Articolo 235 del Codice di procedura civile
Articolo 234Articolo 213
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21 aprile 1942
Art. 235.
(Irrevocabilita').

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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