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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Marcello MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Enrica Di TURSI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2323 R.G. relativo all'anno 2023, avente ad oggetto:
"Separazione giudiziale", riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo Parte 1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito CO 1
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il CO_2 presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENTORE EX LEGE- All'udienza del 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio il Con ricorso depositato in data 19.04.2023, la sig.ra con cui aveva contratto in data 10-06-2005 matrimonio in sig. CO_1
Massafra (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massafra (TA) con atto n. 47 parte II S.A. anno 2005,e, premesso che dalla loro unione erano nate a Bari (BA) le figlie Per 1 (nata il [...]) e Per 2 (nata il [...]), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, dacché vivevano separati di fatto dall'anno 2021, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento delle medesime presso di essa nell'abitazione coniugale sita in
Massafra (TA) alla Via Zaccometti n. 1; l'assegnazione ad ella ricorrente della casa coniugale nonché del box auto pertinente all'abitazione sito in Massafra (TA) alla Via Pisanelli n. 84; la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili per ciascuna figlia minore, ed un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili alla predetta, con vittoria di spese in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta e cumulo di domande di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13.07.2023, il sig. CO 1
,
non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva l'affido congiunto delle figlie minori con collocamento presso il padre o in subordine presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario delle figlie minori, nulla a carico di egli resistente a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, euro 500,00 per ciascuna figlia quale assegno di mantenimento delle minori ove le stesse fossero state collocate presso la madre;
previo passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe dichiarato la separazione personale dei coniugi e decorso il termine di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra
(TA) il 10.06.2005, con vittoria di spese;
All'udienza presidenziale del 10.10.2023, fallito il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta, considerato, altresì, che le parti non avevano avanzato richieste istruttorie, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti datati 18.10.2023: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, affidate le figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente, disposto che il padre CO 1 esercitasse il diritto dovere di visita con le figlie minori e si potesse intrattenere con le stesse il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica sera. Che lo stesso trascorresse con i figli il periodo delle vacanze di Natale dal giorno 23 dicembre ore 16.00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16.00 al successivo 6 gennaio degli anni pari, il giorno di Pasqua degli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo degli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti avrebbero preso entro il mese di giugno, con la precisazione che tali modalità potevano liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti, sempre tenendo presente le esigenze scolastiche e del tempo libero dei figli e lavorative dei genitori;
a carico del CP 1 veniva posto l'obbligo di corrispondere alla moglie Parte 1 a
,
titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 1.200,00 (in ragione di euro
600,00 per ciascuna figlia) con decorrenza da ottobre 2023, con scadenza al giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla moglie Parte 1 un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2023;
Con sentenza non definitiva n. 2810/2023 del 18.10.2023, pubblicata il 21.11.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi nata a [...] 1 '
il 16.06.1972 e nato a [...] il [...], disponendo, con CO 1 separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio innanzi al G.I.
All'udienza del 22.02.2024, fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 23.02.2024 il G.I. disponeva che l'assegno unico fosse assegnato al 50% a ciascuna delle parti come per legge e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. n.1, 2 e 3.
Con istanza urgente ex art. 709 co. 4 c.p.c. del 13.04.2024 il resistente sollecitava la ricorrente a rendicontare sulla gestione dell'indennità di frequenza percepita dalla figlia minore Per 2 e la sig.ra Parte 1 provvedeva a depositare tale rendicontazione con i giustificativi di spesa in favore del centro logopedico di Bitritto da novembre 2023 al giugno 2024.
Venivano, pertanto, ex art. 189 c.p.c. depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Il difensore di parte ricorrente così precisava le proprie conclusioni: a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massafra per le annotazioni di rito;
b)
Assegnare la casa coniugale sita in Massafra (Ta) alla via Zaccometti n. 1 alla sig.ra Parte 1
[...] con tutti gli arredi e il box auto situato in Massafra alla via Pisanelli in via esclusiva perché pertinente all'abitazione principale;
c) Affidare in maniera esclusiva, atteso il totale disinteresse e l'ostracismo mostrato dal dott. CP 1 nei confronti delle figlie, le minori nata il [...] a [...] ed Persona 4 nata il [...] a [...] 3
alla sig.ra con stabile collocazione abitativa delle medesime presso la Parte 1 '
stessa in Massafra alla via Zaccometti n. 1; d) Confermare che il dott. CP_1 potrà esercitare il diritto di visita per incontrare e trattenere con se le proprie figlie Per_2 e Per 1 compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze e le abitudini delle stesse con le seguenti modalità così come statuite dal Tribunale di Taranto: il dott. CP 1 potrà e dovrà vedere e trattenere con se le proprie figlie ogni martedì e giovedì dalle 16.00 alle 21.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 13.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica nonché dal 23 Dicembre ore 9 al 30 Dicembre ore 21.00 negli anni pari, dal 30
Dicembre ore 9.00 al 6 Gennaio ore 21.00 negli anni dispari, dal giovedì Santo ore 9.00 al martedì successivo ore 21.00 negli anni dispari;
venti giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno entro il mese di Giugno.
Quanto sopra specificato potrà essere modificato qualora i coniugi raggiungano accordi diversi;
e) Porre a carico del sig. CO_1 un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e della moglie pari ad €4.000,00 con rivalutazione Istat, in ragione di € 1.500,00 per ogni figlia ed € 1.000,00 per la moglie, oltre al 100% dell'assegno unico ed al 100% delle spese straordinarie di entrambe le figlie necessarie secondo l'attuale tenore di vita e non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale previste dal Protocollo del
Tribunale di Taranto. La sig.ra Parte 1 dovrà percepire direttamente dall'Inps sia il 100% dell'assegno unico, oltre l'indennità di frequenza al 100% della minore Per_2 per i nove mesi di erogazione da parte dell'Inps; f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avv.ti di Taranto in via provvisoria.
La difesa di parte resistente così precisava le proprie conclusioni: 1) Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il diritto-dovere del padre di incontrare le figlie secondo le seguenti modalità: il lunedì dalle ore 19,00 alle ore
22,00 martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica sera. Inoltre, il CP 1 trascorrerà con le figlie il periodo delle vacanze di Natale dal giorno
23 dicembre ore 16:00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16:00 al successivo 6 gennaio negli anni pari, il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo negli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti prenderanno entro il mese di giugno. Tali modalità potranno liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti sempre tenendo presente le esigenze scolastiche, del tempo libero e di vita dei figli e lavorative dei genitori;
2) Determinare in €
500,00 per ciascuna figlia il concorso dovuto dal padre nel mantenimento delle figlie, oltre adeguamento Istat come per legge e spese nella misura del 50% per ciascun genitore come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Taranto. Assegno unico universale al 50% ad entrambi i genitori come per legge. 3) Disporre che l'indennità di frequenza della figlia Per 2 sia gestita dal padre. 4) Revocare l'assegno di mantenimento disposto per la Parte 1 all'esito dell'udienza presidenziale, difettandone i presupposti e per tutte le motivazioni esposte in atti;
5)
Assegnare la casa coniugale con gli arredi ivi esistenti, alla Parte 1 in quanto genitore collocatario delle figlie minori;
Con separata ordinanza rimettere la causa sul ruolo per Dichiarare ex art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1 e Parte 1 determinare il concorso paterno nel mantenimento delle minori, nulla a titolo di assegno divorzile, difettandone la domanda;
6) Condannare la ricorrente alle spese e competenze di causa.
All'udienza del 19.09.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi nell'impugnativa delle avverse richieste e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, le quali attengono all'affidamento delle figlie minori e alle ulteriori questioni patrimoniali.
AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DOVERE DI
VISITA
In ordine all'affidamento delle figlie minori appare opportuno confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, non essendovi ragione ostative per derogare al regime della bigenitorialità certamente preferibile.
D'altronde quanto lamentato dalla ricorrente circa il disinteresse del padre verso le figlie minori (e specificatamente il mancato esercizio del diritto dovere di visita, la mancata corresponsione del
50% delle spese straordinarie, il rifiuto di accompagnare la minore Per_2 a Bitritto per le sedute di logopedia, il mancato incasso dall'Inps del 50% dell'assegno unico per le minori etc.) non è risultato in alcun modo provato nel presente giudizio.
CO_1 con le due figliePer quanto riguarda il regime di frequentazione del sig. minori si dispone, visto anche quanto dedotto dal resistente nelle comparse conclusionali che il diritto dovere di visita del predetto con le figlie minori,possa essere esercitato il lunedi' dalle ore
19,00 alle ore 21,30, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 17.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica sera. Il CP 1 trascorrera' con i figli il periodo delle vacanze di
Natale dal giorno 23 dicembre ore 16.00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16.00 al successivo 6 gennaio degli anni pari, il giorno di Pasqua degli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo degli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti avrebbero preso entro il mese di giugno, con la precisazione che tali modalità potranno liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti, sempre tenendo presente le esigenze scolastiche e del tempo libero dei figli e lavorative dei genitori.
Detto regime risponde all'esigenza di conservazione di rapporti proficui e duraturi tra le minori ed il genitore con cui non convivono abitualmente.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Massafra (TA) alla Via Zaccometti n. 1 e della relativa pertinenza di Via Pisanelli n. 84, di cui i coniugi Parte 1 CP 1 sono
comproprietari al 50%, questa va assegnata alla sig.ra Parte 1 in ragione del collocamento presso di lei delle figlie minori Per_2 e Per 1 e non essendoci stata opposizione da parte resistente, confermando anche su tale punto i provvedimenti presidenziali del 18.10.2023.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA PROLE
Per quanto concerne gli aspetti economici appare equo e congruo determinare l'assegno mensile di mantenimento da porre a carico del resistente in favore delle figlie minori in complessivi euro
1.200,00 mensili (nella misura di euro 600,00 per ciascuna figlia), come meglio di seguito statuito.
Parte 1In particolare, la sig.ra all'udienza presidenziale del 10-10-2023 ha dichiarato che il coniuge "....Fino a dicembre 2022 lui mi corrispondeva per il mantenimento mio, delle ragazze e per la gestione della casa circa 2.400,00 euro mensili, da gennaio 2023 i rapporti si sono un po' deteriorati sicché lui mi corrispondeva circa 1.500 euro al mese oltre le utenze però mi ritraeva il 50% delle spese straordinarie" "mio marito è medico specialista in medicina del lavoro e psicoterapeuta"...; il sig. CO_1 ha dichiarato testualmente:
"da quando sono andato via di casa corrispondo a mia moglie e per le mie figlie circa 1.200,00 -
1.400,00 euro oltre le spese per l'abitazione” nonché “da dicembre 2022 avendo inaugurato il bb ho corrisposto le spese straordinarie a metà”.
Dette dichiarazioni non risultano contrastate da alcun dato istruttorio di segno contrario, dacché' nel fascicolo di parte ricorrente risultano depositati certificato occupazionale 30.01.2023 del
Centro per l'impiego di Massafra e autocertificazione della sig.ra Parte_1 allagata all'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, da cui risulta che la stessa non ha una stabile occupazione lavorativa ed e' priva di reddito da lavoro.
Nel fascicolo di parte resistente risultano depositate le dichiarazioni dei redditi 2021-2022 e 2023 relative ai periodi d'imposta 2020-2021 e 2022 ove risulta dichiarato del sig. CP 1
rispettivamente buoni redditi complessivi lordi pari rispettivamente ad euro 40.000,00 -
30.000,00 e 35.000,00. Risultano depositati, altresì, gli estratti conto della AN IB
(6.800,00 euro circa al 31.03.2022) e BN (69.000,00 euro circa al 31.03.2022) nonché piano di accumulo ING (36.000,00 euro circa al 31.03.2023). Alla luce di tali dati, non essendo stati offerti dalle parti altri mezzi di prova idonei a precisare le capacità reddituali di esse, appare, come summenzionato, congruo ed equo confermare in capo al sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie minori CO_1
Per 2 e Per 1 la somma complessiva di euro 1.200,00 mensili, in ragione di euro 600,00 per ciascuna delle aventi diritto, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, il tutto con scadenza entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge.
Per quanto riguarda l'indennita' di frequenza della figlia Per 2 non vi e' ragione per modificare la regolamentazione dell'indennita' di frequenza relativa alla minore che ben potra' continuare ad essere assegnata e gestita dalla madre della predetta, previa adeguata rendicontazione annuale con allegata documentazione al padre della minore, odierno resistente. Del resto, la Parte 1 ha rendicontato sulla gestione dell'indennità offrendo documentazione attestante i pagamenti effettuati in favore del centro logopedico di Bitritto da novembre 2023 al giugno 2024 relativamente alla figlia Per 2 sicche' non vi e' ragione per una diversa gestione dell'indennita' predetta con rendicontazione annuale .
ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE
Quanto alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Occorre aver riguardo quindi alle potenzialità reddituali delle parti, alla capacità lavorativa anche in relazione all'età delle parti stesse. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato in quanto l'assegno di mantenimento è dovuto se esiste una disparità economica tra i due ex coniugi e se chi tra i due ha un reddito inferiore non sia in grado di lavorare rendendosi autonomo.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo squilibrio reddituale tra le parti in causa, che giustifica la conferma della corresponsione della somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese,da parte del sig. CO 1 ,medico specialista in medicina del in favore della sig.ra Parte 1lavoro, proprietario di vari immobili, ultracinquantenne, classe 1972, che non risulta avere una stabile occupazione lavorativa(vedi stato occupazionale, all. 5), ne' tantomeno esperienze lavorative e competenze professionali specifiche, in un contesto territoriale e temporale in cui e' notoria la crisi lavorativa, il cui dichiarato reddito ai fini irpef derivante dagli immobili da ella posseduti risulterebbe modesto(euro
438,17), risultando la predetta anche ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di questo giudizio di separazione vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) CONFERMA l'affidamento delle figlie minori Per 2 e Per 1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Massafra (TA) alla Via Zaccometti Parte 1 ove abiterà n. 1 con la relativa pertinenza di Via Pisanelli n. 84 alla sig.ra con le figlie minori;
CO_1 eserciti il diritto dovere di visita con le figlie minori 3) DISPONE che il sig. con le modalita' meglio specificate nella parte motiva;
4) CONFERMA a carico del sig. CO 1 l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un assegno mensile di euro 1.200,00 per il concorso nel Parte 1 mantenimento delle figlie minori, in ragione di euro 600,00 per ciascuna avente diritto, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il tutto con scadenza entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per l'interesse di entrambi i figli, come individuate nel protocollo adottato presso questo Tribunale, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge;
5) CONFERMA a carico del sig. CO_1 l'obbligo di corrispondere alla sig.ra
Parte 1 un assegno mensile di euro 500,00 per il concorso al mantenimento della stessa, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite di questo giudizio di separazione. 7) DISPONE per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza
Così deciso in Taranto, il 18 10 2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Emanuele Simone, tirocinante GOP presso il Tribunale di Taranto. REPVBBECA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2323 – 2023 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo Parte 1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito CO_1
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENTORE EX LEGE-
****** Rilevato che con odierna sentenza si è provveduto in ordine alla separazione giudiziale intervenuta tra le parti e che la causa deve continuare per la pronuncia in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente;
rimette le parti dinanzi al Giudice relatore gia' delegato all'udienza del 1707 2025, ore
12,00 per il prosieguo del giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.10.2024 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Emanuele Simone, tirocinante GOP presso il Tribunale di Taranto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Marcello MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Enrica Di TURSI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2323 R.G. relativo all'anno 2023, avente ad oggetto:
"Separazione giudiziale", riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo Parte 1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito CO 1
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il CO_2 presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENTORE EX LEGE- All'udienza del 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizio il Con ricorso depositato in data 19.04.2023, la sig.ra con cui aveva contratto in data 10-06-2005 matrimonio in sig. CO_1
Massafra (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massafra (TA) con atto n. 47 parte II S.A. anno 2005,e, premesso che dalla loro unione erano nate a Bari (BA) le figlie Per 1 (nata il [...]) e Per 2 (nata il [...]), chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, dacché vivevano separati di fatto dall'anno 2021, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
l'affido congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento delle medesime presso di essa nell'abitazione coniugale sita in
Massafra (TA) alla Via Zaccometti n. 1; l'assegnazione ad ella ricorrente della casa coniugale nonché del box auto pertinente all'abitazione sito in Massafra (TA) alla Via Pisanelli n. 84; la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili per ciascuna figlia minore, ed un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili alla predetta, con vittoria di spese in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta e cumulo di domande di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13.07.2023, il sig. CO 1
,
non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva l'affido congiunto delle figlie minori con collocamento presso il padre o in subordine presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario delle figlie minori, nulla a carico di egli resistente a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, euro 500,00 per ciascuna figlia quale assegno di mantenimento delle minori ove le stesse fossero state collocate presso la madre;
previo passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe dichiarato la separazione personale dei coniugi e decorso il termine di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra
(TA) il 10.06.2005, con vittoria di spese;
All'udienza presidenziale del 10.10.2023, fallito il tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta, considerato, altresì, che le parti non avevano avanzato richieste istruttorie, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti datati 18.10.2023: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, affidate le figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente, disposto che il padre CO 1 esercitasse il diritto dovere di visita con le figlie minori e si potesse intrattenere con le stesse il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica sera. Che lo stesso trascorresse con i figli il periodo delle vacanze di Natale dal giorno 23 dicembre ore 16.00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16.00 al successivo 6 gennaio degli anni pari, il giorno di Pasqua degli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo degli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti avrebbero preso entro il mese di giugno, con la precisazione che tali modalità potevano liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti, sempre tenendo presente le esigenze scolastiche e del tempo libero dei figli e lavorative dei genitori;
a carico del CP 1 veniva posto l'obbligo di corrispondere alla moglie Parte 1 a
,
titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di euro 1.200,00 (in ragione di euro
600,00 per ciascuna figlia) con decorrenza da ottobre 2023, con scadenza al giorno dieci di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla moglie Parte 1 un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2023;
Con sentenza non definitiva n. 2810/2023 del 18.10.2023, pubblicata il 21.11.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi nata a [...] 1 '
il 16.06.1972 e nato a [...] il [...], disponendo, con CO 1 separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio innanzi al G.I.
All'udienza del 22.02.2024, fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 23.02.2024 il G.I. disponeva che l'assegno unico fosse assegnato al 50% a ciascuna delle parti come per legge e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. n.1, 2 e 3.
Con istanza urgente ex art. 709 co. 4 c.p.c. del 13.04.2024 il resistente sollecitava la ricorrente a rendicontare sulla gestione dell'indennità di frequenza percepita dalla figlia minore Per 2 e la sig.ra Parte 1 provvedeva a depositare tale rendicontazione con i giustificativi di spesa in favore del centro logopedico di Bitritto da novembre 2023 al giugno 2024.
Venivano, pertanto, ex art. 189 c.p.c. depositate note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Il difensore di parte ricorrente così precisava le proprie conclusioni: a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massafra per le annotazioni di rito;
b)
Assegnare la casa coniugale sita in Massafra (Ta) alla via Zaccometti n. 1 alla sig.ra Parte 1
[...] con tutti gli arredi e il box auto situato in Massafra alla via Pisanelli in via esclusiva perché pertinente all'abitazione principale;
c) Affidare in maniera esclusiva, atteso il totale disinteresse e l'ostracismo mostrato dal dott. CP 1 nei confronti delle figlie, le minori nata il [...] a [...] ed Persona 4 nata il [...] a [...] 3
alla sig.ra con stabile collocazione abitativa delle medesime presso la Parte 1 '
stessa in Massafra alla via Zaccometti n. 1; d) Confermare che il dott. CP_1 potrà esercitare il diritto di visita per incontrare e trattenere con se le proprie figlie Per_2 e Per 1 compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze e le abitudini delle stesse con le seguenti modalità così come statuite dal Tribunale di Taranto: il dott. CP 1 potrà e dovrà vedere e trattenere con se le proprie figlie ogni martedì e giovedì dalle 16.00 alle 21.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 13.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica nonché dal 23 Dicembre ore 9 al 30 Dicembre ore 21.00 negli anni pari, dal 30
Dicembre ore 9.00 al 6 Gennaio ore 21.00 negli anni dispari, dal giovedì Santo ore 9.00 al martedì successivo ore 21.00 negli anni dispari;
venti giorni anche consecutivi durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno entro il mese di Giugno.
Quanto sopra specificato potrà essere modificato qualora i coniugi raggiungano accordi diversi;
e) Porre a carico del sig. CO_1 un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e della moglie pari ad €4.000,00 con rivalutazione Istat, in ragione di € 1.500,00 per ogni figlia ed € 1.000,00 per la moglie, oltre al 100% dell'assegno unico ed al 100% delle spese straordinarie di entrambe le figlie necessarie secondo l'attuale tenore di vita e non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale previste dal Protocollo del
Tribunale di Taranto. La sig.ra Parte 1 dovrà percepire direttamente dall'Inps sia il 100% dell'assegno unico, oltre l'indennità di frequenza al 100% della minore Per_2 per i nove mesi di erogazione da parte dell'Inps; f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avv.ti di Taranto in via provvisoria.
La difesa di parte resistente così precisava le proprie conclusioni: 1) Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il diritto-dovere del padre di incontrare le figlie secondo le seguenti modalità: il lunedì dalle ore 19,00 alle ore
22,00 martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica sera. Inoltre, il CP 1 trascorrerà con le figlie il periodo delle vacanze di Natale dal giorno
23 dicembre ore 16:00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16:00 al successivo 6 gennaio negli anni pari, il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo negli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti prenderanno entro il mese di giugno. Tali modalità potranno liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti sempre tenendo presente le esigenze scolastiche, del tempo libero e di vita dei figli e lavorative dei genitori;
2) Determinare in €
500,00 per ciascuna figlia il concorso dovuto dal padre nel mantenimento delle figlie, oltre adeguamento Istat come per legge e spese nella misura del 50% per ciascun genitore come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Taranto. Assegno unico universale al 50% ad entrambi i genitori come per legge. 3) Disporre che l'indennità di frequenza della figlia Per 2 sia gestita dal padre. 4) Revocare l'assegno di mantenimento disposto per la Parte 1 all'esito dell'udienza presidenziale, difettandone i presupposti e per tutte le motivazioni esposte in atti;
5)
Assegnare la casa coniugale con gli arredi ivi esistenti, alla Parte 1 in quanto genitore collocatario delle figlie minori;
Con separata ordinanza rimettere la causa sul ruolo per Dichiarare ex art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1 e Parte 1 determinare il concorso paterno nel mantenimento delle minori, nulla a titolo di assegno divorzile, difettandone la domanda;
6) Condannare la ricorrente alle spese e competenze di causa.
All'udienza del 19.09.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi nell'impugnativa delle avverse richieste e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, le quali attengono all'affidamento delle figlie minori e alle ulteriori questioni patrimoniali.
AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DOVERE DI
VISITA
In ordine all'affidamento delle figlie minori appare opportuno confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, non essendovi ragione ostative per derogare al regime della bigenitorialità certamente preferibile.
D'altronde quanto lamentato dalla ricorrente circa il disinteresse del padre verso le figlie minori (e specificatamente il mancato esercizio del diritto dovere di visita, la mancata corresponsione del
50% delle spese straordinarie, il rifiuto di accompagnare la minore Per_2 a Bitritto per le sedute di logopedia, il mancato incasso dall'Inps del 50% dell'assegno unico per le minori etc.) non è risultato in alcun modo provato nel presente giudizio.
CO_1 con le due figliePer quanto riguarda il regime di frequentazione del sig. minori si dispone, visto anche quanto dedotto dal resistente nelle comparse conclusionali che il diritto dovere di visita del predetto con le figlie minori,possa essere esercitato il lunedi' dalle ore
19,00 alle ore 21,30, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 17.00 nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica sera. Il CP 1 trascorrera' con i figli il periodo delle vacanze di
Natale dal giorno 23 dicembre ore 16.00 al giorno 30 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre ore 16.00 al successivo 6 gennaio degli anni pari, il giorno di Pasqua degli anni dispari ed il Lunedi dell'Angelo degli anni pari, oltre che a 20 giorni consecutivi nel periodo estivo secondo gli accordi che le parti avrebbero preso entro il mese di giugno, con la precisazione che tali modalità potranno liberamente essere modificate su accordo di entrambe le parti, sempre tenendo presente le esigenze scolastiche e del tempo libero dei figli e lavorative dei genitori.
Detto regime risponde all'esigenza di conservazione di rapporti proficui e duraturi tra le minori ed il genitore con cui non convivono abitualmente.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Massafra (TA) alla Via Zaccometti n. 1 e della relativa pertinenza di Via Pisanelli n. 84, di cui i coniugi Parte 1 CP 1 sono
comproprietari al 50%, questa va assegnata alla sig.ra Parte 1 in ragione del collocamento presso di lei delle figlie minori Per_2 e Per 1 e non essendoci stata opposizione da parte resistente, confermando anche su tale punto i provvedimenti presidenziali del 18.10.2023.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA PROLE
Per quanto concerne gli aspetti economici appare equo e congruo determinare l'assegno mensile di mantenimento da porre a carico del resistente in favore delle figlie minori in complessivi euro
1.200,00 mensili (nella misura di euro 600,00 per ciascuna figlia), come meglio di seguito statuito.
Parte 1In particolare, la sig.ra all'udienza presidenziale del 10-10-2023 ha dichiarato che il coniuge "....Fino a dicembre 2022 lui mi corrispondeva per il mantenimento mio, delle ragazze e per la gestione della casa circa 2.400,00 euro mensili, da gennaio 2023 i rapporti si sono un po' deteriorati sicché lui mi corrispondeva circa 1.500 euro al mese oltre le utenze però mi ritraeva il 50% delle spese straordinarie" "mio marito è medico specialista in medicina del lavoro e psicoterapeuta"...; il sig. CO_1 ha dichiarato testualmente:
"da quando sono andato via di casa corrispondo a mia moglie e per le mie figlie circa 1.200,00 -
1.400,00 euro oltre le spese per l'abitazione” nonché “da dicembre 2022 avendo inaugurato il bb ho corrisposto le spese straordinarie a metà”.
Dette dichiarazioni non risultano contrastate da alcun dato istruttorio di segno contrario, dacché' nel fascicolo di parte ricorrente risultano depositati certificato occupazionale 30.01.2023 del
Centro per l'impiego di Massafra e autocertificazione della sig.ra Parte_1 allagata all'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, da cui risulta che la stessa non ha una stabile occupazione lavorativa ed e' priva di reddito da lavoro.
Nel fascicolo di parte resistente risultano depositate le dichiarazioni dei redditi 2021-2022 e 2023 relative ai periodi d'imposta 2020-2021 e 2022 ove risulta dichiarato del sig. CP 1
rispettivamente buoni redditi complessivi lordi pari rispettivamente ad euro 40.000,00 -
30.000,00 e 35.000,00. Risultano depositati, altresì, gli estratti conto della AN IB
(6.800,00 euro circa al 31.03.2022) e BN (69.000,00 euro circa al 31.03.2022) nonché piano di accumulo ING (36.000,00 euro circa al 31.03.2023). Alla luce di tali dati, non essendo stati offerti dalle parti altri mezzi di prova idonei a precisare le capacità reddituali di esse, appare, come summenzionato, congruo ed equo confermare in capo al sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie minori CO_1
Per 2 e Per 1 la somma complessiva di euro 1.200,00 mensili, in ragione di euro 600,00 per ciascuna delle aventi diritto, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, il tutto con scadenza entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge.
Per quanto riguarda l'indennita' di frequenza della figlia Per 2 non vi e' ragione per modificare la regolamentazione dell'indennita' di frequenza relativa alla minore che ben potra' continuare ad essere assegnata e gestita dalla madre della predetta, previa adeguata rendicontazione annuale con allegata documentazione al padre della minore, odierno resistente. Del resto, la Parte 1 ha rendicontato sulla gestione dell'indennità offrendo documentazione attestante i pagamenti effettuati in favore del centro logopedico di Bitritto da novembre 2023 al giugno 2024 relativamente alla figlia Per 2 sicche' non vi e' ragione per una diversa gestione dell'indennita' predetta con rendicontazione annuale .
ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE
Quanto alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Occorre aver riguardo quindi alle potenzialità reddituali delle parti, alla capacità lavorativa anche in relazione all'età delle parti stesse. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato in quanto l'assegno di mantenimento è dovuto se esiste una disparità economica tra i due ex coniugi e se chi tra i due ha un reddito inferiore non sia in grado di lavorare rendendosi autonomo.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo squilibrio reddituale tra le parti in causa, che giustifica la conferma della corresponsione della somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese,da parte del sig. CO 1 ,medico specialista in medicina del in favore della sig.ra Parte 1lavoro, proprietario di vari immobili, ultracinquantenne, classe 1972, che non risulta avere una stabile occupazione lavorativa(vedi stato occupazionale, all. 5), ne' tantomeno esperienze lavorative e competenze professionali specifiche, in un contesto territoriale e temporale in cui e' notoria la crisi lavorativa, il cui dichiarato reddito ai fini irpef derivante dagli immobili da ella posseduti risulterebbe modesto(euro
438,17), risultando la predetta anche ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di questo giudizio di separazione vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) CONFERMA l'affidamento delle figlie minori Per 2 e Per 1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Massafra (TA) alla Via Zaccometti Parte 1 ove abiterà n. 1 con la relativa pertinenza di Via Pisanelli n. 84 alla sig.ra con le figlie minori;
CO_1 eserciti il diritto dovere di visita con le figlie minori 3) DISPONE che il sig. con le modalita' meglio specificate nella parte motiva;
4) CONFERMA a carico del sig. CO 1 l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un assegno mensile di euro 1.200,00 per il concorso nel Parte 1 mantenimento delle figlie minori, in ragione di euro 600,00 per ciascuna avente diritto, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il tutto con scadenza entro il giorno 10 di ogni mese;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per l'interesse di entrambi i figli, come individuate nel protocollo adottato presso questo Tribunale, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge;
5) CONFERMA a carico del sig. CO_1 l'obbligo di corrispondere alla sig.ra
Parte 1 un assegno mensile di euro 500,00 per il concorso al mantenimento della stessa, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con scadenza il giorno 10 di ogni mese;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite di questo giudizio di separazione. 7) DISPONE per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza
Così deciso in Taranto, il 18 10 2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Emanuele Simone, tirocinante GOP presso il Tribunale di Taranto. REPVBBECA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2323 – 2023 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del 19.09.2024.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo Parte 1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito CO_1
-RESISTENTE -
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENTORE EX LEGE-
****** Rilevato che con odierna sentenza si è provveduto in ordine alla separazione giudiziale intervenuta tra le parti e che la causa deve continuare per la pronuncia in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente;
rimette le parti dinanzi al Giudice relatore gia' delegato all'udienza del 1707 2025, ore
12,00 per il prosieguo del giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.10.2024 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Emanuele Simone, tirocinante GOP presso il Tribunale di Taranto.