig.ra CP_1 Parte_1 secondo parametri tabellari e/o con giustizia ed equità e nella misura che emergerà dalla espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e inteessi legali. 4) Con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio di ATP, del giudizio di primo e di secondo grado, ivi comprese le spese di CTU e CTP”.
Per l'appellato : CP_1
“Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis, 1) in via principale rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra vverso la sentenza del Tribunale di Genova n.2937/2024 2) in Parte_1 via principale subordinata qualora sia accertata una responsabilità, per i fatti per cui è causa, in capo al Dott. appellato, dichiarare tenuta la a garantire CP_1 Controparte_2
e manlevare lo stesso, anche con pagamento diretto, da ogni somma alla quale il conchiudente sia condannato al pagamento a favore della Sig.ra e ciò in Parte_1 forza del contratto assicurativo in essere tra il Dott. e l' 3) CP_1 Controparte_2 in via istruttoria subordinata a) qualora fossero ammesse le prove orali dedotte dall'appellante, alla quali il Dott. si è già opposto e tuttora si oppone per i motivi esposti, CP_1 il conchiudente senza inversione dell'onere probatorio chiede ammettersi la prova per interpello dell'appellante sulle circostanze di cui ai capi 1-2-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14-
15-16-18-19-20 e per testi sui capi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-16-18 della comparsa di risposta, da intendersi qui riportati, da convertirsi nei relativi capitoli premettendo “Vero che”; a teste il Dott. con Studio in Genova b) quanto al rapporto assicurativo con Persona_1 [...]
senza riconoscimento della fondatezza delle pretese dell'appellante e Controparte_2 senza inversione dell'onere probatorio nei confronti di il Controparte_2 conchiudente chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze, dedotte nella comparsa di risposta depurate da valutazioni e giudizi, da trasformare nei relativi capitoli, da aversi qui trascritti premettendo “Vero che”, (capi n. 22-23-24-25-26 – pagg. 9-10) e 7 bis della memoria 12/10/2023 (pag. 4), e per interpello delle Sig.ra per testi sulle circostanze Pt_1 di cui al capo n. 26 della comparsa di risposta;
si indica a teste il Dott. Testimone_6 presso l'Agenzia assicurativa sui capi n. 21 – 22 – 23, ed il Direttore Controparte_7 dell'Ufficio Postale di Genova Sestri Ponente e/o il Legale rappresentante di Controparte_8 sui capi n. 24 -25 – 25bis e 25 ter. 4) Vinte le spese e gli onorari del procedimento di
[...]
ATP, del giudizio di primo grado e del presente appello e delle CTP, oltre 15% rimborso spese generali, CPA 4% ed IVA”.
Per l'appellata Controparte_2
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: confermarsi la sentenza n. 2937/2024 pubblicata in data
18 novembre 2024 dal Tribunale di Genova e notificata in data 22 novembre 2024 nella causa civile n. 11257/2022 R.G., respingendosi l'appello principale svolto dalla signora in quanto infondato in fatto e in diritto;
rigettare, comunque, ogni domanda Parte_1 eventualmente promossa verso NEL MERITO, IN VIA Controparte_2
SUBORDINATA E, COMUNQUE, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2937/2024 - resa nella causa civile n. 11257/2022, pubblicata in data 18 novembre 2024 e notificata in data 22 novembre 2024 -, anche in ipotesi di reiterazione della domanda di garanzia svolte dal dott.
nei confronti di riproponendosi ex art. 346 c.p.c. CP_1 Controparte_2 tutte le domande, contestazioni e difese svolte, tanto nel merito quanto in via istruttoria, con riguardo alla insussistenza di responsabilità del dott. e all'inoperatività e ai limiti tutti CP_1 della garanzia invocata, insistendo per il rigetto di qualsivoglia domanda formulata nei riguardi dell'Assicuratore; si chiede, dunque, di respingersi qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, di rigettarsi la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di con riferimento CP_1 Controparte_2 alla polizza n. 11TDMM19A2013000104396 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto mandarsi assolta da ogni avversa pretesa, dichiarandosi Controparte_2
l'inoperatività della garanzia evocata in giudizio per le ragioni dedotte in atti;
respingersi ogni avversa domanda da chiunque proposta nei confronti dell'assicurato dott. e, CP_1 comunque di in quanto infondata in fatto e in diritto, in Controparte_2 particolare per non ravvisarsi nell'operato del dott. alcun elemento di CP_1 responsabilità, mandandosi il medesimo, e conseguentemente Controparte_2
esente da ogni obbligazione;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE
[...]
SUBORDINATA E, COMUNQUE, IN VIA DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità del dott. e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultimo CP_1 con la terza chiamata e allegata quale fonte dell'obbligazione, Controparte_2 nonché accertata comunque l'obbligazione alla garanzia: - accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza del dott. con ricorso a criteri di diritto e CP_1 prova assolutamente rigorosi e in termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile, in percentuale con il concorso della danneggiata, da valutarsi ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese;
- limitarsi l'obbligazione di entro gli stretti confini Controparte_2
(inclusi massimale di € 1.000.000,00, franchigia e scoperti) del contratto di assicurazione vigente, escludendo, comunque, ogni obbligazione della Compagnia per quanto riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi (tra cui la stessa danneggiata) e riverberantesi sulla posizione del dott. ; accertarsi, pertanto anche a tal fine, l'esatta quota di CP_1 eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta del convenuto e limitarsi
l'obbligazione di garanzia di a tale stretta risultanza (sempre Controparte_2 nei limiti di polizza, incluso massimale, franchigie, scoperti etc.); IN OGNI CASO: spese e competenze legali del doppio grado di giudizio integralmente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e ribadite all'atto di precisare le conclusioni di primo grado. In particolare, si torna a richiedere che venga ordinato al convenuto dott. l'esibizione di tutte le polizze CP_1 assicurative contratte o della quali risulta beneficiario per la responsabilità civile, ai fini dell'applicazione dell'art. 1910 c.c.. Si chiede, inoltre, per mero scrupolo difensionale - dovendo ritenersi la circostanza non contestata da parte dell'assicurato - prova per interrogatorio formale del dott. sul seguente capitolo di prova: 1) Vero che il 4 CP_1 marzo 2019, la signora i rivolse al suo Studio medico al fine di avere una Parte_1 dichiarazione/certificazione medica idonea ad attestare le prestazioni sanitarie da Lei fornite nel suo interesse nei mesi precedenti. Vista la mancata produzione dei documenti sanitari dell'Ospedale Policlinico San AR di Genova da parte dell'attrice, si formula, dunque, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di parte attrice, delle cartelle cliniche della signora riguardanti i ricoveri effettuati dalla stessa presso la S.C. di Parte_1
Ginecologia dell'Ospedale Policlinico San AR di Genova, e ciò al fine di valutare il pregresso percorso diagnostico e terapeutico della signora prima di sottoporsi Pt_1 all'attenzione del dott. . In via subordinata, si chiede ai sensi dell'art. 213 c.p.c. CP_1
l'esibizione alla S.C. di Ginecologia dell'Ospedale Policlinico San AR di Genova della documentazione integrale relativa agli accessi effettuati dalla signora Parte_1 presso la suddetta Struttura, ovvero la richiesta di produzione di tutta la documentazione medica e cartelle cliniche della signora con riferimento al periodo Parte_1 dall'ottobre al dicembre 2018, per confermare che la stessa aveva già in plurime occasioni rifiutato di sottoporsi all'intervento di isteroscopia. Si torna ad opporsi: 1) all'istanza di rinnovazione della C.T.U., con nomina di un diverso Collegio, avanzata del tutto genericamente da parte attrice, estesa in via del tutto inammissibile all'indagine anche di aspetti del tutto nuovi, ovvero la capacità generica e specifica lavorativa dell'attrice, non oggetto di specifica domanda risarcitoria avversaria, rilevandosi, al contrario di quanto affermato da controparte, che la perizia depositata in sede di a.t.p. si dimostra espressione di un ragionamento logico e tecnico preciso, coerente ed inequivocabile, le cui conclusioni non possono che far ritenere l'assoluta infondatezza della pretesa rinnovazione in quanto superflua oltre che meramente esplorativa;
2) all'ammissione dei capitoli di prova avversari, sia di parte attrice che convenuta posto che tutte le circostanze capitolate risultano inammissibili, in quanto per quanto riguarda i capitoli di parte attrice in quanto vertenti su circostanze generiche ed indeterminate (cap. 24), parzialmente formulati in maniera negativa (cap. 8, 16, 23), in parte irrilevanti e inconferenti al fine del decidere (capp. 1, 2, 3,
4, 5, 10, 11, 19, 21, 22, 26, 27) o comunque in parte implicanti giudizi e valutazioni (cap. 6,
7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 30) ed in parte documentali (cap. 8, 28, 29), oltre che contrari al disposto di cui all'art. 244 c.p.c. (sul punto, ci si oppone altresì alla richiesta di indicare nuovi testimoni). Per quanto riguarda, invece, i capitoli di prova orale formulati da parte convenuta dott. in comparsa di costituzione, ivi riproposti, ci si oppone alla loro CP_1 ammissione per i motivi già indicati in comparsa di costituzione di primo grado e, comunque, in quanto inammissibili perché irrilevanti (cap. 21, 22, 25 bis, 25 ter), documentali (capp. 23,
24, 25) e valutativi (cap. 26)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di procedimento per ATP n 5180/2022, con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, per sentirlo Parte_1 CP_1 dichiarare responsabile per omessa/errata diagnosi e malpractice medica e condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali nonché da perdita di chances, con interessi di leggi sulle somme già rivalutate, oltre alle spese di causa.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -nel 2018 manifestava metrorragie persistenti e si sottoponeva ad accertamenti dai quali emergeva un utero di dimensioni aumentate, disomogeneo per la presenza di aree ipo/iperecogene, oltre ad iperplasia endometriale con coaguli all'interno; -si sottoponeva a più accurate indagini all'esito delle quali in data 22.10.2018, presso l'Ospedale San AR, veniva eseguita isteroscopia;
-da tale ultimo accertamento emergeva sintomatologico di AUB, riscontro di una rima endometriale di 18,9 mm sospetta per polipo endometriale;
-in particolare, a livello della parete antero-laterale sinistra, era stata segnalata una formazione polipoide a medio rischio meritevole di approfondimento;
-in tale circostanza non veniva effettuato prelievo istologico mediante perma per scarsa compliance della paziente, rimandando tale accertamento al prelievo in narcosi;
-tale quadro portava la ricorrente a richiedere l'intervento di uno specialista, al fine di avere una nuova valutazione e per meglio valutare e affrontare il quadro clinico;
-la si affidava, quindi, interamente al Dott. , il quale accettava Pt_1 CP_1
l'incarico e veniva edotto della problematica e del referto 22.10.2018 da cui si evinceva “RE polipo di 18,9 mm sospetta per polipo. Sintomatologico di AUB (Abnormal Uterine Bleeding.
Consigliato prelievo istologico”; -il sanitario visitava la paziente sia in data 02.12.2018 sia in data 15.01.2019 prendendo visione della documentazione ecografica e isteroscopica, ragione della visita;
-lo specialista tranquillizzava la paziente, precisava di non procedere con la biopsia, di procedere solo ad esame citologico;
nel Pap test del 11.12.2018, veniva segnalata la presenza di numerosi gruppi di epiteli cilindrici endocervicali, oltre ad abbondanti emazie e leucociti;
nel Pap test del 15.01.2019 veniva confermata la presenza di epiteli cilindrici endocervicali isolati e in gruppi, senza evidenza di cellule atipiche;
- nonostante il quadro clinico risultante dagli esami, la paziente non veniva consigliata a sottoporsi a biopsia, né a differenti accertamenti specialistici, né a terapie mirate;
-data la persistenza del sanguinamento e la comparsa di algie addominali, Parte_1 decideva di consultare anche altro specialista, il quale la sottoponeva immediatamente ad isteroscopia in narcosi con diagnosi di “Metrorragia in atto. Sospetta eteroplasia ghiandolare
(clinicamente IIB) cervice uterina”. Esame eseguito in data 22/3/2019 da cui veniva riscontrata: “neoformazione endouterina di aspetto polipoide ad alto rischio, di estensione complessiva superiore ai 3- 4 cm”; -vista la evidente criticità del caso, la veniva Pt_1 inviata subito a biopsia mirata in data 25.03.2019, che confermava trattarsi di “carcinoma endometrioide ben differenziato;
-alla RM di stadiazione del 05.04.2019 veniva poi riscontrata la presenza di una voluminosa formazione di natura eteroplasica di circa 87 mm, estesa alla porzione medio fundica dell'utero con infiltrazione del miometrio e dei parametri sinistro e posteriore e dei fornici vaginali;
veniva segnalata, altresì, una linfoadenomegalia di circa 15 mm, la maggiore a livello iliaco sinistro;
-ricoverata presso la S.C. Ostetricia e
Ginecologia dell' di Mondovì, in data 30.04.2019 Controparte_9 veniva sottoposta ad intervento laparotomico di isterectomia radicale classe B2 sinistra, classe A destra, annessiectomia bilaterale, linfoadenectomia selettiva lombo -aortica e pelvica bilaterale;
-alla stadiazione patologica era risultato trattarsi di adenocarcinoma endometriale ben differenziato (G1) pT3a N2 (Stadio FIGO IIIC2), con metastasi in sede ovarica destra e metastasi ai linfonodi lombo-aortici (3N+/13) ed in sede iliaca interna sinistra (1N+/2); -la paziente veniva operata e seguiva un decorso operatorio regolare all'esito del quale veniva programmato un trattamento combinato sequenziale chemio – radioterapico.
L'attrice lamentava di aver subìto un danno dalla condotta del dott. , il quale aveva CP_1 eseguito solo Pap test omettendo l'esecuzione di biopsia endometriale mirata in corso d'isteroscopia; -a seguito di tale condotta omissiva maturava un ritardo diagnostico di oltre
4 mesi nel corso del quale da una lesione endouterina inferiore ai 18,9 mm e senza alcun segno di diffusione loco – regionale (ottobre 2018), si era arrivati ad una voluminosa neoformazione che all'imaging preoperatorio misurava ben 87 mm, occupando pressoché integralmente la cavità uterina, con metastasi linfonodali (aprile 2019); -la maggior complessità della strategia terapeutica dovuta alla progressione della neoplasia aveva comportato un aggravamento dell'invalidità permanente e temporanea ed anche dei danni da perdita di chance di sopravvivenza e/o di una differente e migliore qualità di vita.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza della domanda CP_10 attorea nonché la sussistenza del nesso causale tra il suo comportamento professionale e gli asseriti danni alla salute di Deduceva che nel procedimento di ATP era Parte_1 emerso che la veva mostrato la sintomatologia di metrorragie già nei primi mesi del Pt_1
2018, quando si rivolgeva al medesimo, il quale, confermata la presenza di due grossi miomi e un endometrio ispessito;
che la paziente aveva deciso di rifiutare l'isteroscopia in narcosi presso il S AR in data 14.12.2018 e quella successivamente proposta in data
24.12.2018; che, ignaro di questi precedenti, le prescriveva un Pap test, che risultava negativo per cellule tumorali ma mostrava segni di infiammazione, e prescriveva enantone per risolvere la sintomatologia metrorragica. A gennaio 2019, dopo una seconda visita, le consigliava una terapia farmacologica ma la paziente tornava solo a marzo 2019 per chiedere una dichiarazione sulle cure ricevute. Infine, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere dalla stessa tenuto indenne e manlevato in caso di condanna, anche con pagamento diretto in favore dell'attrice.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza sotto il profilo temporale in quanto al momento della stipulazione del contratto l'assicurato era a conoscenza di elementi che rendeva inoperante il regime claims made, che garantisce eventi pregressi ma solo sul presupposto della non conoscenza degli stessi da parte del contraente, in ogni caso l'oggetto della assicurazione non riguardava il danno azionato. Domandava quindi respingere la domanda di garanzia proposta da con riferimento alla polizza n. CP_1
11TDMM19A2013000104396, mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In subordine, nella ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità di CP_1
e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza stipulata da quest'ultimo con la terza
[...] chiamata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di sua spettanza in termini di stretta colleganza con il danno accertato, in percentuale con il concorso della danneggiata, da valutarsi ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., nonché limitare l'obbligazione all'esatta quota di eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta del convenuto.
Il Giudice di primo grado, acquisita la CTU resa nel giudizio per ATP, rigettate le prove orali dedotte dall'appellante, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di . CO Parte_1 CP_1
a rifondere le spese sostenute nel presente giudizio dal convenuto Parte_1
, e dalla terza chiamata che liquida, in CP_1 Controparte_2 favore di ciascuno, in complessivi € 3.056,00 per il procedimento di ATP, oltre eventuali spese vive, rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa e spese di ctp, se documentate, e in complessivi € 7.616,00 per la fase di merito, oltre eventuali spese vive, rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa. Pone in via definitiva a carico di le spese Parte_1 di ctu, nella misura liquidata in fase istruttoria”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando dichiarare la Parte_1 responsabilità di per la omessa/errata diagnosi e malpractice medica, con CP_1 condanna dello stesso a risarcire tutti i danni a lei recati secondo parametri tabellari e/o con giustizia ed equità.
In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione del diritto di difesa, delle regole del contraddittorio, erroneità nella non ammissione delle istanze istruttorie per prova orale dedotte, errata e/o assente e/o omessa motivazione;
errore della sentenza nel non aver rimesso la causa in decisione senza motivazione alcuna;
2) Erroneità della sentenza operata dal Primo Giudice in ordine ai fatti per cui è causa ed errata valutazione delle cause che hanno condotto alla omessa – tardiva diagnosi e al mancato riconoscimento di una responsabilità del sanitario. Erroneità della sentenza per non aver valutato gli errori insiti nella CTU in punto responsabilità non disponendo rinnovo della stessa;
3) Erroneità della sentenza operata dal Primo Giudice in ordine alla mancata individuazione di nesso causale fra fatti per cui è causa, la responsabilità e l'aggravamento della patologia tumorale. Erroneità della sentenza per non aver valutato gli errori insiti nella CTU in punto causalità-danno non disponendo rinnovo della stessa;
4) Erroneità della sentenza in ordine alla condanna delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello avversario perché CP_1 infondato in fatto e in diritto e, in subordine, in caso di accertamento di una propria responsabilità, dichiarare tenuta a garantirlo e manlevarlo, Controparte_2 anche con pagamento diretto in favore di Parte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo rigettare l'appello Controparte_2 proposto da con conferma integrale della sentenza di primo grado. In via Parte_1 subordinata e comunque ex art. 346 c.p.c. chiedeva respingersi qualsivoglia avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, rigettarsi la domanda di garanzia proposta da nei confronti di con CP_1 Controparte_2 riferimento alla polizza n. 11TDMM19A2013000104396, mandando la medesima assolta da ogni avversa pretesa o domanda da chiunque proposta.
La causa era posta in decisione all'udienza del 30.9.2025. Con provvedimento del 3.10.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data
30.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'assunto dell'appellante il dott. è incorso in responsabilità per omessa CP_1 indagine mirata, errata diagnosi, ed errata terapia ( “il Dr. ha inspiegabilmente omesso CP_1
l'esecuzione di biopsia endometriale mirata in corso d'isteroscopia, eseguendo, invece, un esame (Pap test) del tutto inadeguato per lo studio di una sospetta patologia neoformativa endometriale”).
Assume l'appellante che il Tribunale, non ammettendo la prova orale per testi, non avrebbe consentito all' attrice di provare i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria.
Così la sentenza appellata: “L'attrice esponeva che il dott. le aveva sconsigliato di CP_1 sottoporsi alla procedura di biopsia in anestesia programmata presso San AR. Tale circostanza risulta priva di alcun riscontro probatorio e contestata dal medico convenuto il quale afferma di aver inviato la paziente a sottoporsi alla procedura programmata presso il suddetto nosocomio”… “la domanda è quindi infondata perché è risultato non provato che il rifiuto dell'esame sia stato motivato da un eventuale diverso parere fornito dal ”. CP_1
Lamenta la che la circostanza che la sua controparte abbia affermato, come Pt_1 risportato in sentenza che “il dott. , specialista in ginecologia e ostetricia, visitava per CP_1 la prima volta la sig.ra '11/12/2012 e non era informato della paziente sui precedenti Pt_1 anamnestici, ma solamente sulla sintomatologia metrorragica”, rappresenta una contraddizione con la statuizione per prima riportata, in quanto non si comprenderebbe come il dott. potesse consigliare di fare la biopsia se non era stato informato dalla CP_1 ei precedenti esami e della convocazione da parte dell'ospedale AR. Pt_1
Parte appellata contesta la sussistenza di nesso causale, ritenendo che la paziente avrebbe deciso autonomamente di rifiutare l'intervento di isterosuzione del 14/12/2018 e del
24/12/2018. Rammenta che alla visita del 11/12/2018 la paziente non lo avrebbe informato dei precedenti anamnestici e che alla visita del 11/12/2018 aveva già rifiutato il ricovero.
Specificamente con il primo motivo d'appello è dedotta l'erronea mancata ammissione delle prove orali.
Assume la che l'appellato sottoponeva la paziente solo a Pap test in data Pt_1
11/12/2018, all'esito del quale veniva segnalata la presenza di numerosi gruppi di epiteli cilindrici endocervicali, oltre ad abbondanti emazie e leucociti;
ed a successivo Pap test in data 15/1/2019, in cui è veniva confermata la presenza di epiteli cilindrici endocervicali isolati e in gruppi, senza evidenza di cellule atipiche.
Lamenta di non essere stata inviata a sottoporsi a biopsia, né a differenti accertamenti specialistici, né a terapie mirate e di essere invece stata tranquillizzata a fronte di una diagnosi di …poliposi in metrorragia disfunzionale…”, con prescrizione di solo NE
La sentenza faceva proprie le conclusioni peritali (“Un dato crediamo sia da affermare: si ritiene inverosimile che un medico specialista in ginecologia, messo a conoscenza della storia clinica della paziente e conscio del fatto fosse programmato l'intervento isteroscopico, potesse consigliare di non effettuarlo, per di più sapendo che era programmato”) invece di valutare se la prestazione resa dal medico era esatta alla luce della istruttoria orale che doveva essere ammessa.
Indi l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine alla valutazione delle cause che hanno condotto alla omessa – tardiva diagnosi e al mancato riconoscimento di una responsabilità del sanitario, non rilevando gli errori contenuti nella ctu e non disponendo la rinnovazione della stessa. Assume di essersi recata con il marito e la figlia il 11 dicembre 2018 alla visita presso il dott.
, consegnandogli la documentazione medica in suo possesso e in particolare: ETG CP_1
18/5/2018 dott. ETG 31/7/2018 dott. ETG 1/10/2018 e certificazioni dott. Pt_1 Pt_1
Isteroscopia del 22/10/2018 c/o San AR;
di avere riferito dei dolori pelvici, della Pt_1 metrorragia, dell'esito della isteroscopia, di essere preoccupata per i polipi e di aver cercato di fissare presso San AR a breve l'intervento per biopsia.
Afferma che il medico aveva valutato la situazione come tranquilla, dicendole di evitare di sottoporsi a biopsia.
Proprio per questo, sebbene il giorno 12/12/2018 fosse stata contattata dal San AR che la invitava a sottoporsi ad isteroscopia con biopsia il giorno 14/12/2018, rifiutava di sottoporsi all'esame.
Lamenta che il dott. avrebbe invece dovuto già in allora individuare un quadro clinico CP_1 indicativo del tumore all'utero e comunque aveva pacificamente omesso di redigere alcuna cartella clinica.
Si duole ancora l'appellante dell'erroneità della sentenza appellata, laddove non procedeva all'individuazione di un nesso causale tra il comportamento del professionista e l'aggravamento della patologia tumorale, sulla scorta della erroneità della ctu, che si è espressa nel senso che non è possibile affermare che i primi di dicembre la malattia fosse in stadio IA, in quanto non era presente alcuna indagine richiesta per definire tale situazione, oltre al fatto che la patologia non ha dato esiti differenti da quelli attesi, anche in caso di più precoce trattamento, né in termini di danno biologico aggiuntivo.
Viceversa, sottolinea il dato dell'ETG TV dell'1/10/2018, che individua una lesione pseudo- polipoide di 1,89 cm, ed il successivo dato dell'isteroscopia del 22/3/2019, dove vengono indicate dimensioni superiori ai 3-4 cm, ritenendo, pertanto, del tutto verosimile che da una lesione inferiore ai 2 cm e ben differenziata (G1) inizialmente diagnosticabile in Stadio IA
(come già sostenuto) si sia passati, nel marzo/aprile 2019, ad una lesione di dimensioni più che raddoppiate, ampiamente estesa al canale cervicale, alle ovaie, ai fornici vaginali, ai parametri ed ai linfonodi iliaci e lombo-aortici - sia a seguito dell'interessamento cervicale sia per l'aumento delle dimensioni del tumore primitivo – corrispondente ad uno Stadio IIIC2
Assume che l'intervento tempestivo si sarebbe svolto senza linfoadenectomia, mentre allo stadio III va ricercata la massima radicalità oncologica, ivi inclusa la linfoadenectomia selettiva.
Il danno asseritamente patito consisterebbe quindi in ITP al 75% sia pari a 30 (trenta) giorni;
ITP al 50% sia pari a 180 (centottanta) giorni;
ITP al 25% sia pari a 60 (sessanta) giorni. A ciò l'appellante aggiunge le ripercussioni di natura morale ed esistenziale ed un il peggioramento prognostico tradotto in perdita di chances.
L'appellato, nel dedurre di avere visitato per la prima volta (di due) l'11/12/2018 la Sig.ra la quale ometteva di riferire sui precedenti anamnestici, unicamente informandolo in Pt_1 ordine alla sintomatologia metrorragica;
ribadiva che in tale data l'appellante aveva già rifiutato il ricovero al San AR per l'isteroscopia in narcosi, prevista per il 14/12/2018;; che l'esame inizialmente condotto (Pap test) evidenziava la presenza di gruppi di epiteli ghiandolari endocervicali, sangue, leucociti, non segnalando pertanto alcuna situazione di pericolo o rischiosità particolare;
che correttamente, e secondo Linee guida, aveva consigliato alla Signora di ripetere l'esame in data 15 gennaio 2019, allorquando il Pt_1
Dott. eseguiva un secondo pap-test, che confermava l'esito negativo del primo;
che la CP_1 prescrizione di NE da parte del Dott. era da ritenersi corretta rientrando nella CP_1 strategia valutativa e clinico- diagnostica in ambito di metrorragie disfunzionali/AUB.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi e a volte ripetitivi, come dalla stessa appellante sottolineato.
Orbene, il paziente che intende ottenere un risarcimento per i danni subiti deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Il professionista deve contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile (ancora recentemente Cass., ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922). ll paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario.
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sul medico, che deve provare di avere agito in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica.
La regola probatoria per l'accertamento del nesso causale, si specifica poi nel criterio del
"più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no.
I capitoli di prova dedotti da parte appellante afferiscono al fatto: che dal mese di maggio ad ottobre 2018 la paziente era in cura preso un diverso sanitario e successivamente due volte, l'11.12.2018 ed il 15.1.2019, l'appellante si recava presso il dott. ; che quest'ultimo CP_1 durante la visita precisava che sarebbe bastata una iniezione di “NE” per risolvere i problemi del dolore e della metrorragia, motivo per il quale, su consiglio del sanitario non si presentava all'esame per effettuare la biopsia;
all'inizio del gennaio 2019 chiedeva al dott.
di essere nuovamente visitata, stante la ricomparsa della sintomatologia. CP_1
Orbene, come osservato dai ctu nominati, secondo l'assunto dell'appellante a dicembre
2018 la stessa si recava presso lo studio del Dott. (come riportato dalla relazione del CP_1
Dott allo scopo di accelerare l'iter diagnostico isteroscopico, ma dalla Per_3 documentazione acquisita, risulta che aveva invece già effettuato presso il Policlinico gli esami ematochimici preoperatori in data 13.11.2018 e la visita anestesiologica in data
21.11.2018.
Come rilevato dai consulenti, ai primi di dicembre 2018, quando la Sig.ra si recava Pt_1 dal Dott , non era in possesso di una diagnosi istologica e neppure era stata fatta una CP_1 stadiazione clinico-strumentale.
Nel certificato redatto a posteriori dal Dott. , in data data 4.03.2019, è riportato “… CP_1 poliposi in metrorragia disfunzionale”.
Solo quando il Dott ha eseguito l'isteroscopia in narcosi con biopsia il Persona_2
22.03.2022 è risultato: “Portio marcatamente aumentata di volume…l'introduzione del resettoscopio…evidenzia canale e tratto istmico della cavità sede di neoformazione polipoide ad alto rischio ad origine prevalentemente post-lat sin di estensione superiore a
3-4 cm. La cavità è ampia, normoconformata e rivestita da endometrio di aspetto atrofico”.
Il sospetto clinico emerso dopo tale esame è riferito alla presenza di una neoplasia del collo uterino e non dell'endometrio, come sottilineato dai ctu, avendo lo stesso sanitario scritto
“Sospetta neoplasia ghiandolare (stadio IIB) cervice uterina.
L'esame istologico ha determinato la diagnosi di carcinoma dell'endometrio in data
25.03.2019, mentre la RMN del 5.04.2019 alla stadiazione locale della malattia come in stadio III, per la presenza di un linfonodo otturatorio sospetto, anche se il 23.04.2019 la
PET/TAC ha escluso la presenza di metastasi a distanza.
I ctu hanno quindi ricostruito quanto segue: “La Sig è stata Parte_1 successivamente ricoverata c/o S.C. Ostetricia e Ginecologia dell' CN e il CP_11
30.04.2019 è stata sottoposta a intervento laparotomico di isterectomia radicale classe B2 sinistra, classe A destra, annessiectomia bilaterale, linfadenectomia selettiva lombo-aortica
(con esplorazione fino alla vena renale di sinistra) e pelvica bilaterale. Alla stadiazione patologica è risultato trattarsi di: adenocarcinoma endometrioide ben differenziato (G1), infiltrante la metà interna del miometrio e l'istmo quasi completamente fino a 2 mm dal margine chirurgico;
esteso diffusamente e circonferenzialmente allo stroma cervicale (margine radiale minimo di 2 mm con distanza minima dal margine chirurgico esocervicale di 10 mm); senza invasione parametriale;
invasione vascolare presente e focale;
metastasi in sede ovarica destra;
metastasi ai linfonodi lombo-aortici (3N+/13) ed in sede iliaca interna sinistra (1N+/2) (pT3a N2: Stadio FIGO IIIC2).
Il decorso post-operatorio è stato regolare, la paziente ha quindi effettuato visita oncologica
(3/6/2019) ed è stato programmato un trattamento combinato sequenziale chemio- radioterapico con 6 cicli di CT (Carboplatino + Paclitaxel q 21) seguiti da RT esterna e brachiterapia.
Ad oggi non vi è ripresa di malattia.”
Indi hanno chiarito che “Non essendo in possesso di esami radiologici basali adeguati per la stadiazione clinica non è quindi possibile affermare che il ritardo di diagnosi di circa 3 mesi e mezzo abbia fatto sì che la malattia sia evoluta da uno stadio IA (assegnato in modo arbitrario solo sulla base di una ETG TSV di primo livello effettuata presso lo studio del Dott ell'ottobre 2018), ad uno stadio IIIC2. Si sottolinea comunque come tale esame non Pt_1 venga considerato standard per la stadiazione ma solo per porre diagnosi di “sospetto”.”
Sottolineano che i sanitari per ben tre volte non sono riusciti ad eseguire la procedura isteroscopica necessaria alla diagnosi, prima per scarsa compliance della paziente, successivamente perché il 14.12 e il 24.12, la paziente rifiutava di sottoporsi all'indagine presso il San AR in narcosi.
I ctu valutano che “nei primi giorni di dicembre e quindi nell'intervallo intercorso tra il primo tentativo di isteroscopia di ottobre ed i due successivi programmati interventi isteroscopici in anestesia a dicembre (da lei annullati), si reca dal Dott. , oggi chiamato in causa”, CP_1 evidenziando che tale circostanza contrasterebbe con quanto dalla stessa dedotto con riferimento al fatto che si sarebbe recata dal suddetto medico perché egli accelerasse
l'isteroscopia.
Venendo alla condotta del dott. , non essendo medico ospedaliero, ha unicamente CP_1 eseguito un PAP test, mentre non risulta dalla documentazione prodotta che egli abbia eseguito eco trans vaginale, né abbia prescritto isteroscopia, che erano da ritersi necessarie. In ciò, secondo le valutazioni peritali, oltre che nella carenza documentale, la prestazione sanitaria risulta stigmatizzabile e non conforme alle norme di buona pratica clinica e linee guida.
Occorre a questo punto operare una distinzione di rilievo (come chiarito da Cass. ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024) : il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto di relazione che identifica l'azione del sanitario come causa diretta del danno. L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito del sanitario dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili allo stesso.
La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 14001 del 20 maggio 2024, ha ribadito che in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito. La dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico.
Se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta.
Sulla base del PAP test, effettuato c/o lo studio del Dott (“Molto sangue..) a dicembre CP_1
2018, sorge il dubbio - secondo i ctu - che in tale periodo potesse essere già presente un interessamento della cervice uterina e che pertanto fossimo già in presenza di una malattia almeno in stadio II, concludendo nel senso che “Sulla base di quanto riportato non si ritiene di poter affermare o ritenere più probabile che non che un eventuale ritardo di circa 3 mesi e mezzo attribuito al Dott abbia inciso sulla stadiazione della malattia e sulla CP_1 prognosi…Si ritiene inoltre che se la Sig avesse rispettato gli appuntamenti Pt_1 programmati dai Sanitari del Policlinico San AR il percorso diagnostico-terapeutico avrebbe potuto essere più lineare e veloce”.
Ancora più chiaramente i consulenti si sono espressi nel senso che “Peraltro va detto che anche senza il ritardo lamentato, analoghe sarebbero state le cure praticate e che ad oggi la patologia non ha dato esiti differenti da quelli attesi, anche in caso di più precoce trattamento, né in termini di danno biologico aggiuntivo, né abbiamo elementi per potere affermare che sia derivata da ciò una valutazione prognostica differente.”
I consulenti non hanno quindi ravvisato un diverso approccio terapeutico in ipotesi realizzabile, ovvero un danno riconducibile all'operato del dott. . Né sono emersi CP_1 elementi idonei in concreto a rappresentare una diversa valutazione in ordine allo stato di salute dell'appellante, anche in termini di postumi residuati, quali sarebbero derivati in ipotesi di diagnosi anticipata di tre mesi e mezzo.
Giova ricordare che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. La Corte di Cassazione (ordinanza, n. 16737 del 17 giugno 2024), ha ricordato che il principio che opera in questo caso è quello della vicinanza alla prova: in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale, in virtù del principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
Nella fattispecie non è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente, in quanto attraverso un criterio necessariamente probabilistico, non è emerso che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di comportare differenti esiti (si v Cass Sez. III, Sentenza del 27-03-2019, n. 8461).
Nello schema generale della probabilità come relazione logica il nesso di causalità va escluso sulla base di un giudizio di verosimiglianza e non di certezza assoluta, essendo non possibile affermare con "ragionevole sicurezza" che la diagnosi precoce avrebbe evitato il danno (Cass. civ., sez. III, sent., 17 novembre 2021, n. 34813)
Sul punto si aggiunge deve essere contestualizzato l'operato del sanitario appellato, che è stato interpellato dalla paziente per un limitato periodo temporale, a fronte peraltro del contestuale e più articolato interessamento di diversi sanitari e strutture ospedaliere, del quale non pare che l'appellante abbia quantomeno compiutamente e tempestivamente usufruito.
Né, del resto, a fronte delle svolte considerazioni in ordine alla insussistenza della prova del nesso causale incombente su parte danneggiata, spiega rilievo ai fini decisori l'ammissione delle prove dedotte, in quanto afferenti a circostanze, come sopra richiamate, inidonee ad assolvere detto onere probatorio.
I motivi devono conclusivamente essere rigettati.
Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di condanna nei suoi confronti alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione delle quali chiede invece la compensazione. CP_2
L' assicurazione appellata ha dedotto l'inoperatività della polizza (“La polizza invocata, stando a tale documentazione, sembrerebbe, dunque, non operativa, innanzitutto, sotto il profilo temporale in quanto il claim si è verificato in epoca antecedente a quello di vigenza del contratto…, avendo il dott. reso dichiarazioni inesatte ed incomplete, omettendo di CP_1 comunicare all'assicuratore circostanze tali da fa supporre l'insorgenza di un futuro obbligo risarcitorio ex art. 1892 – 1893 c.c.. in base al principio di buona fede”). Inoltre l'appellata ha ribadito che eventuali voci di danno di natura contrattuale, compresi eventuali oneri restitutori per i compensi percepiti dal professionista, dovevanorimanere a completo carico dell'assicurato.
L'assicurato deduce che quando in data il 5/12/2019 stipulava il contratto assicurativo in questione non era al corrente del contenuto della raccomandata dell'Avv. CP_12 consegnatagli successivamente, il 16/12/2019.
Orbene, in forza del principio di causazione, che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (si v. Cass ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
Nella fattispecie la chiamata in causa, come si evince dalle questioni controverse tra le parti, non è manifestamente infondata ovvero arbitraria e pertanto il motivo deve essere rigettato.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti delle parti appellate, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Parte_1
2937/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata , che liquida in € 6000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e CP_1 cpa come per legge.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata che liquida in € 6000,00 per competenze, oltre 15% Controparte_2 rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno