Art. 5.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano fino a quando le regioni non eserciteranno le funzioni loro attribuite in attuazione delle norme previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione per le linee di trasporto oggetto della presente legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano fino a quando le regioni non eserciteranno le funzioni loro attribuite in attuazione delle norme previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione per le linee di trasporto oggetto della presente legge.