TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
…oooOooo…
pagina 1 di 41 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12103/2022
promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE e dell'avv.
PETTAZZONI VERONICA ( ) VIA G. C.F._2
MATTEOTTI 154 40014 CREVALCORE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 154 40014
CREVALCORE, presso il difensore avv. MARTELLACCI
DANIELE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. FORMARO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 28 BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO VINCENZO
CONVENUTO
…oooOooo…
pagina 2 di 41 …oooOooo…
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 31 ottobre
2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pertanto, anche se non ritrascritte, sono parte integrante di questo provvedimento di sentenza.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 ottobre 2022, il SI. Parte_1
(di seguito anche solo SI. ) citava la
[...] Parte_1
SI.ra (di seguito anche solo SI.ra Controparte_1
) a comparire all'udienza del 16 gennaio 2023, CP_1
dinanzi al Tribunale di Bologna.
In fatto, asseriva che:
- le parti avevano contratto matrimonio in data 26 giugno 2003
in regime di comunione dei beni;
pagina 3 di 41 - dall'unione nascevano tre figli;
- per svariati motivi, il SI. decideva di interrompere Parte_1
la convivenza e così, a fine aprile 2012, si trasferiva presso altra abitazione;
- in data 20 dicembre 2016, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1074/2017 dichiarava la separazione giudiziale della coppia e disponeva che il SI. versasse a titolo di Parte_1
mantenimento dei minori la somma mensile di Euro 600,00
(200,00 per ciascun figlio), oltre al 70 % delle spese straordinarie;
- la successiva sentenza n. 66/2019, del citato Tribunale,
statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
b) alla SI.ra era assegnata la casa coniugale, sita a CP_1
Sant'Agata Bolognese (BO), in via della Repubblica n. 3, ove avrebbe continuato a vivere con i figli;
pagina 4 di 41 c) i figli potevano vedere e restare col padre ogni qualvolta lo desiderassero;
d) la corresponsione alla SI.ra , quale contributo CP_1
ordinario per il mantenimento dei figli minori, della somma mensile di Euro 500,00 (comprensiva di eventuale mensa scolastica) entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità,
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei fanciulli;
e) le spese scolastiche, quelle per attività sportive e ricreative nonché quelle straordinarie dovevano essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 30% in capo alla SI.ra e del 70% in capo al SI. , fino a che la CP_1 Parte_1
sig.ra non avesse trovato una stabile occupazione.
Parte attrice, ancora, narrava che:
- nell'anno 2002 accendeva, insieme alla moglie, un mutuo cointestato con decorrenza dal maggio 2002 al novembre 2017
con l'intenzione di acquistare l'immobile di Sant'Agata
Bolognese (BO), via della Repubblica n. 3;
pagina 5 di 41 - la sig.ra ometteva deliberatamente di pagare le CP_1
rate relative al predetto mutuo dal maggio 2012 sino ad estinzione del mutuo;
- tali rate venivano quindi pagate interamente ed in via esclusiva dal sig. , per un importo in linea capitale di Parte_1
Euro 19.003,91 ed Euro 1.509,56 di interessi;
- in data 10 settembre 2020, per mezzo del suo legale, l'attore si rivolgeva alla convenuta col fine di ottenere il pagamento del
50 % del predetto importo, pari ad Euro 10.396,66;
- la richiesta non veniva soddisfatta e il sig. agiva in Parte_1
giudizio.
Parte attrice, in diritto, affermava che:
- stante la comproprietà del predetto immobile di Sant'Agata
Bolognese, entrambe le parti aveva l'obbligo di pagare le rate del correlato mutuo, in pari quota;
- in costanza di matrimonio e convivenza, i coniugi adempivano a tale obbligo nel rispetto ai loro accordi familiari e di quanto disposto dall'art. 143, co. 3, c.c.;
pagina 6 di 41 - cessata la convivenza ed intervenuta la separazione, in assenza di qualsiasi altra esplicita e precisa pattuizione,
l'impegno al pagamento della rata del mutuo doveva essere assunto e rispettato da entrambe le parti, in pari quota, ovvero nel rispetto delle percentuali di proprietà dell'immobile;
- la sig.ra interrompeva i pagamenti e costringeva CP_1
parte attrice a provvedervi personalmente per intero;
- il sig. maturava quindi un diritto di rimborso del Parte_1
50 % di quanto versato a non Controparte_2
ricorrendo tra le parti i presupposti dell'accollo.
Tutto quanto premesso, parte attrice domandava:
1) di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dalla convenuta il rimborso delle rate del mutuo dagli stessi acceso per l'acquisto dell'immobile di Sant'Agata Bolognese, via della
Repubblica n. 3, dalla rata di maggio 2012 sino all'estinzione dello stesso, e, per l'effetto, di condannare la SI
[...]
al pagamento in suo favore dell'importo di Euro CP_1
pagina 7 di 41 10.396,66, oltre interessi legali dal pagamento di ogni singola rata ed ex art. 1284 cc. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
2) la vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In data 23 gennaio 2023 la sig.ra SIismondo si costituiva in giudizio, sostenendo che:
- l'ordinanza presidenziale, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 dicembre 2012 nel giudizio di separazione (RG. 9372/2012), dava atto del fatto che in capo al sig. gravasse il pagamento dell'intero rateo del Parte_1
mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
in ragione di ciò, limitava il modestissimo versamento di Euro 450,00
mensili per ben tre figli minori, senza nulla prevedere in ordine al contributo di mantenimento a favore della sig.ra CP_1
stessa.
- A conferma di ciò, nel 2017 il mutuo veniva estinto;
ed infatti,
il contributo al mantenimento aumentava concordemente tra le pagina 8 di 41 odierne parti, dapprima con scrittura privata e, poi, in sede di divorzio;
- il sig. , per molti anni, non sollevava rivendicazioni Parte_1
in merito all'attribuzione delle somme pagate per il mutuo,
incorrendo peraltro nella prescrizione del diritto;
- lo stesso, inoltre, non era mai stato puntuale pagatore del mantenimento in favore dei figli, costringendo la sig.ra ad intraprendere anche azioni esecutive nei suoi CP_1
confronti;
- l'attore percepiva in via esclusiva fino all'anno 2020 gli assegni familiari prima e l'assegno unico poi per un importo mensile di Euro 400,00 circa;
- infine, lo stesso aveva corrisposto il contributo al mantenimento non aggiornato con gli aumenti Istat annuali.
La convenuta domandava dunque:
1) in via preliminare, di rigettare la domanda attorea in quanto prescritta;
pagina 9 di 41 2) in via principale, nel merito, di rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse dovuta qualsivoglia restituzione in favore dell'attore,
di disporre la restituzione della minor somma accertata a debito della sig.ra valutando il controcredito della CP_1
convenuta e rimettendone la quantificazione equitativa al prudente apprezzamento del giudice.
In data 9 febbraio 2023 si teneva, dinanzi al giudice Marco
D'Orazi la prima udienza. Falliva il tentativo di conciliazione e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Il giudice
D'Orazi veniva successivamente trasferito ad altra sezione.
All'udienza del 13 luglio 2023, il G.O. Serena Scala decideva sull'ammissione dei mezzi di prova.
In data 19 dicembre 2023 innanzi alla dott.ssa Chiara Breschi si procedeva con l'interrogatorio formale di parte attrice. La
Dott.ssa Scala quindi, ritenuta la causa matura per la pagina 10 di 41 decisione, fissava con ordinanza l'udienza di precisazioni delle conclusioni.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del Giudice onorario
Dott.ssa Scala. Di conseguenza il procedimento veniva ri-
assegnato al neo-nominato Presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo, Dott. Marco D'Orazi.
All'udienza del 31 ottobre 2024, il giudice concedeva i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., tali da decorrere dal giorno 16 gennaio
2025.
Tratteneva la causa in decisione.
…oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla natura della controversia e sulla decisione
La causa si inserisce in una controversia di diritto di famiglia.
pagina 11 di 41 Come tutte le controversie di diritto di famiglia, il profilo giuridico spesso si scolora, essendo le questioni patrimoniali,
famigliari, personali, spesso intrecciate l'una all'altra.
Il che consiglia, come principio generale, di risolvere tali vicende in via conciliativa, regolando cioè amichevolmente tutte le questioni, in unico contesto, nascenti dalla crisi di coppia. In ogni caso, anche in mancanza di soluzioni conciliative, le questioni meritano una trattazione unitaria, che metta in equilibrio le componenti patrimoniali ed esistenziali della famiglia disgregata.
Nel caso di specie, occorre dare atto che le parti hanno tentato questa via;
in particolare, ne è una spia la circostanza che, in sede di precisazione delle conclusioni del 31 ottobre 2024, le parti abbiano chiesto che i termini non decorressero dal medesimo dì, per tentare in extremis una soluzione conciliativa.
La soluzione conciliativa è fallita.
A questo punto, è indispensabile operare secondo stretto diritto;
è
naturalmente possibile che una decisione di stretto diritto possa pagina 12 di 41 creare asimmetrie, rispetto all'assetto di crisi di coppia. Inoltre,
la trattazione secondo stretto diritto comporta la soluzione di questioni giuridiche complesse, dal punto di vista pratico esorbitanti (nel senso che la lunga e ricca serie di questioni giuridiche esorbita dall'interesse concreto); appunto, rispetto ai concreti interessi delle parti.
Tuttavia, fallita la conciliazione, la decisione è assunta secondo stretto diritto.
Questo processo fuoriesce dalla materia di famiglia e riguarda esclusivamente una vicenda contrattuale;
è dunque in base al
diritto dei contratti e delle obbligazioni che deve essere decisa.
La domanda attorea
Sulla prescrizione del diritto di credito.
La parte convenuta ha sostenuto che sia maturata la prescrizione. La eccezione è posta in termini generici e,
tuttavia, è ammissibile.
In via generale, occorre rilevare come sia questa eccezione –
eccezione in senso stretto o proprio – sia la riconvenzionale di pagina 13 di 41 cui in appresso sono tempestive. Infatti, rispetto alla udienza fissata in citazione, il giudice, con proprio provvedimento del primo dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., allora vigente, rinviava al giorno 16 febbraio 2023. E' noto che la costituzione, per potere esperire eccezioni e riconvenzionali,
deve (nel regime previgente, ancora qui applicabile) intervenire almeno venti giorni prima della prima udienza. Se la prima udienza è rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., tale termine di venti giorni (a ritroso) non si calcola dalla udienza come in citazione ma dalla udienza come rinviata dal giudice
(articolo 166 c.p.c. testo previgente ma applicabile a questo processo). Pertanto, essendo la causa rinviata al 16 febbraio
2023, la costituzione della parte convenuta poteva contenere,
essendo tempestiva, sia eccezioni in senso stretto (come appunto la prescrizione) sia domande riconvenzionali, come oltre in successive sezioni di motivazioni. La costituzione fu infatti tempestiva, rispetto a tale nuova prima udienza.
pagina 14 di 41 Ciò si dice, dal punto di vista processuale, sia in relazione alla eccezione di prescrizione sia alle riconvenzionali.
La eccezione di prescrizione, ammissibile, è infondata.
Il diritto vantato da parte attrice non può dirsi prescritto.
E valga il vero.
Il mutuo è da qualificarsi quale contratto di durata:
l'obbligazione del mutuatario, consistente nella restituzione del capitale mutuato, è differita nel tempo.
Il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
quindi, può dirsi estinto solo se effettuato l'ultimo pagamento. Conseguentemente, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Non muta la struttura della obbligazione il diritto di regresso.
Infatti, anche in relazione al diritto di regresso, deve dirsi che la obbligazione abbia natura unitaria. Peraltro, se l'attore avesse richiesto di regredire “rata per rata”, avrebbe inevitabilmente pagina 15 di 41 frazionato il credito unitario; operazione che la giurisprudenza ritiene non ammissibile, fulminandola con la inammissibilità
per mancanza di interesse.
Quanto al termine di prescrizione, è da considerarsi quello di cui all'art. 2946 c.c. ovvero l'ordinario termine decennale.
Nel caso controverso, parte attrice ha dimostrato di aver effettuato l'ultimo versamento nei confronti dell'istituto bancario per l'importo di Euro 337,84, alla Controparte_2
data del 30 novembre 2017. Essendo l'atto di citazione risalente al 4 ottobre 2022, e, ancora prima, la lettera raccomandata con cui l'Avv. Pettazzoni invitava la SI.ra alla CP_1
restituzione della somma dovuta, risalente al giorno 10
settembre 2020, non può dirsi incorsa la prescrizione decennale.
La eccezione di prescrizione è dunque infondata.
Sulle altre difese di parte convenuta
La difesa basata sulla prescrizione si pone sul piano tecnico-
giuridico.
pagina 16 di 41 Come detto nella precedente sezione di motivazione, essa è
infondata.
Le successive difese della parte convenuta – a contrasto della domanda principale – si pongono su un diverso piano, sì
giuridico, ma che concerne istituti del diritto di famiglia;
nel senso che, in guise diverse, tali difese intendono connettere il pagamento del mutuo al complessivo assetto patrimoniale della separazione e del divorzio.
Esse sono quattro:
A. Si sostiene che il pagamento a carico del solo attore delle rate del mutuo rientra nel normale assetto fra coniugi/ex-
coniugi; in modo equilibrato: pg. 3 della comparsa (“A
ben vedere, infatti, il contributo al mantenimento che il signor corrispondeva alla SI Parte_1 CP_1
in favore dei tre figli, era inizialmente irrisorio (Euro
450,00 mensili), se si considera che i tre figli minori trascorrevano la quasi totalità del tempo con la madre.
Quando poi invece, come ammesso da controparte, nel pagina 17 di 41 2017 il mutuo venne estinto, il contributo al mantenimento è stato aumentato concordemente tra le odierne parti dapprima con scrittura privata e poi in sede di divorzio”).
B. Si sostiene non solo quanto al precedente alinea ma,
anche, che tale pagamento (esclusivo) del mutuo era incluso nella ordinanza presidenziale come premessa (pg. 2:
“Il Presidente Delegato dottoressa Cinzia Gamberini, nel disporre in capo al sig. un contributo al Parte_1
mantenimento in favore dei tre figli minori, dava atto del fatto che in capo allo stesso gravasse il pagamento dell'intero rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare”).
C. Il che sembra suggerire che vi sarebbe stato un accollo del debito, per regolare in modo equilibrato i rapporti (come sopra al punto (A), il tutto menzionato appunto dalla ordinanza presidenziale (B);
pagina 18 di 41 D. Infine, si ipotizza una condotta abdicativa dell'attore (“per molti anni questi non ha sollevato rivendicazioni”; pg. 4
della medesima comparsa).
Gli argomenti e le difese sono spesso sovrapposti.
Sono comunque tutte difese infondate.
Sul pagamento unilaterale del mutuo cointestato
e sul diritto alla ripetizione.
Si prende in considerazione la seguente fattispecie: un mutuo cointestato a due coniugi, rispetto al quale uno solo dei essi decide di pagare per l'intero ed in assenza di esplicito accordo
inter partes in tal senso. Se le somme vengono versate da questi in costanza di matrimonio, non saranno ripetibili: per affermata giurisprudenza, cui peraltro entrambe le parti in causa fanno riferimento nelle conclusionali, il versamento unilaterale è da considerarsi quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. ovvero di solidarietà e assistenza morale e materiale tra coniugi. Diversa, come nel caso di specie, la circostanza per cui le somme siano versate da pagina 19 di 41 uno solo dei coniugi essendo sopravvenuta l'interruzione del
rapporto coniugale per effetto di separazione. Allora, la ripetibilità
potrà essere fatta valere (solo) dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate;
a quel punto, il rapporto fra i due coniugi separati diviene un rapporto fra privati, di tipo patrimoniale.
In breve: in caso di separazione o divorzio, la regola generale prevede che il mutuo cointestato venga rimborsato da entrambe le parti poiché l'obbligo sottoscritto con la banca è
svincolato dal legame matrimoniale.
Si ha dunque il diritto dell'attore, in via di regresso, a ripetere tali somme.
Tale la domanda principale;
rispetto ad essa, appunto, le difese che, nella precedente sezione di motivazione, sono state rubricate come (A), (B), (C) e (D).
Tutte infondate.
Debbono essere esaminate.
(A)
pagina 20 di 41 La difesa fondata sull'equilibro patrimoniale della famiglia in crisi.
Le affermazioni di parte convenuta, a contrasto del pacifico diritto di regresso, non sono provate. In secondo luogo,
rimangono all'interno dei motivi o, comunque, si tratta di profili non espressi negli atti.
Naturalmente, ben è possibile che la convenuta, alla luce di questo titolo esecutivo che la colpisce (si intende proprio il titolo nascente da questa sentenza), sostenga che l'assetto patrimoniale si è squilibrato e che, impossibilitata a pagare queste somme, chieda una modifica delle condizioni di divorzio al giudice della famiglia. Il che si pone su un piano diverso,
irrilevante ai fini di questa decisione.
(B)
Il primo argomento (A) è sviluppato in modo generico.
Viene per così dire rafforzato con un secondo argomento,
basandosi sulla asserita menzione di questo accollo (o rinuncia pagina 21 di 41 alla ripetizione), che risulterebbe dal provvedimento presidenziale (difesa B).
La difesa è parimenti infondata.
La parte convenuta non è stata precisa nella menzione della ordinanza presidenziale. Sembra infatti dalla comparsa di costituzione che la ordinanza parlasse della rata di mutuo.
Il che non è.
Prescindendo da profili attinenti ai doveri di cui all'articolo 88
c.p.c., la lettura della ordinanza presidenziale non menziona specificamente il mutuo. L'espressione, messa in rilievo dalla convenuta, non è nel senso del mutuo: “tenuto conto dei
numerosi oneri economici mensili che incombono sul ricorrente”
(ordinanza del 12 dicembre 2012 della Dott.ssa Cinzia
Gamberini). Dunque, si parla di oneri economici.
Tale dizione non vale ad identificare con chiarezza l'eventuale intervenuto accollo del mutuo tra le parti. In effetti l'espressione “numerosi oneri economici”, poteva anche riferirsi alla sola quota del mutuo cui l' era tenuto, al canone Parte_1
pagina 22 di 41 di locazione per la nuova abitazione, nonché ad altri elementi;
come specificato in seguito a pagina 4 della sent. 174/2017.
Neppure da quest'ultima si può ricavare l'ipotetico accollo del mutuo. In essa si respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla , a proprio favore, CP_1
“in considerazione del trasferimento autorizzato nel Comune di
TI (MT), ove la ricorrente ha affermato di avere
un'occasione lavorativa, e non avendo ella spese di locazione da
sostenere in quanto proprietaria dell'immobile abitativo”. Questo
si dice, a conferma del fatto che il mantenimento personale alla
SI non veniva riconosciuto non perché l'importo pagato a titolo di rateo del mutuo fosse considerato parte integrante del contributo al mantenimento, bensì perché non ricorrevano i
presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 156 c.c..
(C ) (D)
In via negoziale, si sostiene da parte della convenuta un accollo
(C) , che corrisponderebbe al corretto assetto degli interessi
(punto A) e menzionato dal giudice Gamberini (punto B). Si
pagina 23 di 41 prospetta anche un atteggiamento abdicativo, come rinuncia o remissione del debito (D), emergente dalla passività dell'attore.
Nella presente causa, in conformità del dettato di cui all'articolo 2697 c.c., chi eccepisce che il diritto fatto valere in giudizio dall'altro si sia modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Conseguentemente, la prova dell'eventuale accollo tra le parti doveva essere fornita dalla
SI.ra . CP_1
Tale prova non può dirsi data.
Non può desumersi né da elementi di fatto né dalla ordinanza
“Gamberini”, per quanto detto.
Unico elemento di prova, puramente indiziario e debolmente indiziario, è la vicenda del 2017.
In tale anno, 2017, quando il mutuo venne estinto, il contributo al mantenimento dei figli veniva concordemente aumentato.
Tuttavia, tale circostanza non dimostra l'accollo interno tra le parti, rispetto al mutuo cointestato. Con la sentenza n.
174/2017 del Tribunale di Bologna si decise per l'aumento pagina 24 di 41 dell'importo in quanto le esigenze dei minori erano certamente aumentate rispetto all'anno 2012, in conseguenza della loro crescita;
l'importo aumentava altresì in quanto il trasferimento della SIismondo a TI (MT) consentiva al SI. Parte_1
di abbandonare l'abitazione presa in locazione per ristabilirsi nella ex casa coniugale, sostenendo dunque un costo in meno. Si
tratta dunque di un indizio debole ed isolato; ben lontano da precisione e concordanza.
In motivazione si legge anche: “[…] occorre evidenziare che gli
oneri mensili incombenti sul ricorrente (rate del mutuo e
finanziamenti) siano tutte in scadenza”. Questo non è tuttavia sufficiente a desumere l'accollo da parte del sig. Parte_1
dell'interezza del mutuo;
quindi, anche delle rate che avrebbe dovuto pagare l'ex moglie: già la sua quota (50%)
rappresentava infatti un “onere mensile”, come peraltro sopra specificato.
pagina 25 di 41 L'altra fattispecie invocata, cioè la rinuncia, è priva di qualsivoglia supporto probatorio;
nemmeno quello, esile, in favore dell'accollo.
Il fatto di non esigere il proprio credito per un certo tempo non ha punto il significato di una rinuncia, in mancanza (come in questo caso) di altri elementi significativi.
Quindi, non essendo provato l'accollo tra le parti né la rinuncia, è
accertato il credito del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1
per le somme versate a titolo di mutuo ovvero pari CP_1
ad Euro 10.396,66.
La quantificazione non è contestata.
Come da punti 1 e 2 del dispositivo.
Le riconvenzionali.
In particolare, sugli aumenti ISTAT
Inammissibilità della riconvenzionale
La parte convenuta spiega due domande riconvenzionali.
pagina 26 di 41 Una di esse riguarda la circostanza che l'attore avrebbe trattenuto seco l'assegno alimentare/assegno unico. L'altra attiene all'aggiornamento ISTAT.
La prima è parzialmente fondata (nella successiva sezione di motivazione) e la seconda inammissibile.
E valga il vero.
Entrambe le domande sono caratterizzate da mancanza di compiuta chiarezza;
il che si spiega appunto, anche, con la natura famigliare di questa vicenda.
La domanda relativa all'aggiornamento ISTAT è inammissibile
per assoluta indeterminatezza della stessa. Nel senso che, rispetto a tale domanda riconvenzionale, la mancanza di chiarezza è
tale da rendere non ammissibile la domanda, in quanto non sufficientemente sagomata.
E' inammissibile.
Come da punto 3 del dispositivo.
Si sostiene che si tratterebbe di aggiornamenti non pagati.
Tuttavia, non è indicato da quando non sarebbero stati pagati;
pagina 27 di 41 se furono richiesti;
quale il tasso di rivalutazione;
date che hanno anche la funzione di consentire a controparte di eccepire eventuali prescrizioni.
Di tutto ciò, non vi è traccia.
In questo contesto, vi è dunque una assoluta indeterminatezza,
al contempo, di causa petendi, nonché di petitum. La prima manca, poiché appunto non sono indicati i periodi in cui doveva operare l'aggiornamento ISTAT ed a quale tasso;
ne consegue una genericità assoluta, un vero e proprio deserto nella allegazione, sul quanto siano ad oggi questi aumenti
ISTAT.
E' appena il caso di sottolineare come la natura di mera declinatoria in rito della pronuncia di inammissibilità non crea alcun vincolo di giudicato;
né impedisce alla parte di utilizzare il titolo esecutivo già formatosi, qualora esso preveda già gli aumenti ISTAT come parte del titolo esecutivo. Come da punto
4 del dispositivo.
pagina 28 di 41 SEGUE le domande riconvenzionali: Sull'assegno unico e
universale per i figli a carico.
Vi è poi la domanda sull'assegno unico.
Anche tale domanda – per il modo molto generico con cui è
formulata – è ai limiti della ammissibilità.
Tuttavia, essa è sufficientemente chiara, per potere essere ammesso l'esame del merito.
I profili di scarsa chiarezza stanno nel termine (fino al 2020,
così seccamente in una riga della costituzione) e nella riconduzione “ad equità”. Infine, di questa questione, di questa domanda riconvenzionale, non vi è più traccia nelle conclusionali di parte convenuta;
che pure non ha rinunciato alla
riconvenzionale, poiché anche il nuovo difensore si è richiamato alle conclusioni del precedente difensore, che tale riconvenzionale aveva spiegato. Però, di tale voce non si parla in termini nella comparsa conclusionale della convenuta (ed attrice in riconvenzionale).
pagina 29 di 41 Tutti questi profili possono essere risolti, per così dire, in via ortopedica.
In relazione alla cifra, si tratta di Euro 400,00 al mese e la cifra non è contestata. In relazione al terminus a quo, è determinabile sulla base delle vicende famigliari, come in appresso. Infatti, in relazione al terminus ad quem, viene indicato al 2020, senza ulteriori specificazioni. Dal tono dell'atto ed anche del capitolo ad interrogatorio, si deve intendere fino a tutto il 2020, escluso
tale anno.
La mancata argomentazione di questa riconvenzionale in sede di comparsa conclusionale non ha valore di rinuncia ad essa. Le
conclusioni della convenuta sono infatti a conferma delle conclusioni delle precedenti difese, che contenevano anche la riconvenzionale. Peraltro, è un diritto della parte, nel caso la convenuta-attrice in riconvenzionale, in sede di conclusionale,
argomentare su alcuni punti e non su altri. Senza che questo significhi rinuncia.
pagina 30 di 41 Infine, va compresa la ragione per la quale la parte convenuta parli di equità.
Si è infatti in presenza di un debito che, se fosse stato ben determinato da parte convenuta (attrice in via riconvenzionale)
in modo meno impreciso, sarebbe stato considerato un debito di valuta, come in effetti è, dunque perfettamente numerabile. La
menzione della equità ha il significato di consentire al giudice,
in ragione di questa relativa indeterminatezza della riconvenzionale, di determinare in via sintetica lo sbilancio in punto ad incasso di tali assegni;
liquidando dunque il giudice tale sbilancio. Inoltre, proprio il fatto che la stessa riconvenzionale ponga la equità alla base della determinazione ha anche il significato di consentire, sulla stessa voce e pur mancando in effetti una reconventio reconventionis di parte attrice, un conteggio anche delle somme, a contrario, trattenute dalla parte convenuta.
Dunque, chiariti questi profili, la domanda può essere ritenuta ammissibile (si intende tale domanda riconvenzionale).
pagina 31 di 41 In termini processuali, tale domanda è sicuramente una domanda riconvenzionale. L'atto di costituzione può ritenersi contenente anche domanda riconvenzionale;
la parte convenuta non ha intitolato, in testa all'atto, la costituzione come domanda riconvenzionale. Inoltre, come detto, non vi è cenno alla riconvenzionale in sede di comparsa conclusionale;
domanda che tuttavia rimane nelle conclusioni e non rinunciata.
Alla corta, pur con questi profili, sì vi è una riconvenzionale, sia
pure non così intitolata la costituzione;
no non è stata mai
rinunciata.
Superati questi profili di ammissibilità, la domanda è fondata.
In generale.
L'assegno unico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, come dettato dall'art. 2, co. 2, del d.lgs. 230/2021. Si premette che, già con l'ordinanza presidenziale del 12 dicembre 2012, i figli delle presenti parti in causa furono affidati ad entrambi i genitori e che tale pagina 32 di 41 condizione fu poi confermata con i successivi provvedimenti, da ultimo con la sentenza n. 66/2019.
Nello specifico.
L'attore, durante l'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 19 dicembre 2023, dava conferma del capitolo di prova c);
quindi, di aver percepito integralmente gli assegni familiari prima e l'assegno unico poi, relativi ai suoi tre figli, sino all'anno 2020 e senza dividerne l'importo mensile di Euro
400,00 circa con la sig.ra . CP_1
Se, fino all'ordinanza presidenziale del 12 dicembre 2012, con cui si dichiarava la separazione, il mancato riparto fra i coniugi poteva considerarsi quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. ovvero di solidarietà e assistenza morale e materiale tra coniugi, da parte della SI.
, ciò non poteva valere per il periodo successivo al Parte_1
provvedimento di separazione.
Approssimativamente, il SI. avrebbe dovuto Parte_1
trasferire alla moglie separata e poi alla ex moglie la metà delle pagina 33 di 41 somme percepite a titolo di assegni familiari e poi di assegno unico per tutti i mesi degli anni dal 2013 al 2020 (escluso),
quindi la somma di Euro 16.800,00 (= 200,00 x 12 mesi x 7
anni).
Parte attrice, in sede di interrogatorio formale del 19 dicembre
2023, dichiarava di aver trattenuto le somme con il consenso della moglie ma non forniva la prova di questo;
in ogni caso, il fatto, puramente contabile ed amministrativo, che le somme per tali assegni vengano versate a chi abbia stipendio, non rileva (da un certo momento in poi, la SI iniziò CP_1
a lavorare).
Vero altresì che, stando alle reciproche dichiarazioni delle parti,
la SI.ra percepiva ella stessa l'assegno unico dal 2020, senza ripartire somma alcuna col marito.
Come detto, la domanda riconvenzionale “secondo equità” va intesa nel senso che la SI intende CP_1
rideterminare tali assegni, nel loro complesso, anche senza specifica reconventio reconventionis;
ha infatti ricondotto alla pagina 34 di 41 equità del giudice la determinazione dello sbilancio sul punto.
La stessa ha goduto dal 2020 e fino alla proposizione della riconvenzionale (2022 incluso); dunque: Euro 7.200,00 (200 x
12 mesi x 3 anni).
Poiché appunto viene richiesta una liquidazione equitativa,
questa viene determinata in Euro 9.500,00, in favore della convenuta. Somma liquidata al momento del deposito della costituzione e dunque con decorso degli interessi da tale data e fino alla compensazione. Come da punto 5 del dispositivo.
Sintesi delle riconvenzionali
Le domande riconvenzionali sono due: una di esse è generica in modo tale da non poter essere ritenuta ammissibile. L'altra è
ammissibile, tempestiva;
va considerata ancora generica, in punto a termini ed alla domanda “di equità”; tuttavia ammissibile. Nonostante non sia nella intestazione della costituzione, né nelle conclusioni, non è abbandonata.
Ammessa, è fondata, liquidando la somma come sopra.
Il dispositivo ed i rapporti dare/avere
pagina 35 di 41 Parte attrice ha diritto al pagamento della somma di cui al punto 2, con gli interessi come ivi previsti (muta il tasso di interesse, poiché prima è un interesse di mora “ordinario”,
dunque ai sensi dell'articolo 1224 e 1284, primo comma, c.c. e,
poi, un interesse ai sensi dell'articolo 1284, penultimo comma,
c.c.).
La parte convenuta ha diritto alle somme di cui alla riconvenzionale fondata, come da punti 5 e 6 del dispositivo.
Nel punto 6 si indicano gli interessi, tutti giudiziali (dunque
1294, penultimo comma, c.c.), poiché nascenti da domanda riconvenzionale.
I due crediti sono liquidati solo con la sentenza. Dunque, al momento della pubblicazione della sentenza, si “incontrano” (e si scontrano, essendo controcrediti). Pertanto, essi vanno determinati, come da punto 2 e punto 6 con i relativi interessi,
fino al momento della pubblicazione della sentenza. Al
momento della pubblicazione della sentenza sono liquidi (con una semplice operazione aritmetica, l'aggiunta degli interessi)
pagina 36 di 41 ed esigibili. Sono dunque legalmente compensati (1243 c.c.);
profilo che viene comunque dichiarato espressamente al punto
7 del dispositivo.
Il titolo esecutivo in favore di parte attrice risulterà dunque dall'esito della compensazione;
tale titolo esecutivo (somma di danaro) continua a produrre gli interessi fino al saldo;
come da punto 8 del dispositivo.
Sulle spese.
Come per legge.
La parziale reciproca soccombenza comporta compensazione,
sia pure parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 12103/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA. pagina 37 di 41 2. CONDANNA la SI al pagamento, in CP_1
favore di parte attrice, della somma di Euro 10.396,66,
con interessi al tasso di cui all'articolo 1284, primo comma, c.c., correnti dal 10 settembre 2020 fino alla notificazione della citazione;
successivamente, con gli interessi al tasso di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione fino alla compensazione di cui al punto 8 di questo dispositivo (compensazione coincidente con la data di pubblicazione di questa sentenza).
3. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale relativa agli aggiornamenti ISTAT.
4. DICHIARA, in relazione alla domanda di cui al punto 3,
che non vi è vincolo di giudicato, trattandosi di declinatoria in rito.
5. ACCERTA il
contro
-credito di parte convenuta, SI.ra
, in relazione agli assegni famigliari ed Controparte_1
pagina 38 di 41 assegno unico, nella misura di Euro 9.500,00, liquidata alla data della comparsa di costituzione e risposta.
6. CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta SI , della somma di Euro CP_1
9.500,00, con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dal 23 gennaio 2023, data in cui la riconvenzionale fu proposta, fino alla compensazione con il debito della SIismondo di cui al punto 2, dunque fino alla pubblicazione della sentenza.
7. DICHIARA che i due crediti di cui al punto 2 ed al punto
6, entrambi da aumentare con interessi fino alla compensazione (che opera al momento della pubblicazione della sentenza, poiché i due crediti divengono qui liquidi ed esigibili), sono fra loro compensabili.
8. DICHIARA dunque che, alla data della pubblicazione di questa sentenza, i due crediti sono compensabili,
sottraendo dal credito di cui al punto 2 (aumentato con pagina 39 di 41 interessi, come da punto 2) il credito di cui al punto 6
(pure aumentato con interessi, come da punto 6). Sulla
differenza così ottenuta, a vantaggio di parte attrice,
somma che risulta a credito di parte attrice, interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., dalla compensazione (pubblicazione della sentenza) fino al saldo.
9. DISPONE la compensazione delle spese di lite per un mezzo.
10. CONDANNA la parte convenuta SI SIismondo
al pagamento di un mezzo delle spese di lite;
spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: Euro 6.000,00 per compensi;
Euro
900,00 per spese generali;
Euro 264,00 per anticipazioni.
11. SI PUBBLICHI
pagina 40 di 41 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 9 aprile 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
…oooOooo…
pagina 1 di 41 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12103/2022
promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE e dell'avv.
PETTAZZONI VERONICA ( ) VIA G. C.F._2
MATTEOTTI 154 40014 CREVALCORE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 154 40014
CREVALCORE, presso il difensore avv. MARTELLACCI
DANIELE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. FORMARO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 28 BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO VINCENZO
CONVENUTO
…oooOooo…
pagina 2 di 41 …oooOooo…
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 31 ottobre
2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pertanto, anche se non ritrascritte, sono parte integrante di questo provvedimento di sentenza.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 ottobre 2022, il SI. Parte_1
(di seguito anche solo SI. ) citava la
[...] Parte_1
SI.ra (di seguito anche solo SI.ra Controparte_1
) a comparire all'udienza del 16 gennaio 2023, CP_1
dinanzi al Tribunale di Bologna.
In fatto, asseriva che:
- le parti avevano contratto matrimonio in data 26 giugno 2003
in regime di comunione dei beni;
pagina 3 di 41 - dall'unione nascevano tre figli;
- per svariati motivi, il SI. decideva di interrompere Parte_1
la convivenza e così, a fine aprile 2012, si trasferiva presso altra abitazione;
- in data 20 dicembre 2016, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1074/2017 dichiarava la separazione giudiziale della coppia e disponeva che il SI. versasse a titolo di Parte_1
mantenimento dei minori la somma mensile di Euro 600,00
(200,00 per ciascun figlio), oltre al 70 % delle spese straordinarie;
- la successiva sentenza n. 66/2019, del citato Tribunale,
statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
b) alla SI.ra era assegnata la casa coniugale, sita a CP_1
Sant'Agata Bolognese (BO), in via della Repubblica n. 3, ove avrebbe continuato a vivere con i figli;
pagina 4 di 41 c) i figli potevano vedere e restare col padre ogni qualvolta lo desiderassero;
d) la corresponsione alla SI.ra , quale contributo CP_1
ordinario per il mantenimento dei figli minori, della somma mensile di Euro 500,00 (comprensiva di eventuale mensa scolastica) entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità,
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei fanciulli;
e) le spese scolastiche, quelle per attività sportive e ricreative nonché quelle straordinarie dovevano essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 30% in capo alla SI.ra e del 70% in capo al SI. , fino a che la CP_1 Parte_1
sig.ra non avesse trovato una stabile occupazione.
Parte attrice, ancora, narrava che:
- nell'anno 2002 accendeva, insieme alla moglie, un mutuo cointestato con decorrenza dal maggio 2002 al novembre 2017
con l'intenzione di acquistare l'immobile di Sant'Agata
Bolognese (BO), via della Repubblica n. 3;
pagina 5 di 41 - la sig.ra ometteva deliberatamente di pagare le CP_1
rate relative al predetto mutuo dal maggio 2012 sino ad estinzione del mutuo;
- tali rate venivano quindi pagate interamente ed in via esclusiva dal sig. , per un importo in linea capitale di Parte_1
Euro 19.003,91 ed Euro 1.509,56 di interessi;
- in data 10 settembre 2020, per mezzo del suo legale, l'attore si rivolgeva alla convenuta col fine di ottenere il pagamento del
50 % del predetto importo, pari ad Euro 10.396,66;
- la richiesta non veniva soddisfatta e il sig. agiva in Parte_1
giudizio.
Parte attrice, in diritto, affermava che:
- stante la comproprietà del predetto immobile di Sant'Agata
Bolognese, entrambe le parti aveva l'obbligo di pagare le rate del correlato mutuo, in pari quota;
- in costanza di matrimonio e convivenza, i coniugi adempivano a tale obbligo nel rispetto ai loro accordi familiari e di quanto disposto dall'art. 143, co. 3, c.c.;
pagina 6 di 41 - cessata la convivenza ed intervenuta la separazione, in assenza di qualsiasi altra esplicita e precisa pattuizione,
l'impegno al pagamento della rata del mutuo doveva essere assunto e rispettato da entrambe le parti, in pari quota, ovvero nel rispetto delle percentuali di proprietà dell'immobile;
- la sig.ra interrompeva i pagamenti e costringeva CP_1
parte attrice a provvedervi personalmente per intero;
- il sig. maturava quindi un diritto di rimborso del Parte_1
50 % di quanto versato a non Controparte_2
ricorrendo tra le parti i presupposti dell'accollo.
Tutto quanto premesso, parte attrice domandava:
1) di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dalla convenuta il rimborso delle rate del mutuo dagli stessi acceso per l'acquisto dell'immobile di Sant'Agata Bolognese, via della
Repubblica n. 3, dalla rata di maggio 2012 sino all'estinzione dello stesso, e, per l'effetto, di condannare la SI
[...]
al pagamento in suo favore dell'importo di Euro CP_1
pagina 7 di 41 10.396,66, oltre interessi legali dal pagamento di ogni singola rata ed ex art. 1284 cc. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
2) la vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In data 23 gennaio 2023 la sig.ra SIismondo si costituiva in giudizio, sostenendo che:
- l'ordinanza presidenziale, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 dicembre 2012 nel giudizio di separazione (RG. 9372/2012), dava atto del fatto che in capo al sig. gravasse il pagamento dell'intero rateo del Parte_1
mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
in ragione di ciò, limitava il modestissimo versamento di Euro 450,00
mensili per ben tre figli minori, senza nulla prevedere in ordine al contributo di mantenimento a favore della sig.ra CP_1
stessa.
- A conferma di ciò, nel 2017 il mutuo veniva estinto;
ed infatti,
il contributo al mantenimento aumentava concordemente tra le pagina 8 di 41 odierne parti, dapprima con scrittura privata e, poi, in sede di divorzio;
- il sig. , per molti anni, non sollevava rivendicazioni Parte_1
in merito all'attribuzione delle somme pagate per il mutuo,
incorrendo peraltro nella prescrizione del diritto;
- lo stesso, inoltre, non era mai stato puntuale pagatore del mantenimento in favore dei figli, costringendo la sig.ra ad intraprendere anche azioni esecutive nei suoi CP_1
confronti;
- l'attore percepiva in via esclusiva fino all'anno 2020 gli assegni familiari prima e l'assegno unico poi per un importo mensile di Euro 400,00 circa;
- infine, lo stesso aveva corrisposto il contributo al mantenimento non aggiornato con gli aumenti Istat annuali.
La convenuta domandava dunque:
1) in via preliminare, di rigettare la domanda attorea in quanto prescritta;
pagina 9 di 41 2) in via principale, nel merito, di rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse dovuta qualsivoglia restituzione in favore dell'attore,
di disporre la restituzione della minor somma accertata a debito della sig.ra valutando il controcredito della CP_1
convenuta e rimettendone la quantificazione equitativa al prudente apprezzamento del giudice.
In data 9 febbraio 2023 si teneva, dinanzi al giudice Marco
D'Orazi la prima udienza. Falliva il tentativo di conciliazione e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Il giudice
D'Orazi veniva successivamente trasferito ad altra sezione.
All'udienza del 13 luglio 2023, il G.O. Serena Scala decideva sull'ammissione dei mezzi di prova.
In data 19 dicembre 2023 innanzi alla dott.ssa Chiara Breschi si procedeva con l'interrogatorio formale di parte attrice. La
Dott.ssa Scala quindi, ritenuta la causa matura per la pagina 10 di 41 decisione, fissava con ordinanza l'udienza di precisazioni delle conclusioni.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del Giudice onorario
Dott.ssa Scala. Di conseguenza il procedimento veniva ri-
assegnato al neo-nominato Presidente della sezione, con funzioni qui di giudice singolo, Dott. Marco D'Orazi.
All'udienza del 31 ottobre 2024, il giudice concedeva i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., tali da decorrere dal giorno 16 gennaio
2025.
Tratteneva la causa in decisione.
…oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla natura della controversia e sulla decisione
La causa si inserisce in una controversia di diritto di famiglia.
pagina 11 di 41 Come tutte le controversie di diritto di famiglia, il profilo giuridico spesso si scolora, essendo le questioni patrimoniali,
famigliari, personali, spesso intrecciate l'una all'altra.
Il che consiglia, come principio generale, di risolvere tali vicende in via conciliativa, regolando cioè amichevolmente tutte le questioni, in unico contesto, nascenti dalla crisi di coppia. In ogni caso, anche in mancanza di soluzioni conciliative, le questioni meritano una trattazione unitaria, che metta in equilibrio le componenti patrimoniali ed esistenziali della famiglia disgregata.
Nel caso di specie, occorre dare atto che le parti hanno tentato questa via;
in particolare, ne è una spia la circostanza che, in sede di precisazione delle conclusioni del 31 ottobre 2024, le parti abbiano chiesto che i termini non decorressero dal medesimo dì, per tentare in extremis una soluzione conciliativa.
La soluzione conciliativa è fallita.
A questo punto, è indispensabile operare secondo stretto diritto;
è
naturalmente possibile che una decisione di stretto diritto possa pagina 12 di 41 creare asimmetrie, rispetto all'assetto di crisi di coppia. Inoltre,
la trattazione secondo stretto diritto comporta la soluzione di questioni giuridiche complesse, dal punto di vista pratico esorbitanti (nel senso che la lunga e ricca serie di questioni giuridiche esorbita dall'interesse concreto); appunto, rispetto ai concreti interessi delle parti.
Tuttavia, fallita la conciliazione, la decisione è assunta secondo stretto diritto.
Questo processo fuoriesce dalla materia di famiglia e riguarda esclusivamente una vicenda contrattuale;
è dunque in base al
diritto dei contratti e delle obbligazioni che deve essere decisa.
La domanda attorea
Sulla prescrizione del diritto di credito.
La parte convenuta ha sostenuto che sia maturata la prescrizione. La eccezione è posta in termini generici e,
tuttavia, è ammissibile.
In via generale, occorre rilevare come sia questa eccezione –
eccezione in senso stretto o proprio – sia la riconvenzionale di pagina 13 di 41 cui in appresso sono tempestive. Infatti, rispetto alla udienza fissata in citazione, il giudice, con proprio provvedimento del primo dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., allora vigente, rinviava al giorno 16 febbraio 2023. E' noto che la costituzione, per potere esperire eccezioni e riconvenzionali,
deve (nel regime previgente, ancora qui applicabile) intervenire almeno venti giorni prima della prima udienza. Se la prima udienza è rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., tale termine di venti giorni (a ritroso) non si calcola dalla udienza come in citazione ma dalla udienza come rinviata dal giudice
(articolo 166 c.p.c. testo previgente ma applicabile a questo processo). Pertanto, essendo la causa rinviata al 16 febbraio
2023, la costituzione della parte convenuta poteva contenere,
essendo tempestiva, sia eccezioni in senso stretto (come appunto la prescrizione) sia domande riconvenzionali, come oltre in successive sezioni di motivazioni. La costituzione fu infatti tempestiva, rispetto a tale nuova prima udienza.
pagina 14 di 41 Ciò si dice, dal punto di vista processuale, sia in relazione alla eccezione di prescrizione sia alle riconvenzionali.
La eccezione di prescrizione, ammissibile, è infondata.
Il diritto vantato da parte attrice non può dirsi prescritto.
E valga il vero.
Il mutuo è da qualificarsi quale contratto di durata:
l'obbligazione del mutuatario, consistente nella restituzione del capitale mutuato, è differita nel tempo.
Il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
quindi, può dirsi estinto solo se effettuato l'ultimo pagamento. Conseguentemente, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo.
Non muta la struttura della obbligazione il diritto di regresso.
Infatti, anche in relazione al diritto di regresso, deve dirsi che la obbligazione abbia natura unitaria. Peraltro, se l'attore avesse richiesto di regredire “rata per rata”, avrebbe inevitabilmente pagina 15 di 41 frazionato il credito unitario; operazione che la giurisprudenza ritiene non ammissibile, fulminandola con la inammissibilità
per mancanza di interesse.
Quanto al termine di prescrizione, è da considerarsi quello di cui all'art. 2946 c.c. ovvero l'ordinario termine decennale.
Nel caso controverso, parte attrice ha dimostrato di aver effettuato l'ultimo versamento nei confronti dell'istituto bancario per l'importo di Euro 337,84, alla Controparte_2
data del 30 novembre 2017. Essendo l'atto di citazione risalente al 4 ottobre 2022, e, ancora prima, la lettera raccomandata con cui l'Avv. Pettazzoni invitava la SI.ra alla CP_1
restituzione della somma dovuta, risalente al giorno 10
settembre 2020, non può dirsi incorsa la prescrizione decennale.
La eccezione di prescrizione è dunque infondata.
Sulle altre difese di parte convenuta
La difesa basata sulla prescrizione si pone sul piano tecnico-
giuridico.
pagina 16 di 41 Come detto nella precedente sezione di motivazione, essa è
infondata.
Le successive difese della parte convenuta – a contrasto della domanda principale – si pongono su un diverso piano, sì
giuridico, ma che concerne istituti del diritto di famiglia;
nel senso che, in guise diverse, tali difese intendono connettere il pagamento del mutuo al complessivo assetto patrimoniale della separazione e del divorzio.
Esse sono quattro:
A. Si sostiene che il pagamento a carico del solo attore delle rate del mutuo rientra nel normale assetto fra coniugi/ex-
coniugi; in modo equilibrato: pg. 3 della comparsa (“A
ben vedere, infatti, il contributo al mantenimento che il signor corrispondeva alla SI Parte_1 CP_1
in favore dei tre figli, era inizialmente irrisorio (Euro
450,00 mensili), se si considera che i tre figli minori trascorrevano la quasi totalità del tempo con la madre.
Quando poi invece, come ammesso da controparte, nel pagina 17 di 41 2017 il mutuo venne estinto, il contributo al mantenimento è stato aumentato concordemente tra le odierne parti dapprima con scrittura privata e poi in sede di divorzio”).
B. Si sostiene non solo quanto al precedente alinea ma,
anche, che tale pagamento (esclusivo) del mutuo era incluso nella ordinanza presidenziale come premessa (pg. 2:
“Il Presidente Delegato dottoressa Cinzia Gamberini, nel disporre in capo al sig. un contributo al Parte_1
mantenimento in favore dei tre figli minori, dava atto del fatto che in capo allo stesso gravasse il pagamento dell'intero rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare”).
C. Il che sembra suggerire che vi sarebbe stato un accollo del debito, per regolare in modo equilibrato i rapporti (come sopra al punto (A), il tutto menzionato appunto dalla ordinanza presidenziale (B);
pagina 18 di 41 D. Infine, si ipotizza una condotta abdicativa dell'attore (“per molti anni questi non ha sollevato rivendicazioni”; pg. 4
della medesima comparsa).
Gli argomenti e le difese sono spesso sovrapposti.
Sono comunque tutte difese infondate.
Sul pagamento unilaterale del mutuo cointestato
e sul diritto alla ripetizione.
Si prende in considerazione la seguente fattispecie: un mutuo cointestato a due coniugi, rispetto al quale uno solo dei essi decide di pagare per l'intero ed in assenza di esplicito accordo
inter partes in tal senso. Se le somme vengono versate da questi in costanza di matrimonio, non saranno ripetibili: per affermata giurisprudenza, cui peraltro entrambe le parti in causa fanno riferimento nelle conclusionali, il versamento unilaterale è da considerarsi quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. ovvero di solidarietà e assistenza morale e materiale tra coniugi. Diversa, come nel caso di specie, la circostanza per cui le somme siano versate da pagina 19 di 41 uno solo dei coniugi essendo sopravvenuta l'interruzione del
rapporto coniugale per effetto di separazione. Allora, la ripetibilità
potrà essere fatta valere (solo) dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate;
a quel punto, il rapporto fra i due coniugi separati diviene un rapporto fra privati, di tipo patrimoniale.
In breve: in caso di separazione o divorzio, la regola generale prevede che il mutuo cointestato venga rimborsato da entrambe le parti poiché l'obbligo sottoscritto con la banca è
svincolato dal legame matrimoniale.
Si ha dunque il diritto dell'attore, in via di regresso, a ripetere tali somme.
Tale la domanda principale;
rispetto ad essa, appunto, le difese che, nella precedente sezione di motivazione, sono state rubricate come (A), (B), (C) e (D).
Tutte infondate.
Debbono essere esaminate.
(A)
pagina 20 di 41 La difesa fondata sull'equilibro patrimoniale della famiglia in crisi.
Le affermazioni di parte convenuta, a contrasto del pacifico diritto di regresso, non sono provate. In secondo luogo,
rimangono all'interno dei motivi o, comunque, si tratta di profili non espressi negli atti.
Naturalmente, ben è possibile che la convenuta, alla luce di questo titolo esecutivo che la colpisce (si intende proprio il titolo nascente da questa sentenza), sostenga che l'assetto patrimoniale si è squilibrato e che, impossibilitata a pagare queste somme, chieda una modifica delle condizioni di divorzio al giudice della famiglia. Il che si pone su un piano diverso,
irrilevante ai fini di questa decisione.
(B)
Il primo argomento (A) è sviluppato in modo generico.
Viene per così dire rafforzato con un secondo argomento,
basandosi sulla asserita menzione di questo accollo (o rinuncia pagina 21 di 41 alla ripetizione), che risulterebbe dal provvedimento presidenziale (difesa B).
La difesa è parimenti infondata.
La parte convenuta non è stata precisa nella menzione della ordinanza presidenziale. Sembra infatti dalla comparsa di costituzione che la ordinanza parlasse della rata di mutuo.
Il che non è.
Prescindendo da profili attinenti ai doveri di cui all'articolo 88
c.p.c., la lettura della ordinanza presidenziale non menziona specificamente il mutuo. L'espressione, messa in rilievo dalla convenuta, non è nel senso del mutuo: “tenuto conto dei
numerosi oneri economici mensili che incombono sul ricorrente”
(ordinanza del 12 dicembre 2012 della Dott.ssa Cinzia
Gamberini). Dunque, si parla di oneri economici.
Tale dizione non vale ad identificare con chiarezza l'eventuale intervenuto accollo del mutuo tra le parti. In effetti l'espressione “numerosi oneri economici”, poteva anche riferirsi alla sola quota del mutuo cui l' era tenuto, al canone Parte_1
pagina 22 di 41 di locazione per la nuova abitazione, nonché ad altri elementi;
come specificato in seguito a pagina 4 della sent. 174/2017.
Neppure da quest'ultima si può ricavare l'ipotetico accollo del mutuo. In essa si respinge la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla , a proprio favore, CP_1
“in considerazione del trasferimento autorizzato nel Comune di
TI (MT), ove la ricorrente ha affermato di avere
un'occasione lavorativa, e non avendo ella spese di locazione da
sostenere in quanto proprietaria dell'immobile abitativo”. Questo
si dice, a conferma del fatto che il mantenimento personale alla
SI non veniva riconosciuto non perché l'importo pagato a titolo di rateo del mutuo fosse considerato parte integrante del contributo al mantenimento, bensì perché non ricorrevano i
presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 156 c.c..
(C ) (D)
In via negoziale, si sostiene da parte della convenuta un accollo
(C) , che corrisponderebbe al corretto assetto degli interessi
(punto A) e menzionato dal giudice Gamberini (punto B). Si
pagina 23 di 41 prospetta anche un atteggiamento abdicativo, come rinuncia o remissione del debito (D), emergente dalla passività dell'attore.
Nella presente causa, in conformità del dettato di cui all'articolo 2697 c.c., chi eccepisce che il diritto fatto valere in giudizio dall'altro si sia modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Conseguentemente, la prova dell'eventuale accollo tra le parti doveva essere fornita dalla
SI.ra . CP_1
Tale prova non può dirsi data.
Non può desumersi né da elementi di fatto né dalla ordinanza
“Gamberini”, per quanto detto.
Unico elemento di prova, puramente indiziario e debolmente indiziario, è la vicenda del 2017.
In tale anno, 2017, quando il mutuo venne estinto, il contributo al mantenimento dei figli veniva concordemente aumentato.
Tuttavia, tale circostanza non dimostra l'accollo interno tra le parti, rispetto al mutuo cointestato. Con la sentenza n.
174/2017 del Tribunale di Bologna si decise per l'aumento pagina 24 di 41 dell'importo in quanto le esigenze dei minori erano certamente aumentate rispetto all'anno 2012, in conseguenza della loro crescita;
l'importo aumentava altresì in quanto il trasferimento della SIismondo a TI (MT) consentiva al SI. Parte_1
di abbandonare l'abitazione presa in locazione per ristabilirsi nella ex casa coniugale, sostenendo dunque un costo in meno. Si
tratta dunque di un indizio debole ed isolato; ben lontano da precisione e concordanza.
In motivazione si legge anche: “[…] occorre evidenziare che gli
oneri mensili incombenti sul ricorrente (rate del mutuo e
finanziamenti) siano tutte in scadenza”. Questo non è tuttavia sufficiente a desumere l'accollo da parte del sig. Parte_1
dell'interezza del mutuo;
quindi, anche delle rate che avrebbe dovuto pagare l'ex moglie: già la sua quota (50%)
rappresentava infatti un “onere mensile”, come peraltro sopra specificato.
pagina 25 di 41 L'altra fattispecie invocata, cioè la rinuncia, è priva di qualsivoglia supporto probatorio;
nemmeno quello, esile, in favore dell'accollo.
Il fatto di non esigere il proprio credito per un certo tempo non ha punto il significato di una rinuncia, in mancanza (come in questo caso) di altri elementi significativi.
Quindi, non essendo provato l'accollo tra le parti né la rinuncia, è
accertato il credito del sig. nei confronti della sig.ra Parte_1
per le somme versate a titolo di mutuo ovvero pari CP_1
ad Euro 10.396,66.
La quantificazione non è contestata.
Come da punti 1 e 2 del dispositivo.
Le riconvenzionali.
In particolare, sugli aumenti ISTAT
Inammissibilità della riconvenzionale
La parte convenuta spiega due domande riconvenzionali.
pagina 26 di 41 Una di esse riguarda la circostanza che l'attore avrebbe trattenuto seco l'assegno alimentare/assegno unico. L'altra attiene all'aggiornamento ISTAT.
La prima è parzialmente fondata (nella successiva sezione di motivazione) e la seconda inammissibile.
E valga il vero.
Entrambe le domande sono caratterizzate da mancanza di compiuta chiarezza;
il che si spiega appunto, anche, con la natura famigliare di questa vicenda.
La domanda relativa all'aggiornamento ISTAT è inammissibile
per assoluta indeterminatezza della stessa. Nel senso che, rispetto a tale domanda riconvenzionale, la mancanza di chiarezza è
tale da rendere non ammissibile la domanda, in quanto non sufficientemente sagomata.
E' inammissibile.
Come da punto 3 del dispositivo.
Si sostiene che si tratterebbe di aggiornamenti non pagati.
Tuttavia, non è indicato da quando non sarebbero stati pagati;
pagina 27 di 41 se furono richiesti;
quale il tasso di rivalutazione;
date che hanno anche la funzione di consentire a controparte di eccepire eventuali prescrizioni.
Di tutto ciò, non vi è traccia.
In questo contesto, vi è dunque una assoluta indeterminatezza,
al contempo, di causa petendi, nonché di petitum. La prima manca, poiché appunto non sono indicati i periodi in cui doveva operare l'aggiornamento ISTAT ed a quale tasso;
ne consegue una genericità assoluta, un vero e proprio deserto nella allegazione, sul quanto siano ad oggi questi aumenti
ISTAT.
E' appena il caso di sottolineare come la natura di mera declinatoria in rito della pronuncia di inammissibilità non crea alcun vincolo di giudicato;
né impedisce alla parte di utilizzare il titolo esecutivo già formatosi, qualora esso preveda già gli aumenti ISTAT come parte del titolo esecutivo. Come da punto
4 del dispositivo.
pagina 28 di 41 SEGUE le domande riconvenzionali: Sull'assegno unico e
universale per i figli a carico.
Vi è poi la domanda sull'assegno unico.
Anche tale domanda – per il modo molto generico con cui è
formulata – è ai limiti della ammissibilità.
Tuttavia, essa è sufficientemente chiara, per potere essere ammesso l'esame del merito.
I profili di scarsa chiarezza stanno nel termine (fino al 2020,
così seccamente in una riga della costituzione) e nella riconduzione “ad equità”. Infine, di questa questione, di questa domanda riconvenzionale, non vi è più traccia nelle conclusionali di parte convenuta;
che pure non ha rinunciato alla
riconvenzionale, poiché anche il nuovo difensore si è richiamato alle conclusioni del precedente difensore, che tale riconvenzionale aveva spiegato. Però, di tale voce non si parla in termini nella comparsa conclusionale della convenuta (ed attrice in riconvenzionale).
pagina 29 di 41 Tutti questi profili possono essere risolti, per così dire, in via ortopedica.
In relazione alla cifra, si tratta di Euro 400,00 al mese e la cifra non è contestata. In relazione al terminus a quo, è determinabile sulla base delle vicende famigliari, come in appresso. Infatti, in relazione al terminus ad quem, viene indicato al 2020, senza ulteriori specificazioni. Dal tono dell'atto ed anche del capitolo ad interrogatorio, si deve intendere fino a tutto il 2020, escluso
tale anno.
La mancata argomentazione di questa riconvenzionale in sede di comparsa conclusionale non ha valore di rinuncia ad essa. Le
conclusioni della convenuta sono infatti a conferma delle conclusioni delle precedenti difese, che contenevano anche la riconvenzionale. Peraltro, è un diritto della parte, nel caso la convenuta-attrice in riconvenzionale, in sede di conclusionale,
argomentare su alcuni punti e non su altri. Senza che questo significhi rinuncia.
pagina 30 di 41 Infine, va compresa la ragione per la quale la parte convenuta parli di equità.
Si è infatti in presenza di un debito che, se fosse stato ben determinato da parte convenuta (attrice in via riconvenzionale)
in modo meno impreciso, sarebbe stato considerato un debito di valuta, come in effetti è, dunque perfettamente numerabile. La
menzione della equità ha il significato di consentire al giudice,
in ragione di questa relativa indeterminatezza della riconvenzionale, di determinare in via sintetica lo sbilancio in punto ad incasso di tali assegni;
liquidando dunque il giudice tale sbilancio. Inoltre, proprio il fatto che la stessa riconvenzionale ponga la equità alla base della determinazione ha anche il significato di consentire, sulla stessa voce e pur mancando in effetti una reconventio reconventionis di parte attrice, un conteggio anche delle somme, a contrario, trattenute dalla parte convenuta.
Dunque, chiariti questi profili, la domanda può essere ritenuta ammissibile (si intende tale domanda riconvenzionale).
pagina 31 di 41 In termini processuali, tale domanda è sicuramente una domanda riconvenzionale. L'atto di costituzione può ritenersi contenente anche domanda riconvenzionale;
la parte convenuta non ha intitolato, in testa all'atto, la costituzione come domanda riconvenzionale. Inoltre, come detto, non vi è cenno alla riconvenzionale in sede di comparsa conclusionale;
domanda che tuttavia rimane nelle conclusioni e non rinunciata.
Alla corta, pur con questi profili, sì vi è una riconvenzionale, sia
pure non così intitolata la costituzione;
no non è stata mai
rinunciata.
Superati questi profili di ammissibilità, la domanda è fondata.
In generale.
L'assegno unico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, come dettato dall'art. 2, co. 2, del d.lgs. 230/2021. Si premette che, già con l'ordinanza presidenziale del 12 dicembre 2012, i figli delle presenti parti in causa furono affidati ad entrambi i genitori e che tale pagina 32 di 41 condizione fu poi confermata con i successivi provvedimenti, da ultimo con la sentenza n. 66/2019.
Nello specifico.
L'attore, durante l'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 19 dicembre 2023, dava conferma del capitolo di prova c);
quindi, di aver percepito integralmente gli assegni familiari prima e l'assegno unico poi, relativi ai suoi tre figli, sino all'anno 2020 e senza dividerne l'importo mensile di Euro
400,00 circa con la sig.ra . CP_1
Se, fino all'ordinanza presidenziale del 12 dicembre 2012, con cui si dichiarava la separazione, il mancato riparto fra i coniugi poteva considerarsi quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. ovvero di solidarietà e assistenza morale e materiale tra coniugi, da parte della SI.
, ciò non poteva valere per il periodo successivo al Parte_1
provvedimento di separazione.
Approssimativamente, il SI. avrebbe dovuto Parte_1
trasferire alla moglie separata e poi alla ex moglie la metà delle pagina 33 di 41 somme percepite a titolo di assegni familiari e poi di assegno unico per tutti i mesi degli anni dal 2013 al 2020 (escluso),
quindi la somma di Euro 16.800,00 (= 200,00 x 12 mesi x 7
anni).
Parte attrice, in sede di interrogatorio formale del 19 dicembre
2023, dichiarava di aver trattenuto le somme con il consenso della moglie ma non forniva la prova di questo;
in ogni caso, il fatto, puramente contabile ed amministrativo, che le somme per tali assegni vengano versate a chi abbia stipendio, non rileva (da un certo momento in poi, la SI iniziò CP_1
a lavorare).
Vero altresì che, stando alle reciproche dichiarazioni delle parti,
la SI.ra percepiva ella stessa l'assegno unico dal 2020, senza ripartire somma alcuna col marito.
Come detto, la domanda riconvenzionale “secondo equità” va intesa nel senso che la SI intende CP_1
rideterminare tali assegni, nel loro complesso, anche senza specifica reconventio reconventionis;
ha infatti ricondotto alla pagina 34 di 41 equità del giudice la determinazione dello sbilancio sul punto.
La stessa ha goduto dal 2020 e fino alla proposizione della riconvenzionale (2022 incluso); dunque: Euro 7.200,00 (200 x
12 mesi x 3 anni).
Poiché appunto viene richiesta una liquidazione equitativa,
questa viene determinata in Euro 9.500,00, in favore della convenuta. Somma liquidata al momento del deposito della costituzione e dunque con decorso degli interessi da tale data e fino alla compensazione. Come da punto 5 del dispositivo.
Sintesi delle riconvenzionali
Le domande riconvenzionali sono due: una di esse è generica in modo tale da non poter essere ritenuta ammissibile. L'altra è
ammissibile, tempestiva;
va considerata ancora generica, in punto a termini ed alla domanda “di equità”; tuttavia ammissibile. Nonostante non sia nella intestazione della costituzione, né nelle conclusioni, non è abbandonata.
Ammessa, è fondata, liquidando la somma come sopra.
Il dispositivo ed i rapporti dare/avere
pagina 35 di 41 Parte attrice ha diritto al pagamento della somma di cui al punto 2, con gli interessi come ivi previsti (muta il tasso di interesse, poiché prima è un interesse di mora “ordinario”,
dunque ai sensi dell'articolo 1224 e 1284, primo comma, c.c. e,
poi, un interesse ai sensi dell'articolo 1284, penultimo comma,
c.c.).
La parte convenuta ha diritto alle somme di cui alla riconvenzionale fondata, come da punti 5 e 6 del dispositivo.
Nel punto 6 si indicano gli interessi, tutti giudiziali (dunque
1294, penultimo comma, c.c.), poiché nascenti da domanda riconvenzionale.
I due crediti sono liquidati solo con la sentenza. Dunque, al momento della pubblicazione della sentenza, si “incontrano” (e si scontrano, essendo controcrediti). Pertanto, essi vanno determinati, come da punto 2 e punto 6 con i relativi interessi,
fino al momento della pubblicazione della sentenza. Al
momento della pubblicazione della sentenza sono liquidi (con una semplice operazione aritmetica, l'aggiunta degli interessi)
pagina 36 di 41 ed esigibili. Sono dunque legalmente compensati (1243 c.c.);
profilo che viene comunque dichiarato espressamente al punto
7 del dispositivo.
Il titolo esecutivo in favore di parte attrice risulterà dunque dall'esito della compensazione;
tale titolo esecutivo (somma di danaro) continua a produrre gli interessi fino al saldo;
come da punto 8 del dispositivo.
Sulle spese.
Come per legge.
La parziale reciproca soccombenza comporta compensazione,
sia pure parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 12103/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA. pagina 37 di 41 2. CONDANNA la SI al pagamento, in CP_1
favore di parte attrice, della somma di Euro 10.396,66,
con interessi al tasso di cui all'articolo 1284, primo comma, c.c., correnti dal 10 settembre 2020 fino alla notificazione della citazione;
successivamente, con gli interessi al tasso di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione fino alla compensazione di cui al punto 8 di questo dispositivo (compensazione coincidente con la data di pubblicazione di questa sentenza).
3. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale relativa agli aggiornamenti ISTAT.
4. DICHIARA, in relazione alla domanda di cui al punto 3,
che non vi è vincolo di giudicato, trattandosi di declinatoria in rito.
5. ACCERTA il
contro
-credito di parte convenuta, SI.ra
, in relazione agli assegni famigliari ed Controparte_1
pagina 38 di 41 assegno unico, nella misura di Euro 9.500,00, liquidata alla data della comparsa di costituzione e risposta.
6. CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta SI , della somma di Euro CP_1
9.500,00, con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dal 23 gennaio 2023, data in cui la riconvenzionale fu proposta, fino alla compensazione con il debito della SIismondo di cui al punto 2, dunque fino alla pubblicazione della sentenza.
7. DICHIARA che i due crediti di cui al punto 2 ed al punto
6, entrambi da aumentare con interessi fino alla compensazione (che opera al momento della pubblicazione della sentenza, poiché i due crediti divengono qui liquidi ed esigibili), sono fra loro compensabili.
8. DICHIARA dunque che, alla data della pubblicazione di questa sentenza, i due crediti sono compensabili,
sottraendo dal credito di cui al punto 2 (aumentato con pagina 39 di 41 interessi, come da punto 2) il credito di cui al punto 6
(pure aumentato con interessi, come da punto 6). Sulla
differenza così ottenuta, a vantaggio di parte attrice,
somma che risulta a credito di parte attrice, interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., dalla compensazione (pubblicazione della sentenza) fino al saldo.
9. DISPONE la compensazione delle spese di lite per un mezzo.
10. CONDANNA la parte convenuta SI SIismondo
al pagamento di un mezzo delle spese di lite;
spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: Euro 6.000,00 per compensi;
Euro
900,00 per spese generali;
Euro 264,00 per anticipazioni.
11. SI PUBBLICHI
pagina 40 di 41 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 9 aprile 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 41 di 41