Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza breve 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4108 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 0012535 del 31.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) in una agli atti preordinati, connessi, consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 0012535 del 31.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Villa Literno (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali;
2. Con ordinanza n. 2016/2025 del 12.09.2025, il Collegio, pur non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari, “stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile” ha ordinato all’Istituto scolastico la redazione del Pei e la quantificazione delle ore di sostegno secondo la normativa rilevante, rinviando alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 per la verifica dell’operato dell’Amministrazione.
3. Con l’istanza di passaggio in decisione del 13.1.2026, parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata è stata interamente soddisfatta e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ha evidenziato, infatti, che, con il ricorso Rg. n. 5014/25, ha anche impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 22.09.2025 che assegnava il sostegno didattico in n. 18 ore settimanali, confermando quanto stabilito con la nota del Dirigente Scolastico impugnata nella presente sede, che il Pei è stato rideterminato in data 20.10.2025, in esecuzione del decreto monocratico n. 2283/25 ma il servizio non risultava ancora assegnato alla Camera di Consiglio del 29.10.2025. Alla successiva Camera di Consiglio del 26.11.2025, avendo il ricorrente dato atto della intervenuta copertura integrale delle ore di sostegno per l’intero orario di frequenza, con Sentenza n. 8488/25 la Sezione ha dichiarato la cessata materia del contendere in merito al ricorso Rg. n. 5014/25.
4. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nel corso del giudizio,
l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
6. Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la vicenda sostanziale ha avuto compiuta soddisfazione già nell’ambito del giudizio rubricato al n. 5014/25, all’esito del quale, con sentenza n. 8488/25 sono già state liquidate le spese di giudizio a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZO | NA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.