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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 5080/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
Tra
CF. rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv dall'Avv. Ciro Pasqua, presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Torre Del Greco
(NA)alla Via Nazionale n.761, giusta procura in atti;
Attore E
.A C.F. c.f. Controparte_1
e p.iva n. con,) in p. legale rapp.te p.t. P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to , dall'avv. Giampaolo
PE presso il cui studio in Napoli alla Via Posillipo,
n. 2, giusta procura in atti;
Convenuto
E
, in Controparte_2
persona del r.l.p.t. domiciliato in Via Marina , 4 Napoli
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Oggetto della presente questione è l'opposizione avverso le cartelle esattoriali n.
07120150015337888000 e n.
07120150149858348000. effettuata in danno odierna attrice;
atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della vicenda processuale la domanda non può essere accolta perché inammissibile , rilevato che oggetto della contestazione sono estratti di ruolo la cui impugnazione;
ne deriva la mancanza dell'interesse ad agire nell'impugnare l'estratto di ruolo da parte dell'odierno attore.
Nel corso dell'istruttoria processuale e sulla scorta della documentazione che si rinviene non è infatti emerso un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione e le argomentazioni dedotte da parte attrice non rientrano in tale ambito.
Nello specifico si osserva come anche Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati solo allorquando il debitore che agisce in giudizio provi che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione per i motivi sopra indicati.
Orientamento suffragato da copiosa giurisprudenza (
Cfr Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
26283/2022) che delimita in modo chiaro il perimetro dell'impugnabilità degli estratti di ruolo( nello specifico esclusivamente secondo l'ambito sopra specificato) oltre che ovviamente dalla normativa poi intervenuta e che ha comporta di conseguenza il rigetto della domanda proposta.
Motivi in cui non rientrano le argomentazioni dedotte dall'odierno ricorrente che ricorre come sottolineato in via principale avverso estratti di ruolo e solo di riflesso avverso il pignoramento effettuato in suo danno circostanza sulla scorta della normativa in essere e della giurisprudenza non può essere ritenuta come un interesse ad agire.
Ne deriva che avendo l'accertata inammissibilità della domanda efficacia assorbente sia pure a prescindere o meno dalla sua fondatezza non è possibile entrare nel merito della questione ed esaminare le argomentazioni sul punto:ciò non impedisce che laddove lo ritenga , la parte interessata possa agire in altra sede per la loro tutela .
All'esito dell'andamento della vicenda processuale deve quindi revocarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione , reso in data 7.01.2025 avendo evidenziato l'istruttoria processuale la mancanza dei presupposti.
In ultimo si compensano le spese di lite tra le parti tenuto conto della particolarità della questione .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t e
[...]
della in p. legale rapp.te Controparte_2
p.t.,provvede come di seguito :
Dichiara inammissibile la domanda e di riflesso revoca il provvedimento di sospensione emesso.
Compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 5080/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
Tra
CF. rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv dall'Avv. Ciro Pasqua, presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Torre Del Greco
(NA)alla Via Nazionale n.761, giusta procura in atti;
Attore E
.A C.F. c.f. Controparte_1
e p.iva n. con,) in p. legale rapp.te p.t. P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to , dall'avv. Giampaolo
PE presso il cui studio in Napoli alla Via Posillipo,
n. 2, giusta procura in atti;
Convenuto
E
, in Controparte_2
persona del r.l.p.t. domiciliato in Via Marina , 4 Napoli
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Oggetto della presente questione è l'opposizione avverso le cartelle esattoriali n.
07120150015337888000 e n.
07120150149858348000. effettuata in danno odierna attrice;
atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della vicenda processuale la domanda non può essere accolta perché inammissibile , rilevato che oggetto della contestazione sono estratti di ruolo la cui impugnazione;
ne deriva la mancanza dell'interesse ad agire nell'impugnare l'estratto di ruolo da parte dell'odierno attore.
Nel corso dell'istruttoria processuale e sulla scorta della documentazione che si rinviene non è infatti emerso un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione e le argomentazioni dedotte da parte attrice non rientrano in tale ambito.
Nello specifico si osserva come anche Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati solo allorquando il debitore che agisce in giudizio provi che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione per i motivi sopra indicati.
Orientamento suffragato da copiosa giurisprudenza (
Cfr Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
26283/2022) che delimita in modo chiaro il perimetro dell'impugnabilità degli estratti di ruolo( nello specifico esclusivamente secondo l'ambito sopra specificato) oltre che ovviamente dalla normativa poi intervenuta e che ha comporta di conseguenza il rigetto della domanda proposta.
Motivi in cui non rientrano le argomentazioni dedotte dall'odierno ricorrente che ricorre come sottolineato in via principale avverso estratti di ruolo e solo di riflesso avverso il pignoramento effettuato in suo danno circostanza sulla scorta della normativa in essere e della giurisprudenza non può essere ritenuta come un interesse ad agire.
Ne deriva che avendo l'accertata inammissibilità della domanda efficacia assorbente sia pure a prescindere o meno dalla sua fondatezza non è possibile entrare nel merito della questione ed esaminare le argomentazioni sul punto:ciò non impedisce che laddove lo ritenga , la parte interessata possa agire in altra sede per la loro tutela .
All'esito dell'andamento della vicenda processuale deve quindi revocarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione , reso in data 7.01.2025 avendo evidenziato l'istruttoria processuale la mancanza dei presupposti.
In ultimo si compensano le spese di lite tra le parti tenuto conto della particolarità della questione .
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t e
[...]
della in p. legale rapp.te Controparte_2
p.t.,provvede come di seguito :
Dichiara inammissibile la domanda e di riflesso revoca il provvedimento di sospensione emesso.
Compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito Dott.Domenico Dente Gattola