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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2548/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRARO GIOVANNA e dell'avv. BENUCCI GIULIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FERRARO GIOVANNA e dell'avv. BENUCCI GIULIA RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 9/12/2023; avente ad oggetto: separazione consensuale
Visto il ricorso con il quale il sig. e Parte_1 CP_1
hanno introdotto la richiesta di separazione consensuale,
[...] esponendo di aver contratto matrimonio in data in data 1/9/2002 e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, Atto n. 242 parte 2 serie A - anno 2002;
rilevato che dall'unione è nata, in data 3/9/2005, la figlia Persona_1
;
[...] che i coniugi hanno acquistato in comproprietà, al 50%, la casa coniugale posta in Prato, Via Braga, n. 13/G; che la sig.ra è dipendente dalla e percepisce Pt_1 Organizzazione_1 uno stipendio di € 1.200,00 mensili, mentre il sig. lavora presso CP_1
con uno stipendio mensile di circa € 1.100; Org_2 che una serie di incomprensioni tra i coniugi hanno reso, ormai, intollerabile la convivenza;
rilevato che con dichiarazione allegata al ricorso i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione;
che le parti hanno concordato sulle seguenti condizioni per la separazione:
1) Convivenza
– I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto. 2) Abitazione coniugale
– Il Sig. proprietario del 50% della casa coniugale posta in Prato Controparte_1
Via Braga 13 /G (cfr. doc. nr. 2) e precisamente:
– a) fabbricato per civile abitazione di tipologia terra – tetto, dispoto su di un unico piano fuori terra ,oltre al piano seminterrato, e composto, al piano terra , da soggiorno-cucina, due camere, due servizi igienici,disimpegno; con annesso resede di proprietà esclusiva frontale e laterale, e, al piano seminterrato, da un vano uso taverna e da un piccolo ripostiglio;
vano ad uso autorimessa ubicato al piano seminterrato del predetto fabbricato
– DATI CATASTALI: censito al Catasto Fabbricati del comune di Prato nel foglio di mappa 90, particella 1245 sub.7, categoria A/2, classe 6, vani 6, rendita catastale euro 945,12, l'abitazione, la taverna ed il resede particella 1245 sub.14, categoria C/6, classe 7, mq 17, rendita catastale euro 151,01, il vano autorimessa;
– si impegna a trasferire entro 60 giorni dalla sentenza di separazione la nuda proprietà della sua quota alla figlia e a costituire usufrutto a favore della signora Persona_1
I signori e considerano tale Parte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferimento di proprietà e la costituzione di usufrutto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in merito le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e ribadito dalle Sentenze della Corte di Cassazione n.11458 del 30 maggio 2005 e n.16348 del 28 giugno 2013 (esenzione di imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo); Le parti convengono che le spese notarili, per il trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra a saranno sostenute dal Sig. Persona_1 Controparte_1 – Il Sig. entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di separazione Controparte_1 provvederà a ritirare dall'immobile, già casa coniugale, i propri effetti personali oltre agli oggetti di sua esclusiva proprietà che si trovano nel garage, cassette di attrezzi da lavoro, vini ecc. 3) Mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne – studente
_1
– Il Sig. - che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed Controparte_1 all'assistenza sia morale che materiale della figlia - corrisponderà, a far data _1 dalla sottoscrizione dell'atto di separazione, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
– Per quanto attiene alle spese comprese nel suddetto assegno di mantenimento, i Sig.ri sono concordi nel ritenere che rientrano in tale contributo al Parte_2 mantenimento ordinario le seguenti spese: vitto, utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, trattamenti estetici;
– Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non oltre il giorno Controparte_1
5 (cinque) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1 iban [...];
– Il Sig. si impegna altresì a corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1 la somma mensile di € 150,00 sul conto corrente alla stessa intestato, iban _1
[...]; tale somma a titolo di “paghetta” è già in uso nella prassi familiare;
– I genitori sono concordi nel ritenere che saranno totalmente a carico del Sig.
le seguenti spese straordinarie: Controparte_1
– libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto eventualmente in uso alla figlia quando acquistato con l'accordo di _1 entrambi i genitori, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni, attività sportive, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie non effettuate tramite SSN. Le spese straordinarie devono essere tutte, tranne le urgenti e indifferibili, concordate tra i genitori.
4) che coabiterà con la madre nella già casa coniugale, frequenterà il padre _1 liberamente, concordando con lo stesso incontri settimanali e vacanze, anche tenuto conto della maggiore età.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e dichiarano nel contempo, di avere risolto ogni questione economica e di non avere nient'altro a che pretendere in riferimento al pregresso rapporto di coniugio ed a nessun titolo o ragione, ogni questione di natura economica deve ritenersi risolta e transata.
6) I coniugi sono concordi nel dare esecuzione all' accordo dalla data di sottoscrizione dello stesso.”
Ritenuto che ricorrono i requisiti previsti per omologare la separazione alle condizioni indicate dai coniugi;
che quindi sussistono i presupposti di legge;
che, pertanto, deve essere omologata la separazione, alle condizioni chieste dai ricorrenti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale tra C.F. ) nata [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6/12/1970 in ordine al matrimonio concordatario celebrato a Prato, in data 1/9/2002 e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, Atto N. 242 parte 2 serie A - anno 2002), alle seguenti condizioni: 1) Convivenza
– I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto. 2) Abitazione coniugale – Il Sig. proprietario del 50% della casa coniugale posta in Prato Controparte_1
Via Braga 13 /G (cfr. doc. nr. 2) e precisamente:
– a) fabbricato per civile abitazione di tipologia terra – tetto, dispoto su di un unico piano fuori terra ,oltre al piano seminterrato, e composto, al piano terra , da soggiorno-cucina, due camere, due servizi igienici,disimpegno; con annesso resede di proprietà esclusiva frontale e laterale, e, al piano seminterrato, da un vano uso taverna e da un piccolo ripostiglio;
vano ad uso autorimessa ubicato al piano seminterrato del predetto fabbricato
– DATI CATASTALI: censito al Catasto Fabbricati del comune di Prato nel foglio di mappa 90, particella 1245 sub.7, categoria A/2, classe 6, vani 6, rendita catastale euro 945,12, l'abitazione, la taverna ed il resede particella 1245 sub.14, categoria C/6, classe 7, mq 17, rendita catastale euro 151,01, il vano autorimessa;
– si impegna a trasferire entro 60 giorni dalla sentenza di separazione la nuda proprietà della sua quota alla figlia e a costituire usufrutto a favore della signora Persona_1
I signori e considerano tale Parte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferimento di proprietà e la costituzione di usufrutto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in merito le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e ribadito dalle Sentenze della Corte di Cassazione n.11458 del 30 maggio 2005 e n.16348 del 28 giugno 2013 (esenzione di imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo); Le parti convengono che le spese notarili, per il trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra a saranno sostenute dal Sig. Persona_1 Controparte_1
– Il Sig. entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di separazione Controparte_1 provvederà a ritirare dall'immobile, già casa coniugale, i propri effetti personali oltre agli oggetti di sua esclusiva proprietà che si trovano nel garage, cassette di attrezzi da lavoro, vini ecc. 3) Mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne – studente
_1
– Il Sig. - che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed Controparte_1 all'assistenza sia morale che materiale della figlia - corrisponderà, a far data _1 dalla sottoscrizione dell'atto di separazione, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
– Per quanto attiene alle spese comprese nel suddetto assegno di mantenimento, i Sig.ri sono concordi nel ritenere che rientrano in tale contributo al Parte_2 mantenimento ordinario le seguenti spese: vitto, utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, trattamenti estetici;
– Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non oltre il giorno Controparte_1
5 (cinque) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1 iban [...];
– Il Sig. si impegna altresì a corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1 la somma mensile di € 150,00 sul conto corrente alla stessa intestato, iban _1
[...]; tale somma a titolo di “paghetta” è già in uso nella prassi familiare;
– I genitori sono concordi nel ritenere che saranno totalmente a carico del Sig.
le seguenti spese straordinarie: Controparte_1
– libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto eventualmente in uso alla figlia quando acquistato con l'accordo di _1 entrambi i genitori, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni, attività sportive, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie non effettuate tramite SSN. Le spese straordinarie devono essere tutte, tranne le urgenti e indifferibili, concordate tra i genitori.
4) che coabiterà con la madre nella già casa coniugale, frequenterà il padre _1 liberamente, concordando con lo stesso incontri settimanali e vacanze, anche tenuto conto della maggiore età.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e dichiarano nel contempo, di avere risolto ogni questione economica e di non avere nient'altro a che pretendere in riferimento al pregresso rapporto di coniugio ed a nessun titolo o ragione, ogni questione di natura economica deve ritenersi risolta e transata. 6) I coniugi sono concordi nel dare esecuzione all' accordo dalla data di sottoscrizione dello stesso.” Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2548/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRARO GIOVANNA e dell'avv. BENUCCI GIULIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FERRARO GIOVANNA e dell'avv. BENUCCI GIULIA RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 9/12/2023; avente ad oggetto: separazione consensuale
Visto il ricorso con il quale il sig. e Parte_1 CP_1
hanno introdotto la richiesta di separazione consensuale,
[...] esponendo di aver contratto matrimonio in data in data 1/9/2002 e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, Atto n. 242 parte 2 serie A - anno 2002;
rilevato che dall'unione è nata, in data 3/9/2005, la figlia Persona_1
;
[...] che i coniugi hanno acquistato in comproprietà, al 50%, la casa coniugale posta in Prato, Via Braga, n. 13/G; che la sig.ra è dipendente dalla e percepisce Pt_1 Organizzazione_1 uno stipendio di € 1.200,00 mensili, mentre il sig. lavora presso CP_1
con uno stipendio mensile di circa € 1.100; Org_2 che una serie di incomprensioni tra i coniugi hanno reso, ormai, intollerabile la convivenza;
rilevato che con dichiarazione allegata al ricorso i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione;
che le parti hanno concordato sulle seguenti condizioni per la separazione:
1) Convivenza
– I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto. 2) Abitazione coniugale
– Il Sig. proprietario del 50% della casa coniugale posta in Prato Controparte_1
Via Braga 13 /G (cfr. doc. nr. 2) e precisamente:
– a) fabbricato per civile abitazione di tipologia terra – tetto, dispoto su di un unico piano fuori terra ,oltre al piano seminterrato, e composto, al piano terra , da soggiorno-cucina, due camere, due servizi igienici,disimpegno; con annesso resede di proprietà esclusiva frontale e laterale, e, al piano seminterrato, da un vano uso taverna e da un piccolo ripostiglio;
vano ad uso autorimessa ubicato al piano seminterrato del predetto fabbricato
– DATI CATASTALI: censito al Catasto Fabbricati del comune di Prato nel foglio di mappa 90, particella 1245 sub.7, categoria A/2, classe 6, vani 6, rendita catastale euro 945,12, l'abitazione, la taverna ed il resede particella 1245 sub.14, categoria C/6, classe 7, mq 17, rendita catastale euro 151,01, il vano autorimessa;
– si impegna a trasferire entro 60 giorni dalla sentenza di separazione la nuda proprietà della sua quota alla figlia e a costituire usufrutto a favore della signora Persona_1
I signori e considerano tale Parte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferimento di proprietà e la costituzione di usufrutto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in merito le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e ribadito dalle Sentenze della Corte di Cassazione n.11458 del 30 maggio 2005 e n.16348 del 28 giugno 2013 (esenzione di imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo); Le parti convengono che le spese notarili, per il trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra a saranno sostenute dal Sig. Persona_1 Controparte_1 – Il Sig. entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di separazione Controparte_1 provvederà a ritirare dall'immobile, già casa coniugale, i propri effetti personali oltre agli oggetti di sua esclusiva proprietà che si trovano nel garage, cassette di attrezzi da lavoro, vini ecc. 3) Mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne – studente
_1
– Il Sig. - che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed Controparte_1 all'assistenza sia morale che materiale della figlia - corrisponderà, a far data _1 dalla sottoscrizione dell'atto di separazione, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
– Per quanto attiene alle spese comprese nel suddetto assegno di mantenimento, i Sig.ri sono concordi nel ritenere che rientrano in tale contributo al Parte_2 mantenimento ordinario le seguenti spese: vitto, utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, trattamenti estetici;
– Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non oltre il giorno Controparte_1
5 (cinque) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1 iban [...];
– Il Sig. si impegna altresì a corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1 la somma mensile di € 150,00 sul conto corrente alla stessa intestato, iban _1
[...]; tale somma a titolo di “paghetta” è già in uso nella prassi familiare;
– I genitori sono concordi nel ritenere che saranno totalmente a carico del Sig.
le seguenti spese straordinarie: Controparte_1
– libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto eventualmente in uso alla figlia quando acquistato con l'accordo di _1 entrambi i genitori, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni, attività sportive, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie non effettuate tramite SSN. Le spese straordinarie devono essere tutte, tranne le urgenti e indifferibili, concordate tra i genitori.
4) che coabiterà con la madre nella già casa coniugale, frequenterà il padre _1 liberamente, concordando con lo stesso incontri settimanali e vacanze, anche tenuto conto della maggiore età.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e dichiarano nel contempo, di avere risolto ogni questione economica e di non avere nient'altro a che pretendere in riferimento al pregresso rapporto di coniugio ed a nessun titolo o ragione, ogni questione di natura economica deve ritenersi risolta e transata.
6) I coniugi sono concordi nel dare esecuzione all' accordo dalla data di sottoscrizione dello stesso.”
Ritenuto che ricorrono i requisiti previsti per omologare la separazione alle condizioni indicate dai coniugi;
che quindi sussistono i presupposti di legge;
che, pertanto, deve essere omologata la separazione, alle condizioni chieste dai ricorrenti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale tra C.F. ) nata [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6/12/1970 in ordine al matrimonio concordatario celebrato a Prato, in data 1/9/2002 e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, Atto N. 242 parte 2 serie A - anno 2002), alle seguenti condizioni: 1) Convivenza
– I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto. 2) Abitazione coniugale – Il Sig. proprietario del 50% della casa coniugale posta in Prato Controparte_1
Via Braga 13 /G (cfr. doc. nr. 2) e precisamente:
– a) fabbricato per civile abitazione di tipologia terra – tetto, dispoto su di un unico piano fuori terra ,oltre al piano seminterrato, e composto, al piano terra , da soggiorno-cucina, due camere, due servizi igienici,disimpegno; con annesso resede di proprietà esclusiva frontale e laterale, e, al piano seminterrato, da un vano uso taverna e da un piccolo ripostiglio;
vano ad uso autorimessa ubicato al piano seminterrato del predetto fabbricato
– DATI CATASTALI: censito al Catasto Fabbricati del comune di Prato nel foglio di mappa 90, particella 1245 sub.7, categoria A/2, classe 6, vani 6, rendita catastale euro 945,12, l'abitazione, la taverna ed il resede particella 1245 sub.14, categoria C/6, classe 7, mq 17, rendita catastale euro 151,01, il vano autorimessa;
– si impegna a trasferire entro 60 giorni dalla sentenza di separazione la nuda proprietà della sua quota alla figlia e a costituire usufrutto a favore della signora Persona_1
I signori e considerano tale Parte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferimento di proprietà e la costituzione di usufrutto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in merito le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e ribadito dalle Sentenze della Corte di Cassazione n.11458 del 30 maggio 2005 e n.16348 del 28 giugno 2013 (esenzione di imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo); Le parti convengono che le spese notarili, per il trasferimento della quota dell'immobile di cui sopra a saranno sostenute dal Sig. Persona_1 Controparte_1
– Il Sig. entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di separazione Controparte_1 provvederà a ritirare dall'immobile, già casa coniugale, i propri effetti personali oltre agli oggetti di sua esclusiva proprietà che si trovano nel garage, cassette di attrezzi da lavoro, vini ecc. 3) Mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne – studente
_1
– Il Sig. - che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed Controparte_1 all'assistenza sia morale che materiale della figlia - corrisponderà, a far data _1 dalla sottoscrizione dell'atto di separazione, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
– Per quanto attiene alle spese comprese nel suddetto assegno di mantenimento, i Sig.ri sono concordi nel ritenere che rientrano in tale contributo al Parte_2 mantenimento ordinario le seguenti spese: vitto, utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, trattamenti estetici;
– Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non oltre il giorno Controparte_1
5 (cinque) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1 iban [...];
– Il Sig. si impegna altresì a corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1 la somma mensile di € 150,00 sul conto corrente alla stessa intestato, iban _1
[...]; tale somma a titolo di “paghetta” è già in uso nella prassi familiare;
– I genitori sono concordi nel ritenere che saranno totalmente a carico del Sig.
le seguenti spese straordinarie: Controparte_1
– libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto eventualmente in uso alla figlia quando acquistato con l'accordo di _1 entrambi i genitori, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni, attività sportive, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie non effettuate tramite SSN. Le spese straordinarie devono essere tutte, tranne le urgenti e indifferibili, concordate tra i genitori.
4) che coabiterà con la madre nella già casa coniugale, frequenterà il padre _1 liberamente, concordando con lo stesso incontri settimanali e vacanze, anche tenuto conto della maggiore età.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e dichiarano nel contempo, di avere risolto ogni questione economica e di non avere nient'altro a che pretendere in riferimento al pregresso rapporto di coniugio ed a nessun titolo o ragione, ogni questione di natura economica deve ritenersi risolta e transata. 6) I coniugi sono concordi nel dare esecuzione all' accordo dalla data di sottoscrizione dello stesso.” Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi