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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I S A L E R N O
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dott. Maura STASSANO Presidente dott. Arturo PIZZELLA Consigliere avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel.
ha pronunziato in grado di appello ex art. 127Ter Cpc la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 197 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. Debora Chiaviello con domicilio eletto Parte_1
in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
Oggetto: riconoscimento servizio pre-ruolo - appello sentenza Tribunale Salerno sezione lavoro n. 25/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 25/2022 pubblicata il 12.01.2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di
G.L., rigettava il ricorso e compensava le spese di lite sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del con la quale chiedeva la valutazione per intero degli anni Parte_1 CP_1 di servizio pre-ruolo, ai fini giuridici, economici e previdenziali e per l'effetto accertare il diritto della ricorrente a godere della medesima progressione professionale retributiva
1 prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato oltre il pagamento della spese di lite.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che la domanda era risultata infondata in quanto non suffragata da idonea prova.
3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte il 10.05.2022, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento integrale della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
4. All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e art. 35 del D.Lgs.
149/2022 e constatato che parte appellante non ha provato di aver notificato alla controparte l'atto con il quale era stata disposta la trattazione ex art. 127Ter Cpc della controversia, giusto quanto ordinato con provvedimento della Corte del 11.12.2023 e di cui era stata poi chiesta la produzione con provvedimento del 30.09.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. L'appello è improcedibile.
6. Invero, la precedente giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. Civ., Sez.
Lav.,17 aprile 2004, n. 7347;8 maggio 2003, n. 7032) riteneva che nel rito del lavoro il gravame fosse tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso non si comunicava all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al giudice, che rilevava il vizio, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Dal predetto principio scaturivano le seguenti conseguenze:
a) nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfezionava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem;
b) il predetto deposito impediva ogni decadenza dall'impugnazione, per cui ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si estendeva all'impugnazione (ormai perfezionatasi);
c) il giudice che rilevava il vizio doveva indicarlo all'appellante ex art. 421, comma 1, c.p.c., assegnando allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto.
2 7. Successivamente, con la sentenza a Sezione Unite n. 20604 del 30.07.2008 la Suprema
Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art. 111, secondo comma Cost, di assegnare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. (in termini Cass. 9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n. 1483/2015).
8. Proprio la novella dell'art. 111 Cost. impone una doverosa e maggiore attenzione alla lettura delle norme codicistiche, in guisa da pervenire all'affermazione che né l'espressione di cui all'art. 291,1 comma, c.p.c. "Se...il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla”, né quella dell'art. 421, comma 1, c.p.c. "Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanata, assegnando un termine per provvedervi..." non possono offrire alcuna copertura giuridica all'orientamento favorevole alla sanatoria, stante l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare ciò che è inesistente giuridicamente o anche solo di fatto.
9. Ne discende che la mancata prova della regolare notificazione del ricorso d'appello ed in particolare del provvedimento emesso dalla Corte il 11.12.2023 da eseguirsi prima della prima udienza fissata per il 08.04.2024 non può che determinare l'estinzione, anche ex art. 307 Cpc, del processo in ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, se, nel frattempo, è decorso il termine di legge, lungo o breve, per l'impugnazione (Cass. sez.3 n. 6325/2010; sez. lav. n. 8752/2010).
10. Nulla per le spese del grado in mancanza di costituzione dell'appellata.
11. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
3 La Corte di Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 197 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) nulla per le spese processuali del presente grado.
Salerno, 09.12.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I S A L E R N O
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dott. Maura STASSANO Presidente dott. Arturo PIZZELLA Consigliere avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel.
ha pronunziato in grado di appello ex art. 127Ter Cpc la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 197 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. Debora Chiaviello con domicilio eletto Parte_1
in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
Oggetto: riconoscimento servizio pre-ruolo - appello sentenza Tribunale Salerno sezione lavoro n. 25/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 25/2022 pubblicata il 12.01.2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di
G.L., rigettava il ricorso e compensava le spese di lite sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del con la quale chiedeva la valutazione per intero degli anni Parte_1 CP_1 di servizio pre-ruolo, ai fini giuridici, economici e previdenziali e per l'effetto accertare il diritto della ricorrente a godere della medesima progressione professionale retributiva
1 prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato oltre il pagamento della spese di lite.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che la domanda era risultata infondata in quanto non suffragata da idonea prova.
3. Avverso tale sentenza la ha proposto appello con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte il 10.05.2022, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento integrale della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
4. All'esito dell'odierna discussione svoltasi ai sensi dell'art.127 ter Cpc e art. 35 del D.Lgs.
149/2022 e constatato che parte appellante non ha provato di aver notificato alla controparte l'atto con il quale era stata disposta la trattazione ex art. 127Ter Cpc della controversia, giusto quanto ordinato con provvedimento della Corte del 11.12.2023 e di cui era stata poi chiesta la produzione con provvedimento del 30.09.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. L'appello è improcedibile.
6. Invero, la precedente giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. Civ., Sez.
Lav.,17 aprile 2004, n. 7347;8 maggio 2003, n. 7032) riteneva che nel rito del lavoro il gravame fosse tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso non si comunicava all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al giudice, che rilevava il vizio, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Dal predetto principio scaturivano le seguenti conseguenze:
a) nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfezionava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem;
b) il predetto deposito impediva ogni decadenza dall'impugnazione, per cui ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si estendeva all'impugnazione (ormai perfezionatasi);
c) il giudice che rilevava il vizio doveva indicarlo all'appellante ex art. 421, comma 1, c.p.c., assegnando allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto.
2 7. Successivamente, con la sentenza a Sezione Unite n. 20604 del 30.07.2008 la Suprema
Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art. 111, secondo comma Cost, di assegnare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. (in termini Cass. 9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n. 1483/2015).
8. Proprio la novella dell'art. 111 Cost. impone una doverosa e maggiore attenzione alla lettura delle norme codicistiche, in guisa da pervenire all'affermazione che né l'espressione di cui all'art. 291,1 comma, c.p.c. "Se...il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla”, né quella dell'art. 421, comma 1, c.p.c. "Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanata, assegnando un termine per provvedervi..." non possono offrire alcuna copertura giuridica all'orientamento favorevole alla sanatoria, stante l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare ciò che è inesistente giuridicamente o anche solo di fatto.
9. Ne discende che la mancata prova della regolare notificazione del ricorso d'appello ed in particolare del provvedimento emesso dalla Corte il 11.12.2023 da eseguirsi prima della prima udienza fissata per il 08.04.2024 non può che determinare l'estinzione, anche ex art. 307 Cpc, del processo in ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, se, nel frattempo, è decorso il termine di legge, lungo o breve, per l'impugnazione (Cass. sez.3 n. 6325/2010; sez. lav. n. 8752/2010).
10. Nulla per le spese del grado in mancanza di costituzione dell'appellata.
11. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
3 La Corte di Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 197 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) nulla per le spese processuali del presente grado.
Salerno, 09.12.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano
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