Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 159/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PAOLO MARIA ANGELONE e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO SCARPELLI
RICORRENTE
contro
, C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. PAOLA SCALMANINI P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: nel merito:
a) accertata e dichiarata la natura professionale delle patologie sviluppate dal signor come Pt_1 specificamente indicate in atti, precisando il grado di inabilità o menomazione permanente in misura pari al 20% (o nel diverso grado, anche maggiore, che risultasse accertato in corso di causa), condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a costituire e corrispondere al CP_1 signor la rendita mensile per malattia professionale secondo quanto stabilito Parte_1 dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 30 del 2000 a decorrere dal 121° giorno successivo alla denuncia della malattia professionale e a pari attualmente a a Euro 306,36 mensili (o al differente importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
b) con condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi CP_1
e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone, legale anticipatario.
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio con ricorso depositato in data 22 gennaio 2024, ha convenuto in giudizio l , ai fini Parte_1 CP_1 del riconoscimento della natura professionale delle patologie di cui il medesimo ha riferito di essere affetto, deducendo che la fondatezza della pretesa vantata troverebbe implicito suffragio nell'ordinanza n 2450/2019 emessa da questo Tribunale, poi, ulteriormente confermata dalla sentenza n. 198/2020 pronunciata in esito al procedimento di cui all'Rg 1111/ 2019 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e passata in giudicato, con la quale il giudice competente ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato all'odierno ricorrente e ha disposto la reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, motivando nel senso dell'impossibilità di ravvisare una giusta causa nell'atto di recesso datoriale, stante la reiterata adibizione del lavoratore a mansioni incompatibili con le prescrizioni limitative del medico competente. A sostegno della propria domanda ha depositato una relazione valutativa elaborata dagli specialisti medici dell'“Ambulatorio patologie muscoloscheletriche lavoro correlate” (doc. 5 di parte ricorrente).
Segnatamente, il ricorrente ha riferito che le patologie, dal medesimo sviluppate, di “ernia discale lombare”,
“sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”,
“sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome di ” sarebbero da ascrivere a Persona_1 concausa professionale, in quanto cagionate dal costante sovraccarico biomeccanico degli arti superiori durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, richiestagli dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c..
A fronte delle suddette diagnosi, in data 22 gennaio 2021, il signor , per il tramite del Patronato Pt_1 CP_2
ha presentato, dunque, all' competente tre distinte richieste di riconoscimento della malattia
[...] CP_1 professionale, in relazione alle patologie sopra menzionate, allegando la relativa documentazione medica (docc. da 5 a 8 di parte ricorrente) a corredo della domanda di indennizzo.
L'Ente resistente, tuttavia, ha riscontrato negativamente l'istanza presentata dal lavoratore, sostenendo la mancanza del nesso causale tra la genesi delle patologie lamentate e l'attività prestata dal ricorrente (doc. 9 di parte ricorrente), e ha rigettato (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) la domanda di riesame presentata dal patronato a proposito della necessità di sottoporre la condizione del ricorrente a una valutazione medica CP_3 collegiale.
A fronte delle circostanze sopra riferite, il ricorrente si è, dunque, determinato a radicare il presente contenzioso, evidenziando, tra l'altro la natura c.d. “tabellare” delle patologie di cui risulta affetto, e argomentando che la corretta qualificazione delle medesime rileverebbe, ai fini dell'indennizzabilità, in tema di onere della prova, dal momento che le patologie tabellate consentirebbero al lavoratore di fruire della presunzione legale dell'origine professionale delle medesime.
Con memoria depositata in data 18 giugno 2024, si è costituito l'Ente resistente, contestando la fondatezza del ricorso ed insistendo, dunque, per la reiezione dello stesso. L'infondatezza del ricorso sulla scorta delle risultanze delle operazioni di consulenza
Considerando la natura essenzialmente tecnica della materia oggetto del contendere, è stata disposta una c.t.u. medico-legale per l'accertamento e la valutazione delle patologie lamentate dal ricorrente e dell'eventuale origine professionale delle stesse, con determinazione - in caso affermativo - del danno biologico relativo. Con provvedimento del 4 luglio 2024 è stata, dunque, incaricata la dott.ssa di redigere una relazione Persona_2 utile a chiarire il quadro menomativo del ricorrente e la sua riconducibilità a concausa professionale, all'esito alla visita del ricorrente stesso e al vaglio di tutta la documentazione medica versata in causa, nonché di eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
Questa giudice ritiene di aderire alle risultanze dell'elaborato peritale, depositato in data 20 febbraio 2025 dalla c.t.u. incaricata, in quanto del tutto esaustivo, basato su riscontri oggettivi, esaurientemente motivato e frutto di un percorso logico-argomentativo condotto con rigoroso metodo scientifico.
La dott.ssa , infatti, dopo aver opportunamente sottoposto il ricorrente a uno scrupoloso esame obiettivo, Per_2 al fine di delineare il quadro anamnestico del lavoratore e le obiettività cliniche, ha condivisibilmente ripercorso la storia lavorativa e le patologie del medesimo. Risulta, infatti, che il ricorrente, trasferitosi in Italia nel 2003, dopo un breve periodo di attività come operaio addetto all'imballaggio presso un'azienda di prodotti detergenti, nel novembre dello stesso anno ha iniziato a prestare la propria attività presso l'azienda Fonderie Maestri, essendo adibito, nel corso del rapporto di lavoro, a mansioni di tranciatura, sabbiatura e stampaggio. La natura delle mansioni nonché i tempi di svolgimento delle medesime sono stati dettagliatamente illustrati dalla c.t.u.. Quest'ultima ha anche, opportunamente osservato che la storia lavorativa del sig. presso la Fonderie Pt_1
Maestri ha, tuttavia, conosciuto - come adeguatamente rilevato dalla dott.ssa nella relazione peritale - Per_2 una duplice interruzione per licenziamento e successivo reintegro: una prima volta tra luglio 2018 e luglio 2019 e una seconda volta tra maggio 2023 e luglio 2024.
Allo stato attuale, il ricorrente svolge regolarmente l'attività lavorativa, quale operaio addetto alla pressofusione, osservando un orario di lavoro full time, considerando l'idoneità – medicalmente accertata, del lavoratore allo svolgimento della predetta mansione, seppur con le limitazioni che seguono: “il lavoratore può essere adibito all'utilizzo delle trance con pezzi del peso inferiore ai 3 Kg. Adibire a tale mansione per un massimo di 4 h/die. Nel caso in cui il lavoratore venga impiegato per l'intera giornata lavorativa all'attività di tranciatura eseguire pause di 10 min ogni 90 min di attività. Può essere adibito all'utilizzo delle presse (non attività di lubrificazione a mano). Non attività di staccare/spezzare i pezzi di produzione manualmente. Si raccomanda di non adibire il lavoratore ad altre attività che comportino un sovraccarico degli arti superiori e del rachide cervicale (es lavaggio presse)”.
L'indagine peritale si è opportunamente indirizzata alla distinta disamina delle tre patologie che il ricorrente ha eziologicamente ascritto alle mansioni cui è stato adibito, nel corso del rapporto di lavoro, dalla società datrice, denominate così come segue: “ernia discale lombare”, “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale”, “sindrome di De Quervain del polso destro”.
Segnatamente, dunque, la patologia denunciata dal ricorrente con precipuo riferimento al rachide è “ernia discale lombare”.
La dott.ssa , in esito ad un attento vaglio della storia clinica del ricorrente, ha ragionevolmente evidenziato Per_2 come detta diagnosi non è suffragata dai riscontri clinico-documentali adeguati, non essendo ravvisabili evidenze scientifiche della malattia lamentata, la cui sussistenza anzi risulta smentita dalla documentazione medica depositata e scrupolosamente esaminata nel corso delle indagini peritali. Dalla produzione documentale è, invero, emerso che il sig. non è affetto da ernia discale lombare, ma Pt_1 presenta unicamente protrusioni discali multiple diffuse a tutto il rachide. In particolare, la c.t.u. ha posto alla base dell'accertamento diagnostico condotto le risultanze della Risonanza Magnetica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 5 novembre 2020, che hanno evidenziato i seguenti reperti di rilievo: “…protrusioni discali cervicali in C5-C6 e C6-C7 … I dischi intersomatici D5-D6 e D6- D7 mostrano modesti aspetti protrusivi … I dischi D7-D8, D8-D9 e D9-D10 mostrano protrusioni un poco più importanti … comunque con impronte sulla sola faccia anteriore del sacco durale senza impegno foraminale … Colonna lombare: conservato atteggiamento e allineamento vertebrale … canale vertebrale deformato e forami di coniugazione di regolare ampiezza … Disidratazione del disco intersomatico L1-L2 che mostra una protrusione circonferenziale ad ampia base con impronta uniforme sul sacco durale, senza contatti radicolari e senza impegno foraminale. Gli altri dischi lombari risultano del tutto normali per altezza, idratazione e contorno posteriore”. La dott.ssa , inoltre, non ha Per_2 mancato di esaminare attentamente il momento d'insorgenza della sintomatologia algo-disfunzionale a carico del rachide riferita dal lavoratore e i tempi ordinari di evoluzione della medesima, evidenziando – in esito ad una valutazione ancorata saldamente a parametri acclarati dalla comunità scientifica ed obiettivabili - come detta sintomatologia, esordita nel 2010 con iniziale primitivo coinvolgimento del tratto cervicale (così come certificato da RMN del 2013), solo successivamente ha comportato una estensione distale dorso lombare, certificata a partire dal 2018.
Ebbene, considerando il rigore scientifico con cui sono stati condotti gli accertamenti peritali, non si può che aderire alle conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., la quale - con segnato riguardo alla patologia a carico del rachide lamentata dal ricorrente - ha ragionevolmente escluso l'ipotesi di un'eziologia lavorativa della medesima, sottolineando la contraddittorietà e l'incoerenza tra “Le modalità di manifestazione ed evoluzione della patologia artrosico-degenerativa, nonché la diffusione delle alterazioni, estese ad interessare pressoché tutto il rachide” e la prospettata eziopatogenesi professionale della patologia spondilodiscoartrosica, chiosando piuttosto – sulla scorta di un approccio logico-deduttivo ai dati clinico-documentali esaminati - a favore di “ un'origine idiopatica” della patologia analizzata “legata a fattori eredo-costituzionali indipendentemente dall'attività lavorativa svolta”.
Ulteriore patologia riferita dal ricorrente a carico della spalla è la “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia dei rotatori)”.
Al riguardo, la consulente ha rilevato che “l'eziopatogenesi del quadro tendinosico a carico della spalla sinistra non risulta ascrivibile ad un'origine professionale”, data “l'assenza di comprovata esposizione ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” del ricorrente: la c.t.u, infatti – stante il quadro anatomo- funzionale obiettivato dai reperti clinico - strumentali versati in atti e avendo ulteriore riguardo alle mansioni cui il lavoratore è stato adibito – ha opportunamente evidenziato la mancata esposizione del periziato al fattore di rischio sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, il quale, invero, non è risultato compreso tra i rischi elencati dal Medico Competente nei referti delle visite di sorveglianza sanitaria cui il periziato è stato sottoposto nel corso del rapporto di lavoro.
La c.t.u., infatti, ha evidenziato come le sole certificazioni relative alla patologia a carico della spalla del ricorrente sono limitate ad un esame ecografico della spalla sinistra e a una visita ortopedica, in esito agli accertamenti medico-diagnostici cui il lavoratore è stato sottoposto nell'anno 2019, senza che invece risultino certificazioni aventi a oggetto patologie a carico della spalla destra. La dott.ssa ha, dunque, sottolineato come il Per_2 quadro menomativo risultante dalla predetta documentazione medica esaminata ricomprende una tendinosi, ancora nella fase iniziale, a carico dei tendini dei muscoli sottoscapolare e sovraspinato con conservazione del normale trofismo muscolare, ovvero “una condizione pienamente compatibile con una “tendinosi ordinaria”, conseguente ai fisiologici processi involutivo-degenerativi età correlati e non ascrivibile ad una noxa lavorativa, che avrebbe certamente dovuto produrre modificazioni delle strutture capsulo legamentose di gran lunga più diffuse e significative”.
Infine, altra patologia denunciata dal Ricorrente, con riferimento al polso destro è la seguente: “sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome di De Quervain”.
Anche a questo riguardo meritano senz'altro condivisione piena le deduzioni cui è pervenuta la dott.ssa , Per_2 la quale ha opportunamente rilevato – facendo utile riferimento al momento di esordio della malattia - che i sintomi della stessa si sono manifestati solo negli ultimi mesi del 2019, ovvero a pochi mesi dalla ripresa dell'attività lavorativa del periziato, dopo un anno di sospensione per licenziamento.
E', dunque, ragionevole ritenere – in aderenza alle osservazioni espresse nell'elaborato peritale - che, stante l'interruzione prolungata del rapporto di lavoro e l'insorgenza dei primi disturbi della sindrome di Persona_1 nell'anno 2019, il periodo di presunta esposizione al rischio di sovraccarico da parte del ricorrente “risulta del tutto minimale e insufficiente per il determinismo della patologia tendinea descritta, che non può quindi essere ritenuta causalmente ascrivibile all'attività lavorativa svolta”.
Va anche osservato che al termine delle operazioni peritali, la c.t.u. ha provveduto a inviare la relazione redatta alle consulenti delle parti, allo scopo di consentire loro di formulare le relative controdeduzioni. Per_ Ebbene, alla scadenza del termine fissato, la consulente dell' resistente, dott.ssa , ha manifestato CP_1 totale adesione nei confronti delle argomentazioni condotte dalla c.t.u. e delle conclusioni cui quest'ultima è pervenuta;
diversamente, la consulente del ricorrente, dott.ssa , non ha depositato osservazione Per_4 alcuna, precludendo, quindi, in ipotesi, il vaglio di una diversa esegesi della documentazione medica in atti, e quindi della qualificazione della genesi delle patologie sofferte dal ricorrente, se professionale o di altra natura.
Cionondimeno, la c.t.u. – sebbene non ne fosse onerata, data la conclusione delle operazioni di consulenza - non si è sottratta all'ulteriore valutazione delle certificazioni inoltrate alla medesima tramite mail dallo stesso ricorrente in data 18 febbraio 2025. Ebbene, la c.t.u. ha motivatamente ritenuto che tali reperti clinico-diagnostici siano stati meramente confermativi della sussistenza di alterazioni degenerative diffuse a carico di tutto il rachide, e ha rilevato che essi non hanno fornito, dunque, elementi utili a sovvertire le conclusioni già espresse circa la mancanza di nesso causale o concausale tra il quadro menomativo del periziato - così come delineato nel corso dell'indagine consulenziale - e le mansioni cui il medesimo è stato adibito durante il rapporto di lavoro.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite.
Considerando la particolare condizione patologica del ricorrente, oggetto di ripetuti accertamenti, nel corso del rapporto di lavoro, e avendo riguardo alla specificità della storia lavorativa del medesimo, già diffusamente indagata in precedenti vertenze e contrassegnata dalla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente in esito alla duplice declaratoria di illegittimità del recesso datoriale per l'adibizione a mansioni non compatibili con la sua salute, è corretto compensare tra le parti le spese di lite.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Russo, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto;
4) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 24 marzo 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani