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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 12.7.2024 e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Claudia D'Alessio
-appellante-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Bernardo Montesano Cancellara e Nicola
Montesano Cancellara
- appellata–
OGGETTO: appello – prescrizione buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del 12.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2433/2021 che, in accoglimento della domanda proposta da , aveva condannato Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a liquidare il buono Parte_1 postale fruttifero emesso il 17.7.2002 in favore della predetta, in linea di capitale e di interessi, ex art 8 D.M. 18 aprile 2002, oltre alla refusione delle spese legali, ritenendo che la richiesta di pagamento del buono (avanzata nel settembre 2019)
1 fosse avvenuta prima della prescrizione del diritto al rimborso, coincidente con la data del 31.12.2019, in ossequio a quanto previsto dal d.m. 18 aprile 2002
A fondamento dell'appello, eccepiva l'errata interpretazione Parte_1 della normativa di riferimento da parte del giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per omessa specifica impugnazione del capo e/o della motivazione della sentenza impugnata e, nel merito, di rigettare l'appello, in quanto non meritevole di accoglimento.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 12.7.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata è infondata.
Nell'atto di appello sono, infatti, espressamente indicati i capi della sentenza oggetto di impugnazione e la relativa motivazione, da ricondursi, sostanzialmente, all'errata interpretazione della normativa applicabile al caso di specie.
Come affermato dalla S.C. “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. s.u. n. 36481/2022).
Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Nella specie, l'atto di appello risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice di
2 percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza impugnata e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
2. Tanto precisato, si rileva che con l'unico motivo articolato, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la prescrizione del diritto azionato dall'appellata alla riscossione del buono postale emesso il 17.7.2002 senza, tuttavia, considerare che il termine decennale di prescrizione comincia a decorrere da quando il buono postale cessa di essere fruttifero.
Il motivo è fondato.
Segnatamente, con il D.M. 18 aprile 2002 sono state emesse due nuove serie di buoni fruttiferi postali, serie "A4" (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione) e serie "AA4" (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione).
Il buono postale in oggetto, appartenente alla serie “AA4”, è stato emesso in data
17.7.2002, nella vigenza dell'art. 8 D.M. 19.12.2000, che ha stabilito che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
E' inoltre documentale la natura "a termine" del titolo, poiché esso reca a fronte la dicitura "a termine" e, sul retro, la dicitura "Buono Postale Fruttifero a Termine".
Il giudice di primo grado ha statuito che il termine decennale di prescrizione relativo al diritto di rimborso del buono fruttifero postale in oggetto decorrere dal termine del settimo anno successivo alla sua emissione.
Tale decisione è stata contestata da la quale sostiene che il Parte_1 dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza del titolo.
Secondo il Tribunale, va condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale in oggetto decorre dalla data di scadenza puntuale del titolo, ovvero, nel caso di specie, dall' all'integrale decorso del periodo di sette anni dal giorno dell'emissione del buono.
Questa tesi trova conferma in una recente pronuncia della S.C. (Cass. n.
19243/2023) che ha affermato che “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa
3 serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, al termine di scadenza costituito dal sesto anno successivo a quello di emissione, "termine", cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione. Da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”.
Tale pronuncia, sebbene relativa ai buoni della serie AA1 regolati dal d.m.
19.12.2000, esprime principi generali applicabili al caso in esame, tenuto conto del fatto che la tecnica di formulazione dell'art. 18 d.m. 19.12.2000 (“I buoni fruttiferi postali della serie “AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”) è la stessa di quella dell'art. 8 del d.m. 18.4.2002 (“I buoni fruttiferi postali della serie “AA4” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”).
Ebbene, alla luce dei principi espressi dalla S.C., può affermarsi che sia l'interpretazione letterale dell'art. 8 del d.m. 18.4.2002, a norma del quale “I buoni fruttiferi postali della serie “AA4” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate, sia 'intenzione del legislatore, avuto riguardo alla differente formulazione della disposizione in esame rispetto a quella del testo precedentemente in vigore, e cioè il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi "entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione" e che, dopo tale data, e cioè "dal 1 gennaio successivo", essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro "il termine di prescrizione di cinque anni", portano a ritenere che il termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale oggetto di causa decorre dalla data di scadenza del titolo, corrispondente nel caso di specie all'integrale decorso del periodo di sette anni dal giorno dell'emissione . Come evidenziato dalla S.C. “l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata "al termine" del sesto "anno successivo" a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte
d'appello) al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre)
4 di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla "fine del... (l') anno solare successivo a quello di emissione" e alla decorrenza del termine di prescrizione "dal 1 gennaio successivo"), quanto, piuttosto, al "termine" (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali ( art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti” (Cass. n. 19243/2023).
Ulteriormente, si rileva che la conclusione in esame risulta maggiormente aderente all'art. 2935 c.c., a mente del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire dal momento in cui i buoni fruttiferi postali cessano di essere fruttiferiDiversamente, la tesi opposta, facendo decorre la prescrizione ex art. 2935 c.c. dal termine (cioè dalla fine) dell'anno solare di scadenza del titolo, introduce implicitamente una deroga alla predetta norma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che il buono postale emesso in favore di in data 17.7.2002 è scaduto in data Controparte_1
17.7.2009, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso in data
18.7.2019, anteriormente alla richiesta di pagamento del titolo, avanzata dall'appellate nel settembre 2019.
3. Quanto alle spese, si osserva che la riforma totale della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, con rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La valutazione della soccombenza opera, invero, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame.
5 3.1. Le spese di giudizio del procedimento di primo grado, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (0,001 - 1.100,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte appellata, in omaggio al principio della soccombenza.
3.2. Le spese di giudizio del procedimento di secondo grado, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), in virtù dello scaglione di riferimento (0,001 - 1.100,01) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte appellata, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 2433/2021 del Giudice di
Pace di Cassino e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore della appellante che liquida in euro 330,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore della appellante che liquida in euro 91,50 per spese vive e in euro
662,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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