TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1588/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Pt_1
RR e GI VE - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo, Via Cristoforo Controparte_1
Colombo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Cosentino che lo rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile;
assegno mensile
invalidità civile;
disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare in capo alla parte resistente,
l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento della
prestazione assistenziale per cui è causa. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà,
comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto all'accertamento
medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. Senza
1 pregiudizio di eventuali declaratorie di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità
della domanda originariamente veicolata in sede di accertamento tecnico preventivo, con
favore di spese …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - rigettare il ricorso proposto poiché inammissibile,
improponibile e infondato e per l'effetto condividere, al fine del proprio convincimento, i
risultati della consulenza tecnica, a firma della dott.ssa in quanto la Persona_1
relazione si presenta accurata, esauriente e priva di vizi logici;
- accertare e dichiarare il
diritto della Sig.ra a percepire è da percentuale 75% fin dalla data di Controparte_1
revisione, ossia dal 10/11/2023, con la condanna dell' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione in suo favore,
[...]
di tutti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi sino al soddisfo, nonché al pagamento
delle spese e compenso professionale per il procedimento di A.T.P. e per il presente giudizio,
da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; oltre al
pagamento delle spese e compenso del presente procedimento, con distrazione a favore del
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre maggiorazione del 30% ex D.M.
55/2014, art. 4, comma 1 bis, rimborso generale, IVA e CPA come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il Controparte_1
riconoscimento del requisito sanitario per la pensione inabilità civile o l'assegno mensile invalidità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992,
non riconosciuto in sede amministrativa.
La c.t.u. nominata nella prima fase del giudizio, dott.ssa ha riconosciuto Persona_1
il requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile (per una percentuale di invalidità del 75%) dal 10.11.2023 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per la pensione inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992,
indennità di accompagnamento dal dicembre 2024.
2 A seguito di contestazione delle conclusioni del c.t.u., l' ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione formulando le conclusioni sopra trascritte (la documentazione allegata dall' Pt_1
richiamata in ricorso è visibile telematicamente, anche in relazione alle contestazioni, sicché
può procedersi alla decisione della causa se pur vi è allegato non visibile in via telematica).
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L' afferma l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, con Pt_1
eccezione inammissibile per genericità.
Peraltro, si aggiunge ancora, tali questioni - così come le questioni relative ai requisiti per la prestazione diversi da quello sanitario, svolte dall' in maniera più specifica nella Pt_1
prima fase - non possono ritenersi neppure oggetto del giudizio, che non attiene alla verifica dei requisiti diversi da quello sanitario ed al riconoscimento del diritto, con conseguenziale inammissibilità anche della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto ed alla condanna al pagamento della prestazione.
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale, per evidente finalità deflattiva, è stato previsto un procedimento speciale.
3 In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione a Pt_1
tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento,
atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il
decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul
merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica anche degli altri Pt_1
requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un
determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e
così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa sia notificato agli
enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe
stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo,
per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si Pt_1
apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che
4 l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e Pt_1
di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n.
6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non
a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta
sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare
5 "necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell presuppone CP_2
- come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale,
pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad
un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente
avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il
riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con
il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario …
Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza,
anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura
prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella
prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità
che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri
presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente
domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla
base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso
all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come
ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul
6 diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, Pt_1
eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito,
7 rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass. 6085/2014:
“… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese
al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di
invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico"
giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti
dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova
disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si
scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata
da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma
eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
Ciò posto, l' afferma la non condivisibilità della c.t.u. espletata nella prima fase. Pt_1
In senso contrario, tuttavia, la c.t.u. appare motivata in maniera adeguata e condivisibile, in particolare in riferimento alla valutazione delle gravi patologie del ricorrente - esiti di neoplasia, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva grave, gonartrosi severa -, tali da determinare il requisito sanitario oggetto di giudizio.
Su tali premesse, ribadito che l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, deve darsi seguito alle conclusioni del c.t.u. dott.ssa , dichiarandosi la Per_1
sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile con decorrenza del
10.11.2023.
La domanda formulata nella prima fase per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3,
legge 104/1992 deve rigettarsi, attesa la mancata contestazione delle conclusioni della dott.ssa . Per_1
In ordine alle spese di lite, richiamato il principio per cui: “Nel giudizio
di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio
8 svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza,
quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con
riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di
istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito” (Cass. Sez. Lav. 11130/2025), le stesse si compensano in ragione del riconoscimento parziale del requisito sanitario chiesto nella prima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza del
10.11.2023;
rigetta la domanda formulata nella prima fase per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma
3, legge 104/1992;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte resistente;
compensa le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento.
Si comunichi.
Cosenza, 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1588/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Pt_1
RR e GI VE - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo, Via Cristoforo Controparte_1
Colombo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Cosentino che lo rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile;
assegno mensile
invalidità civile;
disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare in capo alla parte resistente,
l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento della
prestazione assistenziale per cui è causa. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà,
comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto all'accertamento
medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. Senza
1 pregiudizio di eventuali declaratorie di improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità
della domanda originariamente veicolata in sede di accertamento tecnico preventivo, con
favore di spese …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - rigettare il ricorso proposto poiché inammissibile,
improponibile e infondato e per l'effetto condividere, al fine del proprio convincimento, i
risultati della consulenza tecnica, a firma della dott.ssa in quanto la Persona_1
relazione si presenta accurata, esauriente e priva di vizi logici;
- accertare e dichiarare il
diritto della Sig.ra a percepire è da percentuale 75% fin dalla data di Controparte_1
revisione, ossia dal 10/11/2023, con la condanna dell' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione in suo favore,
[...]
di tutti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi sino al soddisfo, nonché al pagamento
delle spese e compenso professionale per il procedimento di A.T.P. e per il presente giudizio,
da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; oltre al
pagamento delle spese e compenso del presente procedimento, con distrazione a favore del
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre maggiorazione del 30% ex D.M.
55/2014, art. 4, comma 1 bis, rimborso generale, IVA e CPA come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il Controparte_1
riconoscimento del requisito sanitario per la pensione inabilità civile o l'assegno mensile invalidità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992,
non riconosciuto in sede amministrativa.
La c.t.u. nominata nella prima fase del giudizio, dott.ssa ha riconosciuto Persona_1
il requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile (per una percentuale di invalidità del 75%) dal 10.11.2023 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per la pensione inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992,
indennità di accompagnamento dal dicembre 2024.
2 A seguito di contestazione delle conclusioni del c.t.u., l' ha proposto ricorso in Pt_1
opposizione formulando le conclusioni sopra trascritte (la documentazione allegata dall' Pt_1
richiamata in ricorso è visibile telematicamente, anche in relazione alle contestazioni, sicché
può procedersi alla decisione della causa se pur vi è allegato non visibile in via telematica).
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L' afferma l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, con Pt_1
eccezione inammissibile per genericità.
Peraltro, si aggiunge ancora, tali questioni - così come le questioni relative ai requisiti per la prestazione diversi da quello sanitario, svolte dall' in maniera più specifica nella Pt_1
prima fase - non possono ritenersi neppure oggetto del giudizio, che non attiene alla verifica dei requisiti diversi da quello sanitario ed al riconoscimento del diritto, con conseguenziale inammissibilità anche della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto ed alla condanna al pagamento della prestazione.
Il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)],
si evidenzia, è procedimento che riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale, per evidente finalità deflattiva, è stato previsto un procedimento speciale.
3 In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell' in una fase successiva [cfr. Corte Cost. 243/2014: “… La mancata attribuzione a Pt_1
tale decreto dell'efficacia di titolo esecutivo è coerente con la natura del provvedimento,
atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il
decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul
merito della domanda, essendo necessaria da parte dell la verifica anche degli altri Pt_1
requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un
determinato beneficio (ad esempio il requisito reddituale, l'età, il requisito contributivo e
così via). Infatti, la norma censurata dispone che il decreto di omologa sia notificato agli
enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
centoventi giorni. In tale disciplina non si ravvisa alcuna irragionevolezza, che sarebbe
stata invece ben presente se si fosse attribuita efficacia esecutiva ad un atto dichiarativo,
per di più in carenza degli altri requisiti richiesti dalla legge ...”], in maniera tale che nei casi in cui l' , all'esito della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento, si Pt_1
apre in ipotesi un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni che
4 l' propone con il presente ricorso e potrà esserci pronuncia di accertamento del diritto e Pt_1
di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
In tal senso, del resto, depone anzitutto la chiara formulazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede al 1° comma l'accertamento tecnico per la “verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, stabilendosi dunque chiaramente l'ambito dell'accertamento con riferimento alle sole condizioni sanitarie.
In senso del tutto consequenziale, il comma 5 dell'articolo prevede l'omologa dell'accertamento del “requisito sanitario”, prevedendo poi, come detto, che l'ente competente deve verificare, in via successiva, la presenza di “tutti gli ulteriori requisiti”,
con riferimento letterale a tutti i requisiti ulteriori rispetto a quello sanitario, ribadendosi ancora che tali principi debbono estendersi anche alla fase di opposizione (cfr. Cass.
6085/2014: “… Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella
contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione
previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella
cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo
riconoscimento …”).
Va poi considerato che la sentenza che definisce il giudizio è inappellabile, talché, a voler affermare che il Giudice deve valutare anche i requisiti, diversi da quelli sanitari, per la sussistenza del diritto, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità della disposizione di legge nella parte in cui nega, violando il diritto di difesa, un grado del giudizio.
Infine, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte nell'ordinanza già citata n.
6085/2014, che riguardano il decreto di omologa ma che debbono estendersi anche al procedimento di opposizione, stante l'unitarietà del procedimento stesso, con cui la Corte
precisa che “… Il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non
a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta
sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare
5 "necessariamente", quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie,
precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta …”.
Non si condividono, in tal senso, le argomentazioni esposte dalla Suprema Corte rese nella sentenza n. 8533/2015, secondo cui: “… Non di meno l'ammissibilità dell presuppone CP_2
- come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale,
pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad
un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente
avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il
riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con
il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario …
Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti
sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza,
anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura
prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella
prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità
che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri
presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente
domanda l'a.t.p. … Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla
base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso
all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla
disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di
incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come
ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul
6 diritto vantato …”, atteso che, per quanto detto, appare molto più condivisibile l'opinione per cui il Giudice deve limitarsi all'accertamento tecnico, lasciando poi alla fase successiva la verifica - prima da parte dell' (come da espressa previsione normativa), poi, Pt_1
eventualmente, nel corso di un eventuale ordinario giudizio di merito in caso di mancato riconoscimento della prestazione - della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto.
L'interesse ad agire, in effetti, va valutato solo in riferimento al singolo spezzone - attinente alla sussistenza del requisito sanitario - di una fattispecie complessa che solo successivamente potrà avere una cognizione piena, come condivisibilmente affermato da
Cass. 6085/2014 cit., la quale opportunamente richiama il rilievo per cui “… il legislatore
pone l'ATP come fase preliminare in cui passare "necessariamente", quali che siano gli
ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione
richiesta …”, non potendosi, in merito, onerare la parte ricorrente alla dimostrazione compiuta dei requisiti per l'ottenimento della prestazione nella sede dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed aggiungendosi che, a ragionare diversamente, si anticiperebbe, di fatto, la cognizione in ordine alla sussistenza del diritto.
Al riguardo, non può che evidenziarsi che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8533/2015,
fa riferimento ad una valutazione sommaria di difficile interpretazione e collocazione processuale, non chiarendosi i termini di tale cognizione sommaria (che pare assumere un carattere particolarmente sommario, atteso che si fa riferimento ai casi in cui “…
manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.
…”).
Occorre invece sempre considerare che si tratta di procedimenti diversi. Il procedimento per a.t.p.o. rimane limitato alla verifica della condizione sanitaria;
l'accertamento del diritto alla prestazione è altra cosa e per esso occorre comunque un normale procedimento di merito,
7 rispetto al quale la verifica tecnica si pone in via preventiva [cfr. ancora Cass. 6085/2014:
“… Il tratto essenziale è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese
al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di
invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico"
giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti
dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova
disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si
scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata
da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma
eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata
l'esistenza dei requisiti non sanitari …”].
Ciò posto, l' afferma la non condivisibilità della c.t.u. espletata nella prima fase. Pt_1
In senso contrario, tuttavia, la c.t.u. appare motivata in maniera adeguata e condivisibile, in particolare in riferimento alla valutazione delle gravi patologie del ricorrente - esiti di neoplasia, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva grave, gonartrosi severa -, tali da determinare il requisito sanitario oggetto di giudizio.
Su tali premesse, ribadito che l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, deve darsi seguito alle conclusioni del c.t.u. dott.ssa , dichiarandosi la Per_1
sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile invalidità civile con decorrenza del
10.11.2023.
La domanda formulata nella prima fase per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3,
legge 104/1992 deve rigettarsi, attesa la mancata contestazione delle conclusioni della dott.ssa . Per_1
In ordine alle spese di lite, richiamato il principio per cui: “Nel giudizio
di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio
8 svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza,
quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con
riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di
istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito” (Cass. Sez. Lav. 11130/2025), le stesse si compensano in ragione del riconoscimento parziale del requisito sanitario chiesto nella prima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza del
10.11.2023;
rigetta la domanda formulata nella prima fase per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma
3, legge 104/1992;
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione formulata da parte resistente;
compensa le spese di lite per entrambe le fasi del procedimento.
Si comunichi.
Cosenza, 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9