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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 7439/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa OR De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EC PO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GARGIULO ANTONIO
RESISTENTE
1
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro tra il ricorrente e la resistente con durata
1.12.2023-30.11.2024 e, per l'effetto:
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di lavoro full time (o con quel diverso orario di lavoro ritenuto di giustizia) tra il ricorrente e la resistente - ovvero trasformare il rapporto di lavoro tra le parti a tempo indeterminato – fin dal 1.12.2023 (ovvero da quell'altro diverso momento ritenuto di giustizia) e condannare la resistente al pagamento, a titolo di indennità ex art. 28, d.lgs.
81/2015, in favore del ricorrente della somma di Euro 12.999,96 lordi (Euro
1.083,33 lordi (Euro 1.000,00 x 13 : 12) x 12) o, in subordine, a quella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alle 2,5 mensilità previste dalla legge;
3) previo, se del caso, accertamento e declaratoria di illegittimità del
CCNL Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato al rapporto di lavoro del ricorrente dalla resistente nella parte in cui ha previsto il trattamento retributivo applicato, accertare e dichiarare l'illegittimità del trattamento retributivo applicato al ricorrente dalla resistente sin dal
1.12.2023 e fino a tutt'oggi (o in quel diverso periodo ritenuto in corso di causa)
e, per l'effetto:
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, ex art. 36 Cost. (o anche in base a quella diversa norma), con decorrenza dal
1.12.2023 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), un trattamento
2 retributivo non inferiore a quello previsto per un dipendente di 2° livello del
CCNL Imprese di Pulizia – Multiservizi, ovvero a quello diverso ritenuto di giustizia, e condannare la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive (e/o comunque in via equitativa) per il periodo 1.12.2023-
30.04.2024 (con ogni più ampia riserva relativamente al periodo successivo a tale data), la somma di Euro 1.996,99 lordi, o quell'altra somma ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di Controparte_1
articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dal ricorrente, Sig. , nei confronti Parte_1
della rigettandone le domande perché prive di ogni Parte_2
fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate;
B. in ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
veniva assunto dalla resistente con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato dal 1°.12.2023 al 30.11.2024, con orario di
3 lavoro full-time e inquadramento nel livello D del CCNL Servizi Fiduciari, con qualifica di impiegato e mansioni di “addetto al controllo degli accessi” (doc. 2 fascicolo parte ricorrente). Al lavoratore veniva accordata una retribuzione mensile del ricorrente è di € 1.000,00 lordi, per 13 mensilità. La retribuzione mensile globale di fatto del ricorrente era, quindi, pari ad Euro 1.083,33 lordi.
contestava, in ricorso, che “La resistente non ha Parte_1 effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 – con specifico riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente e ai luoghi di lavoro presso cui
è stato impiegato - in data antecedente all'assunzione del sig. Pt_1
11) La resistente non ha fornito al ricorrente alcuna disposizione specifica ed idonea a prevenire i rischi alla salute nell'espletamento delle mansioni assegnategli”.
Parte resistente produce il DVR, a suo dire, “rispettoso dei termini previsti dalla normativa vigente in materia”.
Ebbene, ciò premesso con riguardo ai fatti di causa,
[...]
non rispettava quanto sancito dall'art. 20, co. 1, lett. d), Controparte_1
d.lgs. n. 81/2015.
In diritto, deve osservarsi che, in forza dell'art. 20, rubricato Divieti,
“1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n.
223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
4 c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” [ndr. Sottolineature della Giudice scrivente].
Nel caso di specie, non elaborava il Controparte_1 documento di valutazione dei rischi in data antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Infatti, il documento prodotto da parte resistente è datato 9 gennaio 2024, mentre il contratto a tempo determinato di AR BD produceva effetti dal 1°.12.2023.
Ne discende la nullità della clausola di apposizione del termine si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2,
c.c. Deve essere dichiarata, quindi, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1°.12.23. deve essere condannata al Controparte_1 risarcimento del danno liquidato in favore di parte ricorrente nella misura di €
4.333,32 pari a 4 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo. Occorre tenere conto della effettiva durata del contratto a tempo determinato.
4 . deve essere anche condannata Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 1.996,99 a titolo di Parte_1
differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Sono, infatti, meritevoli di accoglimento le doglianze mosse da parte ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 36 Cost., con conseguente diritto del ricorrente all'applicazione al rapporto di lavoro con la resistente di un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi
5 CGIL – CISL – UIL, in luogo del CCNL Servizi Fiduciari di cui al contratto di lavoro tra le parti.
Sul contrasto delle previsioni contrattuali collettive con il principio sancito dall'art. 36 Cost., la Corte d'Appello di Milano si è già più volte pronunciata, ritenendo consentito al Giudice il vaglio di conformità dei minimi retributivi, stabiliti dalle parti sociali, per quanto dotate di rappresentatività, ai basilari principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza. Sul punto, deve essere richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – la sentenza n. 98/2022
(Pres. VITALI, Est. CUOMO), in quanto relativa a fattispecie analoga a quella oggetto di causa.
Del resto, “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord.
20.10.2021, n. 29017).
Secondo la citata decisione della Corte di Appello di Milano, “secondo il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione, <il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro in ogni caso sufficiente assicurare a sé famiglia un'esistenza libera dignitosa>. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata
6 motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass. 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546). Da detto principio scaturisce che, diversamente da quanto sostenuto da XXX, la circostanza che la retribuzione riconosciuta ai dipendenti sia prevista da un
CCNL, quale quello Vigilanza Sez. Servizi Fiduciari, proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è di per sé sufficiente a far ritenere la legittimità, anche costituzionale, del trattamento retributivo riservato ai lavoratori, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore. Correttamente, quindi, il primo giudice ha valutato ai sensi dell'art. 36 Cost. il grado di sufficienza della retribuzione percepita, procedendo anche ad un confronto del CCNL applicato con altri CCNL invocati dai lavoratori. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte <nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" adeguatezza ai principi proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso anche nel interno fra singole retribuzioni ivi stabilite
(con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto
(Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello
7 dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass. 20 gennaio
2021, n. 944)> (cfr. Cass n. 3866/2021). Alla luce di detti principi, la valutazione fatta dal primo giudice appare corretta e va condivisa. Pacificamente i lavoratori svolgono mansioni di portierato e di addetti alla guardiania presso le sedi di
YYY, lavorano nel turno di notte (19:40-6:50), senza pausa, per quattro notti consecutive e due notti di riposo, con un turno di lavoro giornaliero di 11 ore e
10 minuti, ed inquadramento nel livello D (cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1)
Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
…7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”), con una retribuzione tabellare lorda di € 930,00, integrata di € 20,00 quale anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, pari a un netto di € 863,00, per 13 mensilità (artt. 23 e 24 CCNL). Detta retribuzione, come evidenziato dal primo giudice, non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori e non è sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. L'inadeguatezza della retribuzione in esame rispetto ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza è oggettiva, se solo si considera che l'impegno lavorativo non solo è defatigante (11 ore e 10 minuti consecutivi di notte -dalle 19:40 alle 6:50) ma è tale da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre, la relativa retribuzione, che nemmeno raggiunge la somma netta di € 1.000,00, non è idonea a consentire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non deve risolversi in un mero diritto alla sopravvivenza. Detta
8 inidoneità emerge in maniera oggettiva se solo si considera che la retribuzione per un'attività lavorativa full time deve consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di abitare in una casa dignitosa -si pensi ai costi degli affitti o agli importi di eventuali mutui-, di provvedere alle spese connesse all'abitazione - luce, gas acqua, riscaldamenti, rifiuti urbani-, di provvedere al necessario in termini di cibo e di abbigliamento, di provvedere alle spese di studio dei figli, di consentire il godimento anche di momenti di svago e di vacanza -necessari per un benessere anche psicologico-. La sproporzione e l'insufficienza della retribuzione in oggetto emerge in maniera chiara anche dal confronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo di XXX
(Multiservizi, Commercio, Portieri), sottoscritti da parimenti CP_2
rappresentative nel settore e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dai lavoratori qui appellati, che, a parità di anzianità, mansioni analoghe e tempo pieno, garantiscano per un'attività lavorativa diurna una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata agli appellati. Nel caso in esame la sproporzione è ancora più evidente se si considera che la retribuzione percepita dagli appellati, che lavorano esclusivamente in turni di notte, non è comprensiva di una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno ordinario data l'assenza di una specifica norma contrattuale. In proposito è oggettivo il maggior disagio che caratterizza la prestazione lavorativa sempre di notte (che è normalmente destinata al riposo) e che costringe il lavoratore a rinviare il riposo alle ore diurne, che vengono così sottratte ad altre attività della vita quotidiana. Come già affermato da questa Corte in una causa analoga con la sentenza n. 695/2021, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, “Nel procedere al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né l'astratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL SERVIZI FIDUCIARI, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dall'appellante, non sia necessario fare riferimento alla
9 retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL. Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, l'appellato è stato impiegato a tempo pieno presso
XXX, senza ragionevole ed esigibile possibilità, pertanto, di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative. Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita da (…) presso XXX in forza del CCNL servizi fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale – come per (…)- sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro”. Erroneamente XXX sostiene quindi che la retribuzione odierna (€ 950 lorda per 173 ore) determina un valore orario di € 5,49 superiore ai 5,38 garantiti dal CCNL Portieri, livello A1, perché mette a confronto dati non omogenei. (…) La retribuzione mensile lorda di € 950, pari a un netto di €
863,00, corrisposta agli odierni appellati, per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i “valori retributivi di mercato” di cui CCNL Portieri per attività analoghe risultano sensibilmente superiori. Tra l'altro, si evidenzia che la retribuzione presa a riferimento dal primo giudice è la più bassa fra quelle previste dai CCNL indicati dai lavoratori. La retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sé giustifica la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari, ma, si ribadisce, è anche insufficiente perché garantisce appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare ed è al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone. Ed infatti, secondo il rapporto ISTAT sulla povertà 2018, il limite della povertà assoluta per una persona fra 18 e 59 anni residente in un'area metropolitana del nord Italia è quello corrispondente a una capacità di spesa (e quindi a una retribuzione
10 netta) di € 834,66, che aumenta ad oltre € 1.600,00 mensili nel caso di moglie e due figli a carico in età compresa fra 4 e 10 anni. Conseguentemente, come già condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 695/2021 citata,
“La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è l'appellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che- in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL. Tale verifica, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è preclusa dalla circostanza che l'avvicendamento nell'appalto di cui si discute tra e GSA sia stato formalizzato con verbale in Pt_3
sede protetta ex art. 411 c.p.c., posto che il diritto a percepire, per la futura attività lavorativa, una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è diritto rinunciabile, e ciò a maggior ragione ove il verbale ex art. 411 c.p.c. nemmeno sia sottoscritto dall'interessato. Né giova a XXX il richiamo alle norme degli artt.
23 e 30 del codice degli appalti nella versione ratione temporis vigente, essendo queste ultime disposizioni normative destinate ad operare su un piano diverso (ad esempio, quello della individuazione delle condizioni di gara, o delle garanzie dell'appaltatore verso il committente: cfr. ad esempio T.A.R. Firenze, sez. II, 28/01/2021, n.120) rispetto al solo che è qui rilevante: quello della verifica, limitatamente al singolo rapporto individuale di lavoro oggetto di causa, della rispondenza ai parametri dell'art. 36 Cost. della retribuzione dovuta al lavoratore dal datore di lavoro”.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente,
è possibile il vaglio giudiziale della congruità della retribuzione prevista da un
C.C.N.L. rispetto al dettato dell'art. 36 Cost., a prescindere dalla questione dedotta in memoria di efficacia del contratto collettivo di lavoro.
Inoltre, in funzione dell'accoglimento del ricorso, è dirimente quanto rilevato da , secondo cui “parametro di riferimento, ex art. 36 Parte_1
11 Cost., è, in primis, quello delle soglie di povertà come individuate dall'ISTAT. In particolare, la soglia di povertà indicata dall'Istituto, in un'area metropolitana del nord come quella milanese, corrisponde ad Euro 852,83, intesa come somma spendibile/impiegabile dal lavoratore per la soddisfazione dei propri bisogni (cfr. doc. 4): si tratta di una cifra ben superiore alla retribuzione mensile a disposizione del sig. di circa 770,00 Euro. Il ricorrente, dunque, ha Pt_1 percepito sin dall'origine del rapporto di lavoro con la resistente e percepisce tuttora una retribuzione mensile che lo pone ben al di sotto della soglia di povertà” (ricorso pag. 4).
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
6. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., Controparte_1
in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite
[...]
in favore di parte ricorrente, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
1°.12.23. Condanna parte resistente al risarcimento del danno liquidato in favore di parte ricorrente nella misura di € 4.333,32 pari a 4 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo. Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente l'importo di € 1.996,99 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna parte
12 resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, determinate in € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. Sentenza esecutiva. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
OR De AR
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SEZIONE LAVORO
N. 7439/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa OR De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EC PO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GARGIULO ANTONIO
RESISTENTE
1
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro tra il ricorrente e la resistente con durata
1.12.2023-30.11.2024 e, per l'effetto:
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di lavoro full time (o con quel diverso orario di lavoro ritenuto di giustizia) tra il ricorrente e la resistente - ovvero trasformare il rapporto di lavoro tra le parti a tempo indeterminato – fin dal 1.12.2023 (ovvero da quell'altro diverso momento ritenuto di giustizia) e condannare la resistente al pagamento, a titolo di indennità ex art. 28, d.lgs.
81/2015, in favore del ricorrente della somma di Euro 12.999,96 lordi (Euro
1.083,33 lordi (Euro 1.000,00 x 13 : 12) x 12) o, in subordine, a quella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alle 2,5 mensilità previste dalla legge;
3) previo, se del caso, accertamento e declaratoria di illegittimità del
CCNL Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato al rapporto di lavoro del ricorrente dalla resistente nella parte in cui ha previsto il trattamento retributivo applicato, accertare e dichiarare l'illegittimità del trattamento retributivo applicato al ricorrente dalla resistente sin dal
1.12.2023 e fino a tutt'oggi (o in quel diverso periodo ritenuto in corso di causa)
e, per l'effetto:
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, ex art. 36 Cost. (o anche in base a quella diversa norma), con decorrenza dal
1.12.2023 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), un trattamento
2 retributivo non inferiore a quello previsto per un dipendente di 2° livello del
CCNL Imprese di Pulizia – Multiservizi, ovvero a quello diverso ritenuto di giustizia, e condannare la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive (e/o comunque in via equitativa) per il periodo 1.12.2023-
30.04.2024 (con ogni più ampia riserva relativamente al periodo successivo a tale data), la somma di Euro 1.996,99 lordi, o quell'altra somma ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di Controparte_1
articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dal ricorrente, Sig. , nei confronti Parte_1
della rigettandone le domande perché prive di ogni Parte_2
fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate;
B. in ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
veniva assunto dalla resistente con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato dal 1°.12.2023 al 30.11.2024, con orario di
3 lavoro full-time e inquadramento nel livello D del CCNL Servizi Fiduciari, con qualifica di impiegato e mansioni di “addetto al controllo degli accessi” (doc. 2 fascicolo parte ricorrente). Al lavoratore veniva accordata una retribuzione mensile del ricorrente è di € 1.000,00 lordi, per 13 mensilità. La retribuzione mensile globale di fatto del ricorrente era, quindi, pari ad Euro 1.083,33 lordi.
contestava, in ricorso, che “La resistente non ha Parte_1 effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 – con specifico riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente e ai luoghi di lavoro presso cui
è stato impiegato - in data antecedente all'assunzione del sig. Pt_1
11) La resistente non ha fornito al ricorrente alcuna disposizione specifica ed idonea a prevenire i rischi alla salute nell'espletamento delle mansioni assegnategli”.
Parte resistente produce il DVR, a suo dire, “rispettoso dei termini previsti dalla normativa vigente in materia”.
Ebbene, ciò premesso con riguardo ai fatti di causa,
[...]
non rispettava quanto sancito dall'art. 20, co. 1, lett. d), Controparte_1
d.lgs. n. 81/2015.
In diritto, deve osservarsi che, in forza dell'art. 20, rubricato Divieti,
“1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n.
223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
4 c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” [ndr. Sottolineature della Giudice scrivente].
Nel caso di specie, non elaborava il Controparte_1 documento di valutazione dei rischi in data antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Infatti, il documento prodotto da parte resistente è datato 9 gennaio 2024, mentre il contratto a tempo determinato di AR BD produceva effetti dal 1°.12.2023.
Ne discende la nullità della clausola di apposizione del termine si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419, comma 2,
c.c. Deve essere dichiarata, quindi, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1°.12.23. deve essere condannata al Controparte_1 risarcimento del danno liquidato in favore di parte ricorrente nella misura di €
4.333,32 pari a 4 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo. Occorre tenere conto della effettiva durata del contratto a tempo determinato.
4 . deve essere anche condannata Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 1.996,99 a titolo di Parte_1
differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Sono, infatti, meritevoli di accoglimento le doglianze mosse da parte ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 36 Cost., con conseguente diritto del ricorrente all'applicazione al rapporto di lavoro con la resistente di un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi
5 CGIL – CISL – UIL, in luogo del CCNL Servizi Fiduciari di cui al contratto di lavoro tra le parti.
Sul contrasto delle previsioni contrattuali collettive con il principio sancito dall'art. 36 Cost., la Corte d'Appello di Milano si è già più volte pronunciata, ritenendo consentito al Giudice il vaglio di conformità dei minimi retributivi, stabiliti dalle parti sociali, per quanto dotate di rappresentatività, ai basilari principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza. Sul punto, deve essere richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – la sentenza n. 98/2022
(Pres. VITALI, Est. CUOMO), in quanto relativa a fattispecie analoga a quella oggetto di causa.
Del resto, “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord.
20.10.2021, n. 29017).
Secondo la citata decisione della Corte di Appello di Milano, “secondo il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione, <il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro in ogni caso sufficiente assicurare a sé famiglia un'esistenza libera dignitosa>. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata
6 motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass. 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546). Da detto principio scaturisce che, diversamente da quanto sostenuto da XXX, la circostanza che la retribuzione riconosciuta ai dipendenti sia prevista da un
CCNL, quale quello Vigilanza Sez. Servizi Fiduciari, proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è di per sé sufficiente a far ritenere la legittimità, anche costituzionale, del trattamento retributivo riservato ai lavoratori, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore. Correttamente, quindi, il primo giudice ha valutato ai sensi dell'art. 36 Cost. il grado di sufficienza della retribuzione percepita, procedendo anche ad un confronto del CCNL applicato con altri CCNL invocati dai lavoratori. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte <nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" adeguatezza ai principi proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso anche nel interno fra singole retribuzioni ivi stabilite
(con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto
(Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello
7 dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass. 20 gennaio
2021, n. 944)> (cfr. Cass n. 3866/2021). Alla luce di detti principi, la valutazione fatta dal primo giudice appare corretta e va condivisa. Pacificamente i lavoratori svolgono mansioni di portierato e di addetti alla guardiania presso le sedi di
YYY, lavorano nel turno di notte (19:40-6:50), senza pausa, per quattro notti consecutive e due notti di riposo, con un turno di lavoro giornaliero di 11 ore e
10 minuti, ed inquadramento nel livello D (cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1)
Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
…7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”), con una retribuzione tabellare lorda di € 930,00, integrata di € 20,00 quale anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, pari a un netto di € 863,00, per 13 mensilità (artt. 23 e 24 CCNL). Detta retribuzione, come evidenziato dal primo giudice, non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori e non è sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. L'inadeguatezza della retribuzione in esame rispetto ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza è oggettiva, se solo si considera che l'impegno lavorativo non solo è defatigante (11 ore e 10 minuti consecutivi di notte -dalle 19:40 alle 6:50) ma è tale da rendere impossibile lo svolgimento di altre attività lavorative. Inoltre, la relativa retribuzione, che nemmeno raggiunge la somma netta di € 1.000,00, non è idonea a consentire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non deve risolversi in un mero diritto alla sopravvivenza. Detta
8 inidoneità emerge in maniera oggettiva se solo si considera che la retribuzione per un'attività lavorativa full time deve consentire al lavoratore ed alla sua famiglia di abitare in una casa dignitosa -si pensi ai costi degli affitti o agli importi di eventuali mutui-, di provvedere alle spese connesse all'abitazione - luce, gas acqua, riscaldamenti, rifiuti urbani-, di provvedere al necessario in termini di cibo e di abbigliamento, di provvedere alle spese di studio dei figli, di consentire il godimento anche di momenti di svago e di vacanza -necessari per un benessere anche psicologico-. La sproporzione e l'insufficienza della retribuzione in oggetto emerge in maniera chiara anche dal confronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo di XXX
(Multiservizi, Commercio, Portieri), sottoscritti da parimenti CP_2
rappresentative nel settore e contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dai lavoratori qui appellati, che, a parità di anzianità, mansioni analoghe e tempo pieno, garantiscano per un'attività lavorativa diurna una retribuzione significativamente superiore a quella in concreto erogata agli appellati. Nel caso in esame la sproporzione è ancora più evidente se si considera che la retribuzione percepita dagli appellati, che lavorano esclusivamente in turni di notte, non è comprensiva di una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno ordinario data l'assenza di una specifica norma contrattuale. In proposito è oggettivo il maggior disagio che caratterizza la prestazione lavorativa sempre di notte (che è normalmente destinata al riposo) e che costringe il lavoratore a rinviare il riposo alle ore diurne, che vengono così sottratte ad altre attività della vita quotidiana. Come già affermato da questa Corte in una causa analoga con la sentenza n. 695/2021, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, “Nel procedere al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né l'astratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL SERVIZI FIDUCIARI, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dall'appellante, non sia necessario fare riferimento alla
9 retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL. Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, l'appellato è stato impiegato a tempo pieno presso
XXX, senza ragionevole ed esigibile possibilità, pertanto, di integrare il proprio reddito svolgendo altre attività lavorative. Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita da (…) presso XXX in forza del CCNL servizi fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale – come per (…)- sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro”. Erroneamente XXX sostiene quindi che la retribuzione odierna (€ 950 lorda per 173 ore) determina un valore orario di € 5,49 superiore ai 5,38 garantiti dal CCNL Portieri, livello A1, perché mette a confronto dati non omogenei. (…) La retribuzione mensile lorda di € 950, pari a un netto di €
863,00, corrisposta agli odierni appellati, per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i “valori retributivi di mercato” di cui CCNL Portieri per attività analoghe risultano sensibilmente superiori. Tra l'altro, si evidenzia che la retribuzione presa a riferimento dal primo giudice è la più bassa fra quelle previste dai CCNL indicati dai lavoratori. La retribuzione corrisposta non solo non è proporzionata, motivo che già di per sé giustifica la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari, ma, si ribadisce, è anche insufficiente perché garantisce appena la sopravvivenza ad una famiglia mononucleare ed è al di sotto della soglia di povertà in caso di famiglia composta da più persone. Ed infatti, secondo il rapporto ISTAT sulla povertà 2018, il limite della povertà assoluta per una persona fra 18 e 59 anni residente in un'area metropolitana del nord Italia è quello corrispondente a una capacità di spesa (e quindi a una retribuzione
10 netta) di € 834,66, che aumenta ad oltre € 1.600,00 mensili nel caso di moglie e due figli a carico in età compresa fra 4 e 10 anni. Conseguentemente, come già condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 695/2021 citata,
“La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è l'appellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che- in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL. Tale verifica, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è preclusa dalla circostanza che l'avvicendamento nell'appalto di cui si discute tra e GSA sia stato formalizzato con verbale in Pt_3
sede protetta ex art. 411 c.p.c., posto che il diritto a percepire, per la futura attività lavorativa, una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è diritto rinunciabile, e ciò a maggior ragione ove il verbale ex art. 411 c.p.c. nemmeno sia sottoscritto dall'interessato. Né giova a XXX il richiamo alle norme degli artt.
23 e 30 del codice degli appalti nella versione ratione temporis vigente, essendo queste ultime disposizioni normative destinate ad operare su un piano diverso (ad esempio, quello della individuazione delle condizioni di gara, o delle garanzie dell'appaltatore verso il committente: cfr. ad esempio T.A.R. Firenze, sez. II, 28/01/2021, n.120) rispetto al solo che è qui rilevante: quello della verifica, limitatamente al singolo rapporto individuale di lavoro oggetto di causa, della rispondenza ai parametri dell'art. 36 Cost. della retribuzione dovuta al lavoratore dal datore di lavoro”.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente,
è possibile il vaglio giudiziale della congruità della retribuzione prevista da un
C.C.N.L. rispetto al dettato dell'art. 36 Cost., a prescindere dalla questione dedotta in memoria di efficacia del contratto collettivo di lavoro.
Inoltre, in funzione dell'accoglimento del ricorso, è dirimente quanto rilevato da , secondo cui “parametro di riferimento, ex art. 36 Parte_1
11 Cost., è, in primis, quello delle soglie di povertà come individuate dall'ISTAT. In particolare, la soglia di povertà indicata dall'Istituto, in un'area metropolitana del nord come quella milanese, corrisponde ad Euro 852,83, intesa come somma spendibile/impiegabile dal lavoratore per la soddisfazione dei propri bisogni (cfr. doc. 4): si tratta di una cifra ben superiore alla retribuzione mensile a disposizione del sig. di circa 770,00 Euro. Il ricorrente, dunque, ha Pt_1 percepito sin dall'origine del rapporto di lavoro con la resistente e percepisce tuttora una retribuzione mensile che lo pone ben al di sotto della soglia di povertà” (ricorso pag. 4).
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
6. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., Controparte_1
in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite
[...]
in favore di parte ricorrente, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
1°.12.23. Condanna parte resistente al risarcimento del danno liquidato in favore di parte ricorrente nella misura di € 4.333,32 pari a 4 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo. Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente l'importo di € 1.996,99 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna parte
12 resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, determinate in € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. Sentenza esecutiva. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
OR De AR
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