Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1497/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Sezione Specializzata Agraria
........................................................ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Specializzata Agraria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore Dott.ssa Anna Coletti Giudice Dott.ssa Maria Arcella Giudice onorario Catello Apuzzo esperto agrario Gennaro Amitrano esperto agrario ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1497/2024 R.G., avente ad oggetto: rilascio fondo e pagamento canoni di affitto insoluti, trattata all'udienza collegiale del 06.05.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. dott. con sede Parte_1 Parte_2 in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/B ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via
Vincenzo Monti n.7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lauro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti;
ATTRICE Contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Guido Lambiase presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Cuma n°28, giusta mandato in calce al presente atto.
CONVENUTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.01.2024, la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., premetteva di essere proprietaria, per acquisto fattone dall' in virtù di atto di compravendita per notar del Controparte_2 Persona_1
16.02.2008 ( rep. n. 1904, racc. n. 11129), di un fondo sito in Pompei, denominato “Lattaro”, della superficie catastale di ettari 9, are 63 e centiare 39, identificato al Catasto del predetto
Comune al foglio 18, p.lle 775, 101 e 109; che in forza del menzionato atto di acquisto, la società attrice subentrava ope legis nel contratto di affitto agrario del fondo rustico della porzione identificata ai nn 21, 22 e 23 dell'estensione di mq 9328 con decorrenza dall'11.11.2001 e della durata di anni nove (registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 al n. 16358/3A il
31.05.2001), stipulato dall' con;
che con diffida Controparte_2 Controparte_1 stragiudiziale del 13.09.2018, la comunicava formale disdetta del predetto Parte_1 contratto di affitto, con invito al rilascio del fondo detenuto dal conduttore libero da persone e cose alla naturale scadenza, invitandolo nel contempo al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, per il complessivo importo sino ad allora maturato di € 14.751,35 che tale diffida non sortiva effetto alcuno, non avendo il né provveduto alla liberazione del fondo, CP_1 né adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni di affitto, accumulando così una morosità complessiva di € 22.026,58; che in data 13.12.2019 veniva pertanto trasmessa al conduttore, domanda di conciliazione ex art 11 del d.lgs 150/2011; che, quindi, il giorno 12.02.2020 presso la sede del Servizio Territoriale Provinciale ( ex STAPA – CePICA) di Napoli, si teneva il primo incontro finalizzato alla conciliazione della insorgenda lite, conclusosi con esito negativo, stante la impossibilità per le parti di trovare un accordo;
che, pertanto, risultavano soddisfatti tutti gli oneri imposti dalla legge quali condizioni di procedibilità della domanda. Tanto premesso e rilevato l'interesse della società attrice ad ottenere la liberazione del fondo, attualmente illegittimamente occupato dal in ragione dell'avvenuta scadenza del contratto a CP_1 seguito di formale disdetta, ed il pagamento dei canoni di affitto non corrisposti, la adiva l'intestato Tribunale – Sezione specializzata Agraria, al fine di Parte_1 sentire convalidare l'intimato sfratto per finita locazione, o in subordine, per morosità ed emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai danni di , per Controparte_1
2 l'importo di € 22.026,58 per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti alla data della citazione nonché per i canoni a scadere sino alla data di effettivo rilascio;
in caso di opposizione dell'intimata, instava per la emissione di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, con contestuale mutamento del rito per il prosieguo del giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 09.05.2024, il Controparte_1 quale deduceva, in via preliminare ed in rito, la non ammissibilità della domanda irritualmente introdotta con citazione anziché con ricorso, l'assenza di previa messa in mora e mancato invio dell'invito ex art. 5 L 203/82 e di tentativo di conciliazione, la mancata indicazione della asserita data di scadenza del contratto e dell'ammontare del canone insoluto, del cui credito in ogni caso eccepiva la prescrizione.
Inoltre, il resistente evidenziava che la società ricorrente era subentrata nella proprietà del fondo per cui è causa all' di Napoli, mediante acquisto per not. 2008, CP_2 Per_1 impugnato per nullità insanabile da tutti i coloni del detto fondo, tra cui , Controparte_1 vista la presenza di numerosi e rilevanti abusi sul fondo.
Ancora, in via preliminare, il convenuto deduceva la pendenza fra le medesime parti di altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto riscatto del bene da parte dello stesso dal avente diritto di prelazione;
giudizio ancora sub iudice dinanzi alla Suprema CP_1
Corte di Cassazione e dunque non definito con sentenza passata in giudicato, per cui chiedeva la sospensione del processo.
Comparse le parti all'udienza collegiale del 14.05.2024, le stesse si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare l'attrice insisteva per la convalida dello sfratto o, in subordine, per l'emissione di ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, mentre il convenuto si opponeva in ragione delle eccezioni tutte formulate in atti;
il collegio con ordinanza depositata in data 03.06.2024, valutata la proponibilità e procedibilità della sola domanda di sfratto per finita locazione e ritenuta la scadenza contrattuale alla diversa data del 10.11.2025, rigettava la richiesta della di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio e Parte_1 Parte_1 disponeva il mutamento di rito, fissando l'udienza del 19.11.2024 per il prosieguo del giudizio ed assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
A tanto provvedeva l'attrice, mediante deposito in data 30.10.2024 di memoria integrativa con la quale reiterava tutte le domande già proposte con l'atto introduttivo di giudizio, contestando le eccezioni proposte dal convenuto. Quanto alle eccezioni preliminari di improponibilità ed inammissibilità delle domande, l'attrice si riportava, facendole proprie, alle valutazioni sul punto
3 espresse dal collegio con la richiamata ordinanza depositata in data 03.06.2024 e, quanto alla individuazione della scadenza contrattuale, sosteneva la infondatezza della dedotta nullità della clausola di cui all'art 2 del contratto, pattuita in deroga alla durata legale dei contratti agrari e validamente approvata dalla convenuta con separata sottoscrizione ed alla presenza, attestata in atti, del rappresentante di categoria, nonché l'individuazione del più breve termine di durata di nove anni anche in relazione alla successiva tacita proroga contrattuale, tenuto conto della volontà delle parti come emergente dalla interpretazione del contratto. A specificazione ed integrazione delle domande proposte in citazione, poi, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, tenuto conto che, come pacificamente emerso nel corso del giudizio alla luce delle difese esperite, lo stesso non aveva mai adempiuto all'obbligo di versamento del canone di affitto pattuito.
Con memoria depositata in data 08.11.2024 il resistente reiterava l'istanza di sospensione del processo in pendenza del giudizio avente ad oggetto la validità del contratto di acquisto del terreno in capo alla ricorrente nonché l'esercizio del riscatto;
deduceva inoltre la nullità dei patti in deroga, vista la violazione dell'art. 45 L.203/82, che si riverberava sulla durata contrattuale che, in mancanza di tempestiva disdetta, andava scadere il 10.11.2031.
All'udienza collegiale del 14.01.2025, le parti di riportavano ai propri atti ed il collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione alla successiva udienza del 06.05.2025; quindi alla predetta udienza, udita la discussione e sentite le conclusioni rese dalle parti in lite, all'esito della camera di consiglio, il collegio decideva la controversia dando lettura del dispositivo in udienza.
In via preliminare ed in rito, il collegio ritiene di prestare adesione all'indirizzo, assolutamente maggioritario e condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che, aderendo ad una interpretazione letterale dell'art 657 c.p.c. nella parte in cui fa espressamente riferimento
“all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono”, ritiene il procedimento per convalida di sfratto applicabile anche alle controversie che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17 del 04/01/2000 che ha ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria;
nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Mantova, 19.04.2012)
Ancora in via preliminare, quanto alla richiesta di sospensione della presente controversia in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio di prelazione agraria avente ad oggetto il fondo per cui è causa e pendente, fra gli altri,
4 anche fra le odierne parti in lite, nonché in ordine alle eccezioni di improponibilità ed improcedibilità delle domande proposte dall'attrice, ritiene il collegio di potersi integralmente richiamare alle motivazioni rese sul punto con l'ordinanza depositata in data 03.06.2024 ed all'udienza del 14.01.2025.
Alla luce della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, come proposta dall'attrice nella memoria del 30.10.2024, occorre tuttavia precisare quanto segue.
Ferma l'ammissibilità di tale domanda nuova alla luce dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass civ. Sez. 3, Ordinanza n. 5955 del 28/02/2023: “nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667
c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale”), va rilevato come anche per tale domanda, al pari di quella di sfratto per morosità, non possa ritenersi ritualmente assolta la condizione di procedibilità del previo tentativo di conciliazione innanzi allo Stapa – Cepica.
Va anche in questa sede richiamato l'orientamento pacifico della Suprema Corte, secondo cui
“in materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del “petitum” e della “causa petendi“, a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest'ultima contenga il meno di quella.” (Cassazione Civile, Sez. III Ord., 26-06-2019, n. 17059; in senso conforme Cassazione
Civile, Sez. III Sent., 18-06-2019, n. 16281 secondo cui “il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del
1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via
5 riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).”)
Tanto premesso in diritto, va osservato come nella diffida stragiudiziale inoltrata a CP_1
, la società attrice abbia, testualmente, reiterato “al medesimo conduttore la formale disdetta del
[...] contratto di locazione de quo con invito al rilascio del fondo libero da persone e cose alla sua naturale scadenza, come già comunicato” e nella successiva istanza di conciliazione innanzi allo si sia Parte_3 riportata alla predetta diffida, ribadendone il contenuto.
E' evidente, pertanto, come l'oggetto della domanda di conciliazione, e prima ancora della diffida, non possa ritenersi estesa anche alla domanda di risoluzione per inadempimento, domanda autonoma e distinta avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi, atteso che in fase stragiudiziale l'attrice chiedeva il rilascio del fondo per finita locazione e non anche la risoluzione del rapporto per la morosità che la conduttrice avrebbe maturato nei confronti della proprietaria del fondo.
Invero, benchè nei predetti atti la abbia contestato la morosità al Parte_1 Parte_1 conduttore, la domanda si è limitata alla richiesta di pagamento dei canoni scaduti, senza introdurre la diversa richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligo di versamento dei canoni di affitto. Tanto, all'evidenza, rende improcedibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta nelle memorie depositate in data 30.10.2024 alla stessa stregua di quanto statuito per la domanda di sfratto per morosità proposta in via subordinata nell'atto di citazione, non essendo state tali domande ritualmente precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi allo Stapa – Cepica.
Quanto, invece, alla domanda principale di rilascio del fondo per finita locazione (questa sì preceduta dal tentativo di conciliazione e dunque procedibile), il convenuto ha dedotto l'erronea indicazione della data di scadenza del contratto da parte della società attrice.
A tal fine il ha eccepito la nullità della clausola di cui al punto 2 del contratto CP_1 sottoscritto in data 25.05.2001 con l' ( all'epoca proprietaria del fondo), in Controparte_2 quanto convenuta in deroga alla durata quindicennale prevista ex lege, senza separata sottoscrizione e senza la previa partecipazione dei rappresentanti di categoria alle trattative che avrebbero dovuto precedere la stipula del contratto stesso;
contratto che, di contro, veniva strutturato come un contratto per adesione ( come comprovato dall'identità di contenuto di tutti i contratti sottoscritti dai coloni con l'Arcidiocesi in pari data), la cui sola firma veniva raccolta alla presenza dei rappresentanti di categoria, in violazione delle garanzie previste dall'art
6 45 l. agraria.
Di qui l'applicabilità del termine legale di durata del contratto, pari a quindici anni, decorrente dalla data di decorrenza del contratto del 10.11.2001 e tacitamente rinnovato, in mancanza di tempestiva disdetta ( avvenuta come sopra evidenziato, solo in data 13.09.2018 a fronte dell'avvenuta scadenza del contratto in data 10.11.2016), per ulteriori quindici anni, con conseguente naturale scadenza alla data del 10.11.2031.
Osserva il collegio, in primo luogo, come non meriti condivisione l' eccezione di nullità della clausola contrattuale di cui al punto 2) del negozio sottoscritto fra le parti.
Sotto un primo profilo, dalle semplice lettura del contratto, emerge come tale clausola sia stata oggetto di separata e specifica pattuizione, ai sensi dell'art 1341 c.c. da parte di CP_1
, di talchè si palesa evidentemente infondata la contestazione al riguardo mossa dalla
[...] convenuta in questa sede. Sotto altro profilo, va evidenziato come nel testo del contratto espressamente si dia atto che il contraente affittuario coltivatore diretto era assistito ai sensi della l. 2023 del 3.05.1982 da , “quale rappresentante delegato dalla Federazione Persona_2
Provinciale dei Coltivatori diretti di Napoli”, il quale infatti sottoscriverà anch'egli il documento negoziale.
Tale attestazione, ad avviso del collegio, in mancanza di prove contrarie, deve ritenersi probante della regolarità della procedura e della effettiva assistenza prestata dal rappresentante sindacale di categoria. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha rilevato come “in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso
l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo).” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n.
15370 del 21/06/2017; in senso conf. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17195 del 15/06/2023, secondo cui “in tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non
7 corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.”)
In difetto di qualsiasi prova offerta dal convenuto idonea ad inficiare la valenza di prova legale di tale attestazione, quindi, la relativa eccezione non può che essere disattesa.
Tanto premesso quanto alla validità della clausola negoziale di cui al punto 2) del contratto, stipulata in deroga alla durata quindicennale dei rapporti di affitto agrario, va anche in questa sede confermato quanto osservato dal collegio con la più volte menzionata ordinanza del
03.06.2024, in ordine alla mancata espressa pattuizione delle parti di deroghe rispetto alla disposizione di cui all'art 4 l. agraria.
Deve infatti ribadirsi sul punto che la previsione, da parte dei contraenti, di una deroga pattizia alla durata del contratto, non può perciò solo intendersi estesa, in via presuntiva o interpretativa, anche alla diversa previsione che determina la durata del rinnovo tacito del contratto.
Ciò in quanto trattandosi di norma di natura cogente è necessario che tale deroga sia espressamente ed inequivocabilmente manifestata dalle parti. Ed infatti ai sensi dell'art. 58 della l. n. 203 del 1982 "tutte le norme previste dalla presente legge sono inderogabili", mentre ai sensi dell'art. 45 della stessa legge, le parti tramite accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni, possono derogare a qualsiasi disposizione in essa contenuta, fermi i limiti posti dal comma 2 dello stesso art. 45. Dunque neppure la durata quindicennale della proroga legale prevista per l'affitto ordinario dall'art. 4 della legge agraria può intendersi implicitamente derogata dalle parti stante il disposto di cui all'art. 58 che, come già riferito, sancisce la natura inderogabile di ogni singola disposizione della legge - inclusa quindi anche quella disciplinante la durata prevista in caso di proroga tacita - salvo quanto disposto dall'alt 45. (cfr. in tal senso si veda, ex multis, Cass. civ. Sez. III Sent., 30/01/2014, n. 2082 e Tribunale di Brindisi, sezione agraria, sent n. 20.04.2023)
Da quanto sopra risulta che la mancata disdetta nei termini di legge del contratto di affitto in oggetto ne ha determinato il tacito rinnovo tra le parti per la durata di anni quindici, e precisamente dal 10.11.2010 sino al 10.11.2025.
E' appena il caso di evidenziare, poi, che l'indicazione di un'erronea data di cessazione del rapporto, per essersi lo stesso rinnovato per un ulteriore periodo, per volontà delle parti, ovvero in forza di sopravvenuta disposizione normativa, non impedisce al giudice di condannare il conduttore al rilascio se tale successivo periodo di durata sia venuto a scadere nel corso del giudizio, non potendo sussistere alcun dubbio sulla volontà del locatore di porre
8 fine al contratto e di riottenere la disponibilità del bene locato, seppure per la data che il giudice avrà accertato essere quella della effettiva scadenza, convenzionale o legale (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 16-12-2005, n. 27731; Cass. civ., sez. III, 30-5-2003, n. 8778). Ed ancora “in tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultrapetizione” (cfr. Cass 10/684; in senso sostanzialmente conf. Cass. 00/12539 e
Cass. 06/16120)
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la cessazione del rapporto di affitto agrario per cui è causa alla data del 10.11.2025 ed ordinato l'immediato rilascio alla scadenza del fondo ad esso relativo.
Infatti va osservato che con la clausola di cui all'art 5 del contratto, oggetto di espressa e separata accettazione, le parti prevedevano l'obbligo dell'affittuario di procedere all'immediato rilascio del fondo, prevedendo tuttavia, in ragione del carattere derogatorio della pattuizione, il diritto del coltivatore di fare propri i frutti maturandi nel termine dell'annata agraria in corso al momento della scadenza. Non osta a siffatta pronuncia, poi, il tenore degli artt. 47, comma 2, e
39 legge n. 203/1982, atteso che il rilascio a seguito della scadenza contrattuale avverrebbe comunque non prima del termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la presente sentenza (tenuto conto che l'annata agraria in corso viene a scadere il 10.11.2025).
Solo per completezza, va osservato che tale clausola, sebbene derogatoria, deve considerarsi pienamente valida ed efficace e dunque vincolante fra le parti, siccome espressamente approvata con separata sottoscrizione apposta alla presenza e con l'assistenza, come sopra rilevato, del rappresentante di categoria ( in caso del tutto analogo si veda Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 594 del 22/01/1999).
Da ultimo, venendo alla domanda di condanna del convenuto al pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti a far data dal 16.02.2008 all'attualità, va osservato che anche rispetto a tale domanda il convenuto ne ha eccepito la improponibilità per non essere stata ritualmente preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria innanzi allo Stapa – Cepica
e comunque per indeterminatezza ed illiquidità della somma richiesta. A tal fine, infatti, il convenuto ha dedotto che non poteva considerarsi assolta sul punto la condizione di procedibilità a cagione della indeterminatezza della domanda proposta nella richiesta di
9 convocazione del 13.12.2019, genericamente riferita alla “condanna al pagamento del dovuto”, senza indicazione precisa né degli importi dovuti né dei periodi e della misura dei canoni dovuti. L'eccezione è palesemente pretestuosa e priva di fondamento e pertanto non merita condivisione.
A tal fine basti evidenziare che alcuna indeterminatezza può esservi in ordine all'entità del canone di affitto dovuto, atteso che lo stesso risulta chiaramente determinato nel punto 7) del contratto in essere fra le parti e, pertanto, doveva ritenersi ben noto al che tale CP_1 contratto aveva sottoscritto. Ciò non senza considerare che nella richiesta di conciliazione in oggetto viene fatto rinvio, come sopra ad altri fini osservato, alla precedente diffida stragiudiziale inoltrata al convenuto in data 13.09.2018 e nella quale specificamente viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 14.751,35 per canoni impagati dal 2008 all'attualità ”; tale diffida, peraltro, seguiva a precedente intimazione di pagamento del 19 aprile
2017, anch'essa allegata in atti in uno alla memoria del 30.10.2024 ( e non oggetto di contestazione alcuna da parte del convenuto), in cui la chiedeva il Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 12.381,22 a titolo di canoni di locazione dalla data del 16.02.2008 alla data del 31.12.2016.
Alla luce di tale documentazione, quindi, risulta evidente come la pretesa creditoria vantata dall'attrice sia stata indicata in modo specifico e chiaro, con riferimento all'entità della somma richiesta ed ai canoni impagati, di talchè alcun dubbio può sorgere in ordine alla ritualità e proponibilità della relativa domanda. Viceversa fondata e meritevole di accoglimento è
l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. A fronte di tale eccezione, infatti, l'attrice nulla ha dedotto, né ha provato ulteriori atti interruttivi antecedenti la menzionata diffida di pagamento dell'aprile 2017. Ne consegue che pacifico, in quanto non oggetto di contestazione,
l'inadempimento di all'obbligo di pagamento del canone periodico di Controparte_1 affitto e considerato che deve trovare applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art 2948 n. 3) c.c., la domanda proposta dalla Parte_1 può trovare accoglimento con riferimento ai soli canoni di affitto maturati a far data dal 2012.
In ragione di quanto precede, tenuto conto che nel contratto il canone di affitto annuo veniva pattuito in 2.798.000 delle vecchie lire - pari ad € 1445,05 – a decorrere dal terzo anno del rapporto in base al punto 7) del contratto), quindi, va condannato al Controparte_1 pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 18.785,65 Parte_1 determinata al corrente anno ( 13 annualità a decorrere dal 2012 e sino al 2025).
10 L'attrice ha poi chiesto riconoscersi, su tali somme, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art 1284 comma 4 c.c.
Quanto al primo profilo, va evidenziato come per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità, “l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non
è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020; in senso conf. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 19222 del 29/09/2015); la relativa domanda pertanto va disattesa non avendo l'attrice allegato, prima ancora che provato, il maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma richiesta durante il periodo di mora.
Quanto al secondo profilo, invece, va osservato come con recente statuizione, la Cassazione abbia riconosciuto portata generale al disposto dell'art 1284, comma 4, c.c. rilevando come “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.” (cfr
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023) Ne consegue, trattandosi nel caso di specie di obbligazione avente fonte contrattuale e non avendo le parti stabilito alcun saggio di interessi per il caso di mancato o ritardato pagamento, che sulle somme come sopra liquidate andranno riconosciuti gli interessi ex art 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla data della notifica dell'atto di citazione (08.02.2024) e sino al soddisfo.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto che la scadenza del contratto in essere fra le parti è stata individuata, in una data successiva a quella indicata dall'attrice e che anche in relazione alla domanda di pagamento dei canoni di affitto vi è stato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, sussistono i presupposti per disporne la compensazione parziale, nella misura di un terzo, fra le parti in lite, ponendo i restanti due terzi a carico del convenuto soccombente;
le stesse si liquidano, in difetto della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio in base al d.m. 147/2022, avuto riguardo alle tariffe medie dello scaglione di riferimento, ad esclusione della sola fase di trattazione – in cui non è stata attività istruttoria in considerazione del carattere interamente documentale della controversia – per cui si liquidano nella misura minima, tenuto conto della complessità del giudizio e dell'attività in concreto
11 espletata. Quanto alla determinazione del valore della controversia, lo stesso viene individuato, in ossequio al disposto dell'art 12 comma 1 c.p.c. e dell'art 14, comma 2 c.p.c., nello scaglione delle cause di valore compreso fra 5.200,00 euro e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. nei confronti di ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
A) accerta che il rapporto di affitto agrario per cui è causa verrà a scadere alla data del
10.11.2025 e, per l'effetto condanna al rilascio, in favore della Controparte_1
del fondo sito in Pompei, denominato “Lattaro” (identificato Parte_1 al CT del predetto Comune al foglio 18, p.lle 775, 101 e 109) nella porzione identificata ai nn. 21,22,23 dell'estensione di mq 9328, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Napoli 2 al nr. 16358/3A il 31.05.2001, immediatamente alla scadenza naturale del contratto;
B) condanna a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 18.785,65 a titolo di canoni di affitto scaduti ed impagati a fra data dall'anno 2012 e sino all'anno in corso alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda ( notifica atto di citazione in data 26.01.2024) e sino all'effettivo soddisfo;
C) compensa fra le parti in lite le spese di giudizio nella misura di un terzo, ponendo a carico di il pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.824,66 per compensi ( di cui € 612,66 per fase di studio, € 518,00 per fase introduttiva, € 560,00 per fase di trattazione ed € 1.134,00 per fase conclusionale), ed € 145,50 per spese vive (contributo unificato e marca), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge
D) dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano versate direttamente in favore dell'avv. Giovanni Lauro per dichiarato anticipo.
E) Torre Annunziata, li in camera di consiglio il 06.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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