(Irrevocabilita').
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non puo' piu' revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
(massima n. 1) A norma dell'art. 235 del codice di procedura civile, il giuramento decisorio non può essere revocato soltanto quando l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a prestarlo nella formula originaria o in quella modificata dal giudice; ma se la modifica sia sostanziale, cioè il contenuto della formula sia alterato con la sostituzione del giudice alla parte nell'esercizio di un potere a questa spettante, allora, a norma dell'art. 236, in via di eccezione al principio della irrevocabilità sancito dall'articolo precedente, nonostante che il delato si sia dichiarato pronto a giurare il potere di revoca può essere ancora utilmente fatto valere.
Leggi di più…[…] II, sentenza n. 3934 del 30 giugno 1982 «Ove la parte non si avvalga della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 c.p.c. non...» Cassazione civile, Sez. […]
Leggi di più…[…] II, sentenza n. 3934 del 30 giugno 1982 «Ove la parte non si avvalga della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 c.p.c. non...» Cassazione civile, Sez. […]
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