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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 563 del R.G. dell' anno 2014,
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
la ditta con sede legale in Terzigno alla via Parte_1
Zabatta,108 (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. De Honestis Gianpiero P.IVA_1
giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- attrice-
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
sig. , (p.i. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cuomo Parte_1 P.IVA_2
Carmen giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
- Convenuto-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta ha convenuto in Parte_1
giudizio l'impresa al fine di sentirla condannare Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 8.494,00 a titolo di corrispettivo dovuto per le opere eseguite per suo conto presso tre cantieri e precisamente: completamento impianto presso villetta sita in Scafati alla via Cristinelli, snc, lavori presso pizzeria sita in
Scafati alla via Poggiomarino e lavori presso villetta del dr. in Trecase alla Controparte_2
via Capitano Rea. I predetti lavori sono documentati dalle fatture nr. 20 e 28 rispettivamente del 20.07.2012 e 24.11.2012.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto di aver correttamente eseguito le opere di cui al presente giudizio ma che, ciononostante, il convenuto non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto.
Regolarmente si è costituito in giudizio l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto del disconoscimento dei lavori di cui si richiede il pagamento, tranne che per i lavori di cui alla pizzeria sita in Scafati alla via Poggiomarino per un totale di euro 775,00, corrispettivo, peraltro non dovuto, in quanto interamente corrisposto. Inoltre, la convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attrice al pagamento di euro 6.600,00 in proprio favore a titolo di pagamento delle opere commissionate dalla stessa, a seguito di un accordo verbale, presso l'immobile sito in Terzigno alla via Zabatta nr. 108.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
È stata poi espletata la prova testi come ammessa ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.06.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali, comparse depositate dalla sola parte attrice.
*
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione ad agire ed a contraddire dell'attore e del convenuto, ciò sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze processuali in atti. Passando al merito della domanda, la stessa è fondata, per quanto di ragione e nei limiti di seguito precisati. Il tipo di controversia che ci occupa, controversia relativa all'esecuzione di lavori, è un classico del contenzioso civile. La situazione si presenta delicata quando, come nel caso di specie, l'impresa esecutrice non dispone di un contratto scritto con il committente, trovandosi a dover provare l'effettiva esecuzione dei lavori e quindi il dovuto pagamento. Questo perché, la prova scritta rappresenta il mezzo più evidente e completo dell'accordo raggiunto tra le parti, definendo la prestazione, il corrispettivo e le modalità di esecuzione. Di conseguenza, mancando la prova scritta, bisogna ricorrere ad altri mezzi di prova. Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio, grava, quindi, innanzitutto sull'attore provare il rapporto contrattuale intercorso con l' nei termini esposti in ricorso, Controparte_1
l'esecuzione della prestazione, nonché il credito come richiesto. La ha, nella Pt_1
fattispecie concreta, introdotto il presente giudizio indicando analiticamente i lavori di cui richiede il pagamento e documentando gli stessi con le fatture prodotte. Naturalmente la fattura, in quanto documento contabile emesso in modo arbitrario, non è sufficiente a fornire la prova della prestazione assolta salvo che, quanto riportato in essa, non trovi riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese. Di contro, il convenuto, si è limitato a sollevare generiche contestazioni sulla mancata commissione dei lavori di cui si chiede il pagamento. A fronte delle evidenze istruttorie fornite dalla parte attrice parte convenuta non ha allegato, né provato, i rilievi dallo stesso sollevati. Nel caso che ci occupa, quindi, si rileva che il convenuto non ha adempiuto all'onere probante allo stesso spettante. Il convenuto, infatti, si è limitato a contestare la domanda, eccependo essenzialmente l'assenza dell'obbligo relativo al pagamento del corrispettivo, in quanto le opere di cui all'atto di citazione non sarebbero state commissionate alla ditta attrice essendo, l'unico lavoro realizzato dalla stessa per suo conto, quello relativo alla pizzeria sita in Scafati via
Poggiomarino pari ad euro 750,00 che erano stati integralmente pagati. Inoltre, ha richiesto in riconvenzionale, la somma di euro 6600,00 quale corrispettivo per lavori alla stessa commissionata dalla ditta lavori eseguiti regolarmente e non pagati. Parte_1
L'istruttoria espletata ha, invece, confermato quanto asserito da parte attrice nell'atto introduttivo mentre niente è stato provato in senso contrario.
Ed invero!
Il teste ha riferito di aver commissionato i lavori presso la sua abitazione Controparte_2
sita in Trecase via Cap. Rea all'impresa e di aver visto svolgere i lavori di CP_1
tipo elettrico al sig. : “Preciso di aver visto il sig. presso Parte_2 Parte_2
la mia abitazione e durante lo svolgimento dei lavori per circa una settimana erano presenti altre persone
….” . Il teste , dipendente della ditta dal 2011 all'inizio del Testimone_1 Parte_1
2013 ha confermato che nell'anno 2012 ha svolto per conto della stessa lavori relativi all'impianto elettrico presso la villetta sita in Scafati in via Cristinelli di proprietà del sig.
, inoltre, sempre nel 2012, presso la pizzeria sita in Scafati alla via Controparte_1
Poggiomarino nonché presso la villetta di proprietà del dott. . Inoltre ha CP_2
affermato:”presumo che il committente dei lavori presso la pizzeria fosse il sig. il Controparte_1
quale era presente sul cantiere e dava direttive al sig. ” “preciso che il sig. Parte_2 [...]
era presente in tale cantiere, con dipendenti della ditta Edile del Tufano, che si occupavano CP_1
dell'esecuzioni di lavori edile. In tale cantiere la ditta ha realizzato l'impianto di Parte_1
predisposizione della rete elettrica. Preciso che anche su tale cantiere il sig. impartiva direttive al CP_1
sig. .” “ ….ho partecipato ai lavori presso la villetta in Trecase…..Inoltre preciso che ero l'unico Parte_1
dipendente ad essermi occupato dei lavori presso i tre cantieri” .
Ma vi è di più!
La presente vertenza dopo l'esaurimento della fase istruttoria, terminata il 05.10.2022, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e assegnata in decisione all'udienza del 11.06.2024 con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, Parte convenuta ha ritenuto di non depositare nessuna comparsa conclusiva. Il Giudice ha l'obbligo di decidere iuxta alligata et probata, ed il comportamento della parte convenuta, oltre la mancanza di validi elementi fattuali e documentali, non fa che fornire ulteriori elementi probatori a favore della posizione di parte attrice. Sulla base di quanto precede dunque, è possibile concludere per la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo dell'an, posto che è risultato incontrovertibilmente provato all'esito dell'istruttoria che la attrice ha eseguito i lavori di cui alle fatture CP_3
depositate. Ebbene, tali essendo le circostanze, parte convenuta non ha dato prova, a fronte della contestazione dell'attrice e della documentazione dalla stessa prodotta nonché delle risultanze istruttorie, di non aver commissionato i lavori.
La domanda va pertanto accolta.
Ciò posto, va ora considerata l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e relativa alla condanna dell'attrice al pagamento di euro 6.600,00 per l'esecuzione di lavori che sarebbero stati commissionati alla ditta convenuta e non pagati. Sul punto parte convenuta non ha fornito alcuna prova, né documentale, né a mezzo testi, quindi la domanda non può essere accolta in quanto non dimostrata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non
è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice
[...]
della somma di euro 8.494,00, oltre interessi come per legge;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale per le causali di cui in motivazione;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese dell'odierno giudizio in favore di parte attrice, che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compensi ed euro
233,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore 17/01/2025
Il GOP
Dott.ssa Genny De Cesare