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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1 CodiceFiscale_1
TO (C.F. ) C.F._2
Appellante
E
in persona del suo procuratore ad negotia, dott. Controparte_1 CP_2
(codice fiscale e partita Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Angela P.IVA_1
TA (c.f. ) CodiceFiscale_3
Appellata, appellante incidentale
E
(C.F. ), già , con sede legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14, in persona del Dr. rappresentata Controparte_5
e difesa dall'Avv. Sergio Ferraro
E
(C.F.: ) Controparte_6 CodiceFiscale_4
( ) CP_7 CodiceFiscale_5
1 Appellati contumaci
Conclusioni
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza in ordine ai motivi esposti e conseguenziali punti esposti e per l'effetto:
- dichiarare nel caso concreto l'applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'affettivo soddisfo;
-dichiarare l'applicazione del DANNO MORALE e quindi disporre un aumento percentuale rapporto e personalizzato al caso concreto;
-dichiarare l'esatta percentuale del danno biologico previa rinnovazione della CTU e dunque un aumento monetario della somma spettante;
-condannare i primi due convenuti in solido , in conformità della sentenza di primo grado e cioè dell'accertato concorso di responsabilità in primo grado, alla somma pari a 79.000,00 al 50%
(del danno richiesto di 158.000,00) o per la somma maggiore o minore che l'Ill.ma Corte adita riterra' opportuna
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi al sottoscritto difensore”.
Per l'appellata, appellante incidentale Controparte_8
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accertati i fatti per cui è causa, Voglia:
1) in via principale, rigettare tutte le avverse richieste di riforma della sentenza di primo grado, perchè inammissibili, improponibili e, in ogni caso, indondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Voglia riformare la Controparte_9 sentenza n.1.6760/2020 emessa e depositata dal Tribunale di Cosenza il 05.10.2020 secondo le seguenti conclusioni:
2) in via principale accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. e, per l'effetto, riformare la Controparte_10 sentenza di primo grado rigettando integralmente le richieste dello stesso, con ogni necessaria conseguenza;
3) in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di responsabilità prevalente dell'appellante principale e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
4) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
2 Per l'appellata Controparte_3
“Ritenendo la di non dover spendere ulteriori parole per dimostrare l'assoluta Controparte_3 infondatezza dell'appello incidentale proposto, con riserva di meglio e più compiutamente dedurre in ordine ad esso, si riporta agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente riportati nel presente atto e conclude per la conferma della sentenza di primo grado
e per la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato ai difensori domiciliatari in data 16 marzo 2021,
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1676/2020, resa dal Tribunale Parte_2 di Cosenza il 5 ottobre 2020, con la quale – fra l'altro – era stata disposta la condanna di CP_7
, ed al pagamento in suo favore della somma
[...] CP_6 Controparte_11 di euro 34.425 a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in agro di Acri il 6 settembre 2010, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'11 gennaio 2020 al soddisfo.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto tre motivi, afferenti nell'ordine:
• alla mancata applicazione della “rivalutazione ed interessi” sulla somma liquidata a decorrere dalla data del sinistro;
• alla erronea determinazione della misura del danno biologico;
• al mancato riconoscimento del “danno morale” e all'omessa “personalizzazione” del danno.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita Controparte_12
proponendo appello incidentale teso ad ottenere la modifica della decisione di prime cure,
[...] all'uopo assumendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere applicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma II c.c. a fronte di chiare risultanze istruttorie conducenti, in thesi, a ritenere acclarata la responsabilità del sinistro in capo al , autore di improvvisa e non consentita Pt_1 svolta sulla propria sinistra mentre era alla guida del suo motociclo;
ha poi resistito con puntuali allegazioni alle tesi svolte dall'appellante nel gravame principale, invocandone il rigetto.
Si è altresì costituita già , quale Controparte_3 Controparte_4
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada – già parte del processo di primo grado a fronte della sua evocazione in giudizio da parte degli originari convenuti-attori in riconvenzionale in ragione della carenza di copertura assicurativa del mezzo condotto dal CP_13
[...] – ribadendo la correttezza della decisione di primo grado ed invocando il rigetto del gravame incidentale.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_6 CP_7
Dopo avere disposto ed ottenuto l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta a sentenza in data 10 maggio 2024.
Con ordinanza collegiale del 18 settembre 2024, la Corte, rilevando lacune nell'elaborato peritale medico legale di primo grado, ha operato la remissione della causa sul ruolo, disponendo nuovo accertamento tecnico.
È stato conferito l'incarico; successivamente è stato preso atto del fatto che il periziando, senza addurre alcuna giustificazione, aveva omesso di sottoporsi a1la necessaria visita;
nella impossibilità di procrastinare sine die gli accertamenti, con ordinanza del 17 marzo 2025, la Corte ha fissato l'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Viste le note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
II
§1
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di e CP_7 [...]
raggiunti dalla notifica dell'atto di appello e non costituitisi in giudizio. CP_6
§2
Evidenti motivi di ordine logico impongono di esaminare in via preliminare l'appello incidentale proposto da Controparte_12
Mette conto osservare che con l'atto di gravame incidentale è stata sopposta a radicale critica la tesi svolta in seno alla sentenza impugnata in relazione alla ritenuta applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., relativamente alla argomentazione secondo la quale i dati istruttori non avevano consentito di “accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.
A fronte di siffatta motivazione si collocano le critiche di che ha Controparte_12 analiticamente ripercorso il narrato dei testi escussi e quanto accertato dai Carabinieri intervenuti, assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale tutto il materiale istruttorio conducesse ad ascrivere alla esclusiva responsabilità del la genesi del sinistro. Pt_1
Prima di procedere alla disamina dei dati raccolti, appare utile ricordare che “per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei
4 conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando
è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità” (Cass. Civ. Sez. III,
22 settembre 2015 n. 18631).
Nel caso di specie, omesso ogni ultroneo approfondimento teorico della regola sopra indicata, non può non evidenziarsi l'intervenuta acquisizione di tutti i dati fattuali utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
L'ampia istruttoria condotta – consistita nella incontestata acquisizione degli accertamenti compiuti dai Carabinieri di Acri e nella raccolta di numerose testimonianze delle quali dà conto il primo Giudice – ha consentito di appurare la dinamica del sinistro.
In questa sede appare utile richiamare i dati salienti acquisiti.
Così i Carabinieri “dalle testimonianze assunte sul posto la responsabilità del sinistro fosse da attribuire al , nella descrizione della dinamica affermano che l'autovettura Fiat 500 Pt_1 condotta da proveniente da c.da Ternità e diretta verso San Giacomo, Controparte_6 nell'affrontare una curva in salita giunta all'incrocio che conduce a C.da San Giacomo e C.da
Petacca, collideva con il ciclomotore condotto dal , il quale procedeva in senso opposto di Pt_1 marcia e stava per svoltare alla sua sinistra in direzione C.da CA ... per meglio verificare la dinamica del sinistro si procedeva all'escussione del teste testimone oculare il Testimone_1 quale riferiva come il nell'attraversare l'incrocio non si accorgeva dell'arrivo dalla sua Pt_1 destra dell'autovettura impattando con il lato anteriore destro della stessa. Si apprendeva che nessuno dei due veicoli coinvolti procedesse ad alta velocità”.
Così il teste in sede di audizione: “La 500 saliva, il motociclo scendeva e giunto Tes_1 all'incrocio svoltava a sinistra tagliando la strada alla 500. Dalla foto “A” del verbale dei
Carabinieri che mi si mostra, posso riferire che il motociclo scendeva dalla strada posta a destra della foto e ha svoltato alla strada che è posta a sinistra della foto. La 500 saliva sulla strada posta a destra della foto”.
Così il teste : “Sul punto posso dire che il motorino ha svoltato a sinistra Testimone_2 ha tagliato la strada alla macchina che saliva e c'è stato l'impatto tra i mezzi. Ho visto l'impatto, non sono scesa dalla macchina di mio marito che al momento del sinistro si trovava dietro al motorino ... al momento del sinistro la 500 si trovava sulla sua corsia”.
Così Barone AN LU: “Posso dire, per aver assistito direttamente all'evento, che è stata la moto di a tagliare la strada alla Fiat 500. Preciso che in una curva Parte_1 Parte_1
è andato dritto mentre sopraggiungeva la 500 della che a questo punto lo ha
[...] CP_6 investito”.
5 La dinamica del sinistro è assolutamente chiara: il , a bordo del suo motociclo operò Pt_1 una svolta improvvisa verso la sua sinistra all'altezza di un incrocio, del tutto trascurando il sopravvenire a velocità non elevata dell'autovettura antagonista in regolare marcia sulla sua corsia, così determinando l'impatto del quale è rimasto vittima.
Il ricorso alle presunzioni di cui al secondo comma dell'art. 2054 comma 2 c.c. si presenta allora non corretto: il Tribunale era in possesso di tutti gli elementi necessari per una valutazione in concreto ed effettiva delle responsabilità del sinistro.
Ed avrebbe dunque dovuto procedere di conseguenza, analizzando le singole condotte ed attribuendo le relative responsabilità senza ricorrere a presunzioni di sorta.
In questo senso, l'unico elemento di dubbio indicato dal Giudice di primo grado – l'impatto del ciclomotore contro il lato anteriore destro della vettura – e la connessa deduzione circa il fatto che il avesse compiuto quasi tutta la svolta a sinistra, rappresentano un ulteriore elemento Pt_1 di valutazione in concreto e non già di dubbio.
A fronte della apodittica ed infondata tesi circa la necessità di fare applicazione del dettato del secondo comma dell'art. 2054 c.c., si profilava necessario in primo grado e si profila necessario in appello – alla luce dell'intervenuta proposizione dell'appello incidentale – valutare le singole responsabilità nell'occorso.
Valutazione che, a giudizio di questa Corte, conduce a ritenere ascrivibile al Pt_1
l'integrale responsabilità dell'incidente.
Nessun addebito è stato mai mosso al conducente della vettura antagonista, la cui condotta di guida appare accertata: procedeva nella sua corsia a velocità adeguata lungo un tratto di strada posto in salita e in prossimità di un incrocio posto alla sua destra.
Improvvisa ed evidentemente non consentita è stata la svolta a sinistra del motociclo condotto dall'originario attore, responsabile di avere tagliato la strada all'auto proveniente dalla direzione di marcia opposta.
Mette conto richiamare, all'uopo, il principio a mente del quale “la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. Civ. Sez. III, 22 settembre 2015 n. 18631).
Non ignora la Corte l'ulteriore principio secondo il quale, ove “il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico
6 anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 33483 del
19/12/2024), ma deve osservare che tanto ricorre proprio nel caso in esame, posto che immune da censure appare la condotta tenuta dal conducente della contro la quale ha impattato CP_14
l'odierno attore principale, convenuto oggi in qualità di appellato incidentale.
In questo caso, la condotta di quest'ultimo appare rispettosa delle norme sulla circolazione stradale.
Né a diversi esiti conducono gli elementi addotti dalla parte appellante principale in rapporto alla allocazione dei detriti nel centro della strada o al punto di impatto sul lato anteriore destro della vettura.
Il primo dato – che parrebbe adombrare la tesi secondo la quale la non stesse CP_14 procedendo nel rigoroso rispetto dell'obbligo di tenere la destra nella sua corsia di marcia – è smentito dalle testimonianze di contrario tenore e delle quali si è fatto cenno.
Il secondo elemento non appare decisivo in alcun senso, apparendo ancora una volta chiaro dalle testimonianze raccolte che il “è andato dritto” senza neanche prendere in Pt_1 considerazione il sopravvenire di una auto dalla sua destra, finendo così per tagliarle la strada senza consentire, dato il limitato spazio interessato, alcuna manovra diversiva.
Elementi tutti che, a parere del Collegio, impongono di rilevare di essere a cospetto di vicenda nella quale non appare possibile immaginare che il conducente della FIAT 500 abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 29927 del
20/11/2024).
In ragione di tanto, si impone l'accoglimento dell'appello incidentale e la modifica della sentenza impugnata, con consequenziale rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'originario attore nei confronti di tutti i primi convenuti nonché dell'istanza di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Giova osservare che “in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC
(ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione
"diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente
7 infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018).
§3
Tanto impone – alla luce dell'evidente assorbimento di tutte le ulteriori questioni – il rigetto dell'appello principale.
III
Si impone altresì la rimodulazione del regime delle spese di lite, da porre a carico del sia per ciò che riguarda il primo che il secondo grado di giudizio nei confronti di Pt_1 [...]
vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. Controparte_12
55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va da euro 26.001 ad euro 52.000, parametro medio.
Non può farsi luogo ad altra statuizione – diversa da quella efferente al difetto di fondamento della relativa istanza di attribuzione – per ciò che concerne la condanna alle spese processuali di primo grado per le posizioni di e CP_7 Controparte_6 difettando una specifica domanda in tal senso
Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di
“versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”, stante l'ammissione dell'appellante principale al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Quanto alla posizione di che si è limitata – nella sua sopra indicata Controparte_3 qualità – ad invocare la conferma della sentenza in relazione ai capi di decisione non interessati dalla impugnativa, non può che disporsi la compensazione delle spese di lite di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2021 e Parte_2
8 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1676/2020, Controparte_11 resa dal Tribunale di Cosenza il 5 ottobre 2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di e CP_7 Controparte_6 in accoglimento dell'appello incidentale e in modifica dell'impugnata sentenza, rigetta tutte le domande proposta da nei confronti di , Parte_2 CP_7 Controparte_6 ed
[...] Controparte_11 rigetta l'appello principale;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 [...]
che liquida per il primo grado in euro 7.616 per compensi professionali e per Controparte_12 il secondo grado in euro 9.961per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali con riferimento alla lite insorta con Controparte_3 dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante principale l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
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