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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio degli avv. PAOLGIULIO MASTRANGELO e LICIA MASTRANGELO
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. VALENTINA CALVARESE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con decreto ingiuntivo n. 476/2023 Ing, emesso dall'intestato Tribunale in data 08/05/2023, la
[...]
ingiungeva a il pagamento della complessiva somma di € Parte_2 Parte_3
20.292,73 con gli interessi come da domanda e con le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi. Credito vantato in virtù della fornitura di prodotti per l'agricoltura come meglio specificato nella fattura n. 39/22 e nella nota di credito n. 102-04/22 del 31.10.22.
Con atto di citazione notificato il 16.06.2023 proponeva opposizione al suddetto decreto e Parte_3 citava in giudizio la società agricola chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1 principale accertare e dichiarare il grave inadempimento della società agricola dei contratti di CP_1 fornitura 21/12/2022, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto statuire la risoluzione degli stessi per fatto e colpa della convenuta, dichiarando la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in ordine al pagamento delle forniture parziali eseguite ed altresì, condannare in via riconvenzionale la medesima convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, dalla medesima per i fatti di cui Parte_3 in narrativa, e prudenzialmente quantificati in € 125.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) in ogni caso, anche per
l'effetto di quanto sopra e per le motivazioni di cui in narrativa, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava i plurimi inadempimenti posti in essere dall'opposta alle previsioni contrattuali che le avevano cagionato gravi pregiudizi, derivanti dalla mancata fornitura di materia prima per la programmazione delle lavorazioni dello stabilimento, danni di immagine ed extracosti, avendo dovuto tardivamente approvvigionarsi della materia prima fresca -con maggiori oneri – presso altri produttori.
Domandava, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno.
A seguito della rituale costituzione in giudizio della parte opposta e in occasione dell'udienza di prima comparizione dell'11.12.2023, il Giudice riservava la formulazione di una proposta conciliativa da sottoporre alle parti, la quale veniva formalizzata con ordinanza del 26.4.2024, in cui, preso atto della connessione oggettiva e soggettiva tra i contratti azionati in giudizio, entrambi stipulati dalle medesime parti in data
21.12.2021, aventi ad oggetto la consegna di 300 tonnellate e 1000 tonnellate di carote scollettate, da effettuarsi tra il mese di settembre 2022 e il mese di febbraio 2023 e del fatto che in entrambi veniva pattuito il pagamento della merce entro 60 giorni dalla data di fatturazione (quest'ultima da effettuare entro la fine del mese di consegna del prodotto), riteneva di doverli qualificare come contratti a consegne ripartite.
pagina 2 di 4 Pertanto, considerato che, nel mese di ottobre 2022, l'opposta procedeva alla consegna di un quantitativo di carote parti a 357,35 tonnellate per la quale emetteva a fine mese (31.10.2022) la fattura azionata in via monitoria n. 39/2022, come contrattualmente previsto, la quale rimaneva senza esito e che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente in ragione della mancata consegna del quantitativo restante di carote pareva di dubbia ammissibilità, in quanto proposta nell'ambito di contratti a consegne ripartite, nei quali detta eccezione può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non già quella relativa alla parte della prestazione eseguita, che non sia stata restituita nè offerta in restituzione e che anzi sia stata utilizzata (Cass. 11.4.2017 n. 9311 e Cass. 28.10.1991 n. 11469), formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“- Definizione della lite tramite sentenza di cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale e revoca del decreto ingiuntivo;
- Condanna della parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma onnicomprensiva di € 15.000,00 entro 30 giorni dalla data di emissione della suddetta sentenza;
- Compensazione integrale delle spese di lite”,
a cui le parti prestavano adesione.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla legittimità della pretesa sottesa alla richiesta monitoria e consistente nella sussistenza del diritto al pagamento della fornitura resa dall'opposta, nonché dalla fondatezza della connessa domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente che, tuttavia, non hanno più ragione di essere esaminate, stante l'accettazione congiunta della predetta proposta.
Ne deriva il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che giunga a vagliarne la legittimità.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (Cass. civ., Sez. Un.
28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2003, n. 1089; altre conformi).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22.3.1995, n. 3625).
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non occorre statuire sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese di giudizio, attesa la previsione di compensazione integrale delle stesse contenuta nella proposta conciliativa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 476/2023 (n.r.g. 1041/2023) emesso dal Tribunale di Teramo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Teramo, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio degli avv. PAOLGIULIO MASTRANGELO e LICIA MASTRANGELO
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. VALENTINA CALVARESE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con decreto ingiuntivo n. 476/2023 Ing, emesso dall'intestato Tribunale in data 08/05/2023, la
[...]
ingiungeva a il pagamento della complessiva somma di € Parte_2 Parte_3
20.292,73 con gli interessi come da domanda e con le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi. Credito vantato in virtù della fornitura di prodotti per l'agricoltura come meglio specificato nella fattura n. 39/22 e nella nota di credito n. 102-04/22 del 31.10.22.
Con atto di citazione notificato il 16.06.2023 proponeva opposizione al suddetto decreto e Parte_3 citava in giudizio la società agricola chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_1 principale accertare e dichiarare il grave inadempimento della società agricola dei contratti di CP_1 fornitura 21/12/2022, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto statuire la risoluzione degli stessi per fatto e colpa della convenuta, dichiarando la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in ordine al pagamento delle forniture parziali eseguite ed altresì, condannare in via riconvenzionale la medesima convenuta opposta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, dalla medesima per i fatti di cui Parte_3 in narrativa, e prudenzialmente quantificati in € 125.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) in ogni caso, anche per
l'effetto di quanto sopra e per le motivazioni di cui in narrativa, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava i plurimi inadempimenti posti in essere dall'opposta alle previsioni contrattuali che le avevano cagionato gravi pregiudizi, derivanti dalla mancata fornitura di materia prima per la programmazione delle lavorazioni dello stabilimento, danni di immagine ed extracosti, avendo dovuto tardivamente approvvigionarsi della materia prima fresca -con maggiori oneri – presso altri produttori.
Domandava, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio nonché, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno.
A seguito della rituale costituzione in giudizio della parte opposta e in occasione dell'udienza di prima comparizione dell'11.12.2023, il Giudice riservava la formulazione di una proposta conciliativa da sottoporre alle parti, la quale veniva formalizzata con ordinanza del 26.4.2024, in cui, preso atto della connessione oggettiva e soggettiva tra i contratti azionati in giudizio, entrambi stipulati dalle medesime parti in data
21.12.2021, aventi ad oggetto la consegna di 300 tonnellate e 1000 tonnellate di carote scollettate, da effettuarsi tra il mese di settembre 2022 e il mese di febbraio 2023 e del fatto che in entrambi veniva pattuito il pagamento della merce entro 60 giorni dalla data di fatturazione (quest'ultima da effettuare entro la fine del mese di consegna del prodotto), riteneva di doverli qualificare come contratti a consegne ripartite.
pagina 2 di 4 Pertanto, considerato che, nel mese di ottobre 2022, l'opposta procedeva alla consegna di un quantitativo di carote parti a 357,35 tonnellate per la quale emetteva a fine mese (31.10.2022) la fattura azionata in via monitoria n. 39/2022, come contrattualmente previsto, la quale rimaneva senza esito e che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente in ragione della mancata consegna del quantitativo restante di carote pareva di dubbia ammissibilità, in quanto proposta nell'ambito di contratti a consegne ripartite, nei quali detta eccezione può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non già quella relativa alla parte della prestazione eseguita, che non sia stata restituita nè offerta in restituzione e che anzi sia stata utilizzata (Cass. 11.4.2017 n. 9311 e Cass. 28.10.1991 n. 11469), formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“- Definizione della lite tramite sentenza di cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale e revoca del decreto ingiuntivo;
- Condanna della parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma onnicomprensiva di € 15.000,00 entro 30 giorni dalla data di emissione della suddetta sentenza;
- Compensazione integrale delle spese di lite”,
a cui le parti prestavano adesione.
Orbene, nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla legittimità della pretesa sottesa alla richiesta monitoria e consistente nella sussistenza del diritto al pagamento della fornitura resa dall'opposta, nonché dalla fondatezza della connessa domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente che, tuttavia, non hanno più ragione di essere esaminate, stante l'accettazione congiunta della predetta proposta.
Ne deriva il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che giunga a vagliarne la legittimità.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (Cass. civ., Sez. Un.
28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 2003, n. 1089; altre conformi).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22.3.1995, n. 3625).
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non occorre statuire sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese di giudizio, attesa la previsione di compensazione integrale delle stesse contenuta nella proposta conciliativa.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 476/2023 (n.r.g. 1041/2023) emesso dal Tribunale di Teramo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Teramo, 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 4 di 4