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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5805/2020 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 09.12.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) - titolare della ditta individuale C.F._1
- elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Controparte_1
Leopardi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Schinco che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania, Via Pola n. 15, presso lo studio dell'Avv. Salvatore A. Raciti che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE pagina 1 di 14 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2020, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale l' chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2
somma di € 92.879,95 (ovvero dell'importo maggiore e/o minore che risulterà provato all'esito del giudizio) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in virtù del contratto di consulenza stipulato fra le parti in causa. Chiedeva altresì, che fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di parte convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno (quantificato in
€ 24.000,00) per avere l' receduto anticipatamente dal contratto. Controparte_2
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 01.06.2012, stipulava (nella qualità di titolare della ditta individuale “Zenith One International Language Centre” e, successivamente, della “
[...]
) un contratto di consulenza con l' per Controparte_1 Controparte_2
l'erogazione di corsi di lingua inglese. Il corrispettivo pattuito era pari al 2% del fatturato annuale relativo ai corsi di lingua erogati dalla società convenuta o comunque riconducibili all'attività di sviluppo del consulente, con la corresponsione, a titolo di anticipo, di una retribuzione mensile pari ad
€ 2.000,00, da detrarre dal complessivo corrispettivo annuale.
Parte attrice deduceva l'inadempimento di parte convenuta sostenendo che quest'ultima non avesse versato in suo favore il corrispettivo dovuto, sì come pattuito nel contratto di consulenza, e non avesse altresì consentito l'esame della documentazione contabile, come invece contrattualmente previsto. Con
nota del 05.05.2015 invitava, quindi, l' a consentire la Controparte_2
consultazione di detta documentazione, precisando che, in assenza di positivo riscontro, decorsi inutilmente quindici giorni dalla ricezione della nota stessa, il contratto di consulenza si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell'art. 6 del medesimo contratto.
pagina 2 di 14 Tuttavia, avendo la società convenuta dato riscontro negativo a tale nota (negando qualsivoglia addebito) e comunicato la propria volontà di recedere dal contratto (ritenendo non più proseguibile il rapporto professionale), chiedeva la condanna al pagamento dei corrispettivi ancora Parte_1
dovuti nonché il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' il quale in via preliminare eccepiva Controparte_2
la carenza di legittimazione attiva di in relazione alle pretese creditorie relative al Parte_1
periodo 01.06.2012 - 31.01.2014 e, ancora, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per litispendenza-continenza con altro procedimento (all'epoca) pendente dinnanzi questo Tribunale.
Con riguardo a tale ultima eccezione preliminare, parte convenuta riferiva che le pretese creditorie per l'anno 2015 erano già oggetto di altro giudizio pendente dinnanzi questo Tribunale ed iscritto al n.
R.G. 8444/2016, con la conseguenza che era da ritenersi inammissibile la domanda di Parte_1
stante il rapporto di continenza fra i due procedimenti. Tale giudizio, in particolare, risultava (nel corso del presente giudizio) essere stato definito con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1312/2023
che confermava la sentenza di primo grado impugnata (sentenza n. 4352/2021, con cui questo
Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 1899/2016 e condannava l' Controparte_2
al pagamento, in favore di , della somma € 6.045,50, compensando le spese di lite),
[...] Parte_1
riformandola parzialmente solo nella parte relativa alle spese di lite.
Parte convenuta, poi, contestava nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna nei confronti di al risarcimento dei danni per lite temeraria di cui Parte_1
all'art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi,
escussione di interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante pro tempore della società
convenuta e CTU contabile, a seguito delle quali, all'udienza del 09.12.2024, precisate le conclusioni,
la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 14 In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata da parte convenuta, in relazione alle pretese creditorie vantate da relativamente al periodo di Parte_1
01.06.2012 - 31.01.2014.
In particolare, l' sosteneva che le pretese creditorie suddette non Controparte_2
riguardassero la ditta individuale “ ” (di cui oggi Controparte_1 Parte_1
risulterebbe titolare e la cui attività iniziava in data 31.01.2014) ma la precedente ditta (“Zenith One
International Language Centre”), di cui parte attrice era titolare al momento della sottoscrizione del contratto. Conseguentemente – deduceva la società convenuta – tali pretese, riferendosi ad un rapporto professionale precedente ed ormai conclusosi a seguito cessazione della ditta individuale “Zenith One
International Language Centre”, non potevano più essere vantate dall'odierna attrice.
Invero, occorre rilevare che la legittimazione attiva di una impresa individuale appartiene alla persona fisica titolare della stessa: conseguentemente, l'eventuale domanda proposta da quest'ultima deve ritenersi intentata anche dalla ditta individuale (di cui è titolare). Secondo, infatti, l'orientamento,
risalente ma ancora oggi pacifico, della giurisprudenza della Suprema Corte la ditta individuale «non
ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che
processuale» (cfr. Cassazione Civile 13 febbraio 2006 n. 3052).
Nel caso di specie, risultava titolare sia della ditta individuale “Zenith One Parte_1
International Language Centre” (che cessava la propria attività, come risulta dalla visura della Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia prodotta dalla società convenuta, in data 05.09.2013; cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta) sia della ditta parimenti individuale “ Controparte_1
”, con cui il contratto di consulenza (stipulato in origine con la precedente impresa sopra citata)
[...]
proseguiva dal 31.01.2014 (data di inizio attività; cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Il rapporto professionale intercorrete fra le parti in causa era, dunque, il medesimo, dal momento che parte attrice (come si è detto) era titolare di entrambe le imprese individuale e che, soprattutto, il contratto di consulenza proseguiva con la nuova ditta nei medesimi termini ed alle medesime pagina 4 di 14 condizioni (circostanza pacifica e non contestata).
Ne deriva che, non essendo possibile – in conformità all'orientamento giurisprudenziale richiamato
– distinguere fra la posizione (sostanziale e processuale) delle ditte individuali e quella del loro titolare
( ) e non essendo mutato il rapporto professionale sorto tra le parti, deve Parte_1 Parte_1
ritenersi legittimata ad agire (anche) per le pretese creditorie relative al periodo 01.06.2012 -
31.01.2014, a nulla rilevando la circostanza che l'impresa individuale cui fanno riferimento tali pretese sia ormai cessata e l'odierna attrice sia titolare di altra ditta individuale.
Pertanto, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Altresì infondata è l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di inammissibilità e/o improcedibilità
della domanda per litispendenza-continenza con altro procedimento pendente dinnanzi questo
Tribunale in relazione alle pretese creditorie relative all'anno 2015.
Al riguardo, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la continenza (quale ipotesi specifica di litispendenza) si ha quando vi sia identità tra due cause in ordine alle parti ed alla causa petendi, ma non anche in relazione al petitum in quanto la domanda formulata in una delle due cause ricomprende quella formulata nell'altra.
L'istituto in esame, tuttavia, non può configurarsi quando le due controversie pendano dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario, potendosi a contrario configurarsi solo quando si tratti di uffici giudiziari diversi. Ed infatti, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, «gli istituti della
litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari
diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinnanzi al medesimo ufficio
giudiziario, anche in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà
opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola
della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cassazione Civile
sez. III 17 aprile 2023 n. 10183).
Ciò premesso, nel caso di specie, la domanda proposta da parte attrice riguarda, tra l'altro, anche le pagina 5 di 14 pretese creditorie relative all'anno 2015 (mesi da gennaio a maggio), che risultavano oggetto di altro giudizio pendente sempre dinnanzi questo Tribunale.
Già da tale considerazione, è possibile escludere (coerentemente con la giurisprudenza richiamata)
nel caso di specie l'applicazione dell'istituto della litispendenza, trattandosi comunque del medesimo ufficio giudiziario e non di uffici giudiziari differenti.
Inoltre, essendosi il giudizio richiamato (come rilevato in fatto) conclusosi con sentenza della Corte
di Appello di Catania n. 1312/2023 (con la quale la Corte confermava la sentenza di primo grado impugnata e, dunque, la condanna nei confronti dell' in favore di Controparte_2
, al pagamento della somma di € 6.045,50, riformandola solo nella parte relativa alle Parte_1
spese processuali) ed avendo modificato nel presente giudizio la domanda, con memoria Parte_1
ex art. 183 I termine, chiedendo a questo Tribunale di detrarre «gli importi eventualmente percepiti a
titolo di acconto 2015 a seguito della definizione del procedimento r.g. 8444/2016 incardinato presso
il Tribunale di Catania», l'eccezione non può trovare accoglimento.
Nel merito, la domanda proposta da è infondata e per l'effetto deve essere rigettata. Parte_1
In particolare, parte attrice sosteneva di non aver percepito dalla società convenuta il corrispettivo dovuto per l'attività professionale svolta sia nella sede (principale) di Tremestieri Etneo (CT) sia in quella di Catania o, ancora, presso altri istituti scolastici e/o aziende e/o enti pubblici. Deduceva,
quindi, l'inadempimento di parte convenuta e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di cui si discute.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare l'art. 1454 c.c. che, nel disciplinare l'istituto della diffida ad adempiere (prevendendo che «alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il
contratto s'intenderà senz'altro risolto»), consente alla parte insoddisfatta di valersi dello strumento della risoluzione di diritto ogniqualvolta l'altra parte contrattuale continui a non adempiere alle obbligazioni assunte decorso il termine indicato nella diffida stessa.
pagina 6 di 14 La previsione normativa in esame si fonda sul presupposto che, nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto di cui si discute), ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni ovvero l'inesatto adempimento di una di esse (determinando parimenti il venir meno anche della causa che giustifica la controprestazione) legittima la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione.
Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, oltre alla preesistenza di uno dei presupposti previsti dal legislatore (uno dei quali, è proprio la diffida ad adempiere), è necessario (al pari di quanto previsto dall'art. 1453 c.c.) che l'inadempimento – ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale – sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato).
L'inadempimento, quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi qualificare come “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la prestazione dovuta.
Ne deriva, quindi, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, non ha fornito adeguata prova Parte_1
dell'inadempimento grave ed imputabile di parte convenuta (nella specie, il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti), così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso.
Ed infatti, il contratto di consulenza stipulato fra e Parte_1 Controparte_2
prevedeva espressamente che parte attrice «si occuperà di curare: a) l'organizzazione dei corsi di
[...]
lingue; la redazione di progetti finalizzati alla stipula di convenzioni con scuole, enti pubblici e privati,
aziende; c) l'organizzazione di laboratori linguistici per bambini e ragazzi e seminari di lingue per
adulti. Il Consulente redigerà a cadenza semestrale a partire dalla data dell'1/06/2013 un piano
strategico tecnico relativo alla Divisione Attività Linguistiche da svolgere in Tremestieri Etneo, Larga
pagina 7 di 14 Pitagora, coerente con le linee di politica gestionale della società committente» (art. 1); e con riguardo al corrispettivo che «A titolo di corrispettivo per l'attività oggetto del presente contratto, il
Committente corrisponderà al Consulente un compenso da calcolarsi nella percentuale del 2% sul
fatturato annuale riferentesi a corsi di Lingua erogati dallo istituto in largo Pitagora o comunque
riconducibili all'attività di sviluppo del Consulente» (art. 4).
Il contratto di consulenza, quindi, stabiliva che la prestazione professionale assunta da Parte_1
(avente ad oggetto l'organizzazione dei corsi di lingua, nonché il loro coordinamento e la formazione delle classi) fosse principalmente svolta in favore della sede della società convenuta sita in Largo
Pitagora, Tremestieri Etneo (CT). Tale contratto, dunque, non prevedeva lo svolgimento di attività di consulenza presso la sede sita in Catania, operando solo un generico riferimento alle ulteriori attività
riconducibili alla prestazione professionale assunta da , di cui, però, nel caso di specie Parte_1
non vi è prova.
La circostanza dedotta da parte attrice (secondo cui la stessa avrebbe svolto la propria attività di consulenza anche presso la sede di Catania o presso altre aziende) risulta infatti smentita dagli elementi probatori acquisiti in giudizio.
Ed invero, non è presente in atti alcuna documentazione che consenta di ritenere positivamente che svolgesse attività anche presso la sede di Catania. Parte_1
Né, rilievo probatorio alcuno può attribuirsi alla dichiarazione resa da una delle testi escusse
( che, in ordine al quesito «Vero o no che ogni anno la sig.ra ha Controparte_3 Parte_1
ottenuto l'iscrizione di centinaia di persone ai corsi svolti presso i locali dell'istituto siti in Tremestieri
Etneo, Largo Pitagora e Catania Via Valdisavoia, specificatamente 270 corsisti nel 2012, 347 nel
2013/2014 e 450 nel 2014/2015», riferiva «vero, nel senso che non posso sapere con precisione il
numero degli scritti che andrebbero ricavati dalle prime note, posso solo dire che del procurare le
iscrizioni si occupava la (cfr. verbale di udienza 10.10.2023). _1
Tale dichiarazione, oltre a non essere supportata da altri strumenti probatori, appare assolutamente pagina 8 di 14 generica e, dunque, irrilevante dal momento che non fornisce alcuna indicazione specifica ed utile in relazione alla effettiva attività che asseriva di avere svolto (anche) presso la sede di Parte_1
Catania della società convenuta, limitandosi unicamente a descrivere vagamente l'attività professionale di parte attrice.
Al contrario, la prova testimoniale escussa mette in evidenza come la teste non fosse per nulla a conoscenza della situazione economica intercorrente tra le parti («preciso che la si occupava di _1
organizzare i corsi e che il costo dovrebbe approssimarsi a quello indicato nel capitolato» cfr. verbale di udienza del 10.10.2022). Ciò, analogamente a quanto risulta dalla dichiarazione della seconda teste escussa ( ) che, al pari della prima, non contribuiva alla risoluzione delle questioni Testimone_1
dedotte in giudizio (riferendo genericamente sull'attività professionale posta in essere da Parte_1
e dichiarando: «non conosco nulla in relazione alla parte economica» cfr. verbale di udienza del
29.05.2023) e, pertanto, non consentiva di giungere ad una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova.
Sicché, alcun valore probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni testimoniali in esame, stante il carattere assolutamente generico delle stesse (essendo per l'appunto emerso in entrambe come i testi non fossero a conoscenza diretta dei fatti rilevanti nel presente giudizio).
Solo per completezza, poi, deve rilevarsi che nessun valore probatorio deve riconoscersi all'interrogatorio formale reso dal rappresentante pro tempore ( ) dell' Testimone_2 [...]
Ciò in quanto (deve ricordarsi che) lo strumento processuale in esame è Controparte_2
volto essenzialmente a determinare la confessione giudiziale della parte che lo rende. Nel nostro ordinamento, infatti, principio generale è quello secondo cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, ove non si traducano in una confessione (ossia qualora non riconoscano fatti a danno del soggetto che le rende) non hanno valore probatorio e, dunque, non possono essere utilizzate.
Conseguentemente, il giudice potrà unicamente valutarle quali argomenti di prova, insieme ed al pari degli altri elementi probatori acquisiti in giudizio (cfr. ex multis, Cassazione Civile 06 febbraio 2014, n.
pagina 9 di 14 2725).
Sulla base delle superiori considerazioni, è quindi possibile rilevare che gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono di affermare che svolgesse l'attività di consulenza Parte_1
anche presso la sede di Catania della società convenuta (non essendo presente in giudizio alcuna prova in tal senso) e, ancora, che la stessa non abbia ricevuto i corrispettivi dovuti.
Ed invero, la ctu tecnica espletata, nel dare atto che «nelle fatture non viene espressamente indicata
la sede in cui si svolgevano i corsi. L'unico elemento che permette di risalire alla sede di Largo
Pitagora è la voce riportata nella descrizione delle fatture “CAMPUS” o “PROGETTO SCUOLA
CAMPUS” o “CAMPUS DON BOSCO” che si trova effettivamente a Tremestieri Etneo in Largo
Pitagora; in questo secondo caso l'unica linea di fatturazione in cui si riscontra tale descrizione è la C
relativa agli esercizi 2014 e 2015», ha accertato che «Il corrispettivo dovuto alla prof.ssa _1
, in tale seconda ipotesi, ammonta ad € 38.332,65 pari al 20% dell'imponibile
[...]
complessivamente fatturato dall'Istituto scolastico di € 191.663,25; in questo caso gli acconti ricevuti
dalla prof.ssa risulterebbero maggiori rispetto a quanto effettivamente pattuito in Parte_1
contratto».
Ne consegue quindi che, avendo la stessa parte attrice dichiarato espressamente di aver ricevuto a titolo di acconto la somma di € 78.918,97 (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione) e risultando tale somma di importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto (sì come accertato dalla ctu, pari ad €
38.332,65) nessun ulteriore corrispettivo deve ritenersi dovuto, in favore dell'odierna attrice, dalla società convenuta.
A ciò deve aggiungersi che risulta altresì smentita l'ulteriore circostanza, dedotta da parte attrice,
secondo cui l' non avrebbe versato, in suo favore, i corrispettivi di Controparte_2
alcune attività professionali svolte al di fuori della sede (sia di Tremestieri Etneo sia di Catania) della società convenuta (in particolare, nell'atto di citazione, riferiva di non avere ricevuto il Parte_1
corrispettivo dovuto per le attività di consulenza svolte in relazione ad un contratto stipulato tra parte pagina 10 di 14 convenuta e l'azienda IKEA, ad un progetto con l' nonché, ancora, per Parte_2
le attività relative alle certificazioni Cambridge).
Dagli elementi probatori versati in atti, infatti, non può ritenersi dovuto, in favore di parte attrice,
alcun corrispettivo in ordine a tali attività.
Ed infatti, la società convenuta, nel contestare specificamente quanto dedotto da , Parte_1
provava l'estraneità di parte attrice a tali attività, riferendo:
- in ordine al contratto con l'azienda IKEA, che avesse già ricevuto il corrispettivo Parte_1
dovuto, producendo al riguardo in giudizio la relativa fattura (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta);
- in ordine al progetto con l' che quest'ultimo fosse oggetto di Parte_2
una gara pubblica rispetto alla cui partecipazione nessun ruolo aveva avuto l'odierna attrice;
- in ordine all'attività di erogazione degli esami e della relativa certificazione Cambridge, che tale attività veniva effettuata direttamente dagli Enti certificatori Cambridge all'interno dei centri esami dai medesimi accreditati (tra cui non rientra l'odierno convenuto) e, conseguentemente, la riscossione delle quote veniva eseguita per conto dello stesso Ente (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Sicché, avendo la società convenuta fornito adeguata prova circa l'estraneità di parte attrice alle attività suddette e, viceversa, non avendo contestato specificamente in merito a tali fatti, Parte_1
la circostanza dedotta da parte attrice non può considerarsi provata. Ciò, oltre che per le ragioni sopra meglio descritte, anche alla luce del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale infatti «Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente
contestati dalla parte costituita».
sosteneva - poi - di avere diritto al risarcimento del danno da lucro cessante Parte_1
(quantificato in € 24.000,00) per avere l' receduto anticipatamente Controparte_2
pagina 11 di 14 dal contratto (la cui scadenza era l'1.06.2016), a seguito della invocazione da parte di Parte_1
della risoluzione di diritto del contratto.
Invero, parte convenuta, con nota del 25.05.2015, manifestava a la volontà di volere Parte_1
recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237 c.c. «atteso l'incomprensibile evolversi
delle dinamiche contrattuali, contrassegnato da abnormi ed infondate lamentele da parte della Pt_3
tali da rendere evidentemente improseguibile un rapporto di consulenza che, per sua natura,
[...]
deve essere contraddistinto da premesse fiduciarie».
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 2237 c.c. consente al cliente di recedere da un contratto di prestazione d'opera, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'attività già svolta (primo comma).
In punto di diritto, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che, in tema di contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c.,
dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cassazione civile sez. II 04 marzo 2025, n. 5744; in tal senso, anche Cassazione
civile sez. II 14 gennaio 2016 n. 469).
Ne deriva che l'indicazione di un termine di scadenza nel contratto di prestazione d'opera intellettuale preclude la facoltà di recesso ai sensi della disposizione normativa in esame solo qualora si riesca a dimostrare che l'intenzione delle parti, con l'apposizione di quel termine, era nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (cfr. Cassazione
civile sez. II 15 ottobre 2018 n. 25668).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto di consulenza stipulato fra e Parte_1 [...]
prevedeva unicamente che quest'ultimo «potrà essere risolto per Controparte_2
inadempimento, totale o parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte. Si darà luogo alla
pagina 12 di 14 risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli obblighi qui assunti qualora entro
quindici giorni dal preavviso notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi
dell'art. 1454 Codice Civile, permanesse la situazione d'inadempimento. Dichiarandosi risolto il
Contratto per inadempimento di una delle Parti, la Parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile» (art. 6).
Dalla lettura del contratto di consulenza per cui è causa, quindi, risulta che la facoltà di recesso di cui all'art. 2237 c.c. non è stata preclusa espressamente né, tantomeno, è possibile ravvisare la volontà
delle parti di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
Per l'effetto, nulla impediva all'odierno convenuto (così come, astrattamente, anche a _1
) di recedere dal contratto ai sensi della disposizione normativa in esame.
[...]
Peraltro, deve rilevarsi che, nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il rapporto fra cliente e professionista si configura quale rapporto fiduciario, fondandosi evidentemente sulla reciproca fiducia intercorrente fra le parti contrattuali (che si affidano, ciascuno, alle competenze ed alla correttezza dell'altro).
Nel caso di specie, , sostenendo di avere diritto al pagamento di corrispettivi invero Parte_1
non dovuti (come accertato dagli elementi probatori acquisiti in giudizio) ed agendo in tal senso (sia in sede stragiudiziale sia giudiziale) avverso la società convenuta, ha posto in essere una condotta che indubbiamente ha compromesso il rapporto di fiducia cui si ispirava il contratto di consulenza per cui è
causa, il quale per l'effetto non aveva più ragione di proseguire.
Sicché, nessun diritto al risarcimento del danno deve riconoscersi in favore di parte attrice.
Sulla base di quanto sin qui esposto, la domanda proposta di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 13 di 14 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro Parte_1 Controparte_2
disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte convenuta, Parte_1
liquidate rispettivamente in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 16.05.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5805/2020 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 09.12.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) - titolare della ditta individuale C.F._1
- elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Controparte_1
Leopardi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Schinco che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania, Via Pola n. 15, presso lo studio dell'Avv. Salvatore A. Raciti che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE pagina 1 di 14 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2020, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
questo Tribunale l' chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2
somma di € 92.879,95 (ovvero dell'importo maggiore e/o minore che risulterà provato all'esito del giudizio) a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in virtù del contratto di consulenza stipulato fra le parti in causa. Chiedeva altresì, che fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di parte convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno (quantificato in
€ 24.000,00) per avere l' receduto anticipatamente dal contratto. Controparte_2
In particolare, parte attrice riferiva che, in data 01.06.2012, stipulava (nella qualità di titolare della ditta individuale “Zenith One International Language Centre” e, successivamente, della “
[...]
) un contratto di consulenza con l' per Controparte_1 Controparte_2
l'erogazione di corsi di lingua inglese. Il corrispettivo pattuito era pari al 2% del fatturato annuale relativo ai corsi di lingua erogati dalla società convenuta o comunque riconducibili all'attività di sviluppo del consulente, con la corresponsione, a titolo di anticipo, di una retribuzione mensile pari ad
€ 2.000,00, da detrarre dal complessivo corrispettivo annuale.
Parte attrice deduceva l'inadempimento di parte convenuta sostenendo che quest'ultima non avesse versato in suo favore il corrispettivo dovuto, sì come pattuito nel contratto di consulenza, e non avesse altresì consentito l'esame della documentazione contabile, come invece contrattualmente previsto. Con
nota del 05.05.2015 invitava, quindi, l' a consentire la Controparte_2
consultazione di detta documentazione, precisando che, in assenza di positivo riscontro, decorsi inutilmente quindici giorni dalla ricezione della nota stessa, il contratto di consulenza si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell'art. 6 del medesimo contratto.
pagina 2 di 14 Tuttavia, avendo la società convenuta dato riscontro negativo a tale nota (negando qualsivoglia addebito) e comunicato la propria volontà di recedere dal contratto (ritenendo non più proseguibile il rapporto professionale), chiedeva la condanna al pagamento dei corrispettivi ancora Parte_1
dovuti nonché il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l' il quale in via preliminare eccepiva Controparte_2
la carenza di legittimazione attiva di in relazione alle pretese creditorie relative al Parte_1
periodo 01.06.2012 - 31.01.2014 e, ancora, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per litispendenza-continenza con altro procedimento (all'epoca) pendente dinnanzi questo Tribunale.
Con riguardo a tale ultima eccezione preliminare, parte convenuta riferiva che le pretese creditorie per l'anno 2015 erano già oggetto di altro giudizio pendente dinnanzi questo Tribunale ed iscritto al n.
R.G. 8444/2016, con la conseguenza che era da ritenersi inammissibile la domanda di Parte_1
stante il rapporto di continenza fra i due procedimenti. Tale giudizio, in particolare, risultava (nel corso del presente giudizio) essere stato definito con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1312/2023
che confermava la sentenza di primo grado impugnata (sentenza n. 4352/2021, con cui questo
Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 1899/2016 e condannava l' Controparte_2
al pagamento, in favore di , della somma € 6.045,50, compensando le spese di lite),
[...] Parte_1
riformandola parzialmente solo nella parte relativa alle spese di lite.
Parte convenuta, poi, contestava nel merito la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna nei confronti di al risarcimento dei danni per lite temeraria di cui Parte_1
all'art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi,
escussione di interrogatorio formale nei confronti del legale rappresentante pro tempore della società
convenuta e CTU contabile, a seguito delle quali, all'udienza del 09.12.2024, precisate le conclusioni,
la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 14 In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata da parte convenuta, in relazione alle pretese creditorie vantate da relativamente al periodo di Parte_1
01.06.2012 - 31.01.2014.
In particolare, l' sosteneva che le pretese creditorie suddette non Controparte_2
riguardassero la ditta individuale “ ” (di cui oggi Controparte_1 Parte_1
risulterebbe titolare e la cui attività iniziava in data 31.01.2014) ma la precedente ditta (“Zenith One
International Language Centre”), di cui parte attrice era titolare al momento della sottoscrizione del contratto. Conseguentemente – deduceva la società convenuta – tali pretese, riferendosi ad un rapporto professionale precedente ed ormai conclusosi a seguito cessazione della ditta individuale “Zenith One
International Language Centre”, non potevano più essere vantate dall'odierna attrice.
Invero, occorre rilevare che la legittimazione attiva di una impresa individuale appartiene alla persona fisica titolare della stessa: conseguentemente, l'eventuale domanda proposta da quest'ultima deve ritenersi intentata anche dalla ditta individuale (di cui è titolare). Secondo, infatti, l'orientamento,
risalente ma ancora oggi pacifico, della giurisprudenza della Suprema Corte la ditta individuale «non
ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che
processuale» (cfr. Cassazione Civile 13 febbraio 2006 n. 3052).
Nel caso di specie, risultava titolare sia della ditta individuale “Zenith One Parte_1
International Language Centre” (che cessava la propria attività, come risulta dalla visura della Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia prodotta dalla società convenuta, in data 05.09.2013; cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta) sia della ditta parimenti individuale “ Controparte_1
”, con cui il contratto di consulenza (stipulato in origine con la precedente impresa sopra citata)
[...]
proseguiva dal 31.01.2014 (data di inizio attività; cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Il rapporto professionale intercorrete fra le parti in causa era, dunque, il medesimo, dal momento che parte attrice (come si è detto) era titolare di entrambe le imprese individuale e che, soprattutto, il contratto di consulenza proseguiva con la nuova ditta nei medesimi termini ed alle medesime pagina 4 di 14 condizioni (circostanza pacifica e non contestata).
Ne deriva che, non essendo possibile – in conformità all'orientamento giurisprudenziale richiamato
– distinguere fra la posizione (sostanziale e processuale) delle ditte individuali e quella del loro titolare
( ) e non essendo mutato il rapporto professionale sorto tra le parti, deve Parte_1 Parte_1
ritenersi legittimata ad agire (anche) per le pretese creditorie relative al periodo 01.06.2012 -
31.01.2014, a nulla rilevando la circostanza che l'impresa individuale cui fanno riferimento tali pretese sia ormai cessata e l'odierna attrice sia titolare di altra ditta individuale.
Pertanto, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Altresì infondata è l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di inammissibilità e/o improcedibilità
della domanda per litispendenza-continenza con altro procedimento pendente dinnanzi questo
Tribunale in relazione alle pretese creditorie relative all'anno 2015.
Al riguardo, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la continenza (quale ipotesi specifica di litispendenza) si ha quando vi sia identità tra due cause in ordine alle parti ed alla causa petendi, ma non anche in relazione al petitum in quanto la domanda formulata in una delle due cause ricomprende quella formulata nell'altra.
L'istituto in esame, tuttavia, non può configurarsi quando le due controversie pendano dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario, potendosi a contrario configurarsi solo quando si tratti di uffici giudiziari diversi. Ed infatti, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, «gli istituti della
litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari
diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinnanzi al medesimo ufficio
giudiziario, anche in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà
opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola
della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cassazione Civile
sez. III 17 aprile 2023 n. 10183).
Ciò premesso, nel caso di specie, la domanda proposta da parte attrice riguarda, tra l'altro, anche le pagina 5 di 14 pretese creditorie relative all'anno 2015 (mesi da gennaio a maggio), che risultavano oggetto di altro giudizio pendente sempre dinnanzi questo Tribunale.
Già da tale considerazione, è possibile escludere (coerentemente con la giurisprudenza richiamata)
nel caso di specie l'applicazione dell'istituto della litispendenza, trattandosi comunque del medesimo ufficio giudiziario e non di uffici giudiziari differenti.
Inoltre, essendosi il giudizio richiamato (come rilevato in fatto) conclusosi con sentenza della Corte
di Appello di Catania n. 1312/2023 (con la quale la Corte confermava la sentenza di primo grado impugnata e, dunque, la condanna nei confronti dell' in favore di Controparte_2
, al pagamento della somma di € 6.045,50, riformandola solo nella parte relativa alle Parte_1
spese processuali) ed avendo modificato nel presente giudizio la domanda, con memoria Parte_1
ex art. 183 I termine, chiedendo a questo Tribunale di detrarre «gli importi eventualmente percepiti a
titolo di acconto 2015 a seguito della definizione del procedimento r.g. 8444/2016 incardinato presso
il Tribunale di Catania», l'eccezione non può trovare accoglimento.
Nel merito, la domanda proposta da è infondata e per l'effetto deve essere rigettata. Parte_1
In particolare, parte attrice sosteneva di non aver percepito dalla società convenuta il corrispettivo dovuto per l'attività professionale svolta sia nella sede (principale) di Tremestieri Etneo (CT) sia in quella di Catania o, ancora, presso altri istituti scolastici e/o aziende e/o enti pubblici. Deduceva,
quindi, l'inadempimento di parte convenuta e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di cui si discute.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare l'art. 1454 c.c. che, nel disciplinare l'istituto della diffida ad adempiere (prevendendo che «alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il
contratto s'intenderà senz'altro risolto»), consente alla parte insoddisfatta di valersi dello strumento della risoluzione di diritto ogniqualvolta l'altra parte contrattuale continui a non adempiere alle obbligazioni assunte decorso il termine indicato nella diffida stessa.
pagina 6 di 14 La previsione normativa in esame si fonda sul presupposto che, nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto di cui si discute), ciascuna prestazione trova fondamento e giustificazione nell'altra. Conseguentemente, il venir meno di una delle prestazioni ovvero l'inesatto adempimento di una di esse (determinando parimenti il venir meno anche della causa che giustifica la controprestazione) legittima la parte che subisce l'inadempimento a liberarsi dall'obbligo di eseguire la propria prestazione.
Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, oltre alla preesistenza di uno dei presupposti previsti dal legislatore (uno dei quali, è proprio la diffida ad adempiere), è necessario (al pari di quanto previsto dall'art. 1453 c.c.) che l'inadempimento – ossia la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale – sia imputabile e di non scarsa importanza (c.d. inadempimento qualificato).
L'inadempimento, quindi, oltre a dover essere tale da sconvolgere l'equilibrio contrattuale (così da potersi qualificare come “grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c.), deve altresì essere imputabile alla parte, la quale cioè deve non avere adempiuto volutamente o per colpa la prestazione dovuta.
Ne deriva, quindi, che solo un inadempimento grave ed imputabile giustifica lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, non ha fornito adeguata prova Parte_1
dell'inadempimento grave ed imputabile di parte convenuta (nella specie, il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti), così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso.
Ed infatti, il contratto di consulenza stipulato fra e Parte_1 Controparte_2
prevedeva espressamente che parte attrice «si occuperà di curare: a) l'organizzazione dei corsi di
[...]
lingue; la redazione di progetti finalizzati alla stipula di convenzioni con scuole, enti pubblici e privati,
aziende; c) l'organizzazione di laboratori linguistici per bambini e ragazzi e seminari di lingue per
adulti. Il Consulente redigerà a cadenza semestrale a partire dalla data dell'1/06/2013 un piano
strategico tecnico relativo alla Divisione Attività Linguistiche da svolgere in Tremestieri Etneo, Larga
pagina 7 di 14 Pitagora, coerente con le linee di politica gestionale della società committente» (art. 1); e con riguardo al corrispettivo che «A titolo di corrispettivo per l'attività oggetto del presente contratto, il
Committente corrisponderà al Consulente un compenso da calcolarsi nella percentuale del 2% sul
fatturato annuale riferentesi a corsi di Lingua erogati dallo istituto in largo Pitagora o comunque
riconducibili all'attività di sviluppo del Consulente» (art. 4).
Il contratto di consulenza, quindi, stabiliva che la prestazione professionale assunta da Parte_1
(avente ad oggetto l'organizzazione dei corsi di lingua, nonché il loro coordinamento e la formazione delle classi) fosse principalmente svolta in favore della sede della società convenuta sita in Largo
Pitagora, Tremestieri Etneo (CT). Tale contratto, dunque, non prevedeva lo svolgimento di attività di consulenza presso la sede sita in Catania, operando solo un generico riferimento alle ulteriori attività
riconducibili alla prestazione professionale assunta da , di cui, però, nel caso di specie Parte_1
non vi è prova.
La circostanza dedotta da parte attrice (secondo cui la stessa avrebbe svolto la propria attività di consulenza anche presso la sede di Catania o presso altre aziende) risulta infatti smentita dagli elementi probatori acquisiti in giudizio.
Ed invero, non è presente in atti alcuna documentazione che consenta di ritenere positivamente che svolgesse attività anche presso la sede di Catania. Parte_1
Né, rilievo probatorio alcuno può attribuirsi alla dichiarazione resa da una delle testi escusse
( che, in ordine al quesito «Vero o no che ogni anno la sig.ra ha Controparte_3 Parte_1
ottenuto l'iscrizione di centinaia di persone ai corsi svolti presso i locali dell'istituto siti in Tremestieri
Etneo, Largo Pitagora e Catania Via Valdisavoia, specificatamente 270 corsisti nel 2012, 347 nel
2013/2014 e 450 nel 2014/2015», riferiva «vero, nel senso che non posso sapere con precisione il
numero degli scritti che andrebbero ricavati dalle prime note, posso solo dire che del procurare le
iscrizioni si occupava la (cfr. verbale di udienza 10.10.2023). _1
Tale dichiarazione, oltre a non essere supportata da altri strumenti probatori, appare assolutamente pagina 8 di 14 generica e, dunque, irrilevante dal momento che non fornisce alcuna indicazione specifica ed utile in relazione alla effettiva attività che asseriva di avere svolto (anche) presso la sede di Parte_1
Catania della società convenuta, limitandosi unicamente a descrivere vagamente l'attività professionale di parte attrice.
Al contrario, la prova testimoniale escussa mette in evidenza come la teste non fosse per nulla a conoscenza della situazione economica intercorrente tra le parti («preciso che la si occupava di _1
organizzare i corsi e che il costo dovrebbe approssimarsi a quello indicato nel capitolato» cfr. verbale di udienza del 10.10.2022). Ciò, analogamente a quanto risulta dalla dichiarazione della seconda teste escussa ( ) che, al pari della prima, non contribuiva alla risoluzione delle questioni Testimone_1
dedotte in giudizio (riferendo genericamente sull'attività professionale posta in essere da Parte_1
e dichiarando: «non conosco nulla in relazione alla parte economica» cfr. verbale di udienza del
29.05.2023) e, pertanto, non consentiva di giungere ad una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova.
Sicché, alcun valore probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni testimoniali in esame, stante il carattere assolutamente generico delle stesse (essendo per l'appunto emerso in entrambe come i testi non fossero a conoscenza diretta dei fatti rilevanti nel presente giudizio).
Solo per completezza, poi, deve rilevarsi che nessun valore probatorio deve riconoscersi all'interrogatorio formale reso dal rappresentante pro tempore ( ) dell' Testimone_2 [...]
Ciò in quanto (deve ricordarsi che) lo strumento processuale in esame è Controparte_2
volto essenzialmente a determinare la confessione giudiziale della parte che lo rende. Nel nostro ordinamento, infatti, principio generale è quello secondo cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, ove non si traducano in una confessione (ossia qualora non riconoscano fatti a danno del soggetto che le rende) non hanno valore probatorio e, dunque, non possono essere utilizzate.
Conseguentemente, il giudice potrà unicamente valutarle quali argomenti di prova, insieme ed al pari degli altri elementi probatori acquisiti in giudizio (cfr. ex multis, Cassazione Civile 06 febbraio 2014, n.
pagina 9 di 14 2725).
Sulla base delle superiori considerazioni, è quindi possibile rilevare che gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono di affermare che svolgesse l'attività di consulenza Parte_1
anche presso la sede di Catania della società convenuta (non essendo presente in giudizio alcuna prova in tal senso) e, ancora, che la stessa non abbia ricevuto i corrispettivi dovuti.
Ed invero, la ctu tecnica espletata, nel dare atto che «nelle fatture non viene espressamente indicata
la sede in cui si svolgevano i corsi. L'unico elemento che permette di risalire alla sede di Largo
Pitagora è la voce riportata nella descrizione delle fatture “CAMPUS” o “PROGETTO SCUOLA
CAMPUS” o “CAMPUS DON BOSCO” che si trova effettivamente a Tremestieri Etneo in Largo
Pitagora; in questo secondo caso l'unica linea di fatturazione in cui si riscontra tale descrizione è la C
relativa agli esercizi 2014 e 2015», ha accertato che «Il corrispettivo dovuto alla prof.ssa _1
, in tale seconda ipotesi, ammonta ad € 38.332,65 pari al 20% dell'imponibile
[...]
complessivamente fatturato dall'Istituto scolastico di € 191.663,25; in questo caso gli acconti ricevuti
dalla prof.ssa risulterebbero maggiori rispetto a quanto effettivamente pattuito in Parte_1
contratto».
Ne consegue quindi che, avendo la stessa parte attrice dichiarato espressamente di aver ricevuto a titolo di acconto la somma di € 78.918,97 (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione) e risultando tale somma di importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto (sì come accertato dalla ctu, pari ad €
38.332,65) nessun ulteriore corrispettivo deve ritenersi dovuto, in favore dell'odierna attrice, dalla società convenuta.
A ciò deve aggiungersi che risulta altresì smentita l'ulteriore circostanza, dedotta da parte attrice,
secondo cui l' non avrebbe versato, in suo favore, i corrispettivi di Controparte_2
alcune attività professionali svolte al di fuori della sede (sia di Tremestieri Etneo sia di Catania) della società convenuta (in particolare, nell'atto di citazione, riferiva di non avere ricevuto il Parte_1
corrispettivo dovuto per le attività di consulenza svolte in relazione ad un contratto stipulato tra parte pagina 10 di 14 convenuta e l'azienda IKEA, ad un progetto con l' nonché, ancora, per Parte_2
le attività relative alle certificazioni Cambridge).
Dagli elementi probatori versati in atti, infatti, non può ritenersi dovuto, in favore di parte attrice,
alcun corrispettivo in ordine a tali attività.
Ed infatti, la società convenuta, nel contestare specificamente quanto dedotto da , Parte_1
provava l'estraneità di parte attrice a tali attività, riferendo:
- in ordine al contratto con l'azienda IKEA, che avesse già ricevuto il corrispettivo Parte_1
dovuto, producendo al riguardo in giudizio la relativa fattura (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta);
- in ordine al progetto con l' che quest'ultimo fosse oggetto di Parte_2
una gara pubblica rispetto alla cui partecipazione nessun ruolo aveva avuto l'odierna attrice;
- in ordine all'attività di erogazione degli esami e della relativa certificazione Cambridge, che tale attività veniva effettuata direttamente dagli Enti certificatori Cambridge all'interno dei centri esami dai medesimi accreditati (tra cui non rientra l'odierno convenuto) e, conseguentemente, la riscossione delle quote veniva eseguita per conto dello stesso Ente (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Sicché, avendo la società convenuta fornito adeguata prova circa l'estraneità di parte attrice alle attività suddette e, viceversa, non avendo contestato specificamente in merito a tali fatti, Parte_1
la circostanza dedotta da parte attrice non può considerarsi provata. Ciò, oltre che per le ragioni sopra meglio descritte, anche alla luce del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale infatti «Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente
contestati dalla parte costituita».
sosteneva - poi - di avere diritto al risarcimento del danno da lucro cessante Parte_1
(quantificato in € 24.000,00) per avere l' receduto anticipatamente Controparte_2
pagina 11 di 14 dal contratto (la cui scadenza era l'1.06.2016), a seguito della invocazione da parte di Parte_1
della risoluzione di diritto del contratto.
Invero, parte convenuta, con nota del 25.05.2015, manifestava a la volontà di volere Parte_1
recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237 c.c. «atteso l'incomprensibile evolversi
delle dinamiche contrattuali, contrassegnato da abnormi ed infondate lamentele da parte della Pt_3
tali da rendere evidentemente improseguibile un rapporto di consulenza che, per sua natura,
[...]
deve essere contraddistinto da premesse fiduciarie».
Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 2237 c.c. consente al cliente di recedere da un contratto di prestazione d'opera, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'attività già svolta (primo comma).
In punto di diritto, la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che, in tema di contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c.,
dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cassazione civile sez. II 04 marzo 2025, n. 5744; in tal senso, anche Cassazione
civile sez. II 14 gennaio 2016 n. 469).
Ne deriva che l'indicazione di un termine di scadenza nel contratto di prestazione d'opera intellettuale preclude la facoltà di recesso ai sensi della disposizione normativa in esame solo qualora si riesca a dimostrare che l'intenzione delle parti, con l'apposizione di quel termine, era nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (cfr. Cassazione
civile sez. II 15 ottobre 2018 n. 25668).
Ciò posto, nel caso di specie, il contratto di consulenza stipulato fra e Parte_1 [...]
prevedeva unicamente che quest'ultimo «potrà essere risolto per Controparte_2
inadempimento, totale o parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte. Si darà luogo alla
pagina 12 di 14 risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli obblighi qui assunti qualora entro
quindici giorni dal preavviso notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi
dell'art. 1454 Codice Civile, permanesse la situazione d'inadempimento. Dichiarandosi risolto il
Contratto per inadempimento di una delle Parti, la Parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile» (art. 6).
Dalla lettura del contratto di consulenza per cui è causa, quindi, risulta che la facoltà di recesso di cui all'art. 2237 c.c. non è stata preclusa espressamente né, tantomeno, è possibile ravvisare la volontà
delle parti di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
Per l'effetto, nulla impediva all'odierno convenuto (così come, astrattamente, anche a _1
) di recedere dal contratto ai sensi della disposizione normativa in esame.
[...]
Peraltro, deve rilevarsi che, nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il rapporto fra cliente e professionista si configura quale rapporto fiduciario, fondandosi evidentemente sulla reciproca fiducia intercorrente fra le parti contrattuali (che si affidano, ciascuno, alle competenze ed alla correttezza dell'altro).
Nel caso di specie, , sostenendo di avere diritto al pagamento di corrispettivi invero Parte_1
non dovuti (come accertato dagli elementi probatori acquisiti in giudizio) ed agendo in tal senso (sia in sede stragiudiziale sia giudiziale) avverso la società convenuta, ha posto in essere una condotta che indubbiamente ha compromesso il rapporto di fiducia cui si ispirava il contratto di consulenza per cui è
causa, il quale per l'effetto non aveva più ragione di proseguire.
Sicché, nessun diritto al risarcimento del danno deve riconoscersi in favore di parte attrice.
Sulla base di quanto sin qui esposto, la domanda proposta di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 13 di 14 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro Parte_1 Controparte_2
disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte convenuta, Parte_1
liquidate rispettivamente in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 16.05.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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