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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Roberta De Luca, nelle funzioni di giudice unico, visti gli atti del procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c. iscritto al n. 9280/2024
R.G.A.C.; visto il provvedimento di assegnazione del 24/03/2025; sciogliendo la riserva del 28 marzo 2025; letti gli atti di causa;
OSSERVA
1. Il Condominio del fabbricato sito in Pozzuoli alla via Matteotti n. 7, con il ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, ha lamentato la presenza di infiltrazioni nell'immobile condominiale, le quali avevano interessato il piano -1 - lì dove sono collocati i contatori, con conseguenti rischi di folgorazione - ed avevano compromesso la statica del solaio del piano -2, posto a copertura del locale tecnico dell'ascensore condominiale.
Ha riferito che, nominato un proprio tecnico di parte nella persona dell'ing.
[...]
costui aveva imputato le infiltrazioni alla non corretta Per_1 impermeabilizzazione del locale commerciale adibito a pescheria, facente parte del condominio, di proprietà dei sig.ri e e Parte_1 CP_1 condotto in locazione dal sig. De , il quale veniva sottoposto a Controparte_2 continui lavaggi con abbondantissima acqua tramite “cannola”.
Instaurato procedimento ex art. 696 c.p.c., iscritto al n. 16245/23 R.G.A.C. del
Tribunale di Napoli, era stato accertato dal C.T.U. nominato, arch. Per_2 che concausa del danno era la cattiva condizione del canale fognario
[...] che corre in corrispondenza dell'immobile condominiale, di proprietà del
Comune di Pozzuoli.
1 Ha, quindi, instaurato procedimento cautelare ritenendo che le risultanze degli accertamenti peritali operati nel predetto procedimento, sebbene non opponibili al , costituissero elemento di prova circa la CP_3 responsabilità del nella produzione del danno e, quanto Controparte_4 al periculum, che i fenomeni infiltrativi in atto interessavano la parete posta al piano -1 ed il locale tecnico ascensore posto al piano -2 , con copriferro ed armatura delle travi del solaio in avanzato processo di ossidazione, con conseguente pericolo statico di crollo.
Ha concluso chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che individuasse “tutte le opere necessarie al fine di eliminare lo stato di pericolo arrestando le infiltrazioni in atto che colpiscono la parete condominiale posta a livello -
1 antistante il locale “contatori” ed il solaio del locale tecnico dell'ascensore posto a livello -2” e tutte le opere urgenti ed indefettibili atte ad eliminare l'attuale stato di pericolo, ordinando al Comune l'esecuzione dei predetti lavori. CP_4
Con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il eccependo Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica per difetto del presupposto della residualità e sussidiarietà rispetto alle misure cautelari tipiche e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per poter accogliere la richiesta cautelare.
In ordine al primo dei due presupposti ha evidenziato che, in base agli accertamenti peritali già disposti, era probabile che le infiltrazioni provenissero non già dallo stato della condotta fognaria condominiale, di cui non erano stati prodotti rilievi fotografici, bensì da un'immissione non più in uso, posta all'interno dello stesso a carico del quale Controparte_5 ricadeva l'onere di provvedere alla relativa manutenzione. Ha aggiunto che la condotta fognaria antistante il fabbricato consentiva lo CP_6 smaltimento delle sole acque meteoriche, mentre quella nella quale erano canalizzate le acque nere correva ad una certa distanza dallo stabile condominiale, sicché occorreva altresì indagare sul corretto smaltimento delle
2 acque bianche e nere condominiali, così come di quelle provenienti dal locale pescheria.
Circa il pericolo, ha negato che vi fosse una situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile a carico del fabbricato condominiale, rimarcando che i fenomeni infiltrativi avevano avuto inizio nel 2023, sicché qualsivoglia pretesa risarcitoria o ripristinatoria avrebbe potuto essere fatta valere sin da tale epoca.
La consulenza già disposta, inoltre, già aveva individuato i lavori occorrenti all'eliminazione delle cause del danno.
Ha concluso nei termini che seguono: “rigettare l'avversa domanda di provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. siccome inammissibile, oltre che carente dei presupposti giustificativi del fumus e del periculum a base dell'emissione della richiesta misura cautelare;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, comprensive di rimborso forfettario, come per legge”.
Instaurato il contraddittorio ed ammessa consulenza d'ufficio, conferendo incarico al C.T.U. nominato;
assegnato il procedimento, nelle more degli accertamenti peritali, ad altro giudice data l'assegnazione semestrale del magistrato assegnatario ad altra sezione del tribunale;
depositato l'elaborato peritale e convocato il consulente d'ufficio a chiarimenti;
resi i chiarimenti nel corso dell'udienza del 28.02.2025; assegnato alle parti termine per note difensive;
riassegnato il procedimento al magistrato originariamente assegnatario della procedura a seguito della cessazione dell'applicazione ad altra sezione del tribunale;
nel corso dell'udienza cartolare del 28.03.2025 è stata riservata la decisione.
2.1 Deve, in primo luogo, qualificarsi correttamente il ricorso proposto non già come domanda cautelare atipica, bensì come azione di danno temuto.
Invero, indipendentemente dall'erronea qualificazione della domanda cautelare, il ricorrente ha insistito nel suo accoglimento, sicché CP_3 alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. si ha nel vagliarne la fondatezza, rientrando nelle facoltà del giudice quella di inquadrare correttamente l'azione dal punto di vista giuridico, prescindendo dalla prospettazione giuridica della
3 parte ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio (cfr, in termini, Cass. civ., sent. n. 9325 del 20.04.2010; Cass. civ., sent. n. 19938 del 18.07.2008; cfr
Cass. civ., sent. n. 10830 del 11.05.2007).
Comporterebbe, del resto, un inutile dispendio di provvedimenti ed attività processuale una statuizione limitata a dichiarare inammissibile l'azione cautelare atipica intentata per difetto del presupposto della residualità.
Nella fattispecie, essendo stato lamentato un danno alle parti comuni dello stabile da parte di bene (corsetto fognario) nella custodia CP_6 dell'ente convenuto, ovvero un danno “da cosa a cosa”, l'azione intentata, sulla base dei fatti posti a suo fondamento, deve essere correttamente qualificata come azione di danno temuto.
2.2 A norma dell'art. 1172 c.c., “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone l'idonea garanzia per i danni eventuali”.
La denunzia di danno temuto postula, quindi, un modo di essere di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa inanimata, esistente sul fondo altrui, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per la cosa che forma oggetto del diritto reale o del possesso del denunziante.
Il pericolo paventato con l'azione di danno temuto deve consistere in un danno grave e prossimo al bene che forma oggetto del diritto reale o del possesso dell'istante, il quale è configurabile sia in caso di pericolo di deterioramento e pregiudizio per il bene, inteso nella sua consistenza materiale, sia nel caso di grave limitazione delle facoltà giuridiche relative al diritto vantato sul bene
(cfr. Trib. Nocera Inferiore, 06.02.1995).
L'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo e di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa del pericolo incombe su colui il quale
4 ha la proprietà, il possesso, o comunque la piena disponibilità della cosa dalla quale promana la minaccia di danno per la cosa altrui (cfr Cass. civ., sent. n.
345 del 11.01.2001; Cass. civ., sent. n. 5336 del 17.03.2016).
La responsabilità del proprietario o possessore del bene dal quale promana il danno, secondo la prevalente impostazione, è riconducibile all'omissione dei doveri di custodia e manutenzione sullo stesso gravanti, i quali rendono operativa la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.
È pertanto necessario che vi sia stata una condotta omissiva del proprietario o possessore del bene, il quale non abbia osservato l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo.
In ordine al requisito della prossimità del danno, è stato chiarito che non osta alla proposizione dell'azione né la circostanza che il danno si sia già verificato, né l'incertezza circa un danno futuro non ancora prodottosi occorrendo, affinché l'azione possa essere accolta, solo il ragionevole pericolo che un danno, anche ulteriore rispetto a quello già prodottosi, si verifichi (cfr Cass. civ., sent. n. 10282 del 28.05.2004).
La prossimità del danno, infatti, è determinata dal fatto che siano già in atto le condizioni (cause o concause) che hanno determinato l'insorgenza del pericolo, per cui lo stesso deve essere ritenuto sussistente quando sia già attuale ed effettivo e in condizione di protrarsi ulteriormente, con conservazione dell'interesse ad agire dei legittimati attivi anche quando un danno si sia già verificato ma, essendo le sue cause in atto, sia verosimile che possano verificarsi nuovamente, protrarsi o aggravarsi le sue conseguenze dannose.
Il rimedio giudiziale, infine, è dato dall'ordine di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo, con facoltà per il giudice “di individuare gli accorgimenti ai quali dovrà conformarsi la parte obbligata onde ovviare al pericolo incombente, evitando di adottare provvedimenti tendenzialmente definitivi, alla stregua della sommarietà degli accertamenti che caratterizzano tale fase ed in funzione della salvaguardia dell'esigenza di limitare al minimo la proprietà o il possesso altrui nell'interesse del denunciante in relazione alla necessità di conseguire
5 lo scopo che legittima l'azione, al fine di non compromettere l'esito finale della controversia” (cfr Trib. Salerno, ord. 19.02.2004).
La maggiore ampiezza di poteri dati al giudice dell'azione di danno temuto, rispetto a quello al quale sia stata denunciata una nuova opera, è giustificata con il fatto che il destinatario passivo dell'azione è stato inadempiente ad un pregresso obbligo di agire e che si tende a fargli compiere un'attività necessaria, ove il provvedimento sulla nuova opera mira solo ad impedire o a rendere più gravosa l'attività di fare già iniziata.
2.3 Fatte queste premesse di carattere teorico e passando all'esame della domanda, va premesso che non è in contestazione la circostanza che il sia custode del collettore fognario pubblico posto in zona Controparte_4 antistante lo stabile del ricorrente, sicché detto presupposto CP_3 costitutivo della domanda non deve essere provato.
Per quanto concerne la verifica dello stato dei luoghi, all'esito delle operazioni della consulenza d'ufficio a carattere percipiente disposta nel presente procedimento - essendo pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere a detto mezzo anche nelle procedure cautelari, ove la decisione della causa necessariamente presupponga l'accertamento dello stato dei luoghi e l'acquisizione di pareri di carattere prettamente tecnico -, il consulente d'ufficio ing. esaminata la videoispezione effettuata nel Persona_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 16245/2023
R.G.A.C. del Tribunale di Napoli ed effettuato sopralluogo sui luoghi di causa, ha evidenziato la persistenza dei fenomeni infiltrativi, la cui causa deve perciò ritenersi in atto. Tale accertamento è stato confermato anche nel rispondere alle affermazioni dei tecnici del comune resistente, avendo il consulente d'ufficio a pagina 51 della relazione peritale ribadito che: “durante gli accessi chi scrive, come ampiamente indicato nella relazione peritale, ha constatato che tutti i fenomeni infiltrativi sono tuttora in corso”.
Vi è, pertanto, un perdurante fenomeno infiltrativo, non cessato dopo gli accertamenti disposti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, imputabile, per quanto concerne i locali condominiali (bagno, vano contatori e
6 vano tecnico dell'ascensore, ubicati su due distinti livelli sottostanti il piano stradale), esclusivamente allo stato del collettore fognario, avendo sul punto il consulente nominato nel presente giudizio raggiunto conclusioni analoghe a quelle dell'arch. C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P. Persona_2
(vedasi pag. 14 della relazione peritale da lui depositata nel procedimento iscritto al n. 16245/2023 R.G.A.C., nella quale si legge: “Al riguardo appare evidente che gli ambienti condominiali che risentono dei danni da infiltrazione siano posti nelle immediate vicinanze del corsetto fognario comunale. Una rapida osservazione delle planimetrie allegate darà la misura di come esse siano probabilmente interamente interessate da infiltrazioni provenienti dalla fogna comunale” e risposta ai chiarimenti resi dalle parti, cfr. pagg. 17, 18, 19 e 20 della predetta relazione, in cui si dà atto della esistenza di analoghi fenomeni infiltrativi lungo tutto il tratto a monte della strada e si disattendono motivatamente i rilievi di parte, ritenendosi che i danni alle parti condominiali siano imputabili, in via esclusiva, allo stato del collettore comunale).
Come affermato dal C.T.U. ing. nella relazione depositata e Per_3 ribadito con i chiarimenti resi, infatti, “la fognatura si trova in adiacenza con la facciata principale del ricorrente. Il fondo di scorrimento della fognatura si CP_3 trova ad una profondità di 2.70 mt rispetto al piano stradale. Dalla videoispezione effettuata in sede di ATP, che io ho potuto visionare in quanto allegata alla predetta relazione, emerge che l'attuale condizione del fondo sovrastante i basoli, rappresentato da un getto di cemento alla rinfusa, determina anche con tiranti di acqua di pochi centimetri non svolge la funzione di impermeabilizzare e quindi fa passare l'acqua.
Infatti, a riprova di questo assunto i locali posti al di sotto della quota CP_7 fondo fogna risultano maggiormente compliti da questo imbonimento di acqua che deriva dalla conduttura. Problematiche sussistono anche con riferimento della parte alta costituita da una volta in tufo nella quale i conci non risultano ben serrati. Però
l'incidenza maggiore del fenomeno infiltrativo è determinata dalla condizione del fondo perché veicola più facilmente l'acqua anche con scorrimenti modesti” (cfr. chiarimenti del C.T.U., verbale di udienza del 28.02.2025).
Ad avviso del consulente d'ufficio, quindi, lo stato del collettore fognario, il cui fondo non garantisce la corretta tenuta idrica, unitamente all'omessa serratura
7 dei conci della parte alta della volta, unitamente alla prossimità del collettore ai locali interrati condominiali, sono elementi univoci e concordanti dai quali desumere che i fenomeni infiltrativi siano riconducibili, in via esclusiva, allo stato del collettore CP_6
Tale eziologia del danno è ulteriormente corroborata dalla circostanza che “i distacchi relativi al solaio sono presenti in maniera maggiore verso la parte esterna”
(cfr. chiarimenti del C.T.U., verbale di udienza del 28.02.2025).
Trattasi di ulteriore elemento di riscontro che, secondo il motivato giudizio del consulente d'ufficio, dimostra che il fenomeno dannoso abbia, come sua unica causa, lo stato del collettore fognario, sebbene sia stato precisato che i danni ascrivibili alla sua non corretta tenuta sono solo quelli che riguardano il muro perimetrale lato strada (via Matteotti) e il corrispondente solaio di copertura, mentre i danni alle parti condominiali adiacenti alle scale sono imputabili ad una diversa causale, da rinvenirsi nella scarsa tenuta impermeabilizzante della pavimentazione del locale adibito a pescheria, così come ad analoga causa sono imputabili i danni riscontrati alla parete divisoria fra il locale adibito a box auto di proprietà e quelli condominiali. Parte_2
Il fenomeno dannoso - nella parte in cui è integralmente imputabile allo stato dei beni del resistente - determina, nell'accezione anzidetta, un danno CP_4 grave e prossimo per l'immobile di parte ricorrente, ovvero per i beni condominiali, sia perché le infiltrazioni sono ancora in corso e perdurano anche nel caso di immissioni non ingenti nel collettore fognario - avendosi perduranti perdite idriche che, seppur di limitata entità se singolarmente considerate, contribuiscono nel loro reiterarsi nel tempo a determinare un constante fenomeno dannoso, data la costante presenza di umidità nelle pareti condominiali - sia perché, come sottolineato dal consulente d'ufficio, la condizione del solaio tra il livello -1 ed il livello -2 dello stabile condominiale è caratterizzata da un livello di ossidazione delle armature molto avanzato, con ferri totalmente ossidati, sicché il perdurare del fenomeno dannoso potrebbe provocare un aggravamento della condizione statica, con possibilità di innesco di fenomeni di crollo.
8 Vi è, poi, un ulteriore pericolo per l'incolumità dei condomini che accedono al vano tecnico condominiale ove sono ubicati i contatori, connesso alla possibilità che l'acqua possa toccare i fili elettrici che corrono all'interno delle murature, tant'è che in via precauzionale il consulente d'ufficio ha consigliato di collocare i fili in canaline esterne alla muratura.
Ritenuti, per le ragioni enunciate, provati entrambi i presupposti per poter accogliere la domanda cautelare, va rimarcato che la situazione di pericolo non poteva essere scongiurata in base agli accertamenti espletati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Alcun ordine di esecuzione dei lavori, infatti, è - né poteva essere emesso - all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c., che neppure vedeva come parte procedurale il Controparte_4
Conseguentemente, in mancanza di spontanea esecuzione di lavori atti ad elidere le cause del fenomeno dannoso, correttamente è stato instaurato il presente procedimento cautelare.
Per quanto concerne la tipologia dei lavori da eseguire, si ritiene di dover condividere la soluzione prescelta dal consulente d'ufficio per eliminare le cause del fenomeno dannoso, ovvero l'integrale sostituzione della conduttura fognaria, rilevandosi che, anche in sede di chiarimenti, il consulente d'ufficio ha ritenuto che i lavori di impermeabilizzazione dall'interno del corsetto fognario siano di difficile fattibilità tecnica, date le ristrette dimensioni dello speco fognario, avendo il C.T.U. evidenziato che: “il collettore presenta dimensioni interne limitate (B 1,40m x H 1,00m max) dimensioni che non consentono di intervenire dall'interno per risanare adeguatamente sconnessioni e discontinuità .
Solo con elevati costi di sicurezza e di tecnologie particolari (calze rinforzanti ecc) si può pensare a soluzioni alternative al rifacimento del collettore” (cfr. pag. 51 della relazione peritale).
Sebbene, quindi, il C.T.U. abbia chiarito che anche tale soluzione tecnica potrebbe garantire l'eliminazione delle cause del fenomeno dannoso, in mancanza di prove certe relative alla concreta fattibilità di detta differente tipologia di lavori, si ritiene preferibile ordinare l'esecuzione di lavori di sicura fattibilità, ovvero i lavori, e relativo computo metrico, individuati dal
9 consulente d'ufficio alle pagine da 11 a 14 della relazione peritale, da ritenersi nella presente ordinanza integralmente richiamate trascritte, per la cui esecuzione occorre l'importo di € 63.000,00.
Al fine di eliminare la prospettata situazione di pericolo, inoltre, deve essere ordinata al comune di Pozzuoli l'immediata puntellatura dei solai di copertura del vano tecnico condominiale ascensori e l'installazione dei cavi elettrici del locale condominiale ove sono ubicati i contatori in canaline esterne.
Trattasi, infatti, di lavori i quali si rendono necessari in via precauzionale per eliminare la situazione di pericolo per i beni condominiali.
Non osta all'integrale accoglimento della domanda la circostanza che le infiltrazioni provenienti dal collettore condominiale siano solo concausa dei danni alle parti comuni condominiali - per come chiarito dal C.T.U. in alcune loro parti interessate da una diversa causale del danno - in quanto rientra nelle facoltà del soggetto danneggiato la facoltà di agire ottenendo ordine di esecuzione in forma specifica nei confronti di qualsivoglia corresponsabile del danno, in forza del principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., nonché rimarcandosi che il è l'unico soggetto che può intervenire Controparte_4 sui beni di sua proprietà ed in sua custodia, onde eliminare la causa del danno allo stesso imputabile.
Non può essere ordinata nella presente sede cautelare l'esecuzione di lavori occorrenti per la rimessione in pristino dei locali condominiali, trattandosi di domanda di risarcimento del danno in forma specifica che esula dal novero delle domande azionabili in via cautelare nel procedimento ex art. 1172 c.c.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e devono essere addebitate al in Controparte_4 applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., liquidandole facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, così come aggiornati da decreto n. 37/2018, secondo lo scaglione di valore fino ad € 260.000,00 applicabile in ragione della domanda, così come accolta, parametrata al costo dei lavori alla cui esecuzione è stato condannato l'ente resistente, riconoscendo i compensi in misura minima per le fasi di studio, introduttiva, di istruzione e
10 di decisione della causa, dato il valore della domanda, così come accolta, in relazione allo scaglione tariffario di riferimento, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
17/04/2025 (cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte resistente.
Non si ravvisano i presupposti del dolo o della colpa grave per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziandosi che per la valutazione della fondatezza della domanda si è reso necessario un accertamento tecnico, sicché la stessa non risultava, ictu oculi, fondata già al momento della proposizione del ricorso cautelare.
Va disposta, a cura della Cancelleria, la valutazione circa l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte attrice, giacché il valore della causa, quale accertato con la presente ordinanza, differisce da quello dichiarato al momento dell'iscrizione al ruolo della causa (fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, letti gli artt. 1172 c.c., 688 e 669 bis e ss. c.p.c.:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata esecuzione dei lavori indicati nelle pagine da 11 a 14 della relazione peritale depositata in data
08/01/2025, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, nonché all'immediata esecuzione dei lavori di puntellatura dei solai di copertura del vano tecnico condominiale ascensori e di installazione dei cavi elettrici del locale condominiale ove sono ubicati i contatori in canaline esterne;
2) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento, favore del alla via Parte_3
Matteotti n. 7, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro
11 tempore, delle spese della presente procedura cautelare, che liquida in € 145,50 per spese vive ed € 4.031,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pierfrancesco Cupido ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U.; Controparte_4
4) manda, a cura della Cancelleria, per la verifica dell'eventuale integrazione del contributo unificato versato da parte ricorrente.
Si comunichi ai procuratori costituiti.
Napoli, 17 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
12
SESTA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Roberta De Luca, nelle funzioni di giudice unico, visti gli atti del procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c. iscritto al n. 9280/2024
R.G.A.C.; visto il provvedimento di assegnazione del 24/03/2025; sciogliendo la riserva del 28 marzo 2025; letti gli atti di causa;
OSSERVA
1. Il Condominio del fabbricato sito in Pozzuoli alla via Matteotti n. 7, con il ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, ha lamentato la presenza di infiltrazioni nell'immobile condominiale, le quali avevano interessato il piano -1 - lì dove sono collocati i contatori, con conseguenti rischi di folgorazione - ed avevano compromesso la statica del solaio del piano -2, posto a copertura del locale tecnico dell'ascensore condominiale.
Ha riferito che, nominato un proprio tecnico di parte nella persona dell'ing.
[...]
costui aveva imputato le infiltrazioni alla non corretta Per_1 impermeabilizzazione del locale commerciale adibito a pescheria, facente parte del condominio, di proprietà dei sig.ri e e Parte_1 CP_1 condotto in locazione dal sig. De , il quale veniva sottoposto a Controparte_2 continui lavaggi con abbondantissima acqua tramite “cannola”.
Instaurato procedimento ex art. 696 c.p.c., iscritto al n. 16245/23 R.G.A.C. del
Tribunale di Napoli, era stato accertato dal C.T.U. nominato, arch. Per_2 che concausa del danno era la cattiva condizione del canale fognario
[...] che corre in corrispondenza dell'immobile condominiale, di proprietà del
Comune di Pozzuoli.
1 Ha, quindi, instaurato procedimento cautelare ritenendo che le risultanze degli accertamenti peritali operati nel predetto procedimento, sebbene non opponibili al , costituissero elemento di prova circa la CP_3 responsabilità del nella produzione del danno e, quanto Controparte_4 al periculum, che i fenomeni infiltrativi in atto interessavano la parete posta al piano -1 ed il locale tecnico ascensore posto al piano -2 , con copriferro ed armatura delle travi del solaio in avanzato processo di ossidazione, con conseguente pericolo statico di crollo.
Ha concluso chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che individuasse “tutte le opere necessarie al fine di eliminare lo stato di pericolo arrestando le infiltrazioni in atto che colpiscono la parete condominiale posta a livello -
1 antistante il locale “contatori” ed il solaio del locale tecnico dell'ascensore posto a livello -2” e tutte le opere urgenti ed indefettibili atte ad eliminare l'attuale stato di pericolo, ordinando al Comune l'esecuzione dei predetti lavori. CP_4
Con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il eccependo Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica per difetto del presupposto della residualità e sussidiarietà rispetto alle misure cautelari tipiche e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per poter accogliere la richiesta cautelare.
In ordine al primo dei due presupposti ha evidenziato che, in base agli accertamenti peritali già disposti, era probabile che le infiltrazioni provenissero non già dallo stato della condotta fognaria condominiale, di cui non erano stati prodotti rilievi fotografici, bensì da un'immissione non più in uso, posta all'interno dello stesso a carico del quale Controparte_5 ricadeva l'onere di provvedere alla relativa manutenzione. Ha aggiunto che la condotta fognaria antistante il fabbricato consentiva lo CP_6 smaltimento delle sole acque meteoriche, mentre quella nella quale erano canalizzate le acque nere correva ad una certa distanza dallo stabile condominiale, sicché occorreva altresì indagare sul corretto smaltimento delle
2 acque bianche e nere condominiali, così come di quelle provenienti dal locale pescheria.
Circa il pericolo, ha negato che vi fosse una situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile a carico del fabbricato condominiale, rimarcando che i fenomeni infiltrativi avevano avuto inizio nel 2023, sicché qualsivoglia pretesa risarcitoria o ripristinatoria avrebbe potuto essere fatta valere sin da tale epoca.
La consulenza già disposta, inoltre, già aveva individuato i lavori occorrenti all'eliminazione delle cause del danno.
Ha concluso nei termini che seguono: “rigettare l'avversa domanda di provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c. siccome inammissibile, oltre che carente dei presupposti giustificativi del fumus e del periculum a base dell'emissione della richiesta misura cautelare;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, comprensive di rimborso forfettario, come per legge”.
Instaurato il contraddittorio ed ammessa consulenza d'ufficio, conferendo incarico al C.T.U. nominato;
assegnato il procedimento, nelle more degli accertamenti peritali, ad altro giudice data l'assegnazione semestrale del magistrato assegnatario ad altra sezione del tribunale;
depositato l'elaborato peritale e convocato il consulente d'ufficio a chiarimenti;
resi i chiarimenti nel corso dell'udienza del 28.02.2025; assegnato alle parti termine per note difensive;
riassegnato il procedimento al magistrato originariamente assegnatario della procedura a seguito della cessazione dell'applicazione ad altra sezione del tribunale;
nel corso dell'udienza cartolare del 28.03.2025 è stata riservata la decisione.
2.1 Deve, in primo luogo, qualificarsi correttamente il ricorso proposto non già come domanda cautelare atipica, bensì come azione di danno temuto.
Invero, indipendentemente dall'erronea qualificazione della domanda cautelare, il ricorrente ha insistito nel suo accoglimento, sicché CP_3 alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. si ha nel vagliarne la fondatezza, rientrando nelle facoltà del giudice quella di inquadrare correttamente l'azione dal punto di vista giuridico, prescindendo dalla prospettazione giuridica della
3 parte ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio (cfr, in termini, Cass. civ., sent. n. 9325 del 20.04.2010; Cass. civ., sent. n. 19938 del 18.07.2008; cfr
Cass. civ., sent. n. 10830 del 11.05.2007).
Comporterebbe, del resto, un inutile dispendio di provvedimenti ed attività processuale una statuizione limitata a dichiarare inammissibile l'azione cautelare atipica intentata per difetto del presupposto della residualità.
Nella fattispecie, essendo stato lamentato un danno alle parti comuni dello stabile da parte di bene (corsetto fognario) nella custodia CP_6 dell'ente convenuto, ovvero un danno “da cosa a cosa”, l'azione intentata, sulla base dei fatti posti a suo fondamento, deve essere correttamente qualificata come azione di danno temuto.
2.2 A norma dell'art. 1172 c.c., “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone l'idonea garanzia per i danni eventuali”.
La denunzia di danno temuto postula, quindi, un modo di essere di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa inanimata, esistente sul fondo altrui, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per la cosa che forma oggetto del diritto reale o del possesso del denunziante.
Il pericolo paventato con l'azione di danno temuto deve consistere in un danno grave e prossimo al bene che forma oggetto del diritto reale o del possesso dell'istante, il quale è configurabile sia in caso di pericolo di deterioramento e pregiudizio per il bene, inteso nella sua consistenza materiale, sia nel caso di grave limitazione delle facoltà giuridiche relative al diritto vantato sul bene
(cfr. Trib. Nocera Inferiore, 06.02.1995).
L'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo e di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa del pericolo incombe su colui il quale
4 ha la proprietà, il possesso, o comunque la piena disponibilità della cosa dalla quale promana la minaccia di danno per la cosa altrui (cfr Cass. civ., sent. n.
345 del 11.01.2001; Cass. civ., sent. n. 5336 del 17.03.2016).
La responsabilità del proprietario o possessore del bene dal quale promana il danno, secondo la prevalente impostazione, è riconducibile all'omissione dei doveri di custodia e manutenzione sullo stesso gravanti, i quali rendono operativa la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.
È pertanto necessario che vi sia stata una condotta omissiva del proprietario o possessore del bene, il quale non abbia osservato l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo.
In ordine al requisito della prossimità del danno, è stato chiarito che non osta alla proposizione dell'azione né la circostanza che il danno si sia già verificato, né l'incertezza circa un danno futuro non ancora prodottosi occorrendo, affinché l'azione possa essere accolta, solo il ragionevole pericolo che un danno, anche ulteriore rispetto a quello già prodottosi, si verifichi (cfr Cass. civ., sent. n. 10282 del 28.05.2004).
La prossimità del danno, infatti, è determinata dal fatto che siano già in atto le condizioni (cause o concause) che hanno determinato l'insorgenza del pericolo, per cui lo stesso deve essere ritenuto sussistente quando sia già attuale ed effettivo e in condizione di protrarsi ulteriormente, con conservazione dell'interesse ad agire dei legittimati attivi anche quando un danno si sia già verificato ma, essendo le sue cause in atto, sia verosimile che possano verificarsi nuovamente, protrarsi o aggravarsi le sue conseguenze dannose.
Il rimedio giudiziale, infine, è dato dall'ordine di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo, con facoltà per il giudice “di individuare gli accorgimenti ai quali dovrà conformarsi la parte obbligata onde ovviare al pericolo incombente, evitando di adottare provvedimenti tendenzialmente definitivi, alla stregua della sommarietà degli accertamenti che caratterizzano tale fase ed in funzione della salvaguardia dell'esigenza di limitare al minimo la proprietà o il possesso altrui nell'interesse del denunciante in relazione alla necessità di conseguire
5 lo scopo che legittima l'azione, al fine di non compromettere l'esito finale della controversia” (cfr Trib. Salerno, ord. 19.02.2004).
La maggiore ampiezza di poteri dati al giudice dell'azione di danno temuto, rispetto a quello al quale sia stata denunciata una nuova opera, è giustificata con il fatto che il destinatario passivo dell'azione è stato inadempiente ad un pregresso obbligo di agire e che si tende a fargli compiere un'attività necessaria, ove il provvedimento sulla nuova opera mira solo ad impedire o a rendere più gravosa l'attività di fare già iniziata.
2.3 Fatte queste premesse di carattere teorico e passando all'esame della domanda, va premesso che non è in contestazione la circostanza che il sia custode del collettore fognario pubblico posto in zona Controparte_4 antistante lo stabile del ricorrente, sicché detto presupposto CP_3 costitutivo della domanda non deve essere provato.
Per quanto concerne la verifica dello stato dei luoghi, all'esito delle operazioni della consulenza d'ufficio a carattere percipiente disposta nel presente procedimento - essendo pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere a detto mezzo anche nelle procedure cautelari, ove la decisione della causa necessariamente presupponga l'accertamento dello stato dei luoghi e l'acquisizione di pareri di carattere prettamente tecnico -, il consulente d'ufficio ing. esaminata la videoispezione effettuata nel Persona_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 16245/2023
R.G.A.C. del Tribunale di Napoli ed effettuato sopralluogo sui luoghi di causa, ha evidenziato la persistenza dei fenomeni infiltrativi, la cui causa deve perciò ritenersi in atto. Tale accertamento è stato confermato anche nel rispondere alle affermazioni dei tecnici del comune resistente, avendo il consulente d'ufficio a pagina 51 della relazione peritale ribadito che: “durante gli accessi chi scrive, come ampiamente indicato nella relazione peritale, ha constatato che tutti i fenomeni infiltrativi sono tuttora in corso”.
Vi è, pertanto, un perdurante fenomeno infiltrativo, non cessato dopo gli accertamenti disposti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, imputabile, per quanto concerne i locali condominiali (bagno, vano contatori e
6 vano tecnico dell'ascensore, ubicati su due distinti livelli sottostanti il piano stradale), esclusivamente allo stato del collettore fognario, avendo sul punto il consulente nominato nel presente giudizio raggiunto conclusioni analoghe a quelle dell'arch. C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P. Persona_2
(vedasi pag. 14 della relazione peritale da lui depositata nel procedimento iscritto al n. 16245/2023 R.G.A.C., nella quale si legge: “Al riguardo appare evidente che gli ambienti condominiali che risentono dei danni da infiltrazione siano posti nelle immediate vicinanze del corsetto fognario comunale. Una rapida osservazione delle planimetrie allegate darà la misura di come esse siano probabilmente interamente interessate da infiltrazioni provenienti dalla fogna comunale” e risposta ai chiarimenti resi dalle parti, cfr. pagg. 17, 18, 19 e 20 della predetta relazione, in cui si dà atto della esistenza di analoghi fenomeni infiltrativi lungo tutto il tratto a monte della strada e si disattendono motivatamente i rilievi di parte, ritenendosi che i danni alle parti condominiali siano imputabili, in via esclusiva, allo stato del collettore comunale).
Come affermato dal C.T.U. ing. nella relazione depositata e Per_3 ribadito con i chiarimenti resi, infatti, “la fognatura si trova in adiacenza con la facciata principale del ricorrente. Il fondo di scorrimento della fognatura si CP_3 trova ad una profondità di 2.70 mt rispetto al piano stradale. Dalla videoispezione effettuata in sede di ATP, che io ho potuto visionare in quanto allegata alla predetta relazione, emerge che l'attuale condizione del fondo sovrastante i basoli, rappresentato da un getto di cemento alla rinfusa, determina anche con tiranti di acqua di pochi centimetri non svolge la funzione di impermeabilizzare e quindi fa passare l'acqua.
Infatti, a riprova di questo assunto i locali posti al di sotto della quota CP_7 fondo fogna risultano maggiormente compliti da questo imbonimento di acqua che deriva dalla conduttura. Problematiche sussistono anche con riferimento della parte alta costituita da una volta in tufo nella quale i conci non risultano ben serrati. Però
l'incidenza maggiore del fenomeno infiltrativo è determinata dalla condizione del fondo perché veicola più facilmente l'acqua anche con scorrimenti modesti” (cfr. chiarimenti del C.T.U., verbale di udienza del 28.02.2025).
Ad avviso del consulente d'ufficio, quindi, lo stato del collettore fognario, il cui fondo non garantisce la corretta tenuta idrica, unitamente all'omessa serratura
7 dei conci della parte alta della volta, unitamente alla prossimità del collettore ai locali interrati condominiali, sono elementi univoci e concordanti dai quali desumere che i fenomeni infiltrativi siano riconducibili, in via esclusiva, allo stato del collettore CP_6
Tale eziologia del danno è ulteriormente corroborata dalla circostanza che “i distacchi relativi al solaio sono presenti in maniera maggiore verso la parte esterna”
(cfr. chiarimenti del C.T.U., verbale di udienza del 28.02.2025).
Trattasi di ulteriore elemento di riscontro che, secondo il motivato giudizio del consulente d'ufficio, dimostra che il fenomeno dannoso abbia, come sua unica causa, lo stato del collettore fognario, sebbene sia stato precisato che i danni ascrivibili alla sua non corretta tenuta sono solo quelli che riguardano il muro perimetrale lato strada (via Matteotti) e il corrispondente solaio di copertura, mentre i danni alle parti condominiali adiacenti alle scale sono imputabili ad una diversa causale, da rinvenirsi nella scarsa tenuta impermeabilizzante della pavimentazione del locale adibito a pescheria, così come ad analoga causa sono imputabili i danni riscontrati alla parete divisoria fra il locale adibito a box auto di proprietà e quelli condominiali. Parte_2
Il fenomeno dannoso - nella parte in cui è integralmente imputabile allo stato dei beni del resistente - determina, nell'accezione anzidetta, un danno CP_4 grave e prossimo per l'immobile di parte ricorrente, ovvero per i beni condominiali, sia perché le infiltrazioni sono ancora in corso e perdurano anche nel caso di immissioni non ingenti nel collettore fognario - avendosi perduranti perdite idriche che, seppur di limitata entità se singolarmente considerate, contribuiscono nel loro reiterarsi nel tempo a determinare un constante fenomeno dannoso, data la costante presenza di umidità nelle pareti condominiali - sia perché, come sottolineato dal consulente d'ufficio, la condizione del solaio tra il livello -1 ed il livello -2 dello stabile condominiale è caratterizzata da un livello di ossidazione delle armature molto avanzato, con ferri totalmente ossidati, sicché il perdurare del fenomeno dannoso potrebbe provocare un aggravamento della condizione statica, con possibilità di innesco di fenomeni di crollo.
8 Vi è, poi, un ulteriore pericolo per l'incolumità dei condomini che accedono al vano tecnico condominiale ove sono ubicati i contatori, connesso alla possibilità che l'acqua possa toccare i fili elettrici che corrono all'interno delle murature, tant'è che in via precauzionale il consulente d'ufficio ha consigliato di collocare i fili in canaline esterne alla muratura.
Ritenuti, per le ragioni enunciate, provati entrambi i presupposti per poter accogliere la domanda cautelare, va rimarcato che la situazione di pericolo non poteva essere scongiurata in base agli accertamenti espletati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Alcun ordine di esecuzione dei lavori, infatti, è - né poteva essere emesso - all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c., che neppure vedeva come parte procedurale il Controparte_4
Conseguentemente, in mancanza di spontanea esecuzione di lavori atti ad elidere le cause del fenomeno dannoso, correttamente è stato instaurato il presente procedimento cautelare.
Per quanto concerne la tipologia dei lavori da eseguire, si ritiene di dover condividere la soluzione prescelta dal consulente d'ufficio per eliminare le cause del fenomeno dannoso, ovvero l'integrale sostituzione della conduttura fognaria, rilevandosi che, anche in sede di chiarimenti, il consulente d'ufficio ha ritenuto che i lavori di impermeabilizzazione dall'interno del corsetto fognario siano di difficile fattibilità tecnica, date le ristrette dimensioni dello speco fognario, avendo il C.T.U. evidenziato che: “il collettore presenta dimensioni interne limitate (B 1,40m x H 1,00m max) dimensioni che non consentono di intervenire dall'interno per risanare adeguatamente sconnessioni e discontinuità .
Solo con elevati costi di sicurezza e di tecnologie particolari (calze rinforzanti ecc) si può pensare a soluzioni alternative al rifacimento del collettore” (cfr. pag. 51 della relazione peritale).
Sebbene, quindi, il C.T.U. abbia chiarito che anche tale soluzione tecnica potrebbe garantire l'eliminazione delle cause del fenomeno dannoso, in mancanza di prove certe relative alla concreta fattibilità di detta differente tipologia di lavori, si ritiene preferibile ordinare l'esecuzione di lavori di sicura fattibilità, ovvero i lavori, e relativo computo metrico, individuati dal
9 consulente d'ufficio alle pagine da 11 a 14 della relazione peritale, da ritenersi nella presente ordinanza integralmente richiamate trascritte, per la cui esecuzione occorre l'importo di € 63.000,00.
Al fine di eliminare la prospettata situazione di pericolo, inoltre, deve essere ordinata al comune di Pozzuoli l'immediata puntellatura dei solai di copertura del vano tecnico condominiale ascensori e l'installazione dei cavi elettrici del locale condominiale ove sono ubicati i contatori in canaline esterne.
Trattasi, infatti, di lavori i quali si rendono necessari in via precauzionale per eliminare la situazione di pericolo per i beni condominiali.
Non osta all'integrale accoglimento della domanda la circostanza che le infiltrazioni provenienti dal collettore condominiale siano solo concausa dei danni alle parti comuni condominiali - per come chiarito dal C.T.U. in alcune loro parti interessate da una diversa causale del danno - in quanto rientra nelle facoltà del soggetto danneggiato la facoltà di agire ottenendo ordine di esecuzione in forma specifica nei confronti di qualsivoglia corresponsabile del danno, in forza del principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., nonché rimarcandosi che il è l'unico soggetto che può intervenire Controparte_4 sui beni di sua proprietà ed in sua custodia, onde eliminare la causa del danno allo stesso imputabile.
Non può essere ordinata nella presente sede cautelare l'esecuzione di lavori occorrenti per la rimessione in pristino dei locali condominiali, trattandosi di domanda di risarcimento del danno in forma specifica che esula dal novero delle domande azionabili in via cautelare nel procedimento ex art. 1172 c.c.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e devono essere addebitate al in Controparte_4 applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., liquidandole facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, così come aggiornati da decreto n. 37/2018, secondo lo scaglione di valore fino ad € 260.000,00 applicabile in ragione della domanda, così come accolta, parametrata al costo dei lavori alla cui esecuzione è stato condannato l'ente resistente, riconoscendo i compensi in misura minima per le fasi di studio, introduttiva, di istruzione e
10 di decisione della causa, dato il valore della domanda, così come accolta, in relazione allo scaglione tariffario di riferimento, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
17/04/2025 (cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del 05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte resistente.
Non si ravvisano i presupposti del dolo o della colpa grave per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziandosi che per la valutazione della fondatezza della domanda si è reso necessario un accertamento tecnico, sicché la stessa non risultava, ictu oculi, fondata già al momento della proposizione del ricorso cautelare.
Va disposta, a cura della Cancelleria, la valutazione circa l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte attrice, giacché il valore della causa, quale accertato con la presente ordinanza, differisce da quello dichiarato al momento dell'iscrizione al ruolo della causa (fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, letti gli artt. 1172 c.c., 688 e 669 bis e ss. c.p.c.:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata esecuzione dei lavori indicati nelle pagine da 11 a 14 della relazione peritale depositata in data
08/01/2025, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, nonché all'immediata esecuzione dei lavori di puntellatura dei solai di copertura del vano tecnico condominiale ascensori e di installazione dei cavi elettrici del locale condominiale ove sono ubicati i contatori in canaline esterne;
2) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento, favore del alla via Parte_3
Matteotti n. 7, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro
11 tempore, delle spese della presente procedura cautelare, che liquida in € 145,50 per spese vive ed € 4.031,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pierfrancesco Cupido ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U.; Controparte_4
4) manda, a cura della Cancelleria, per la verifica dell'eventuale integrazione del contributo unificato versato da parte ricorrente.
Si comunichi ai procuratori costituiti.
Napoli, 17 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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