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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3891/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN.PREV.IPOT n. 02876202400000165000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4815/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 e dal dott. Difensore_2 presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta nonchè contro la Direzione
Provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate richiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca notificatagli in data 12/03/2024 mediante raccomandata a/r con la quale veniva richiesto il pagamento di un importo complessivo di euro 136.811,43 di cui euro 88.698,00 a titolo di
IRPEF oltre sanzioni ed interessi. L'atto impugnato trae origine da una cartella di pagamento già impugnata relativa al recupero IRPEF anno di imposta 2016. La cartella di pagamento trae origine a sua volta da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973.
Tale comunicazione non risulta mai stata notificata al ricorrente. La cartella veniva impugnata innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Caserta sez. 1 e con ordinanza cautelare depositata il 14/02/2024 il
Collegio accoglieva la sospensione. Pertanto l'attuale ricorrente richiede di accogliere il ricorso e di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Si costituisce con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che conclude con la richiesta che la Corte voglia rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In data 9/07/2024
l'Ufficio deposita una istanza di conciliazione presentata dal ricorrente il quale affermava che con varie definizioni agevolate ha definito in rottamazione il totale di euro 83.417,15 che l'Ufficio gli contestava con la cartella impugnata e concludeva con la richiesta di definire il presente giudizio mediante conciliazione della controversia. L'Ufficio nel depositare tale documentazione fa sottintedere l'accettazione della conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della avvenuta definizione agevolata e della richiesta di conciliazione presentata dal contribuente ed accolta dall'Ufficio, dichiara la estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite dell'odierno giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2-compensa le spese di causa tra le parti. Caserta, li 7 novembre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3891/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN.PREV.IPOT n. 02876202400000165000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4815/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 e dal dott. Difensore_2 presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta nonchè contro la Direzione
Provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate richiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca notificatagli in data 12/03/2024 mediante raccomandata a/r con la quale veniva richiesto il pagamento di un importo complessivo di euro 136.811,43 di cui euro 88.698,00 a titolo di
IRPEF oltre sanzioni ed interessi. L'atto impugnato trae origine da una cartella di pagamento già impugnata relativa al recupero IRPEF anno di imposta 2016. La cartella di pagamento trae origine a sua volta da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973.
Tale comunicazione non risulta mai stata notificata al ricorrente. La cartella veniva impugnata innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Caserta sez. 1 e con ordinanza cautelare depositata il 14/02/2024 il
Collegio accoglieva la sospensione. Pertanto l'attuale ricorrente richiede di accogliere il ricorso e di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Si costituisce con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che conclude con la richiesta che la Corte voglia rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In data 9/07/2024
l'Ufficio deposita una istanza di conciliazione presentata dal ricorrente il quale affermava che con varie definizioni agevolate ha definito in rottamazione il totale di euro 83.417,15 che l'Ufficio gli contestava con la cartella impugnata e concludeva con la richiesta di definire il presente giudizio mediante conciliazione della controversia. L'Ufficio nel depositare tale documentazione fa sottintedere l'accettazione della conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della avvenuta definizione agevolata e della richiesta di conciliazione presentata dal contribuente ed accolta dall'Ufficio, dichiara la estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite dell'odierno giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2-compensa le spese di causa tra le parti. Caserta, li 7 novembre 2025