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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4125/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4125/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Filograsso Fabio e dell'avv. Parte_1
RR HE, giusta procura in atti;
ATTORE/CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
CONVENUTA/ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, conveniva in giudizio la Controparte_1
” (d'ora innanzi, per brevità, proponendo opposizione
[...] CP_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. UCC.8713 del 31/12/2020 ex R.D. n. CP_1
639/10 dell'importo di euro 417.366,86 per la ripetizione di somme relative al finanziamento delle misure di sostegno allo sviluppo rurale ex Regolamento CE n.
pagina 1 di 8 1698/2005 del Consiglio del 20/9/2005 (misura “1.2.3- accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del PSR Puglia 2007/2013).
Parte attrice eccepiva la violazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/90; che l'amministrazione più volte disponeva delle proroghe e non valutava le cause di forza maggiore ed i gravi e giustificati motivi;
che con provvedimento n. 9740 del 25/7/2013 la disponeva la decadenza di tutti i benefici concessi CP_2 alle società aderenti al “PIF Progetto Verde”, compresa la ditta dell'attore; che le richieste di proroga restavano prive di riscontro;
di aver subito condizionamenti che hanno reso difficoltosa l'esecuzione del progetto;
che con nota del CP_1
17/9/2014 chiedeva la restituzione di euro 412.475,35, pari al 110% dell'importo precedentemente percepito;
che la revoca del contributo era disposta nonostante ci fossero tutte le condizioni per rinviare il termine di completamento del programma;
di aver dovuto affrontare tre calamità naturali verificatesi negli anni
2012, 2014 e 2017, siccità, gelate ed alluvioni, nonché la congiuntura economica negativa, e che non poteva essere utilizzato lo strumento ex r.d. n. 639/1910.
Si costituiva la eccependo di aver chiesto la restituzione delle somme CP_1 per la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione e la infondatezza dell'opposizione. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'esistenza del credito oggetto di causa a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. o a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In difetto di attività istruttoria, la causa perveniva infine all'udienza del
09/07/2025, all'esito della quale era riservata per la decisione ai sensi degli artt.
281 sexies, co. 3, c.p.c. e 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024.
****
Preliminarmente, l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n.
34552; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I,
25/08/2004, n. 16855).
pagina 2 di 8 Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonché di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato
Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame.
La Corte di legittimità ha poi ulteriormente precisato che l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'Amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente
(sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento
(Cass., n. 22576 del 04/08/2025).
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'Amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (cfr. Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989;
Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179;
Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. 08/04/2021, n. 9381).
pagina 3 di 8 È dunque l'ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (cfr. ex plurimis, Cass., 12/12/2017, n. 29653; Cass., 03/11/2011, n. 22792; Cass.,
18/06/2010, n. 14812).
La giurisprudenza di legittimità ha finanche affermato che con l'invocare il rigetto dell'avversa opposizione oppure la conferma dell'ingiunzione,
l'Amministrazione opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali
(in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass., n. 4510 del 2012
e Cass., n. 27816 del 2013, si veda anche Cass., 31/07/2020, n. 16470).
Nella specie, la convenuta opposta, nel proprio atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato, ha peraltro avanzato espressamente domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento di quanto preteso nei confronti del medesimo.
Va altresì evidenziato che, come di recente chiarito dalla Corte di legittimità,
l che per l'Italia svolge i compiuti di “Organismo Pagatore” di cui all'art. 7 CP_1
Reg. UE 1306/2013, è l'unico soggetto attivamente legittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari indebitamente versati, e passivamente legittimato rispetto alla contestazione dell'obbligo restitutorio, a meno che le funzioni di recupero dei contributi indebitamente pagati non siano state devolute ad un Organismo Pagatore Regionale, con provvedimento ad hoc. Fuori di tale caso, il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di di CP_1 restituzione di aiuti già concessi, anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di ne consegue che il giudizio di CP_1 accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo regionale di pagina 4 di 8 revoca di aiuti comunitari all'agricoltura che sia stato instaurato nei confronti della
, risultando introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva CP_2 in senso sostanziale in quanto erroneamente individuato come titolare della pretesa creditoria di cui si asserisce l'inesistenza, non è pregiudiziale rispetto al giudizio di opposizione avverso il provvedimento ex r.d. n. 639 del 1910 emesso dall per il recupero dei suddetti aiuti, sul presupposto che siano stati CP_1 indebitamente pagati (Cass., n. 11309 del 29/04/2025).
Nel caso di specie, il credito richiesto con l'ingiunzione oggetto di opposizione scaturiva - nella prospettazione della P.A. - dall'inadempimento degli obblighi assunti in sede di concessione del finanziamento, lamentando l'organismo pagatore la mancata realizzazione delle opere entro il termine previsto di ultimazione delle stesse a pena di esclusione dai contributi e di restituzione delle somme precedentemente percepite a titolo di anticipazione e/o acconto sul contributo concesso.
Il credito della p.a. era dunque sorto non da un fatto illecito o da un indebito, ma dall'inadempimento di obblighi sorti da un rapporto evidentemente riconducibile ad una natura negoziale.
In simili casi il riparto dell'onere della prova deve avvenire secondo i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di controversie contrattuali (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01) e, dunque, spetta all'attore l'onere di provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre spetta al convenuto dimostrare o di avere adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero di non averle potute adempiere per causa non imputabile
(così, in tema di riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale avente ad oggetto la revoca di contributi pubblici, Cass., n.
2846 del 30/01/2024).
Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, si osserva quanto segue.
L ha fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa (l'erogazione CP_1 del finanziamento, mai in discussione), mentre spettava all'attore opponente la pagina 5 di 8 prova del fatto impeditivo del credito restitutorio (la esatta realizzazione dell'opera), onere probatorio non assolto.
Non è invero contestata la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione, ma parte attrice lamenta la mancata concessione delle proroghe richieste sussistendone i presupposti.
Orbene, sotto un primo profilo, la concessione delle proroghe rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, la quale, nella valutazione dell'interesse pubblico, si determina se concederle o meno, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
Il riconoscimento della proroga dei termini costituisce invero una facoltà dell'amministrazione, e l'ente, per poterla concedere, deve valutare la sussistenza dei presupposti della proroga e, dunque, della presenza di una causa di forza maggiore;
pertanto, la richiesta priva di specifica indicazione della causa giustificativa della proroga e priva di documentazione a supporto della dedotta causa, non consente all'amministrazione di fare le dovute valutazioni.
Nessun dubbio, poi, sussiste sul fatto che la proroga debba essere concessa prima della scadenza dei termini, con la conseguenza che le eventuali integrazioni dei motivi o quelle documentali trasmesse successivamente alla scadenza del termine per la conclusione del progetto, sarebbero irrilevanti ed inutili.
Come emerge dal provvedimento di decadenza n. 9740 di protocollo del
27/07/2013, in atti, le richieste di proroga del termine di ultimazione dei lavori presentate dai beneficiari degli aiuti ai sensi delle misure 1.2.1 e 1.2.3. non potevano essere favorevolmente valutate in quanto non era stata “presentata nei termini stabiliti la domanda di pagamento di acconto su SAL […] nonostante
l'avvenuta liquidazione delle anticipazioni sul contributo concesso” e che, alla data del 15/05/2013, le imprese beneficiarie delle misure in questione avevano sostenuto spese per un importo complessivo corrispondente, “a 20 mesi dalla concessione degli aiuti, ad uno stato di avanzamento dei lavori pari al 16%”, spese peraltro non “suffragate da documenti contabili giustificativi né da estratto del c/c dedicato”.
pagina 6 di 8 Con tali rilievi l'opponente non si confronta, limitandosi ad affermare apoditticamente la legittimità delle proprie richieste di proroga, risultando peraltro le istanze prodotte in atti dall'attore sfornite di documentazione a corredo comprovante i rispettivi presupposti giustificativi (nelle richieste si fa genericamente riferimento, al fine giustificare il differimento del termine per la realizzazione degli investimenti, anche a ragioni di salute del richiedente e alle ricadute negative della congiuntura economica sulla individuazione dei fornitori, circostanze rimaste tuttavia prive di supporto documentale).
Né è dato ravvisare alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri beneficiari del contributo, avendo lo stesso opponente evidenziato che anche l'altro soggetto ammesso ai benefici della misura 1.2.3 (la società cooperativa agricola La Ferace) non aveva ricevuto alcuna proroga.
Per altro aspetto, e la circostanza è decisiva, l'opponente non ha dimostrato che, in presenza delle proroghe, le opere sarebbero state ultimate, ovvero completate negli eventuali ulteriori termini concessi, non indicando neanche parte attrice – la quale non ha formulato richieste istruttorie, né ha depositato scritti difensivi conclusivi (pure autorizzati) – la durata di queste proroghe necessarie al completamento delle opere.
L'opposizione è, conseguentemente, rigettata, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'AGEA, va condannato Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 412.475,35, oltre interessi legali dalla domanda
(in difetto di prova della mala fede dell'accipiens) sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi tenuto conto dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
pagina 7 di 8 b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di euro 412.475,35, oltre interessi legali Controparte_3 dalla domanda sino al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Bari, 5 novembre 2025
Il giudice
EA EL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4125/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Filograsso Fabio e dell'avv. Parte_1
RR HE, giusta procura in atti;
ATTORE/CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
CONVENUTA/ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, conveniva in giudizio la Controparte_1
” (d'ora innanzi, per brevità, proponendo opposizione
[...] CP_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. UCC.8713 del 31/12/2020 ex R.D. n. CP_1
639/10 dell'importo di euro 417.366,86 per la ripetizione di somme relative al finanziamento delle misure di sostegno allo sviluppo rurale ex Regolamento CE n.
pagina 1 di 8 1698/2005 del Consiglio del 20/9/2005 (misura “1.2.3- accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del PSR Puglia 2007/2013).
Parte attrice eccepiva la violazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/90; che l'amministrazione più volte disponeva delle proroghe e non valutava le cause di forza maggiore ed i gravi e giustificati motivi;
che con provvedimento n. 9740 del 25/7/2013 la disponeva la decadenza di tutti i benefici concessi CP_2 alle società aderenti al “PIF Progetto Verde”, compresa la ditta dell'attore; che le richieste di proroga restavano prive di riscontro;
di aver subito condizionamenti che hanno reso difficoltosa l'esecuzione del progetto;
che con nota del CP_1
17/9/2014 chiedeva la restituzione di euro 412.475,35, pari al 110% dell'importo precedentemente percepito;
che la revoca del contributo era disposta nonostante ci fossero tutte le condizioni per rinviare il termine di completamento del programma;
di aver dovuto affrontare tre calamità naturali verificatesi negli anni
2012, 2014 e 2017, siccità, gelate ed alluvioni, nonché la congiuntura economica negativa, e che non poteva essere utilizzato lo strumento ex r.d. n. 639/1910.
Si costituiva la eccependo di aver chiesto la restituzione delle somme CP_1 per la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione e la infondatezza dell'opposizione. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'esistenza del credito oggetto di causa a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. o a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In difetto di attività istruttoria, la causa perveniva infine all'udienza del
09/07/2025, all'esito della quale era riservata per la decisione ai sensi degli artt.
281 sexies, co. 3, c.p.c. e 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024.
****
Preliminarmente, l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n.
34552; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I,
25/08/2004, n. 16855).
pagina 2 di 8 Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonché di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato
Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame.
La Corte di legittimità ha poi ulteriormente precisato che l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'Amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente
(sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento
(Cass., n. 22576 del 04/08/2025).
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'Amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (cfr. Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989;
Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179;
Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (Cass. 08/04/2021, n. 9381).
pagina 3 di 8 È dunque l'ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (cfr. ex plurimis, Cass., 12/12/2017, n. 29653; Cass., 03/11/2011, n. 22792; Cass.,
18/06/2010, n. 14812).
La giurisprudenza di legittimità ha finanche affermato che con l'invocare il rigetto dell'avversa opposizione oppure la conferma dell'ingiunzione,
l'Amministrazione opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali
(in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass., n. 4510 del 2012
e Cass., n. 27816 del 2013, si veda anche Cass., 31/07/2020, n. 16470).
Nella specie, la convenuta opposta, nel proprio atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato, ha peraltro avanzato espressamente domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento di quanto preteso nei confronti del medesimo.
Va altresì evidenziato che, come di recente chiarito dalla Corte di legittimità,
l che per l'Italia svolge i compiuti di “Organismo Pagatore” di cui all'art. 7 CP_1
Reg. UE 1306/2013, è l'unico soggetto attivamente legittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari indebitamente versati, e passivamente legittimato rispetto alla contestazione dell'obbligo restitutorio, a meno che le funzioni di recupero dei contributi indebitamente pagati non siano state devolute ad un Organismo Pagatore Regionale, con provvedimento ad hoc. Fuori di tale caso, il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di di CP_1 restituzione di aiuti già concessi, anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di ne consegue che il giudizio di CP_1 accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo regionale di pagina 4 di 8 revoca di aiuti comunitari all'agricoltura che sia stato instaurato nei confronti della
, risultando introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva CP_2 in senso sostanziale in quanto erroneamente individuato come titolare della pretesa creditoria di cui si asserisce l'inesistenza, non è pregiudiziale rispetto al giudizio di opposizione avverso il provvedimento ex r.d. n. 639 del 1910 emesso dall per il recupero dei suddetti aiuti, sul presupposto che siano stati CP_1 indebitamente pagati (Cass., n. 11309 del 29/04/2025).
Nel caso di specie, il credito richiesto con l'ingiunzione oggetto di opposizione scaturiva - nella prospettazione della P.A. - dall'inadempimento degli obblighi assunti in sede di concessione del finanziamento, lamentando l'organismo pagatore la mancata realizzazione delle opere entro il termine previsto di ultimazione delle stesse a pena di esclusione dai contributi e di restituzione delle somme precedentemente percepite a titolo di anticipazione e/o acconto sul contributo concesso.
Il credito della p.a. era dunque sorto non da un fatto illecito o da un indebito, ma dall'inadempimento di obblighi sorti da un rapporto evidentemente riconducibile ad una natura negoziale.
In simili casi il riparto dell'onere della prova deve avvenire secondo i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di controversie contrattuali (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01) e, dunque, spetta all'attore l'onere di provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre spetta al convenuto dimostrare o di avere adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero di non averle potute adempiere per causa non imputabile
(così, in tema di riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale avente ad oggetto la revoca di contributi pubblici, Cass., n.
2846 del 30/01/2024).
Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, si osserva quanto segue.
L ha fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa (l'erogazione CP_1 del finanziamento, mai in discussione), mentre spettava all'attore opponente la pagina 5 di 8 prova del fatto impeditivo del credito restitutorio (la esatta realizzazione dell'opera), onere probatorio non assolto.
Non è invero contestata la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione, ma parte attrice lamenta la mancata concessione delle proroghe richieste sussistendone i presupposti.
Orbene, sotto un primo profilo, la concessione delle proroghe rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, la quale, nella valutazione dell'interesse pubblico, si determina se concederle o meno, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
Il riconoscimento della proroga dei termini costituisce invero una facoltà dell'amministrazione, e l'ente, per poterla concedere, deve valutare la sussistenza dei presupposti della proroga e, dunque, della presenza di una causa di forza maggiore;
pertanto, la richiesta priva di specifica indicazione della causa giustificativa della proroga e priva di documentazione a supporto della dedotta causa, non consente all'amministrazione di fare le dovute valutazioni.
Nessun dubbio, poi, sussiste sul fatto che la proroga debba essere concessa prima della scadenza dei termini, con la conseguenza che le eventuali integrazioni dei motivi o quelle documentali trasmesse successivamente alla scadenza del termine per la conclusione del progetto, sarebbero irrilevanti ed inutili.
Come emerge dal provvedimento di decadenza n. 9740 di protocollo del
27/07/2013, in atti, le richieste di proroga del termine di ultimazione dei lavori presentate dai beneficiari degli aiuti ai sensi delle misure 1.2.1 e 1.2.3. non potevano essere favorevolmente valutate in quanto non era stata “presentata nei termini stabiliti la domanda di pagamento di acconto su SAL […] nonostante
l'avvenuta liquidazione delle anticipazioni sul contributo concesso” e che, alla data del 15/05/2013, le imprese beneficiarie delle misure in questione avevano sostenuto spese per un importo complessivo corrispondente, “a 20 mesi dalla concessione degli aiuti, ad uno stato di avanzamento dei lavori pari al 16%”, spese peraltro non “suffragate da documenti contabili giustificativi né da estratto del c/c dedicato”.
pagina 6 di 8 Con tali rilievi l'opponente non si confronta, limitandosi ad affermare apoditticamente la legittimità delle proprie richieste di proroga, risultando peraltro le istanze prodotte in atti dall'attore sfornite di documentazione a corredo comprovante i rispettivi presupposti giustificativi (nelle richieste si fa genericamente riferimento, al fine giustificare il differimento del termine per la realizzazione degli investimenti, anche a ragioni di salute del richiedente e alle ricadute negative della congiuntura economica sulla individuazione dei fornitori, circostanze rimaste tuttavia prive di supporto documentale).
Né è dato ravvisare alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri beneficiari del contributo, avendo lo stesso opponente evidenziato che anche l'altro soggetto ammesso ai benefici della misura 1.2.3 (la società cooperativa agricola La Ferace) non aveva ricevuto alcuna proroga.
Per altro aspetto, e la circostanza è decisiva, l'opponente non ha dimostrato che, in presenza delle proroghe, le opere sarebbero state ultimate, ovvero completate negli eventuali ulteriori termini concessi, non indicando neanche parte attrice – la quale non ha formulato richieste istruttorie, né ha depositato scritti difensivi conclusivi (pure autorizzati) – la durata di queste proroghe necessarie al completamento delle opere.
L'opposizione è, conseguentemente, rigettata, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'AGEA, va condannato Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 412.475,35, oltre interessi legali dalla domanda
(in difetto di prova della mala fede dell'accipiens) sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi tenuto conto dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
pagina 7 di 8 b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di euro 412.475,35, oltre interessi legali Controparte_3 dalla domanda sino al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Bari, 5 novembre 2025
Il giudice
EA EL
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